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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_877/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 20 febbraio 2017  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Seiler, Presidente, 
Zünd, Stadelmann, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Yvan Henzer, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6500 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Rilascio di un permesso di dimora (ricongiungimento familiare), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 24 agosto 2015 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Dopo avere beneficiato di permesso di corta durata (L) dal novembre 1995 al dicembre 1997 A.________ (1968), cittadino kosovaro, ha ottenuto il 10 febbraio 1998 un permesso di dimora annuale nel nostro Paese, trasformato il 10 febbraio 2008 in un permesso di domicilio. Il 27 gennaio 2014 egli ha acquisito la nazionalità svizzera. 
Il 22 luglio 1998 la moglie B.________ (1971) e i figli C.________ (1990), D.________ (1993) ed E.________ (1996) si sono visti rilasciare un permesso di dimora a titolo di ricongiungimento familiare. Nel 1999 è nato in Ticino F.________. Il 31 gennaio 2000 la moglie ha lasciato la Svizzera con i figli, tornandovi da sola il 1° agosto 2004 e ottenendovi un permesso di dimora per vivere con il marito. Il 1° agosto 2014 le è stato accordato un permesso di domicilio. 
 
B.   
Il 3 maggio 2012 D.________ e i fratelli E.________ e F.________ hanno chiesto, tramite la Rappresentanza svizzera a Pristina, l'autorizzazione ad entrare in Svizzera nonché il rilascio di permessi di dimora al fine di vivere nuovamente con i genitori. Le domande sono state respinte dalla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino il 2 luglio 2012, decisioni confermate su ricorso dal Consiglio di Stato il 23 gennaio 2013. Detta autorità ha osservato che D.________, maggiorenne, non poteva prevalersi del ricongiungimento familiare, che la domanda di E.________ era tardiva rispettivamente che non erano dati i motivi di cui all'art. 47 cpv. 4 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20) e, infine, che quella di F.________, tempestiva, era tuttavia contraria ai suoi interessi. Quest'ultima pronuncia è cresciuta in giudicato incontestata. 
 
C.   
Il 3 maggio 2013 l'Ambasciata di Svizzera a Pristina ha rifiutato ai tre ragazzi l'autorizzazione di entrata nello spazio Schengen, considerando il loro ritorno in Patria alla scadenza del visto di tre mesi chiesto per visitare i genitori non sufficientemente garantito. Detta decisione è stata confermata su opposizione il 6 settembre 2013 dall'allora Ufficio federale della migrazione (ora: Segreteria di Stato della migrazione SEM). 
Il 13 dicembre 2013 l'Ambasciata d'Italia ha accordato ad E.________ e F.________ un visto Schengen C della durata di 90 giorni per turismo. Il primo è giunto in Svizzera il 6 gennaio 2014 ed ha ottenuto un permesso di dimora temporaneo per motivi di studio nel Cantone di Zurigo, valido fino al 5 novembre successivo. Il secondo è entrato nel nostro Paese il 13 aprile 2014. 
 
D.   
Il 29 luglio 2014 la Sezione della popolazione ha respinto la domanda inoltratale il 23 giugno precedente di A.________ volta ad ottenere un permesso di dimora per i due figli E.________ e F.________. L'autorità ha giudicato l'istanza tardiva oltre al fatto che non vi era stata una modifica rilevante delle relazioni familiari preesistenti. Ha quindi fissato un termine di partenza agli interessati con scadenza al 30 settembre 2014 per lasciare la Svizzera. 
Detta decisione è stata confermata dapprima dal Consiglio di Stato ticinese, il 23 dicembre 2014, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 24 agosto 2015. Lasciata indecisa la questione di sapere se la domanda di ricongiungimento familiare presentata il 23 giugno 2014 costituiva un'istanza di riesame dell'istanza inoltrata dai figli il 3 maggio 2012, definitivamente evasa il 23 gennaio 2013 con decisione cresciuta in giudicato, la Corte cantonale ha osservato che la domanda del 23 giugno 2014 era tardiva e che solo gravi motivi familiari ai sensi dei combinati art. 47 cpv. 4 LStr e 75 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007 sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA; RS 142.201) potevano essere fatti valere per beneficiare del ricongiungimento familiare, i quali tuttavia non erano ravvisabili nella fattispecie. Per quanto concerne l'art. 8 CEDU, lo stesso era inapplicabile nei confronti di E.________ e non risultava leso dal rifiuto opposto a F.________. Infine, ha concluso osservando che il principio della proporzionalità non era stato disatteso. 
 
E.   
Il 30 settembre 2015 A.________ ha esperito dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico, nel quale chiede l'annullamento della sentenza cantonale e il rilascio ai figli E.________ e F.________ di permessi di dimora. Adduce, in sintesi, la violazione degli art. 47 cpv. 1 e cpv. 4 nonché 126 cpv. 3 LStr e dell'art. 8 CEDU
Chiamati ad esprimersi il Tribunale cantonale amministrativo si è limitato a riconfermarsi nelle conclusioni e motivazioni contenute nel suo giudizio, mentre il Consiglio di Stato si è rimesso al giudizio di questa Corte. La Sezione della popolazione e la Segreteria di Stato della migrazione SEM hanno postulato la reiezione del gravame. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1.   
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 140 IV 57 consid. 2 pag. 59; 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369; 138 III 471 consid. 1 pag. 475). 
 
1.2. Il presente ricorso è rivolto contro il rifiuto, confermato su ricorso, del rilascio di permessi di dimora a titolo di ricongiungimento familiare. Quando l'autorità alla quale viene presentata una domanda di riesame entra in materia ed emana una nuova decisione di merito, come nel caso di specie, detta decisione può essere oggetto di un ricorso per motivi di merito (sentenza 2C_968/2011 del 20 febbraio 2012 consid. 1.1 e riferimenti).  
 
2.  
 
2.1. Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto (DTF 133 I 185 consid. 2.2-2.3 pag. 189 seg.).  
 
2.2. Il ricorrente si appella all'art. 42 cpv. 1 LStr, secondo cui i figli stranieri, non coniugati e minori di 18 anni, di cittadini svizzeri hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se coabitano con loro, e all'art. 8 CEDU, che tutela il rispetto della vita privata e familiare. Non risultando il richiamo di queste norme d'acchito insostenibile, occorre pertanto ammettere che egli dispone di un diritto, conformemente a quanto richiesto dall'art. 83 lett. c cifra 2 LTF, a presentare un ricorso in materia di diritto pubblico. In che misura le condizioni per il rilascio dei permessi richiesti siano davvero date è infatti questione di merito, che come tale dev'essere trattata (sentenze 2C_173/2011 del 24 giugno 2011 consid. 1.1; 2C_304/2009 del 9 dicembre 2009 consid. 1.1 non pubblicato in DTF 136 II 113).  
 
2.3. Con ricorso in materia di diritto pubblico può tra l'altro venir censurata la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), nozione che comprende i diritti costituzionali dei cittadini (sentenza 2C_297/2014 del 9 febbraio 2016 consid. 2 non pubblicato in DTF 142 I 16; 133 III 446 consid. 3.1 pag. 447 seg.). Rispettate le condizioni di cui all'art. 42 cpv. 2 LTF (sentenza 2C_750/2014 del 27 ottobre 2015 consid. 2 non pubblicato in DTF 141 II 401; 134 II 244 consid. 2.1 e 2.3 pag. 245 seg.), il Tribunale federale applica comunque il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF) e può accogliere o respingere un ricorso anche per motivi diversi da quelli invocati o su cui si è fondata l'autorità precedente (DTF 141 V 234 consid. 1 pag. 236; 141 V 605 consid. 1 pag. 607; 141 V 657 consid. 2.2 pag. 660). La violazione di diritti fondamentali è per contro esaminata unicamente se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 140 IV 57 consid. 2.2 pag. 60; 136 I 49 consid. 1.4.1 pag. 53; 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246 con rispettivi rinvii).  
 
2.4. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene solo se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 133 II 249 consid. 1.2.2 pag. 252). L'eliminazione del vizio indicato deve inoltre poter influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Constatato che l'insorgente non contesta i fatti alla base della pronuncia cantonale e quindi non li mette in discussione, gli stessi vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246).  
 
3.  
 
3.1. Richiamandosi al diritto al ricongiungimento familiare a favore dei figli stranieri non coniugati e minori di 18 anni disciplinato dall'art. 42 LStr dato che è (diventato) cittadino svizzero, il ricorrente afferma che, contrariamente a quanto deciso dai giudici cantonali, la sua domanda a favore dei figli E.________ e F.________ non è tardiva. Adduce infatti che i termini di cui all'art. 47 cpv. 1 LStr iniziano a decorrere non dal 1° gennaio 2008, data dell'entrata in vigore della legge, ma dal momento in cui ha acquisito la nazionalità svizzera, cioè il 27 gennaio 2014. In effetti, se si seguisse l'opinione dei giudici cantonali - secondo cui il diritto al ricongiungimento dev'essere fatto valere entro cinque anni dall'entrata in vigore della legge, rispettivamente entro un anno se il figlio ha già compiuto 12 anni il 1° gennaio 2008 - rileva che per quanto lo concerne detti termini sarebbero scaduti il 20 dicembre 2009 per E.________ e il 17 maggio 2012 per F.________, ossia ancora prima che egli fosse diventato cittadino svizzero e che potesse di riflesso esercitare i diritti garantiti dall'art. 42 LStr. Ciò che secondo lui non può essere manifestamente né lo scopo della legge né la volontà del legislatore. In queste condizioni, dato che nel suo caso la data determinante è quella della sua naturalizzazione, ossia il 27 gennaio 2014, la domanda di ricongiungimento familiare presentata il 23 giugno 2014 è da considerarsi tempestiva. Osservato poi che all'epoca i figli avevano 17 anni e 6 mesi (E.________) rispettivamente 15 anni e un mese (F.________), essi adempivano anche l'esigenza posta dall'art. 42 cpv. 1 LStr di essere ancora minorenni.  
 
3.2. Conformemente all'art. 47 cpv. 1 LStr, il diritto al ricongiungimento familiare dev'essere fatto valere entro cinque anni e, per i figli con più di 12 anni, entro 12 mesi. Se il figlio compie i 12 anni durante il termine di cinque anni previsto dall'art. 47 cpv. 1 LStr, detto termine verrà ridotto a un anno al massimo (sentenza 2C_787/2016 del 18 gennaio 2017 consid. 5.1 e numerosi riferimenti). Il terzo capoverso della citata disposizione specifica poi che il termine comincia a decorrere, per quanto concerne i familiari di un cittadino svizzero secondo l'art. 42 cpv. 1, dal momento dell'entrata in Svizzera o dall'insorgere del legame familiare (lett. a) e, per i familiari di uno straniero, dal rilascio del permesso di dimora o di domicilio oppure con l'insorgere dal legame familiare (lett. b). Infine l'art. 126 cpv. 3 LStr, disposizione transitoria, precisa che i termini di cui all'art. 47 cpv. 1 LStr decorrono dall'entrata in vigore della LStr, cioè il 1° gennaio 2008, purché l'entrata in Svizzera sia avvenuta rispettivamente che il legame familiare sia insorto prima di tale data (cfr. DTF 137 II 393 consid. 3 pag. 394; 136 II 78 consid. 4.2 pag. 81).  
 
3.3. Come emerge dagli atti di causa il ricorrente, titolare di un permesso di dimora dal 10 febbraio 1998, ha chiesto ed ottenuto di essere raggiunto una prima volta dalla moglie e dai figli il 22 luglio 1998. Il 31 gennaio 2000 la consorte e i figli, incluso l'ultimogenito nato in Svizzera, sono ritornati in patria. La moglie è poi rientrata, da sola, in Svizzera il 1° agosto 2004. Il 10 febbraio 2008 al ricorrente è stato accordato un permesso di domicilio. Siccome egli era già in Svizzera quando è entrata in vigore la nuova LStr, i termini ivi previsti per poter chiedere il ricongiungimento familiare hanno iniziato a decorrere dal 1° gennaio 2008, data dell'entrata in vigore della legge (art. 47 cpv. 1 combinato con l'art. 126 cpv. 3 LStr), e non dall'ottenimento del permesso di domicilio (art. 47 cpv. 3 LStr; DTF 137 II 393 consid. 3.3 pag. 394) e scadevano il 20 dicembre 2009 per il figlio E.________ e il 17 maggio 2012 per l'ultimogenito F.________. Ottenuto un permesso di domicilio il 10 febbraio 2008 l'interessato, che da quella data fruiva del diritto di farsi raggiungere dai figli adempite le relative esigenze legali (art. 43 LStr), ha aspettato il 3 maggio 2012 per chiedere il ricongiungimento con loro. La domanda è stata respinta dall'autorità di prime cure e poi, su ricorso, dal Consiglio di Stato il 23 gennaio 2013. La relativa decisione è cresciuta in giudicato incontestata. Ora, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, il fatto che egli sia diventato svizzero il 27 gennaio 2014 non ha alcuna influenza sui termini disciplinati dall'art. 47 LStr, in particolare non li fa nuovamente decorrere né li prolunga. Come già spiegato dal Tribunale federale, il fatto che sia diventato svizzero implica unicamente un cambiamento dei fondamenti giuridici ai quali ci si può appellare per potere chiedere il ricongiungimento familiare (l'art. 42 LStr invece che l'art. 43 LStr), ciò che però non ha alcuna incidenza sui termini previsti a tale fine dai combinati art. 47 cpv. 1 e 126 cpv. 3 LStr i quali, qualsiasi sia il motivo invocato per chiedere il ricongiungimento familiare, devono in ogni caso essere rispettati (sentenza 2C_532/2012 del 12 giugno 2012 consid. 2.3.1). Come già ricordato da questa Corte, uno degli scopi ricercati mediante l'adozione dei termini disciplinati all'art. 47 LStr è di favorire una rapida integrazione dei figli, attraverso un ricongiungimento precoce e la concessione della possibilità di far loro seguire l'intera formazione scolastica in Svizzera (sentenza 2C_363/2016 del 25 agosto 2016 consid. 2.2 con numerosi riferimenti; vedasi anche Messaggio dell'8 marzo 2002 relativo alla legge federale sugli stranieri, FF 2002 pag. 3327 segg., p.to 1.3.7.7). Ora, un tale scopo non sarebbe all'evidenza ossequiato se ogni qualvolta si verifica una situazione che permette di chiedere rispettivamente che dà il diritto al ricongiungimento familiare (rilascio del permesso di dimora o di domicilio, matrimonio con un/a cittadino/a svizzero/a, naturalizzazione) si ammettesse che i termini fissati dalla legge decorressero nuovamente, indipendentemente dal momento in cui vengono esercitati, prolungando in tal modo il limite entro il quale i genitori, stabiliti in Svizzera, possono farsi raggiungere dai figli.  
Premesse queste considerazioni è quindi a ragione che la Corte cantonale ha giudicato che i termini previsti dall'art. 47 cpv. 1 LStr non erano stati rispettati. Su questo aspetto il ricorso, infondato, va respinto. 
 
4.  
 
4.1. Il ricorrente lamenta in seguito un'interpretazione troppo restrittiva dell'art. 47 cpv. 4 LStr, secondo cui un ricongiungimento differito è autorizzato se possono essere fatti valere gravi motivi familiari. A parere dell'interessato le motivazioni addotte dal Tribunale cantonale amministrativo per negare l'esistenza di "gravi motivi familiari" richiesti dalla citata disposizione disattenderebbero il principio della proporzionalità nonché, in mancanza di una corretta ponderazione degli interessi in gioco, l'interesse privato del ricorrente a potere vivere con i figli: non sarebbe infatti dato da vedere quale interesse pubblico si opporrebbe al ricongiungimento chiesto da un cittadino svizzero, stabilito da più di venti anni in Svizzera. Egli ritiene quindi adempiuti gli estremi per l'autorizzazione al ricongiungimento familiare sulla base dell'art. 47 cpv. 4 LStr.  
 
4.2. Un ricongiungimento familiare differito, come quello qui in discussione, viene autorizzato in presenza di "gravi motivi familiari" (art. 47 cpv. 4 LStr; sentenza 2C_276/2011 del 10 ottobre 2011 consid. 4 non pubblicato in DTF 137 II 393). Simili motivi vengono riconosciuti quando il benessere del figlio può essere assicurato soltanto dal ricongiungimento coi familiari in Svizzera (art. 75 OASA).  
Contrariamente a quanto risulta dal testo del disposto menzionato, di fronte a una domanda di ricongiungimento differito bisogna in realtà procedere a un apprezzamento della fattispecie nel suo complesso (sentenza 2C_780/2012 del 3 settembre 2012 consid. 2.2.2). In questo senso, è necessario tenere conto degli obiettivi perseguiti con l'introduzione dei termini previsti dall'art. 47 LStr, ovvero: da un lato, favorire l'integrazione dei bambini, attraverso un ricongiungimento precoce e la concessione della possibilità di far loro seguire l'intera formazione scolastica in Svizzera; dall'altro, contrastare domande di ricongiungimento presentate abusivamente, poco prima del raggiungimento dell'età in cui il minore entra nel mondo del lavoro, e volte principalmente a garantire a quest'ultimo un avvenire professionale piuttosto che la vita familiare (vedasi FF 2002 pag. 3327 segg., p.to 1.3.7.7). 
In presenza di una richiesta di ricongiungimento familiare motivata da cambiamenti importanti delle circostanze all'estero, la giurisprudenza richiede in particolare di verificare se vi siano delle soluzioni che permettono la permanenza del minore nel proprio Paese di origine; l'esame del sussistere di simili possibilità è ancor più importante in presenza di adolescenti (sentenza 2C_887/2014 dell'11 marzo 2015 consid. 3.1). 
La concessione di un'autorizzazione di soggiorno trascorsi i termini previsti dall'art. 47 LStr deve restare l'eccezione; ciò nonostante è necessario applicare l'art. 47 cpv. 4 LStr in modo tale da non violare il diritto a una vita privata e familiare garantito dagli art. 13 Cost. e 8 CEDU (sentenza 2C_787/2016 citata consid. 6.2 e richiami). 
 
4.3. Nel caso di specie la Corte cantonale, alla cui argomentazione, qui condivisa, si può rinviare (cfr. sentenza impugnata consid. 4.2 e 4.3 pag. 9 a 12), ha debitamente e correttamente applicato l'art. 47 cpv. 4 LStr così come la giurisprudenza concernente "i gravi motivi familiari" ivi previsti. Come ben osservato nella pronuncia contestata, i figli del ricorrente, che al momento dell'inoltro della (nuova) istanza di ricongiungimento familiare avevano 17 anni e 6 mesi (E.________) e 15 anni e un mese (F.________), hanno seguito la loro formazione scolastica in Kosovo dove, fatta eccezione per il periodo trascorso in Svizzera tra il luglio 1998 e il gennaio 2000, cioè 18 mesi per E.________ e otto mesi per F.________, hanno sempre vissuto, dapprima con la madre e poi, quando ella ha nuovamente raggiunto il marito in Svizzera nel 2004, con i nonni paterni a cui sono stati affidati. Il ricorrente ha quindi accettato che i rapporti familiari venissero vissuti solo in maniera limitata, per mezzo di contatti telefonici ed epistolari nonché di visite.  
Sempre con il Tribunale cantonale amministrativo, bisogna poi considerare che i ragazzi hanno raggiunto un'età che non impone più una cura assidua come quella dovuta a dei bambini e che quindi nulla impedisce ai nonni paterni - il cui stato di salute non permetterebbe più, secondo le affermazioni del ricorrente, di accudire i nipoti - di farsi aiutare dagli altri familiari, dei quali le autorità cantonali hanno accertato la presenza, cioè i nonni materni, le sorelle maggiori e le loro famiglie, gli zii e cugini (sentenza 2C_421/2015 del 31 agosto 2015 consid. 5.2 e rinvio), constatazione riguardo alla quale nulla viene eccepito nel presente gravame. 
Infine, come ben rilevato dalla Corte cantonale, il fatto che i figli del ricorrente soggiornino in Svizzera dagli inizi del 2014, essendosi anche impegnati per inserirsi nel contesto socioculturale ticinese (F.________ seguendo corsi d'italiano e lezioni di pretirocinio d'integrazione) non è in concreto di alcun aiuto. Oltre al fatto che la loro permanenza nel nostro Paese è stata solo tollerata, in attesa di una decisione definitiva in merito alla domanda di ricongiungimento (sentenza 2C_421/2015 citata consid. 5.5 e rinvio), tenerne conto incoraggerebbe i comporta-menti consistenti a porre le autorità dinanzi al fatto compiuto (sentenza 2C_787/2016 citata consid. 6.4 con rinvio). 
Premesse queste considerazioni, va qui condivisa l'opinione dei giudici ticinesi secondo cui la domanda di ricongiungimento familiare presentata il 23 giugno 2014 tende principalmente ad offrire ai figli migliori opportunità formative e professionali, intenzione che seppure comprensibile, non costituisce un grave motivo familiare ai sensi dell'art. 47 cpv. 4 LStr. Il rifiuto opposto al ricorrente non disattende pertanto né la richiamata norma né risulta lesivo del principio della proporzionalità. Anche su questo aspetto il ricorso, infondato, dev'essere respinto. 
 
5.  
 
5.1. Il ricorrente, il quale invoca la sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo (di seguito: CorteEDU)  Udeh contro Svizzera del 16 aprile 2013, censura infine una violazione dell'art. 8 CEDU. Rimprovera segnatamente alla Corte cantonale un'errata ponderazione dei contrapposti interessi, siccome nessuna delle condizioni poste dal secondo paragrafo della citata norma convenzionale per limitare il diritto al rispetto della vita privata e familiare garantito dal primo paragrafo della medesima e, quindi, opporsi al ricongiungimento familiare richiesto sarebbe data in concreto.  
 
5.2. In primo luogo appare opportuno rilevare che la sentenza della CorteEDU alla quale si richiama il ricorrente non enuncia alcun nuovo principio e che la sua portata è stata fortemente relativizzata dal Tribunale federale (DTF 139 I 325 consid. 2.4 pag. 327 segg; sentenza 2C_1159/2014 del 4 aprile 2015 consid. 3.2 e riferimenti). Detta sentenza non gli è pertanto di nessun aiuto.  
 
5.3. Va poi osservato che, dal profilo dell'applicabilità dell'art. 8 CEDU, è determinante l'età del figlio quando il Tribunale federale si pronuncia (DTF 136 II 497 consid. 3.2 pag. 500 e numerosi richiami). Ora, per quanto riguarda E.________ questi, nato nel luglio 1996, è maggiorenne, motivo per cui nulla può (più) essere dedotto dal citato disposto convenzionale. Inoltre, non è stato preteso né dimostrato che egli si trova in un particolare stato di dipendenza dai genitori, suscettibile di permettergli di richiamarvisi nonostante la maggiore età (DTF 137 I 154 consid. 3.4.2 pag. 159; 129 II 11 consid. 2 pag. 13 seg.).  
 
5.4. Come già precisato dal Tribunale federale, una persona che dispone di un diritto di residenza certo in Svizzera può dedurre dall'art. 8 CEDU un diritto al ricongiungimento familiare con i figli, dovendo tuttavia a tal fine conformarsi alle condizioni poste per il rilascio dell'autorizzazione dagli art. 42 segg. LStr, segnatamente dall'art. 47 LStr (sentenza 2C_781/2015 del 1° aprile 2016 consid. 3.1 e riferimenti).  
 
5.5. Ora, come ben osservato dal Tribunale cantonale amministrativo e da questa Corte confermato (vedasi consid. 4.3), in concreto non sono stati ossequiati i termini di cui all'art. 47 cpv. 1 LStr (cfr. consid. 3.3) né sono dati i "gravi motivi familiari" di cui all'art. 47 cpv. 4 LStr che autorizzerebbero un ricongiungimento familiare differito (vedasi consid. 4.3), la richiesta di far venir in Svizzera l'ultimogenito apparendo piuttosto dettata dalla volontà di offrirgli migliori opportunità formative e professionali, ciò che esula dagli obiettivi della LStr. In queste condizioni - rammentato che la politica d'immigrazione restrittiva praticata dalle autorità costituisce una misura legittima ai sensi dell'art. 8 n. 2 CEDU che permette di limitare il diritto alla vita familiare (DTF 137 I 284 consid. 2.1 pag. 287 seg. con rinvii) - ne discende che il rifiuto opposto al ricorrente non viola l'art. 8 n. 2 CEDU.  
 
5.6. Confermando il diniego degli estremi per il riconoscimento del diritto a un ricongiungimento familiare differito giusta l'art. 47 cpv. 4 LStr, la Corte cantonale non ha quindi violato né la legge federale sugli stranieri né il diritto convenzionale. Per quanto precede, il ricorso risulta infondato e dev'essere respinto.  
 
6.   
Le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
 
Losanna, 20 febbraio 2017 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud