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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1F_26/2020  
 
 
Sentenza del 30 ottobre 2020  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Chaix, Presidente, 
Jametti, Haag, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________e B.________, 
istanti, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino, Corte dei reclami penali, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
 
Commissione cantonale per la protezione dei dati della Repubblica e Cantone Ticino, palazzo amministrativo, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
revisione, 
 
domanda di revisione della sentenza del Tribunale federale svizzero 1B_397/2020 del 21 agosto 2020. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
In seguito a una decisione del 4 maggio 2020 della Commissione cantonale per la protezione dei dati, con decisione del 18 maggio 2020 il Procuratore generale (PG) ha respinto una richiesta di A.________ volta all'ottenimento di un documento del Ministero pubblico attestante "l'assegnazione secondo picchetto" a determinati Procuratori pubblici di diversi procedimenti penali, indicando quale rimedio di diritto il ricorso alla Commissione cantonale per la protezione dei dati. 
 
B.   
Adita dall'istante, con decisione del 25 giugno 2020 (60.2020.145) la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP) si è dichiarata incompetente a esaminare il reclamo, trasmettendolo, per competenza, alla citata Commissione. 
 
C.   
Contro questa decisione A.________ e B.________ hanno inoltrato un ricorso al Tribunale federale, che con sentenza 1B_397/2020 del 21 agosto 2020, visto il ritiro del gravame da parte del curatore, lo ha ritenuto privo d'oggetto stralciando la causa dai ruoli in quanto presentato da A.________, dichiarandolo inammissibile in quanto presentato da B.________. 
 
D.   
Avverso questa sentenza A.________ e B.________ presentano una domanda di revisione al Tribunale federale, chiedendo di annullarla. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. La domanda di "astensione" di giudici e cancellieri della I Corte di diritto pubblico dall'intervenire nel presente giudizio è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF, motivo per cui si può prescindere dall'avvio della procedura prevista all'art. 37 LTF. In effetti, come noto agli istanti, dalla partecipazione a sentenze terminate con un esito a loro sfavorevole, come quella oggetto dell'istanza di revisione in esame, non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF; sentenza 5A_530/2020 del 29 luglio 2020 consid. 4 che li concerne).  
Secondo la costante prassi, anch'essa nota agli istanti (sentenza 1F_18/2020 del 24 agosto 2020), il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione sulla composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 pag. 43). 
 
1.2. L'autorità regionale di protezione 9 di Torricella-Taverne ha istituito una curatela di rappresentanza ai sensi dell'art. 394 CC a favore del ricorrente, limitandolo nell'esercizio dei suoi diritti civili negli ambiti giudiziari e amministrativi di qualsiasi natura e grado e davanti a ogni autorità civile, amministrativa e penale ritenuto che soltanto il curatore potrà validamente rappresentarlo e obbligarlo in tale ambito (sentenza 5A_854/2019 del 12 dicembre 2019 consid. 6). Con sentenze del 15 luglio 2020 (9.2019.172 e 9.2019.213), il Presidente della Camera di protezione del Tribunale d'appello ha confermato quale curatore del ricorrente l'avv. Pascal Cattaneo (cause 5A_649/2020 e 5A_650/2020).  
 
Invitato a esprimersi sul gravame, c on scritto del 1° ottobre 2020 il curatore avv. Pascal Cattaneo ha comunicato al Tribunale federale di non ratificare - limitatamente a A.________ - la domanda di revisione, chiedendo di esentarlo dal pagamento di spese giudiziarie. Ne segue che, in quanto presentata da A.________, l'istanza è inammissibile. 
 
2.  
 
2.1. Giusta l'art. 121 LTF, la revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata, segnatamente, se sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la ricusazione (lett. a), se il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni (lett. c) o se il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti (lett. d). Per essere ammissibile l'istanza di revisione dev'essere motivata: l'istante deve confrontarsi con la sentenza di cui chiede la revisione e spiegare per quale ragione ritiene sussistere un motivo di revisione (art. 42 cpv. 2 LTF).  
 
2.2. B.________, accennando all'art. 38 cpv. 3 LTF, incentra la domanda di revisione su un'asserita lesione di norme concernenti la composizione della Corte giudicante e sulla ricusazione. Al riguardo ella si limita tuttavia semplicemente a riproporre, in maniera inammissibile, le censure già esaminate e respinte nella sentenza dedotta in revisione e in altre numerose decisioni che la concernono. Ribadisce in particolare la critica, manifestamente priva di ogni fondamento, circa la mancata comunicazione anticipata della composizione della Corte, nonché il fatto che non è stato richiamato l'incarto cantonale né è stato ordinato uno scambio di scritti, provvedimenti chiaramente superflui, visto che il ricorso era manifestamente inammissibile.  
 
Come a lei noto, non è poi legittimata a far valere che il Tribunale federale non avrebbe appurato la validità della ratifica di rappresentanza del curatore nei confronti di A.________ (sul tema vedi sentenza 5A_155/2020 del 30 marzo 2020 consid. 1 e 2 nei loro confronti). Le critiche alla nomina del curatore e alla richiesta di destituirlo esulavano del resto dall'oggetto del litigio. Inoltre, il ricorso presentato dalla ricorrente è stato dichiarato inammissibile per carenza di legittimazione e di motivazione, motivo per cui le questioni di merito non potevano né dovevano essere esaminate. 
 
3.   
L'istanza di revisione, in quanto presentata da B.________, è insufficientemente motivata ed è quindi inammissibile (art. 42 cpv. 2 LTF). La stessa può pertanto essere evasa senza ordinare uno scambio di scritti (art. 127 LTF). 
 
In accoglimento della domanda del curatore si può rinunciare a prelevare spese nei confronti di A.________. La generica domanda di assistenza giudiziaria di B.________, che non ha peraltro dimostrato una sua eventuale indigenza, va respinta in ragione dell'assenza di ogni possibilità di esito favorevole della domanda di revisione (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 e cpv. 3 LTF). 
Il Tribunale federale si riserva il diritto di archiviare senza risposta nuovi scritti concernenti la sentenza 1B_397/2020 del 21 agosto 2020 (art. 42 cpv. 7 LTF; sentenze 2F_16/2020 del 19 agosto 2020 consid. 5.3 e 5F_16/2020 del 3 giugno 2020 consid 6). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
La domanda di revisione è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico di B.________. 
 
3.   
Comunicazione agli istanti, al curatore avv. Pascal Cattaneo, al Ministero pubblico, alla Commissione cantonale per la protezione dei dati e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 30 ottobre 2020 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Chaix 
 
Il Cancelliere: Crameri