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[AZA 7] 
H 227/01 Go 
 
IIIa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi, Gianella, 
supplente; Grisanti, cancelliere 
 
Sentenza del 20 marzo 2002 
 
nella causa 
T.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Giovanni Augugliaro, Via alla Torre 9, 6850 Mendrisio, 
 
contro 
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, opponente, 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
Fatti : 
 
A.- La società V.________ ed affini SA (V.________ SA) di S.________, costituita il 24 aprile 1948, è stata dichiarata fallita il 5 marzo 1999. T.________ è stato membro del consiglio di amministrazione, con diritto di firma collettiva a due, dal 15 settembre 1980 all'11 febbraio 1982 quando ne è diventato presidente, con diritto di firma individuale, e successivamente amministratore unico dal 6 febbraio 1998 fino alla declaratoria di decozione. 
Mediante decisione 1° febbraio 2000, la Cassa di compensazione del Cantone Ticino, constatato di aver subito un danno di fr. 513'944. 75 per il mancato pagamento, da parte della fallita, dei contributi paritetici per gli anni dal 1997 al 1999, nonché per riprese salariali riferite al periodo dal 1993 al 1996, ne ha postulato il risarcimento da T.________. 
 
B.- In seguito all'opposizione interposta dall'interessato, la Cassa ha promosso nei suoi confronti azione di risarcimento danni al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, chiedendone la condanna al pagamento dei contributi sociali rimasti insoluti. 
Con giudizio 11 maggio 2001 i primi giudici hanno accolto la petizione e condannato il convenuto a risarcire la Cassa del preteso importo, addebitandogli grave negligenza nell'osservanza dei doveri di amministratore della fallita. 
 
C.- T.________, assistito dall'avv. Giovanni Augugliaro, interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, postulando, in via principale, l'annullamento del giudizio querelato e, in via subordinata, il rinvio degli atti per complemento istruttorio. 
 
La Cassa e l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali hanno rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto : 
 
1.- a) Qualora la lite non verta sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto o avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG). 
 
b) Oggetto della controversia è il risarcimento di danni per il mancato pagamento di contributi AVS/AI/IPG/AD e AF. Ora, per quel che riguarda questi ultimi, essi attengono alla legislazione cantonale, per cui il loro esame sfugge al controllo giudiziale del Tribunale federale delle assicurazioni, il quale è legittimato a statuire unicamente circa gli oneri di diritto federale (DTF 124 V 146 consid. 1 e riferimento). Nella misura in cui riguarda danni addebitabili al mancato versamento di simili contributi, il ricorso di diritto amministrativo è quindi irricevibile. 
 
2.- Nel proprio gravame, T.________ contesta le conclusioni dei giudici cantonali, oltre che per ragioni di merito anche per motivi d'ordine formale. Egli lamenta in particolare la violazione del suo diritto di essere sentito per avere i primi giudici omesso di assumere prove giuridicamente rilevanti - quali, tra le altre, l'audizione di vari testi, il richiamo dalla Cassa dei conteggi relativi a tutti i pagamenti effettuati dalla V.________ SA dal 1998 a valere sui conteggi relativi agli anni 1995 e seguenti, l'allestimento di una perizia e l'esame dei documenti presso l'Ufficio esecuzioni e fallimenti (UEF) di M.________ - che gli avrebbero permesso di dimostrare l'esistenza di motivi di discolpa - riconducibili soprattutto all'abbandono improvviso ed inaspettato da parte della B.________ SA, principale cliente della fallita - idonei a liberarlo da ogni responsabilità e a dimostrare "la regolarità nei versamenti, anche se di arretrati", che nel periodo in cui è stato amministratore unico (dal 6 febbraio 1998 al 5 marzo 1999) hanno raggiunto l'importo di fr. 156'000.-, di cui fr. 107'000.- tra aprile e dicembre 1998 a liquidazione dei debiti riferiti al 1996. 
L'interessato censura infine l'assunto della precedente istanza secondo cui sarebbe rimasto incontestato l'importo del contendere, facendo invece notare come già in sede di risposta egli aveva eccepito che "la pretesa derivante dai conteggi per salari dovuti a seguito di fallimento sfugge in ogni caso alla responsabilità dell'organo del datore di lavoro". 
 
3.- a) Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 127 I 56 consid. 2b, 126 V 130 consid. 2a; cfr. , riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. , la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). 
Il diritto di essere sentito comprende pure la pretesa di ottenere una decisione motivata, che impone all'autorità di pronunciarsi nei considerandi sulle allegazioni delle parti, riferendosi agli argomenti da esse addotti. Siffatto obbligo intende evitare che l'autorità, nell'esercizio dei suoi poteri decisionali, si lasci guidare da ragioni non pertinenti e, d'altro canto, consentire al cittadino di farsi una chiara idea della portata della decisione che lo riguarda per poterla, se del caso, impugnare. A tal fine, ogni atto decisionale deve menzionare, anche se brevemente, le considerazioni che ne hanno determinato il convincimento, ritenuto comunque che l'autorità non è tenuta a prendere esplicitamente posizione su ogni allegazione di fatto o di diritto, ma può limitarsi ai punti essenziali e all'esame delle argomentazioni di parte atte a influire sul giudizio (DTF 121 III 331 consid. 3b; Albertini, Der verfassungsmässige Anspruch auf rechtliches Gehör im Verwaltungsverfahren des modernen Staates, Berna 2000, pag. 368 seg. con numerosi rinvii). 
 
b) Nell'evenienza concreta, si osserva che, malgrado la delicatezza del caso - già solo per l'importo in gioco -, la Corte cantonale ha prolato la propria pronunzia di condanna senza ritenere necessario di procedere all'assunzione delle prove notificate dal ricorrente, respingendo la richiesta con una motivazione apodittica e senza per nulla confrontarsi con le singole domande. Senza istruire ulteriormente la causa, i giudici di prime cure sono giunti al convincimento che l'interessato non poteva fare valere a sua discolpa il fatto di non avere avuto la disponibilità finanziaria per pagare i contributi sociali dopo che nell'agosto 1993 la società aveva ceduto tutti i suoi crediti alla banca S.________, osservando altresì che la mancanza di liquidità non poteva essere ritenuta momentanea, dal momento che la Cassa aveva dovuto adire le vie esecutiva già a partire dal 1997. 
Ora, T.________ censura l'accertamento dei fatti su cui si basa il giudizio impugnato, definendolo arbitrario. 
Questa opinione può essere condivisa. 
Dalla scarna documentazione agli atti e dalle motivazioni del tutto generiche - che si esauriscono in sostanza in richiami giurisprudenziali e dottrinali - emerge infatti che la pronunzia querelata non si è confrontata con le allegazioni addotte dal ricorrente in occasione dell'offerta delle chieste prove, sicché essa appare non motivata e lesiva del diritto di essere sentito. Il Tribunale cantonale, concludendo per una grave negligenza a carico dell'interessato, non ha minimamente tenuto conto - e nemmeno poteva farlo in mancanza dei necessari elementi probatori offerti - della tesi liberatoria incentrata da T.________, segnatamente dell'impegno messo in atto per far fronte al pagamento dei contributi sociali, della situazione venutasi a creare a seguito dell'inopinata conclusione del rapporto contrattuale con la B.________ SA e degli investimenti operati nella certezza di un rapporto durevole con quest'ultima società. In questo modo, ai primi giudici sono mancati, per fatto non imputabile all'insorgente, importanti elementi di valutazione per poter stabilire in termini affidabili se si realizzassero motivi di giustificazione o di discolpa a favore del ricorrente. Inoltre, la precedente istanza, non confrontandosi con la richiesta di edizione degli atti fallimentari depositati presso l'UEF di M.________, vista altresì la pochezza della documentazione all'inserto, ha operato un accertamento manifestamente incompleto dei fatti. Le difficoltà connaturate all'istituto della responsabilità del datore di lavoro e l'entità dell'importo oggetto della vicenda giudiziaria esigevano che non si dessero limitazioni preconcette dei diritti di difesa del qui ricorrente. Occorreva pertanto richiedere all'interessato di indicare con esattezza la documentazione di cui intendeva avvalersi e il motivo della richiesta, anziché disattendere in blocco, motivazione stereotipa, l'offerta di prove. Né risulta dagli atti che che la Corte cantonale abbia dichiarato chiusa l'istruttoria: in tale evenienza, se il ricorrente non si fosse opposto a simile atto formale, censurando a quel momento l'omessa assunzione dei mezzi di prova richiesti, la violazione del diritto di essere sentito sarebbe stata sanata per rinuncia dell'interessato a prevalersene già in sede cantonale (Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berna 2000, vol II, n. 1314). 
 
4.- In esito a quanto precede, è ravvisabile un accertamento manifestamente lacunoso dei fatti nonché una violazione del diritto di essere sentito, il giudizio cantonale non soddisfacendo i requisiti minimi di esame delle allegazioni di parte, dedotti dall'art. 29 cpv. 2 Cost. Tenuto conto della natura formale del diritto di essere sentito e considerato il potere d'esame limitato di cui fruisce nella fattispecie questa Corte (cfr. consid. 1) nonché la rilevanza del vizio in esame, lo stesso non può essere sanato in procedura federale (cfr. 124 V 392 consid. 5a e riferimenti). 
 
A prescindere dalle possibilità di successo nel merito dell'impugnativa di T.________, la pronunzia querelata deve quindi essere annullata e la causa rinviata all'istanza cantonale perché ponga rimedio alle menzionate carenze sul piano dell'istruzione e della motivazione e statuisca di nuovo. 
 
5.- Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG a contrario). 
Le spese processuali seguono la soccombenza e devono, dato l'esito del gravame, essere messe a carico della Cassa opponente, la quale verserà altresì ad T.________, assistito da un legale, fr. 2'500.- a titolo di indennità di parte in sede federale (art. 135 in relazione con gli art. 156 cpv. 1 e 159 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
pronuncia : 
 
I. In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo 
è accolto nel senso che, annullato il giudizio 
querelato 11 maggio 2001 nella misura in cui riferito 
ai contributi di diritto federale, gli atti sono 
rinviati al Tribunale delle assicurazioni del Cantone 
Ticino perché proceda conformemente ai considerandi e 
renda una nuova pronunzia. 
 
II.Le spese giudiziarie, ammontanti a fr. 3'000.-, sono poste a carico della Cassa di compensazione opponente. 
III. L'anticipo spese di fr. 10'000.- prestato dal ricorrente 
 
viene retrocesso. 
 
IV.La Cassa rifonderà al ricorrente la somma di fr. 2'500.- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte per la procedura 
 
 
federale. 
 
V.La presente sentenza sarà intimata alle parti, al 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, 
e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 20 marzo 2002 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIIa Camera : 
 
Il Cancelliere :