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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_744/2018  
 
 
Sentenza dell'8 gennaio 2019  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Maillard, Presidente, 
Frésard, Viscione, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa di compensazione per gli assegni familiari del Cantone Ticino, Via Canonico Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assegno familiare cantonale (unità di riferimento), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 24 settembre 2018 (39.2018.7). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
La Cassa di compensazione per degli assegni famigliari del Cantone Ticino (di seguito: la Cassa) ha rifiutato con decisioni del 10 gennaio 2018, confermate su reclamo il 23 marzo 2018, a A.________, nata nel 1986, il diritto ad un assegno integrativo (AFI) e a un assegno di prima infanzia (API) a decorrere dal 1° ottobre 2017, ritenendo che l'unità di riferimento da prendere in considerazione nel relativo calcolo sia composta da lei medesima e dal suo compagno, con il quale convive e da cui è nata una figlia comune. 
 
B.   
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino con giudizio del 24 settembre 2018 ha respinto il ricorso di A.________ contro le decisioni su opposizione. 
 
C.   
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo che il giudizio e le decisioni amministrative siano annullati e sia concesso il diritto agli assegni famigliari. Postula altresì la concessione dell'assistenza giudiziaria. 
Il Tribunale federale con decreto del 4 dicembre 2018 ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria presentata con il ricorso. 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
ll ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsi da questo accertamento solo qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). Salvo i casi in cui tale inesattezza sia lampante, la parte ricorrente che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate (cfr. DTF 133 II 249 consid. 1.4.3 pag. 254 con riferimento). 
 
2.  
 
2.1. Alla base della controversia di cui al giudizio impugnato si presenta una richiesta di assegni familiari del diritto cantonale ticinese (sull'origine e la natura di questi assegni si veda DTF 143 I 1 consid. 3.4 pag. 8 segg.).  
 
2.2. La violazione del diritto cantonale, quand'anche dovesse rinviare a norme o concetti del diritto federale (DTF 140 II 298 consid. 2 pag. 300; 138 I 232 consid. 2.4 pag. 236 seg.), non costituisce un motivo di ricorso al Tribunale federale (DTF 138 V 67 consid. 2.2 pag. 69). Tuttavia, è possibile fare valere che l'errata applicazione del diritto cantonale costituisce una violazione del diritto federale, in particolare perché arbitraria ai sensi dell'art. 9 Cost. o di una disposizione direttamente applicabile del diritto internazionale. Giova ricordare che l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata. Il Tribunale federale annulla la pronuncia criticata solo se l'autorità precedente ha emanato un giudizio, il quale si dimostra - non solo nella motivazione, bensì anche nel suo risultato - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un chiaro principio giuridico e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18; 138 I 332 consid. 6.2 pag. 339).  
 
3.  
 
3.1. Laddove è invocata la violazione di diritti fondamentali o di norme del diritto cantonale, nonché l'arbitrio nell'accertamento dei fatti, il Tribunale federale esamina soltanto le censure motivate in modo chiaro e preciso (art. 106 cpv. 2 LTF). Le esigenze di motivazione in queste evenienze sono accresciute e i ricorrenti devono esporre in maniera chiara e dettagliata, confrontandosi puntualmente con tutti i considerandi del giudizio impugnato, in quale misura sarebbero violati i diritti fondamentali (DTF 139 I 229 consid. 2.2 pag. 232; 138 V 67 consid. 2.2 pag. 69).  
 
3.2. A lunghi tratti il ricorso non rispetta queste esigenze. Da un lato la ricorrente presenta le sue critiche come se il Tribunale federale potesse disporre di un libero potere di esame. Da un altro lato senza alcuna motivazione conforme invoca gli art. 8, 12 Cost. e 36 Cost. Non è quindi possibile addentrarsi in tali censure. L'asserita violazione del principio di legalità (cfr. art. 5 Cost.), nell'ambito dell'applicazione del diritto cantonale, non ha nessuna portata propria se non in relazione con un diritto fondamentale, segnatamente con la lesione del principio di uguaglianza, del divieto dell'arbitrio o alla violazione di un diritto fondamentale speciale (DTF 140 I 381 consid. 4.4 pag. 386; 136 I 241 consid. 2.5 pag. 249).  
 
4.  
 
4.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, ricordati lo svolgimento del processo e le disposizioni cantonali applicabili, ha concluso che la ricorrente, sua figlia e il padre di quest'ultima dovessero essere trattati come un'unica unità di riferimento. La Corte cantonale, ritenute lecite le misure di sorveglianza richieste dalla Cassa per il tramite della polizia cantonale, ha in definitiva confermato l'esistenza di una convivenza stabile secondo il diritto cantonale. I giudici ticinesi hanno accertato che la ricorrente e il padre di sua figlia vivono effettivamente in due abitazioni differenti. Tuttavia, quest'ultimo presta il proprio veicolo alla ricorrente svariate volte, versa un contributo mensile di fr. 500.- per la figlia e durante i 30 giorni in cui è avvenuto il controllo della polizia, il veicolo era presente al domicilio della ricorrente in 26 occasioni. La Corte cantonale ha altresi sottolineato che la ricorrente e il padre di sua figlia sono pronti a prestarsi sostegno e assistenza reciproci. Richiamato il principio di sussidiarietà, rinviando alla risposta della Cassa, hanno ribadito che l'intervento pubblico non si giustifica da eventuali difficoltà economiche che alla ricorrente potrebbero derivare dalla necessità di dover mantenere abitazioni separate. In conclusione, la Corte cantonale ha osservato che, ad ogni modo, è irrilevante la forma di vita in comune o no tra le persone interessate, bensì la circostanza che esse siano pronte a prestarsi assistenza e sostegno reciproci.  
 
4.2. Il ricorso, nella misura della sua minima ammissibilità, è destinato all'insuccesso. Il giudizio cantonale nel suo risultato è tutt'altro che insostenibile. Infatti, la Corte cantonale, alla luce del particolare istituto degli assegni familiari ticinesi (cfr. DTF 143 I 1 consid. 3.4 pag. 8 segg.) e delle disposizioni legali relative alla convivenza poteva, senza arbitrio far rientrare in questa categoria le persone che, indipendentemente dalla loro situazione sentimentale, siano pronte a prestarsi assistenza e sostegno reciproci, al di là di una semplice amicizia. Questo per non sottacere che il padre della figlia della ricorrente ha dimostrato tutt'ora di prestare aiuto alla ricorrente, facendosi carico persino dell'anticipo spese dinanzi al Tribunale federale. Diversamente dall'opinione della ricorrente, le autorità non sono peraltro tenute ad indire un'udienza, soprattutto quando, come nel caso concreto, non è stato richiesto un dibattimento (cfr. sentenza 8C_525/2016 del 27 settembre 2017 consid. 2.3). Per il resto, si può rinviare ai considerandi del giudizio cantonale (art. 109 cpv. 3 LTF).  
 
5.   
Ne segue che il ricorso, manifestamente infondato, può essere respinto secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 1 lett. a LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 8 gennaio 2019 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi