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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
U 397/05{T 7} 
 
Sentenza del 24 gennaio 2007 
I Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali Ursprung, presidente, 
Borella e Leuzinger, 
cancelliere Grisanti. 
 
Parti 
M.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Nadir Guglielmoni, 
Via Pretorio 9, 6901 Lugano, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio emanato il 13 settembre 2005 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, Lugano. 
 
Fatti: 
A. 
In data 8 novembre 1999, M.________, nato nel 1968, dipendente de La P.________ in qualità di praticante d'esercizio e, in quanto tale, assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), è rimasto vittima di un infortunio. Intento a scaricare dei pacchi dal proprio furgone di servizio, egli veniva investito e schiacciato contro il muro di una rampa di carico dallo stesso furgone che un autocarro, nell'effettuare una manovra di retromarcia, era andato a urtare provocandone lo spostamento. L'interessato è stato trasportato all'Ospedale X.________, dove è rimasto degente fino al 15 novembre 1999 e dove gli è stata diagnosticata una frattura ischio pubica a destra non dislocata e una frattura longitudinale del sacro, anch'essa non dislocata. L'INSAI ha assunto il caso e ha corrisposto le prestazioni di legge. 
 
Mediante rapporto intermedio del 31 agosto 2000, il medico curante dell'assicurato, dott. M.________, specialista FMH in medicina generale, ha in seguito segnalato all'INSAI anche l'insorgenza di dolori alla spalla sinistra ("Dopo la ripresa del lavoro [avvenuta il 10 aprile 2000, n.d.r], accusa dolori alla spalla sn") che il paziente, nel ripensare all'infortunio, si sarebbe ricordato di avere "picchiato". L'esame di risonanza magnetica messo in atto il 2 agosto 2001 non evidenziava lesioni post-traumatiche apprezzabili anche se, a livello dell'inserzione del tendine del sovraspinato sul tubercolo maggiore, rilevava un'alterazione compatibile con una rottura focale incompleta oppure flogosi nell'ambito di una tendinopatia. 
 
Con decisione del 26 settembre 2001, sostanzialmente confermata il 7 gennaio 2002 anche in seguito all'opposizione dell'interessato, l'assicuratore infortuni ha negato il proprio obbligo di prestazioni in relazione ai disturbi alla spalla sinistra per difetto del necessario nesso causale con l'infortunio dell'8 novembre 1999. 
 
Adito su ricorso dell'assicurato, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, per pronuncia del 10 giugno 2002, cresciuta incontestata in giudicato, ha confermato la valutazione dell'amministrazione. Aderendo in particolare alle conclusioni del medico di circondario dell'INSAI, dott. C.________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, secondo cui, nel caso di una traumatizzazione acuta, la spalla sinistra avrebbe dovuto ragionevolmente generare dei disturbi specialmente nel periodo in cui essa veniva maggiormente sollecitata e, più precisamente, durante la degenza in ospedale e la seguente convalescenza con le stampelle, la Corte cantonale ha ritenuto che un intervallo "muto" di più di cinque mesi facesse apparire poco plausibile l'esistenza del necessario nesso causale. 
B. 
In data 14 dicembre 2004, M.________, tramite il proprio medico curante, ha presentato al Tribunale cantonale delle assicurazioni un'istanza di revisione del giudizio 10 giugno 2002. Facendo notare che nel frattempo, in data 15 settembre 2004, egli era stato sottoposto a un intervento artroscopico, diagnostico e terapeutico, alla spalla sinistra a cura del dott. B.________, primario presso il reparto di ortopedia e traumatologia dell'Ospedale S.________, e che questo intervento aveva evidenziato la presenza di una lesione parziale della porzione intra-articolare del tendine del sovraspinato, di una tendinopatia del capo lungo del muscolo bicipite con sfilacciamento a livello del solco bicipitale e dissoluzione parziale dell'ancora bicipitale, nonché di un'artropatia dell'articolazione acromio-clavicolare, l'assicurato ha chiesto il riesame del suo caso in ragione del fatto che lo stesso dott. B.________ non avrebbe avuto dubbi sulla natura traumatica delle lesioni riscontrate. 
 
Esperiti i propri accertamenti, la Corte cantonale, per pronuncia del 13 settembre 2005, ha respinto l'istanza di revisione. Riguardo alla rottura parziale del tendine del sovraspinato, evidenziata dal dott. B.________, i giudici cantonali hanno osservato che essa era già stata posta in luce dall'esame di risonanza magnetica del 2 agosto 2001 e che pertanto l'affermazione, da parte del primario operante, dell'origine traumatica del danno non costituiva altro che una diversa valutazione di una circostanza già nota. Con riferimento alle alterazioni riscontrate a livello del tendine del capo lungo del bicipite e all'artrosi acromio-clavicolare, pur dando atto che si trattava di reperti che non erano noti al momento del giudizio del 10 giugno 2002, i primi giudici hanno nondimeno stabilito che questi ultimi non erano comunque di rilievo e suscettibili di modificare l'esito del primo giudizio in quanto decisivo, per la valutazione del 10 giugno 2002, era comunque stato l'intervallo "muto" di oltre cinque mesi dall'infortunio che si opponeva all'ammissione del necessario nesso di causalità. 
C. 
Patrocinato dall'avv. Nadir Guglielmoni, M.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007; Tribunale federale), al quale, protestate spese e ripetibili di sede cantonale e federale, in via principale chiede l'accoglimento del gravame con conseguente accoglimento dell'istanza di revisione e riconoscimento del nesso di causalità tra l'infortunio dell'8 novembre 1999 e i disturbi alla spalla. In via subordinata, domanda il rinvio degli atti al Tribunale cantonale per complemento istruttorio e allestimento di una perizia medico giudiziaria. Al gravame allega nuova documentazione, e più precisamente delle fotografie del furgone postale dopo l'incidente, delle fatture attestanti l'entità del danno subito dal furgone, un avviso di sinistro e un nuovo parere del dott. B.________ segnalante, tra l'altro, una parziale (50%) incapacità lavorativa dell'interessato nella sua professione abituale. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi. 
 
L'INSAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale della sanità pubblica ha rinunciato a determinarsi. 
 
Il 23 dicembre 2005 il patrocinatore dell'assicurato ha trasmesso a questa Corte copia di un nuovo rapporto medico del dott. B.________, datato 13 dicembre 2005, emesso a seguito di un nuovo intervento artroscopico alla spalla sinistra. 
 
Diritto: 
1. 
La legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) è entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1205, 1241). Il giudizio impugnato essendo stato pronunciato precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 395 consid. 1.2). 
2. 
La lite verte sul diritto del ricorrente ad ottenere la revisione del giudizio del 10 giugno 2002 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. La questione della ricevibilità dell'istanza di revisione non pone (più) problemi, dopo che la sua tempestività - regolata dal diritto cantonale (art. 15 cpv. 1 legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni [LPTCA; RL/TI 3.4.1.1]) - è stata accertata dai primi giudici e non è più contestata in questa sede. Avendo per il resto l'istante anche invocato un motivo di revisione e, più precisamente, la scoperta di fatti nuovi e di nuovi mezzi di prova, adempiendo così ai requisiti formali, nulla osta all'esame nel merito della domanda (sulla differenza tra requisiti di ricevibilità e ammissibilità di un'istanza di revisione cfr. DTF 108 V 170, 96 I 279 consid. 1 con riferimenti; cfr. pure la sentenza del 2 aprile 2001 in re D., I 636/00, consid. 1b con riferimenti). 
3. 
Nell'atto ricorsuale, l'insorgente solleva alcune censure di ordine formale che conviene esaminare in via preliminare. 
3.1 Egli fa in particolare valere un diniego di giustizia formale per carenza di motivazione del giudizio impugnato. Rimprovera alla Corte cantonale di non essersi espressa, neppure sommariamente, sulla sua richiesta di allestimento di una perizia giudiziaria medico-specialistica e sulla qualifica della fattispecie quale conseguenza tardiva ai sensi dell'art. 11 OAINF o quantomeno quale lesione parificabile ai postumi d'infortunio a norma dell'art. 9 OAINF. Ravvisa in questa carenza anche una violazione del divieto d'arbitrio e del diritto di essere sentito. 
3.2 Un provvedimento è arbitrario e viola quindi l'art. 9 Cost. qualora disattenda gravemente una regola di diritto o un principio giuridico chiaro e indiscusso o contraddica in modo urtante il sentimento di equità. La violazione deve essere manifesta e riconoscibile di primo acchito. Non è ravvisabile arbitrio per il solo fatto che appaia concepibile o persino preferibile una soluzione diversa. Infine un provvedimento deve essere annullato se è arbitrario nel suo risultato - ma non quando solo i suoi motivi siano insostenibili - oppure ove esso non è motivato (DTF 127 I 41 consid. 2a, 56 consid. 2b, 70 consid. 5a, 126 I 170 consid. 3a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 125 I 168 consid. 2a, 125 II 15 consid. 3a, 124 I 316 consid. 5a, 124 V 139 consid. 2b e riferimenti). Il diritto di essere sentito di cui all'art. 29 cpv. 2 Cost. comprende l'obbligo per l'autorità di motivare le proprie decisioni. Tale obbligo ha lo scopo, da un lato, di porre la persona interessata nelle condizioni di afferrare le ragioni poste a fondamento della decisione, di rendersi conto della portata del provvedimento e di poterlo impugnare con cognizione di causa, e dall'altro, di permettere all'autorità di ricorso di esaminare la fondatezza della decisione medesima. Ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio, atte ad influire sulla decisione (DTF 129 I 232 consid. 3.2; 126 I 97 consid. 2b, 15 consid. 2a/aa; 125 II 369 consid. 2c; 122 IV 8 consid. 2c). 
3.3 In concreto, le ragioni che hanno inciso sulla valutazione dei primi giudici sono state chiaramente esposte nella pronuncia impugnata e hanno senz'altro posto il ricorrente nella condizione di comprendere la portata del giudizio. I giudici di prime cure hanno infatti chiaramente spiegato che il motivo principale per il quale avevano, in occasione della pronuncia del 10 giugno 2002, negato l'esistenza del necessario nesso causale tra il danno alla spalla e l'infortunio risiedeva nell'intervallo di oltre cinque mesi intercorso tra la data dell'incidente e l'insorgenza dei disturbi; valutazione che, per i primi giudici, non avrebbe potuto modificare nemmeno la più recente documentazione del dott. B.________, che per questi motivi è stata ritenuta non rilevante e inidonea a giustificare una revisione del giudizio iniziale. In tali condizioni, eventuali considerazioni sull'opportunità di ordinare una perizia giudiziaria, come richiesto dall'istante, risultavano del tutto superflue e non necessitavano di particolare motivazione. La Corte cantonale non ha pertanto commesso né un diniego di giustizia formale né, tantomeno - come invocato ulteriormente nel ricorso -, una violazione del principio inquisitorio. 
 
Quanto al fatto che la precedente istanza non si sarebbe espressa sull'obbligo di considerare la fattispecie quale conseguenza tardiva ai sensi dell'art. 11 OAINF o quale lesione parificabile ai postumi d'infortunio a norma dell'art. 9 OAINF - allegazione, quest'ultima, peraltro fatta valere per la prima volta in sede federale -, è sufficiente l'osservazione che questi (nuovi) temi non potevano essere oggetto di disamina nella procedura di revisione (cfr. ad esempio anche la sentenza del 21 maggio 2002 in re N., U 128/01, consid. 3). 
4. 
4.1 Quanto al merito della lite, va ricordato che la procedura davanti al tribunale delle assicurazioni è retta dal diritto cantonale. Tale procedura deve tuttavia adempiere alcune condizioni di diritto federale, e in particolare deve ammettere la possibilità di rivedere un giudizio del Tribunale cantonale delle assicurazioni se sono scoperti nuovi fatti o mezzi di prova oppure se il giudizio è stato influenzato da un crimine o da un delitto (art. 61 lett. i LPGA). Questa esigenza corrisponde del resto a quella già posta dall'abrogato - in seguito all'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della LPGA - art. 108 cpv. 1 lett. i LAINF, come pure a quella prevista dall'art. 14 LPTCA (quo all'applicabilità immediata dell'art. 61 lett. i LPGA con l'entrata in vigore di questa nuova normativa, cfr. ad esempio le sentenze del 6 dicembre 2005 in re P., I 642/04, consid. 1 e 2, e del 20 settembre 2004 in re V., U 218/03, consid. 1.2). 
4.2 La nozione di fatti o mezzi di prova nuovi si apprezza allo stesso modo in caso di revisione (processuale) di una decisione amministrativa (art. 53 cpv. 1 LPGA), di revisione di un giudizio cantonale (art. 61 lett. i LPGA) o di revisione di una sentenza fondata sull'art. 137 lett. b OG (cfr. sentenza citata del 6 dicembre 2005 in re P., consid. 2.2). 
 
Sono nuovi ai sensi di queste disposizioni solo i fatti già esistenti all'epoca della procedura precedente, ma che non erano stati allegati poiché non ancora noti nonostante tutta la diligenza del caso; i fatti verificatisi dopo la fine del processo, e comunque dopo il momento in cui, secondo le regole di procedura applicabili, potevano ancora essere addotti, non vanno invece considerati e non possono quindi fondare una domanda di revisione (DTF 121 IV 317 consid. 2; 118 II 199 consid. 5; 110 V 138 consid. 2; 108 V 170 consid. 1; Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Thomas Geiser/Peter Münch [a cura di], Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte 1998, n. 8.21; René A. Rhinow/Beat Krähenmann, Schweizerische Verwaltungsrechtsprechung, Ergänzungsband, Basilea e Francoforte 1990, n. 43 B I c, pag. 132). I fatti nuovi devono inoltre essere rilevanti, vale a dire devono essere di natura tale da modificare la fattispecie alla base della sentenza contestata e da condurre a un giudizio diverso in funzione di un apprezzamento giuridico corretto. Per quanto concerne i nuovi mezzi di prova, gli stessi devono servire a comprovare i fatti nuovi che giustificano la revisione oppure fatti già noti e allegati nel procedimento precedente, che tuttavia non avevano potuto venir provati, a discapito del richiedente (DTF 127 V 353 consid. 5b). Se i nuovi mezzi sono destinati a provare dei fatti sostenuti in precedenza, il richiedente deve pure dimostrare di non essere stato in grado di invocarli in tale procedimento. Una prova deve essere considerata concludente quando bisogna ammettere che essa avrebbe condotto il giudice a statuire in modo diverso se egli ne avesse avuto conoscenza nella procedura principale. È decisiva la circostanza che il mezzo di prova non serva solamente all'apprezzamento dei fatti, ma alla determinazione degli stessi. Non basta pertanto che in una nuova perizia siano apprezzati in modo diverso i fatti; occorrono invece elementi di fatto nuovi, dai quali risulti che il fondamento della pronunzia impugnata presentava difetti oggettivi. Per giustificare la revisione di una sentenza non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale, il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale. Neppure costituisce motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. L'apprezzamento inesatto deve, al contrario, essere la conseguenza dell'ignoranza o della carenza di prove riguardanti fatti essenziali per la sentenza (DTF 127 V 358 consid. 5b, 110 V 141 consid. 2, 293 consid. 2a, 108 V 171 consid. 1; cfr. pure DTF 118 II 205). 
4.3 Il ricorrente censura in primo luogo la pronuncia cantonale nella misura in cui quest'ultima ha considerato che la rottura parziale del tendine del muscolo sovraspinato, riscontrata dal dott. B.________ in occasione dell'artroscopia del 15 settembre 2004 e da lui ricondotta all'evento infortunistico del 1999, null'altro rappresenterebbe se non una diversa valutazione di una circostanza già nota. Ritiene che, se è pur vero che la patologia era già nota, quanto rilevato dal dott. B.________, insieme alle altre patologie evidenziate per la prima volta dallo stesso sanitario, avrebbe nondimeno dovuto indurre il Tribunale cantonale a un maggior approfondimento della circostanza. 
 
La censura è infondata. Per quanto appena esposto, non basta che, dalla fattispecie conosciuta al momento dell'emanazione della pronunzia principale (in casu: dall'alterazione del tendine del sovraspinato evidenziata dalla risonanza magnetica del 2 agosto 2001), il perito tragga, ulteriormente, conclusioni diverse da quelle del tribunale (in casu: origine post-traumatica anziché patologico-degenerativa). Non costituisce infatti motivo di revisione il semplice fatto che il tribunale potrebbe aver mal interpretato fatti conosciuti all'epoca del procedimento principale. È quanto però fa manifestamente valere l'insorgente sulla base dei nuovi rapporti (post-)operatori del dott. B.________, il quale, su questo aspetto, fornisce un diverso apprezzamento per rapporto a un fatto di per sé già noto. 
4.4 L'insorgente contesta inoltre la valutazione dei giudici cantonali per quel che concerne la rilevanza, ai fini di un'eventuale revisione del giudizio 10 giugno 2002, delle alterazioni constatate a livello del capo lungo del bicipite e dell'artrosi acromio-clavicolare. A tal proposito, il Tribunale cantonale ha ritenuto che i nuovi reperti, effettivamente non noti al momento dell'emanazione della pronuncia principale oggetto di revisione, anche qualora lo fossero stati, non lo avrebbero indotto a decidere diversamente e ad ammettere l'esistenza di un nesso di causalità naturale con l'evento traumatico in esame, perché in ogni caso non avrebbero smontato la valutazione di fondo e fatto dubitare dell'incompatibilità della relazione causale con il tempo di latenza dei disturbi alla spalla. 
4.4.1 Con allegazioni di natura appellatoria, inammissibili nell'ambito di una procedura di revisione, il ricorrente cerca di rimettere in discussione l'accertamento originario dei primi giudici in relazione alla dinamica dell'infortunio e all'insorgenza dei disturbi alla spalla. 
 
Così il ricorrente, al chiaro scopo di rafforzare la valenza probatoria delle conclusioni del dott. B.________, che ha fondato il suo giudizio dell'origine post-traumatica anche, se non addirittura essenzialmente, sulle indicazioni anamnestiche fornitegli dal paziente, tenta, in chiaro contrasto con le tavole processuali, di fare risalire già al momento dell'incidente l'inizio dei disturbi alla spalla. Equivocando sul senso della dichiarazione 23 ottobre 2001 del dott. M.________, sostiene ad esempio che egli avrebbe "da subito" riferito al curante dei dolori alla spalla (ricorso di diritto amministrativo, pag. 16 in alto). Una lettura più attenta del documento citato fornisce tuttavia un altro significato alla dichiarazione; in quella occasione, infatti, il curante aveva in realtà accertato che "non ha subito accusato dolori alla spalla sx in occasione dell'evento dell'08.11.99, in quanto si trovava in terapia antidolorifica per il bacino. Finita la cura antalgica, sono apparsi i disturbi della spalla sx". Del resto lo stesso dott. M.________ in data 31 agosto 2000 aveva segnalato (per la prima volta) all'INSAI che "Dopo la ripresa del lavoro al 100%, accusa dolori alla spalla sn", conformemente peraltro a quanto dichiarato dallo stesso assicurato in data 12 novembre 2000 ("La spalla sinistra iniziò a farmi male con la ripresa del lavoro"). In questo senso si era infine - quantomeno inizialmente e a più riprese - anche espresso il dott. B.________ ("Erst 4 Monate später verspürte er zunehmende Schulterschmerzen links" [rapporto operatorio del 15 settembre 2004; di analogo tenore, anche se con indicazione d'insorgenza dei dolori dopo ca 3 mesi, il referto di uscita del 16 settembre 2004]), prima di riferire, in corso di procedura giudiziaria, che secondo le indicazioni del paziente i dolori sarebbero apparsi già in corso della prima ospedalizzazione con la sua immobilizzazione (rapporto del dott. B.________ del 26 luglio 2005), in chiaro contrasto con quanto per contro affermato in precedenza dall'assicurato, che aveva avuto modo di segnalare all'INSAI che "stando sdraiato nel letto d'ospedale [...] il male non lo sentivo" (scritto dell'8 gennaio 2001) e che anche "durante la convalescenza con le stampelle, non ero a conoscenza del dolore" (scritto del 18 ottobre 2001). 
 
Del tutto vani si dimostrano pertanto i tentativi di correggere, a proprio vantaggio, l'accertamento dei fatti operato dai primi giudici. Anche la dinamica dell'incidente illustrata dal dott. B.________ e posta a fondamento della sua valutazione ("Kontusion des linken Hand- und Schultergelenkes links [...]. Der Patient [...] hat sich mit der linken Hand an die Windschutzscheibe gestützt" [rapporto operatorio del 15 settembre 2004; in questo senso anche le valutazioni successive]) non convince pienamente. È solo il certificato 31 agosto 2000 del dott. M.________ a riferire per la prima volta che "avendo ripensato sull'infortunio, il paziente si è ricordato di avere picchiato anche la spalla". Questo, dopo che in precedenza l'interessato aveva dichiarato che l'infortunio sarebbe avvenuto "Senza che potessi fare nulla" (verbale di polizia del 10 novembre 1999, confermato in data 1° febbraio 2000 in occasione di un colloquio con il signor P.________ dell'INSAI). A prescindere dal fatto che ci si potrebbe comunque anche domandare se il fatto di avere "picchiato" la spalla si concilia con la successiva descrizione di distorsione e conseguente trauma della spalla causata dal tentativo di bloccare o frenare l'autovettura in movimento, l'esposizione dei fatti resa in un secondo tempo - dopo oltre 9 mesi dall'incidente -, che si sofferma per la prima volta su dettagli, la cui importanza non poteva sfuggire all'interessato in occasione delle precedenti audizioni, suscita legittime perplessità sulla sua fedefacenza (in generale sul principio della priorità della dichiarazione della prima ora: DTF 121 V 47 consid. 2a). Giudizio che non è suscettibile di modificare nemmeno la nuova documentazione fotografica versata agli atti per la prima volta in questa sede (cfr. a tal proposito pure DTF 121 II 99 consid. 1c, 120 V 485 consid. 1b con riferimenti). 
4.4.2 Alla luce di quanto esposto, anche i reperti evidenziati per la prima volta dal dott. B.________, che si è espresso in favore dell'origine infortunistica delle lesioni soprattutto in ragione della ricostruzione dei fatti espostagli dal ricorrente (v. a tal proposito pure l'apprezzamento 19 agosto 2005 del dott. O.________, medico di circondario dell'INSAI, per il quale "Si tratta [...] soltanto di ipotesi in quanto dalla morfologia delle lesioni [...] non si può concludere sull'eziologia delle stesse"), non configurano fatti nuovi o nuovi mezzi di prova suscettibili di giustificare la revisione del giudizio del 10 giugno 2002. Indipendentemente dal fatto che questi reperti potessero, come sembra indicare il dott. B.________ e come peraltro aveva già avuto modo di segnalare il dott. L.________ in data 28 febbraio 2002, essere individuati con certezza unicamente attraverso un esame artroscopico, ma non invece con una risonanza magnetica, che effettivamente non aveva evidenziato anomalie e alterazioni a tal livello, ciò non toglie infatti nulla al fatto che anche l'intervento artroscopico, in quanto tale, era suscettibile di essere interpretato. Di conseguenza, anche le più recenti affermazioni - formulate in considerazione dell'anamnesi, della dinamica dell'evento come pure dei reperti clinici e oggettivi - del dott. B.________ sulla riconducibilità delle lesioni del capo lungo del bicipite, dell'ancora bicipitale nonché della degenerazione dell'articolazione acromio-clavicolare all'infortunio dell'8 novembre 1999 rappresentano delle allegazioni di fatto. In questa misura, il riferimento della Corte cantonale alla sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni del 13 aprile 2005 in re D., U 186/04, risulta pertinente. E ad ogni modo, anche qualora si volesse ravvisare nell'accertamento di simili lesioni/degenerazioni l'esistenza di un fatto nuovo, questo elemento non potrebbe essere ritenuto rilevante, poiché, di per sé, non dice ancora nulla sul nesso di causalità naturale tra i disturbi presentati dal ricorrente e l'infortunio del 1999, oggetto della procedura di cui chiede la revisione (cfr. per analogia la sentenza citata del 13 aprile 2005 in re D., consid. 3.2.2; per il resto, sull'importanza dell'immediata comparsa dei dolori tipici in seguito a un evento infortunistico per l'ammissione di una lesione parificabile ai postumi d'infortunio cfr. la sentenza del 13 luglio 2005 in re S., U 179/04, consid. 4.3). 
5. 
Non vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, bensì su una questione processuale, la procedura è onerosa (art. 134 OG a contrario). Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono di conseguenza essere poste a carico del ricorrente. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Le spese giudiziarie, fissate in complessivi fr. 500.-, sono poste a carico del ricorrente e saranno compensate con l'anticipo da lui prestato. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
Lucerna, 24 gennaio 2007 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: