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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.405/2002 /mde 
 
Sentenza del 20 settembre 2002 
I Corte di diritto pubblico 
 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale, 
Féraud e Catenazzi, 
cancelliere Crameri. 
 
X.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Niccolò Salvioni, via Gallinazza 6, casella postale 143, 6601 Locarno, 
 
contro 
 
Y.________, 
patrocinato dall'avv. Filippo Ferrari, via Nassa 36-38, casella postale 2638, 6901 Lugano, 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
procedimento penale (ricusa; decreto di abbandono; proposta di atto d'accusa), 
 
(ricorso di diritto pubblico contro la sentenza del 4 luglio 2002 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino) 
 
Fatti: 
A. 
Il 1° dicembre 1998 X.________ ha denunciato Y.________ per estorsione aggravata, appropriazione indebita aggravata e falsità in documenti, costituendosi nel contempo parte civile. Il Procuratore pubblico del Cantone Ticino avv. J.________ (PP), promossa l'accusa contro il denunciato ed esperita l'istruzione formale, ha ordinato, il 29 dicembre 2000, il deposito degli atti. L'8 gennaio 2001 X.________ ha presentato alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) una domanda di ricusa del PP. La Corte cantonale ha respinto l'istanza con decisione del 2 marzo 2001, che X.________ ha impugnato, senza successo, dinanzi al Tribunale federale (sentenza del 19 luglio 2001, causa 1P.245/2001, apparsa parzialmente in RDAT I-2002 n. 10 pag. 190). 
B. 
Il 27 agosto 2001 il PP ha notificato alle parti la chiusura dell'istruzione formale e il 29 agosto 2001 ha decretato l'abbandono del procedimento penale contro il denunciato. X.________ ha impugnato questa decisione dinanzi al Giudice dell'istruzione e dell'arresto del Cantone Ticino (GIAR) che, con giudizio del 10 settembre 2001, ha respinto il gravame. Un ricorso di diritto pubblico presentato da X.________ contro questa decisione è stato dichiarato inammissibile dal Tribunale federale con sentenza del 31 ottobre 2001 (causa 1P.649/2001). 
C. 
Con un unico giudizio del 4 luglio 2002, la CRP ha respinto, in quanto ricevibili, un'istanza di ricusa del 3/4 settembre 2001 presentata dal denunciante nei confronti del PP e un'istanza di revoca del decreto di abbandono del procedimento penale; ha inoltre dichiarato inammissibile una proposta di atto di accusa. 
D. 
X.________ impugna questa sentenza con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, in via preliminare, di concedere effetto sospensivo al gravame e di metterlo al beneficio dell'assistenza giudiziaria (nel senso di esonerarlo dalle spese processuali e dal fornire ripetibili e di concedergli il gratuito patrocinio) e, nel merito, di annullare la decisione impugnata. 
 
Y.________ postula la reiezione dell'impugnativa. Il Ministero pubblico del Cantone Ticino propone di respingere il ricorso, rimettendosi nondimeno al giudizio del Tribunale federale, conclusione, quest'ultima, formulata anche dalla CRP. 
E. 
Avverso la decisione impugnata il ricorrente ha inoltrato altresì, a titolo puramente cautelare, un ricorso per cassazione al Tribunale federale, dichiarato inammissibile con sentenza del 20 agosto 2002 (causa 6S.333/2002). 
 
Diritto: 
1. 
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito, senza essere vincolato, in tale ambito, agli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 I 46 consid. 1a). 
1.1 Con la decisione impugnata la CRP ha respinto, con un unico giudizio, un'istanza di ricusa e una di revoca di un decreto di abbandono e ha dichiarato irricevibile una proposta di atto di accusa. Il ricorso, tempestivo (art. 89 OG) e proposto contro una decisione finale presa in ultima istanza cantonale è ricevibile dal profilo degli art. 86 e 87 OG
1.2 Secondo l'art. 88 OG il diritto di presentare un ricorso di diritto pubblico spetta ai privati che si trovano lesi nei loro diritti da decisioni che li riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale. È irrilevante la circostanza ch'essi avessero qualità di parte nella sede cantonale (DTF 123 I 279 consid. 3b, 121 I 267 consid. 2). Per costante giurisprudenza, il denunciante, la parte lesa o la parte civile, cui manca la qualità di vittima ai sensi della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati del 4 ottobre 1991 (LAV; RS 312.5), non sono, di massima, legittimati a impugnare nel merito decisioni concernenti procedimenti penali nei quali erano, in quella veste, interessati; non sono in particolare legittimati a impugnare i giudizi con cui è stato pronunciato l'abbandono di un procedimento penale o è stata respinta la loro istanza di apertura dell'istruzione formale o di promozione dell'accusa. La pretesa punitiva spetta infatti unicamente allo Stato ed essi non possono quindi prevalersi di un interesse giuridico ai sensi dell'art. 88 OG (DTF 125 I 253 consid. 1b e rinvii; sentenza del 21 dicembre 1999 nella causa B., consid. 3, pubblicata in RDAT I-2000, n. 52, pag. 496 segg.; sentenza del 6 dicembre 1999 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2000, n. 53, pag. 498 segg.; Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique, Zurigo 2000, pag. 812, n. 3820 segg.). Le citate persone non possono pertanto rimproverare all'autorità cantonale di aver violato la costituzione, segnatamente il divieto dell'arbitrio nell'applicare la legge, nell'accertare i fatti, nel valutare le prove o nell'apprezzarne la rilevanza (DTF 125 I 253 consid. 1b). Questa giurisprudenza è stata mantenuta anche dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2000, dell'art. 9 Cost. (sentenza del 16 agosto 2000 in re H., consid. 1a/aa, causa 1P.151/2000; cfr. DTF 126 I 81 consid. 3-6, 97 consid. 1a). 
1.2.1 Il ricorrente, limitandosi a rilevare che, come parte lesa costituitasi parte civile, avrebbe qualità di parte in tutte e tre le decisioni contenute nell'atto impugnato, non si esprime del tutto sulla sua qualità di vittima: nella sentenza del 20 agosto 2002 (causa 6S.333/2002) il Tribunale federale l'ha negata, dal momento che si trattava di reati contro il patrimonio e che il ricorrente non precisava né comprovava, come nella presente causa, l'esistenza di lesioni fisiche o psichiche di cui soffrirebbe in seguito al preteso danno subito (consid. 2.2 - 2.4). Non v'è nessun motivo per scostarsi da quelle conclusioni, sicché manca al ricorrente la qualità di vittima e, con ciò, anche la legittimazione ricorsuale, fatta eccezione per la questione della ricusa. 
1.3 Indipendentemente dalla carenza di legittimazione nel merito, il leso o il denunciante può tuttavia censurare la violazione delle garanzie procedurali che il diritto cantonale o gli art. 29 seg. Cost. e 6 CEDU gli conferiscono quale parte, sempreché tale inosservanza equivalga a un diniego di giustizia formale. Il leso o il denunciante può pertanto far valere, ad esempio, che il ricorso non sarebbe stato esaminato a torto nel merito, ch'egli non sarebbe stato sentito, che gli sarebbe stata negata la possibilità di offrire mezzi di prova o di consultare gli atti o che non gli sarebbe stata riconosciuta, a torto, la qualità di danneggiato (DTF 122 I 267 consid. 1b, 121 IV 317 consid. 3b, 120 Ia 220 consid. 2a). Per contro, egli non è legittimato a censurare la valutazione che l'autorità ha fatto delle prove da lui offerte, segnatamente la circostanza che l'assunzione di queste prove sia stata rifiutata in base alla loro irrilevanza o al loro apprezzamento anticipato. Il giudizio su tali questioni non può infatti essere distinto da quello sul merito che tuttavia, come visto, il leso o denunciate non è legittimato a impugnare (DTF 120 Ia 157 consid. 2a/bb e rinvii). 
1.4 Secondo l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG il ricorso di diritto pubblico deve contenere, pena la sua inammissibilità, l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, e precisare altresì in che consista tale violazione. Ciò significa che il gravame deve sempre contenere un'esauriente motivazione giuridica, dalla quale si possa dedurre se, ed eventualmente in quale misura, la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (DTF 127 I 38 consid. 3c, 126 I 235 consid. 2a, 125 I 492 consid. 1b e rinvii). 
Nuovamente il ricorrente insiste essenzialmente nel criticare l'operato del PP, riproponendo per la maggior parte censure già presentate, ed esaminate dalle Autorità adite, nell'ambito della procedura di ricusazione. Egli non si confronta tuttavia, in modo sufficientemente chiaro e preciso, con le puntuali considerazioni contenute nella sentenza impugnata, né spiega, secondo le esigenze dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG e della giurisprudenza, per quali motivi esse sarebbero contrarie al diritto, segnatamente perché sarebbero manifestamente insostenibili e quindi arbitrarie (cfr., sulla nozione di arbitrio, DTF 127 I 54 consid. 2b, 60 consid. 5a pag. 70). Tali critiche sono, nelle accennate condizioni, inammissibili anche dal profilo dell'art. 90 OG
2. 
Il ricorrente rimprovera alla CRP di non avergli concesso la facoltà di esprimersi oralmente e in contraddittorio, e di aver così violato il suo diritto di essere sentito. 
2.1 Ribadendo ch'egli non sarebbe mai stato convocato per essere sentito o per essere sottoposto a un eventuale confronto in contraddittorio con il denunciato, il ricorrente non adduce alcuna norma che imporrebbe di udire personalmente il denunciante, né espone per quale motivo una sua audizione sarebbe stata necessaria. Limitandosi ad accennare che ne avrebbe avuto il diritto quale vittima del denunciato e quale vittima del PP, il ricorrente - che non invoca nessuna norma specifica del diritto cantonale che sancirebbe tale facoltà - disattende che le esigenze minime dedotte dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e, precedentemente, dall'art. 4 vCost.), non implicano, di massima, il diritto di esprimersi oralmente dinanzi all'autorità chiamata a statuire, né egli sostiene il contrario (cfr. DTF 125 I 209 consid. 9b pag. 219, 122 II 464 consid. 4c, 108 Ia 188 consid. 2a; Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna 1999, pag. 524 seg.). Neppure il ricorrente fa valere e dimostra - tenuto conto della sua qualità di denunciante e non di accusato (cfr. Mark E. Villiger, Handbuch der Europäischen Menschenrechtskonvention, 2a ed., Zurigo 1999, n. 386 e 392) - che la sua audizione sarebbe stata necessaria; al riguardo, egli non adduce nessuna particolare circostanza documentata e concreta che la imponesse. Egli, patrocinato da un legale, ha potuto esprimersi compiutamente, e a più riprese, per iscritto. Le ulteriori, analoghe censure di violazione del diritto di essere sentito e di diniego di giustizia nei confronti del Procuratore pubblico generale esulano dall'oggetto del litigio e sono quindi inammissibili. 
2.2 Il ricorrente rileva invero d'aver chiesto di essere sentito personalmente e richiama al riguardo l'art. 286 cpv. 2 CPP/TI, che dichiara applicabile alla procedura dinanzi alla CRP l'art. 283 cpv. 1 CPP/TI; secondo questa norma, invece dell'assegnazione di un termine per le osservazioni, o in ogni caso se lo ritiene opportuno, il GIAR può citare le parti a un'udienza di contraddittorio. Al riguardo il ricorrente, sostenendo che la CRP non gli avrebbe permesso di precisare e puntualizzare le accuse mosse, fa valere ch'essa avrebbe violato il suo diritto di essere sentito e sarebbe incorsa nell'arbitrio. La censura è priva di fondamento. Innanzitutto, l'art. 283 CPP/TI è una norma potestativa; inoltre, il ricorrente nemmeno tenta di spiegare perché, adottando il procedimento scritto, la CRP sarebbe incorsa nell'arbitrio; del resto, l'art. 216 cpv. 1 CPP/TI dispone che l'atto di accusa dev'essere accompagnato da un memoriale di motivazione, necessariamente scritto. Nell'ambito di tale procedura il ricorrente, patrocinato da un legale, poteva esprimersi compiutamente per iscritto, salvaguardando i suoi diritti: né egli indica alcun motivo che gli avrebbe impedito di farlo. 
2.3 Sull'irricevibilità dell'atto di accusa privato il ricorrente si limita ad addurre che il PP non avrebbe considerato gli asseriti legami del denunciato con organizzazioni criminali; rileva quindi che il mancato perseguimento di quest'ultimo sarebbe arbitrario, viste le prove esistenti negli atti. Egli censura inoltre la valutazione delle prove operata dal PP nell'ambito dell'istruttoria penale, richiamando semplicemente, in maniera inammissibile visto che la motivazione dev'essere contenuta nell'atto di ricorso (DTF 115 Ia 27 consid. 4a pag. 30), alcuni atti dell'incarto. Ora, non avendo qualità di vittima secondo la LAV, egli non è legittimato a censurare nel merito la decisione impugnata, ma solo l'asserita lesione dei suoi diritti di parte (DTF 126 I 81 consid. 7b). 
2.3.1 Secondo l'art. 216 CPP/TI, entro dieci giorni dall'intimazione del decreto di abbandono, la parte civile può proporre alla CRP un atto di accusa, accompagnato da un memoriale di motivazione. La Corte cantonale ha dichiarato irricevibile la proposta di atto d'accusa perché il ricorrente, invece di esporre nel memoriale l'esistenza di sufficienti indizi di colpevolezza dell'accusato, si è limitato a riproporre quanto affermato nella denuncia penale o nei suoi verbali di interrogatorio e a esporre semplici ipotesi, senza contestare quanto indicato dal PP nel decreto impugnato. Ora, quando l'ultima Autorità cantonale dichiara, come nella fattispecie, un ricorso irricevibile per ragioni formali, e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre perché quest'ultima avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali, in concreto quelli di motivazione previsti dall'art. 216 CPP/TI; inoltre, quando la decisione impugnata è fondata su più motivazioni indipendenti, il ricorrente deve impugnarle tutte e dimostrare che ognuna di esse è incostituzionale. La CRP ha stabilito che l'accenno del ricorrente, secondo cui egli nella denegatissima ipotesi in cui i suoi gravami venissero respinti, si riservava di adeguare l'atto di accusa e di presentare un memoriale di motivazione aggiuntivo, era irrilevante, il CPP/TI, tranne i casi previsti dall'art. 216 cpv. 2, non ritenuti adempiuti nella fattispecie, non prevedendo tale facoltà, che neppure appariva giustificata oggettivamente. Ora, il ricorrente non contesta del tutto questa motivazione abbondanziale: la sua critica è quindi inammissibile (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2, 113 Ia 94 consid. 1a/bb; Walter Kälin, Das Verfahren der staasrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 368 seg.). 
3. 
Il ricorrente adduce poi che la CRP avrebbe fondato il giudizio impugnato su un accertamento arbitrario dei fatti. La censura è inammissibile per carenza di legittimazione e sarebbe comunque infondata poichè, come d'altronde rilevato dal ricorrente medesimo, la Corte cantonale ha ritenuto che determinati fatti non erano rilevanti nell'ambito delle istanze sottoposte al suo giudizio. Del resto, il ricorrente, riunendo procedure e fattispecie diverse, si limita a proporre una diversa e personale versione e interpretazione dei fatti, senza confrontarsi con i motivi posti a fondamento del giudizio impugnato. 
3.1 Il ricorrente sostiene inoltre che la CRP non avrebbe potuto, senza incorrere nell'arbitrio, congiungere le due istanze procedurali, quella di ricusa e quella sulla revoca del decreto di abbandono, con la proposta di atto d'accusa, che avrebbe dovuto essere decisa in seguito. Adduce che il PP non avrebbe condotto e concluso l'istruttoria in modo approfondito e completo. La decisione d'inammissibilità della proposta di atto d'accusa - da lui formulato in via cautelativa per il caso di reiezione delle domande pregiudiziali - sarebbe arbitraria poiché fondata su due decisioni preliminari arbitrariamente respinte. Aggiunge che il contestato giudizio congiunto sarebbe arbitrario perchè gli avrebbe imposto di proporre cautelativamente un ricorso per cassazione al Tribunale federale, rimedio inutile, essendo la procedura cantonale viziata: questo assunto non regge perché il ricorso per cassazione era manifestamente inammissibile e temerario, visto che il ricorrente non è vittima ai sensi della LAV (sentenza del 20 agosto 2002, consid. 7, causa 6S.333/2002). Del resto, viste la manifesta infondatezza delle istanze e le particolarità del caso, il censurato modo di procedere della Corte cantonale non ha violato i diritti del ricorrente. 
4. 
La CRP, rilevata la tardività della domanda di ricusa, ha ritenuto che l'invocato motivo di ricusa o di esclusione non era comunque dato, per cui il PP poteva trattare il procedimento penale, ritenendo pertanto validi il decreto di abbandono e la decisione di chiusura dell'istruzione formale da lui emanati: e ciò considerando, contrariamente all'assunto ricorsuale, anche la denuncia penale sporta dal ricorrente nei confronti del PP. Riguardo alla decisione di chiusura la CRP ha rilevato inoltre che il GIAR, adito dal ricorrente, aveva osservato ch'essa non era di principio soggetta a impugnativa e che il Tribunale federale aveva dichiarato inammissibile il ricorso presentato contro quel giudizio. 
4.1 Il ricorrente insiste nuovamente nel criticare l'operato del PP, che ha lasciato la carica il 1° settembre 2001, riproponendo per la maggior parte censure già presentate ed esaminate. La criticata conduzione dell'inchiesta da parte del PP, già oggetto di una precedente, analoga istanza di ricusa, e in particolare le critiche di violazione del diritto di essere sentito poiché la CRP avrebbe omesso di esaminare alcune censure e di assumere ulteriori prove, sono già state esaminate dal Tribunale federale e ritenute inammissibili, rispettivamente infondate. Il Tribunale federale ha sottolineato che il ricorrente poteva rimediare alle pretese manchevolezze dell'istruzione formale presentando al magistrato inquirente un'istanza di complemento d'inchiesta, indicando i mezzi di prova ancora da assumere, e impugnando, se del caso, un'eventuale decisione negativa. In conclusione, il Tribunale federale aveva rilevato che non erano ravvisabili errori particolarmente gravi o ripetuti del PP, né un suo atteggiamento ostile nei confronti del ricorrente, che facessero dedurre l'intenzione del magistrato di nuocergli o di essere prevenuto verso di lui (sentenze del 19 luglio 2001, consid. 3c e del 31 ottobre 2001, consid. 2). In siffatte circostanze è quindi a ragione che la CRP ha ritenuto temeraria l'istanza di ricusa: la stessa conclusione vale per le - rinnovate - lamentele espresse dal ricorrente. 
4.2 Sull'istanza di revoca del decreto di abbandono la CRP ha ritenuto che la denuncia penale nei confronti del PP non costituiva un "fatto" ai sensi dell'art. 221 CPP/TI scoperto dopo l'emanazione del decreto di abbandono, visto che la denuncia era stata presentata dal ricorrente e ch'essa presuppone l'avvio delle indagini preliminari. Il ricorrente non spiega e non dimostra perchè questa interpretazione dell'art. 221 CPP/TI sarebbe addirittura insostenibile e quindi arbitraria. 
5. 
Le censure di merito non possono essere esaminate poichè il ricorrente non è vittima ai sensi della LAV. Esse sarebbero comunque infondate, visto che, anche al riguardo, egli si limita a ribadire l'asserita prevenzione del PP, su cui hanno già deciso, negandola, le Autorità cantonali e il Tribunale federale. La reiterata censura secondo cui la CRP, non denunciando il PP al Ministero pubblico perchè spetterebbe al GIAR esaminare i provvedimenti e le omissioni del PP (cfr. art. 280 CPP/TI), avrebbe violato l'art. 181 CPP/TI, oltre a esulare dalla presente vertenza, è inconsistente visto che la CRP, come il Tribunale federale, non ha riscontrato errori particolarmente gravi commessi dal PP. 
6. 
6.1 L'emanazione del presente giudizio rende superflua la domanda di effetto sospensivo. 
6.2 Riguardo alla richiesta di assistenza giudiziaria il ricorrente richiama i suoi numerosi ricorsi presentati al Tribunale federale. Ora, le domande di assistenza giudiziaria formulate negli stessi sono state tutte respinte, i gravami essendo privi di esito favorevole fin dall'inizio. La stessa conclusione vale anche per il presente ricorso (art. 152 cpv. 1 OG). In siffatte circostanze, la richiesta del ricorrente di potersi esprimere oralmente davanti a questa Corte dev'essere respinta. Le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e art. 159 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La richiesta di assistenza giudiziaria è respinta. 
3. 
La tassa di giustizia di fr. 2000.-- è posta a carico del ricorrente, che rifonderà a Y.________ fr. 1000.-- per ripetibili della sede federale. 
4. 
Comunicazione alle parti, al già Procuratore pubblico del Cantone Ticino, avv. J.________, al Procuratore pubblico del Cantone Ticino e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, 
Losanna, 20 settembre 2002 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il presidente: Il cancelliere: