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[AZA 0/2] 
 
6P.81/2001 
6S.348/2001/viz 
 
CORTE DI CASSAZIONE PENALE 
*************************************************** 
 
3 ottobre 2001 
 
Composizione della Corte: giudici federali Schubarth, presidente della Corte, Schneider e Ramelli, supplente. 
Cancelliera: Bino. 
 
_______ 
Visti i ricorsi di diritto pubblico e per cassazione presentati il 16 maggio 2001 da A.________, Monte Carasso, patrocinato dall'avv. Stefano Will, Lugano, contro la sentenza emanata il 10 aprile 2001 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nell'ambito del procedimento penale nei confronti di B.________, Cugnasco, C.________, Bellinzona, e D.________, Castione, tutti patrocinati dall'avv. Franco Pio Ferrari, Bellinzona, per lesioni colpose gravi e violazione delle regole dell'arte edilizia; 
Ritenuto in fatto : 
 
A.- Il 18 ottobre 1994, presso il cantiere del Nuovo Archivio cantonale di Bellinzona, A.________, capo elettricista della ditta X.________ SA, è stato vittima di un grave infortunio. Quel giorno, recatosi sul cassero della soletta del primo piano del settore A per eseguire quanto di sua competenza e avvicinatosene al bordo per impartire degli ordini ai suoi collaboratori al piano sottostante, si spostava, senza accorgersene, su una parte non ancora fissata alla travatura sottostante. Sotto il suo peso, il pannello su cui si trovava si ribaltava come un'altalena provocando la sua caduta al piano inferiore e, conseguentemente, delle fatture multiple alla gamba sinistra nonché un grado d'invalidità del 75%. 
 
B.- Il 26 aprile 1996, A.________ sporgeva denuncia per lesioni colpose gravi (art. 125 cpv. 2 CP) e violazione delle regole dell'arte edilizia (art. 229 CP) contro B.________, capo-cantiere della ditta Y.________ SA, responsabile dei lavori di casseratura, nonché contro D.________ suo diretto superiore e C.________, amministratore delegato e direttore dell'omonima ditta. A sua mente, B.________ gli aveva ordinato di recarsi sulla soletta ancora in costruzione per la posa e il tracciamento dell'impianto elettrico, senza avvertirlo che il cassero non era ancora terminato. 
 
C.- Il 26 marzo 1997 il Procuratore pubblico promuoveva l'accusa nei confronti di B.________ per entrambi i reati perseguiti. 
 
Il 15 febbraio 2000, dopo aver proceduto nuovamente all'audizione delle parti e di alcuni testi, il Procuratore pubblico decretava l'abbandono del procedimento nei confronti di B.________, rispettivamente, il non luogo a procedere nei confronti di D.________ e di C.________. Riteneva in sostanza l'assenza di nesso causale poiché A.________, esperto del mestiere, avrebbe dovuto rendersi conto che i lavori di casseratura non erano ancora terminati e quindi dimostrare estrema cautela nel muoversi sul pannello. Egli concludeva che gli altri due denunciati non avevano avuto alcun ruolo tangibile nell'incidente, se non quello di essere i diretti superiori del principale indiziato. 
 
D.- Adita dal denunciante, la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) respingeva, con sentenza del 10 aprile 2001, le istanze di promozione dell'accusa nei confronti di C.________ e D.________ come pure la proposta privata di atto d'accusa nei confronti di B.________. Dei motivi si dirà qui di seguito nella misura in cui sarà utile. 
 
E.- Con tempestivi ricorsi di diritto pubblico e per cassazione, A.________ è insorto contro la sentenza della CRP, chiedendo che essa sia annullata, con protesta di spese e ripetibili. 
 
Considerando in diritto : 
 
1.- a) Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con libero potere d'esame l'ammissibilità del rimedio esperito, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 127 III 41 consid. 2a; 126 I 81 consid. 1; 125 I 253 consid. 1a e rinvii, 458 consid. 1). Il ricorso di diritto pubblico ha natura sussidiaria (art. 84 cpv. 2 OG). Con esso possono essere censurati in particolare la violazione dei diritti costituzionali, mentre la lesione del diritto federale va fatta valere con ricorso per cassazione (art. 269 PP). 
 
b) Nella fattispecie, tenuto conto dell'esito dei gravami, conviene derogare alla regola prevista all'art. 275 cpv. 5 PP ed esaminare in primo luogo il ricorso per cassazione. 
 
 
I. Ricorso per cassazione 
 
2.- a) Secondo dottrina e giurisprudenza, la legittimazione a ricorrere per cassazione in merito all'azione penale è regolata in modo esaustivo dall'art. 270 PP (v. anche Martin Schubarth, Nichtigkeitsbeschwerde 2001, Bern 2001, n. 133; Erhard Schweri, Eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde in Strafsachen, 1993, n. 222; Christian Ferber, Die eidgenössische Nichtigkeitsbeschwerde in Strafsachen, 1993, pag. 88 con rinvii). 
 
b) In virtù dell'art. 270 lett. e n. 1 PP, in vigore dal 1° gennaio 2001, può ricorrere per cassazione la vittima di un'infrazione se già parte nella procedura penale ma - conformemente all'art. 8 cpv. 1 lett. c della legge federale del 4 ottobre 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312. 5) - nella misura in cui la decisione impugnata concerna le sue pretese civili o possa influenzare il giudizio in merito a quest'ultime. 
 
c) La legittimazione presuppone che il ricorrente sia stato leso direttamente nell'integrità fisica, sessuale o psichica (art. 2 cpv. 1 LAV), questione che il Tribunale federale esamina liberamente (DTF 122 IV 71 consid. 3a; 120 Ia 101 consid. 2a, 157 consid. 2b). 
d) Nel caso in esame è indubbio che A.________ è stato leso nella sua integrità fisica. Per di più, i reati perseguiti sono suscettibili di essere all'origine di tale lesione. Per cui, allo stadio attuale del procedimento, la qualità di vittima del ricorrente ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 LAV appare data (DTF 125 II 265 consid. 2). Pure pacifico è che, per aver provocato la decisione impugnata, egli è parte nella procedura penale cantonale (DTF 121 IV 207 consid. 1a). Non risulta invece che abbia fatto formalmente valere in quell'ambito le sue pretese civili. Senonché, tale omissione non conduce a negare al ricorrente la legittimazione ricorsuale. Il Tribunale federale ha statuito che, qualora venga impugnata la decisione giudiziaria che conferma un decreto di non luogo a procedere, non è necessario che l'interessato abbia già presentato delle conclusioni civili (DTF 120 IV 44 consid. 4a). È altresì evidente che la problematica litigiosa che concerne in particolare il nesso di causalità adeguata fra il preteso ordine impartito da B.________ e le lesioni subite dal ricorrente, è atta ad influenzare il giudizio sulle eventuali pretese civili derivanti dall'infrazione invocata (art. 41 cpv. 1 CO; DTF 126 IV 147 consid. 2, 121 IV 207 consid. 1a). Allo stadio attuale del procedimento non si può rimproverare al ricorrente di non avere stabilito con certezza nonché indicato in cifre i danni a far valere. In questo caso, è quindi sufficiente che il gravame reiteri il grado d'invalidità sofferto, ventilandone le eventuali conseguenze civili (v. 
 
 
anche DTF 123 IV 184 consid. 1b). 
 
3.- Il ricorso per cassazione può essere fondato unicamente sulla violazione del diritto federale (art. 269 PP). Il ricorrente deve esporre concisamente quali sono le norme di diritto federale violate dalla decisione impugnata e in cosa consiste tale violazione (art. 273 cpv. 1 lett. b PP). Il Tribunale federale non è vincolato dai motivi fatti valere dalle parti, ma non può andare oltre i limiti delle conclusioni del ricorrente; invece, tranne in caso di rettifica di sviste manifeste, è vincolato dagli accertamenti di fatto dell'autorità cantonale (art. 277bis PP). Il Tribunale federale deve quindi porre a fondamento della sua sentenza i fatti come sono stati accertati dall'ultima istanza cantonale ed, eventualmente, quelli considerati dall'autorità inferiore, ma solo nella misura in cui quest' ultimi siano stati ripresi, per lo meno in modo implicito, nella decisione impugnata (DTF 118 IV 122 consid. 1 pag. 124; Bernard Corboz, Le pourvoi en nullité, SJ 1991, pag. 92; Martin Schubarth, op. cit. , n. 151 segg.). Oggetto del gravame è solo la decisione di ultima istanza cantonale (art. 268 PP). 
 
 
 
4.- a) Nella fattispecie, il ricorrente lamenta la violazione degli art. 125 e 229 CP nonché delle nozioni di diritto federale di causalità adeguata e di interruzione del nesso causale. A sua mente, egli ha unicamente seguito l'ordine impartito dal capo-cantiere. Non essendo un "casseratore", non poteva rendersi conto che i lavori non erano ancora terminati, che un pannello o alcuni pannelli del cassero non erano stabili e che vi era il pericolo, non segnalato in alcun modo, che essi si ribaltassero. 
 
b) Dal canto suo la CRP sostiene che era indubbio che i lavori di casseratura non erano ancora finiti poiché sul posto tre operai della ditta incaricata stavano ancora lavorando. Inoltre, il cassero non era ancora stato ripulito per ricevere il calcestruzzo ed era sprovvisto dei parapetti di protezione e della scala, elementi la cui posa indica che il cassero non è terminato. Tenuto conto della sua esperienza, il ricorrente non poteva ignorare lo stadio dei lavori e avrebbe dovuto usare estrema cautela nel salire sulla costruzione in questione. Tali circostanze non permettono quindi di concludere all'esistenza di un nesso causale adeguato tra l'incidente e l'ordine del capo-cantiere. 
Pertanto, la questione se effettivamente quest'ultimo avesse ordinato o meno di procedere ai lavori di tracciamento prima dell'ultimazione del cassero non è determinante. 
 
5.- a) L'art. 125 CP punisce chi, per negligenza, cagiona un danno al corpo o alla salute di una persona. Se la lesione è grave, il reato si persegue d'ufficio (art. 125 cpv. 2 CP). Commette un crimine o un delitto per negligenza colui che, per un'imprevidenza colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua azione (art. 18 cpv. 3 primo periodo CP). Nel caso in cui le lesioni colpose siano provocate dalla violazione delle regole dell'arte edilizia (art. 229 CP), i due reati sono in concorso (DTF 101 IV 28 consid. 3). 
 
 
Affinché siano adempiute le condizioni dell'imprevidenza colpevole (art. 18 cpv. 3 secondo periodo), l'agente deve aver in primo luogo infranto le regole di elementare prudenza imposte dalle circostanze affinché non vengano oltrepassati i limiti oltre i quali il rischio non è più accettabile (ATF 122 IV 17 consid. 2b e rinvii). Tali regole si determinano in primo luogo riferendosi alle norme in vigore, aventi lo scopo di garantire la sicurezza e di evitare gli incidenti. Se queste norme non dovessero esistere, delle regole analoghe emanate da associazioni private o semi-pubbliche, se generalmente riconosciute, possono essere determinanti. La violazione del dovere di diligenza può altresì essere dedotta dai principi generali (DTF 127 IV 62 consid. 2c e d). Il giudice può anche ordinare una perizia per identificare i precetti di prudenza che si imponevano in una data situazione (DTF 106 IV 264 consid. 1). 
 
Nella fattispecie, è d'uopo riferirsi alle regole in vigore nel campo edilizio (art. 229 CP; v. anche DTF 115 IV 45 consid. 2; 109 IV 125 consid. 1, 15 consid. 2; 106 IV 264 consid. 2). Determinare quali siano, è una questione di diritto (DTF 117 II 256 consid. 2b; 104 IV 18 consid. 3). 
 
Un comportamento viola un dovere di prudenza allorquando l'agente al momento dei fatti avrebbe, tenuto conto della sua formazione e della sua capacità, potuto rendersi conto del rischio ma, ciò nonostante, ne ha oltrepassato i limiti. Un'omissione è punibile solamente se l'agente aveva un dovere giuridico di agire come garante. La violazione deve essere colpevole, ossia l'agente deve avere dimostrato un'assenza di sforzi degna di biasimo (DTF 122 IV 17 consid. 2b/ee, 145 consid. 3b/aa; 121 IV 207 consid. 2). 
 
 
b) Stabilire l'esistenza di un comportamento colpevole contrario a un dovere di prudenza e di lesioni personali, nella fattispecie gravi (sulla nozione v. DTF 109 IV 18 consid. 2a), non basta. Il comportamento e le lesioni devono trovarsi in rapporto di causalità naturale e adeguato (DTF 122 IV 17 consid. 2c). 
 
Esiste un rapporto di causalità naturale tra un evento e un comportamento colpevole, se quest'ultimo ne costituisce la "conditio sine qua non", ossia se non può essere tralasciato senza che pure l'evento verificatosi venga meno; non è tuttavia necessario che esso appaia come la causa unica dell'evento (DTF 115 IV 199 consid. 5b e rinvii). Il rapporto di causalità così delimitato non può essere provato con certezza, un alto grado di verosimiglianza è sufficiente (DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa; 121 IV 207 consid. 2a; 118 IV 130 consid. 6a; 116 IV 182 consid. 4a e 306 consid. 2a; 115 IV 199 consid. 5b). L'accertamento della causalità naturale è una questione che concerne i fatti e come tale sottratta al potere di esame della Corte di cassazione. Tuttavia, il diritto federale è violato se l'autorità cantonale misconosce il concetto stesso della causalità naturale (DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa; 121 IV 207 consid. 2a e rinvii). 
 
 
Data la causalità naturale, è necessario ancora esaminare se è adeguata, ossia stabilire se il comportamento dell'agente era idoneo, secondo la comune esperienza e l'andamento generale delle cose, a cagionare o a favorire l'evento verificatosi (DTF 127 IV 62 consid. 2d; 126 IV 13 consid. 7a; 121 IV 207 consid. 2; 118 IV 130 consid. 3c; 116 IV 182 consid. 4b e rinvii). Determinare se il comportamento dell'agente è in linea di principio idoneo a provocare o a favorire l'evento litigioso, significa chiedersi se un osservatore imparziale, scorgendo l'agente agire nelle circostanze del caso, avrebbe potuto dedurne che il comportamento avrebbe effettivamente avuto quelle conseguenze, anche se non avrebbe potuto prevedere il susseguirsi degli elementi della catena causale (DTF 91 IV 117 consid. 3; 86 IV 153 consid. 1). La causalità adeguata è una questione di diritto che la Corte di cassazione esamina con libero potere (DTF 121 IV 207 consid. 2a e rinvii). Il rapporto di causalità adeguata tra il comportamento da giudicarsi e l' evento può tuttavia essere interrotto e l'agente non risultare punibile, allorquando circostanze eccezionali, quali ad esempio la colpa di un terzo o della vittima oppure difetti del materiale o di costruzione, sopravvengono senza potere essere previste come cause concomitanti. Il loro carattere imprevedibile non è di per sé sufficiente per interrompere il nesso di causalità; la causa concomitante deve imperativamente avere un peso tale da risultare la più probabile ed immediata dell'evento considerato, e relegare così in secondo piano tutti gli altri fattori, in particolare, il comportamento dell'agente (DTF 121 IV 207 consid. 2; 115 IV 100 consid. 2b e 199 consid. 5c). 
 
 
c) Nella fattispecie, come testé rilevato (v. supra consid. 4b), la CRP ha accertato che la pericolosità del cantiere era visibile, sia perché i tre operai stavano ancora lavorando alla casseratura, sia perché il cassero non era stato pulito ed era privo delle protezioni usuali. 
Pertanto e sempre a mente della CRP, il ricorrente, esperto del mestiere, avrebbe dovuto usare della dovuta cautela e eventualmente rifiutare di eseguire l'ordine di salire al primo piano impartitogli dal capo-cantiere. L'esistenza o meno di tale ordine non è tuttavia stata confermata. In virtù di tali elementi, l'autorità cantonale ha concluso all'assenza di causalità adeguata tra il comportamento dell'agente e l'infortunio e sollevato i resistenti da ogni imputazione. 
 
d) Tale conclusione non può essere seguita. Le circostanze evocate nella sentenza non permettono affatto di pronunciarsi sull'esistenza o meno di un nesso causale adeguato. La Corte cantonale lascia indecisa la questione se il capo-cantiere sia responsabile di una violazione dei doveri di prudenza e neanche identifica tali doveri. I fatti accertati riguardano, caso mai, l'interruzione del rapporto causale per colpa concomitante preponderante del ricorrente, questione che appare allo stadio attuale prematura. 
Mancano quindi manifestamente le constatazioni necessarie per controllare se il diritto federale sia stato applicato correttamente. Pertanto, la causa deve essere rinviata all'autorità cantonale in applicazione dell'art. 277 PP, affinché quest'ultima determini, procedendo alle necessarie inchieste, se una negligenza colpevole ai sensi degli art. 125 e 229 CP possa essere rimproverata, non solo al capo-cantiere, ma anche a C.________ e D.________ (v. al riguardo DTF 104 IV 96 nonché 106 IV 312 consid. 6c) e, in caso di risposta affermativa, se tale negligenza sia in rapporto di causalità naturale e adeguata con l'incidente litigioso. 
Solo a questo momento si porrà la questione dell'interruzione del nesso di causalità. L'eventuale colpa della vittima dovrà essere confrontata con l'eventuale negligenza dei resistenti per stabilire se la prima superi la seconda come imposto dalla giurisprudenza. Procedere altrimenti, allo stato attuale delle risultanze, appare non solo prematuro ma altresì non conforme al diritto federale. 
 
 
II. Ricorso di diritto pubblico 
 
6.- Dato quanto precede, il ricorso di diritto pubblico, con il quale il ricorrente invoca l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, diviene senza oggetto. 
 
III. Spese 
 
7.- Visto l'esito dei ricorsi si prescinde dalla riscossione delle spese. Il ricorrente ha diritto ad una indennità per ripetibili di questa sede. Tenuto conto che la causa è rinviata all'autorità cantonale per motivi in buona parte differenti da quelli indicati nei gravami, quest'ultimi essendo del resto pressoché identici, è opportuno fissare tale indennità a fr. 2'000.--. 
 
Per questi motivi 
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
-I- 
 
1. Il ricorso per cassazione è accolto, la sentenza impugnata annullata e la causa rinviata all'autorità cantonale per nuovo giudizio. 
 
2. Si prescinde dalla riscossione di spese. 
 
-II- 
 
3. Il ricorso di diritto pubblico è divenuto senza oggetto. 
 
4. Si prescinde dalla riscossione di spese. 
 
-III- 
 
5. La Cassa del Tribunale federale verserà l'ammontare totale di fr. 2'000.-- al ricorrente a titolo di ripetibili. 
 
6. Comunicazione ai patrocinatori del ricorrente e dei resistenti, alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello e al Ministero pubblico del Cantone Ticino. 
Losanna, 3 ottobre 2001 
 
In nome della Corte di cassazione penale 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, 
 
La Cancelliera,