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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6S.513/2006 /biz 
 
Sentenza del 27 febbraio 2007 
Corte di cassazione penale 
 
Composizione 
Giudici federali Schneider, presidente, 
Favre, Foglia, giudice supplente, 
cancelliera Ortolano. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Gino Godenzi, 
 
contro 
 
B.________, 
opponente, patrocinato dall'avv. John Noseda, 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Mancata coazione (art. 180 CP); errore di diritto 
(art. 20 CP), 
 
ricorso per cassazione contro la sentenza emanata il 
4 ottobre 2006 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
A.________, all'epoca compagno, ora marito dell'ex moglie di B.________, si è visto recapitare una raccomandata datata 15 novembre 1999 a firma di quest'ultimo, con cui B.________ gli chiedeva di intervenire presso la compagna per convincerla a concludere con una transazione l'annosa e controversa vertenza giudiziaria in corso, rinunciando volontariamente all'incasso di alimenti residui dovuti dal marito alla ex moglie. Lo faceva, però, minacciandolo che qualora non l'avesse fatto lo avrebbe denunciato per imprecisati reati, una circostanza, aggiungeva, che gli avrebbe senz'altro pregiudicato l'avvenire professionale. 
B. 
Presentata denuncia penale contro B.________, il Procuratore dapprima e poi il Giudice della Pretura penale, statuendo sull'opposizione dell'accusato, hanno ritenuto B.________ colpevole di mancata coazione per aver minacciato A.________ di nuocere alla sua carriera professionale con l'inoltro di una denuncia penale, ritenendo che prospettare l'intenzione di sporgere denuncia rappresenti senz'altro una minaccia di grave danno, certamente in grado di influenzare la libertà di scelta della vittima per persuaderla ad adottare un comportamento che non avrebbe assunto altrimenti. 
 
In applicazione della pena, il Procuratore pubblico ha proposto la condanna di B.________ a 20 giorni di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni e al pagamento delle spese giudiziarie. Il Giudice della Pretura penale, pur confermando l'imputazione, ha condannato l'imputato alla pena di 5 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, nonché al pagamento di tasse e spese giudiziarie. 
C. 
Il 4 ottobre 2006, la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Canton Ticino (CCRP) ha accolto il ricorso interposto dal condannato contro la sentenza pretorile. La CCRP ha sì ritenuto commesso il reato imputato a B.________ di mancata coazione, ha nondimeno riconosciuto all'accusato un errore di diritto, ritenuto come lo scritto incriminato fosse stato redatto dal suo legale, e da B.________ soltanto firmato, e da lui ancora sottoposto per esame, prima dell'invio, ad altri due giuristi, nessuno dei quali vi aveva riscontrato elementi tali da indurlo a ritenere che inviando lo scritto commettesse un atto illecito. Ritenendo che nella fattispecie B.________ abbia agito facendo assegnamento in buona fede su quanto i tre legali gli avevano comunicato, la CCRP ha assolto B.________ dal reato ascrittogli. 
D. 
A.________ insorge mediante ricorso per cassazione al Tribunale federale contro la sentenza dell'ultima istanza cantonale, di cui domanda l'annullamento con conseguente rinvio alla corte cantonale perché decida di nuovo ponendo a fondamento della sua decisione i considerandi di diritto della sentenza di cassazione federale. Con il suo gravame rimprovera al giudizio cantonale di avere a torto riconosciuto la sussistenza di un errore di diritto, in urto con i principi stabiliti dal diritto federale. 
E. 
La CCRP ha rinunciato a presentare osservazioni al ricorso. Esso non è stato oggetto di intimazione all'opponente per un'eventuale risposta. 
 
Diritto: 
1. 
Giusta l'art. 132 della legge sul Tribunale federale (LTF), in vigore dal 1° gennaio 2007, la nuova legge si applica ai procedimenti su ricorso dinanzi al Tribunale federale soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore. 
 
La sentenza impugnata è stata emanata il 4 ottobre 2006, alla fattispecie sono di conseguenza ancora applicabili i disposti di cui agli articoli 268-278bis PP relativi al ricorso per cassazione. 
2. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con libero potere d'esame l'ammissibilità del rimedio esperito, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 132 I 140 consid. 1.1; 131 I 153 consid. 1; 131 II 571 consid. 1). 
3. 
La legittimazione a ricorrere per cassazione è regolata in modo esaustivo dall'art. 270 PP
3.1 Giusta l'art. 270 lett. e PP, la vittima di un reato può ricorrere per cassazione se era già parte nella procedura, nella misura in cui la decisione concerna le sue pretese civili o possa influenzare il giudizio in merito a queste ultime (n. 1) oppure se fa valere una violazione dei diritti che le sono attribuiti dalla LAV (n. 2). La via del ricorso per cassazione è quindi preclusa al semplice danneggiato, seppur costituitosi parte civile (DTF 129 IV 206 consid. 1; 128 IV 92 consid. 4a, 39 consid. 3b/bb pag. 43). 
 
Per vittima s'intende ogni persona che in seguito alla commissione di un reato sia stata direttamente lesa nella sua integrità fisica, sessuale o psichica (art. 2 cpv. 1 LAV). Non esiste una lista esaustiva delle infrazioni che entrano nel campo d'applicazione della LAV (sentenza 6S.333/2002 del 20 agosto 2002 consid. 2.2 pubblicata in Pra 2003 n. 19 pag. 91). La nozione di vittima, infatti, dipende non tanto dalla natura dell'illecito, quanto dalle sue conseguenze sul danneggiato (DTF 131 I 455 consid. 1.2.2 pag. 460; 129 IV 216 consid. 1.2.1 pag. 218; 128 I 218 consid. 1.2 pag. 220; Peter Gomm/Dominik Zehntner, Opferhilfegesetz, Berna 2005, n. 6 ad art. 2; Gilbert Kolly, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation pénale du Tribunal fédéral, Berna 2004, pag. 29; Bernard Corboz, Les droits procéduraux découlant de la LAVI, in SJ 1996 I 53 pagg. 56 e 59). La lesione deve provocare un deterioramento dello stato fisico, sessuale o psichico della persona in questione e rivestire una certa gravità (DTF 129 IV 216 consid. 1.2.1, 95 consid. 3.1; 125 II 265 consid. 2a/aa). 
3.2 Nell'ambito di reati contro la libertà personale, quali la coazione, la qualità di vittima non è riconosciuta ipso facto. Occorre piuttosto esaminare di volta in volta se le circostanze concrete del caso permettano di ammettere l'esistenza di una rilevante lesione all'integrità psichica del danneggiato quale conseguenza diretta dell'infrazione (sentenza 1P.337/2002 del 6 marzo 2003 consid. 4.3 non pubblicato in Pra 2003 n. 171 pag. 932; DTF 120 Ia 157 consid. 2d/aa pag. 163; Cédric Mizel, La qualité de victime LAVI et la mesure actuelle des droits qui en découlent, in JdT 2003 IV 38 n. 37 pag. 59). Come nei casi di lesione all'integrità fisica, qualora gli incomodi del benessere psichico del danneggiato siano di poca importanza, egli non è legittimato ad invocare il bisogno della protezione prevista dalla LAV (sentenza 1P.657/2003 del 13 aprile 2004 consid. 5.5 e rinvii). 
3.3 Nella fattispecie, il ricorrente si limita ad affermare di essere vittima del reato di mancata coazione, di aver denunciato B.________ per tale infrazione, di essersi costituito da subito parte civile e di aver partecipato attivamente al procedimento penale nei confronti dell'autore (ricorso pag. 3). Tuttavia, egli non rende verosimile né si prevale in nessun modo di un deterioramento del suo stato psichico, contravvenendo al suo obbligo (DTF 125 I 173 consid. 1c). In assenza di elementi a sostegno dell'esistenza di una lesione al suo benessere psichico, non si può riconoscere all'insorgente la qualità di vittima con conseguente legittimazione a ricorrere per cassazione. Il ricorso si rivela pertanto inammissibile. 
3.4 È inoltre necessario osservare che, anche qualora il ricorrente avesse dimostrato la sua qualità di vittima, il suo ricorso non avrebbe avuto un esito diverso. 
3.4.1 Infatti, l'art. 270 lett. e n. 1 PP precisa che la vittima è legittimata a ricorrere nella misura in cui la decisione concerna le sue pretese civili o possa influenzare il giudizio in merito a queste ultime. La vittima deve aver esercitato l'azione civile nell'ambito del procedimento penale. Nel caso in cui non abbia formulato delle conclusioni civili, essa è tenuta a spiegare quali pretese civili intende far valere, in che misura la sentenza impugnata possa influenzare tali pretese e perché non ha agito nel contesto del procedimento penale (Gilbert Kolly, op. cit., pag. 32 e seg., Cédric Mizel, op. cit., n. 92 e rinvii giurisprudenziali). Si tratta di requisiti esaminati dal Tribunale federale in maniera severa e restrittiva, per evitare che la vittima si arroghi delle competenze che non le appartengono, cercando di sostituirsi così al Ministero pubblico o peggio ancora di farsi latrice di un personale desiderio di vendetta (DTF 127 IV 185 consid. 1a). 
3.4.2 Nel caso concreto, nei procedimenti svolti a livello cantonale, il ricorrente, viepiù patrocinato da un avvocato, non ha mai preteso che dall'agire di B.________ gli sia derivato un danno materiale o morale, che mai ha peraltro giustificato e quantificato. Neppure ha mai formulato una domanda specifica di risarcimento, né del danno materiale né di quello morale. Dinanzi al Tribunale federale, egli si limita ad affermare che la sentenza impugnata sia determinante per stabilire una responsabilità per il danno a lui derivato dal comportamento illecito attribuito a B.________ (ricorso pag. 3 e seg.), senza tuttavia fornire ulteriore giustificazione a tali dichiarazioni né spiegare per quale motivo non ha fatto valere le sue pretese civili nel corso del procedimento penale. Spettava all'insorgente rendere verosimile l'esistenza di un danno e quindi di una pretesa risarcitoria che la sentenza di assoluzione avrebbe disatteso. Non avendolo fatto e non avendo neanche formulato conclusioni civili in sede cantonale, al ricorrente non può essere riconosciuta la legittimazione a ricorrere per cassazione. 
3.5 Il ricorrente, infine, non è legittimato ad alcun altro titolo, né come querelante (art. 270 lett. f PP), né come accusatore privato (art. 270 lett. g PP). 
4. 
Da quanto precede discende che il gravame è manifestamente inammissibile. Le spese sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 278 cpv. 1 PP). 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 27 febbraio 2007 
In nome della Corte di cassazione penale 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: