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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
B 119/03 
 
Sentenza del 10 dicembre 2004 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Meyer e Kernen; Grisanti, cancelliere 
 
Parti 
G.________, Italia, ricorrente, rappresentato dall'avv. Stefano Zanetti, piazza Governo 4, 6500 Bellinzona, 
 
contro 
 
Fondazione Collettiva LPP Rentenanstalt, Swiss Life, General Guisan-Quai 40, 8022 Zurigo, opponente, rappresentata dall'avv. Franco Ramelli, palazzo Panorama, via Lavizzari 2, 6600 Locarno, 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 20 novembre 2003) 
 
Fatti: 
A. 
A.a Utilizzando il modulo dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, G.________, cittadino italiano nato nel 1959, conferiva in data 3 giugno 1998 procura all'avv. Ignazio Maria Clemente affinché avesse a rappresentarlo nella "pratica amministrativa, penale, permesso per stranieri, permesso di lavoro e ogni relativa, naturalizzazione, ecc., contatti con creditori, pratica esecutiva", autorizzandolo ad agire "in ogni procedura giudiziaria o extragiudiziaria direttamente o indirettamente connessa con l'oggetto sopra indicato" dopo che il 14 maggio precedente l'allora Ufficio federale degli stranieri aveva emesso una decisione di divieto di entrata in Svizzera di durata illimitata nei suoi confronti. Il 21 ottobre 1998 l'avv. Clemente presentava a nome del suo patrocinato, scarcerato ed espulso dal territorio elvetico in stessa data, una domanda di sospensione del divieto di entrata, che però veniva respinta dalla predetta autorità con decisione del 23 ottobre 1998. 
A.b Avvalendosi della procura rilasciatagli il 3 giugno precedente, l'avv. Clemente invitava quindi il datore di lavoro del suo assistito a notificare alla fondazione di previdenza l'uscita dal servizio dello stesso e a provvedere affinché gli averi accumulati venissero versati sul suo conto clienti. Il 13 novembre 1998 la Rentenanstalt, alla quale lo stesso legale aveva in precedenza trasmesso la documentazione di dettaglio, annunciava il versamento secondo le indicazioni ricevute. 
A.c Agendo su incarico dello stesso G.________, anche la società T.________ Sagl si rivolgeva in data 24 febbraio 1999 all'istituto assicuratore per ottenere il pagamento degli averi LPP spettanti al proprio mandante. Ritenendo già essersi liberata da ogni obbligo con l'evasione della richiesta dell'allora patrocinatore, la Rentenanstalt si opponeva a tale domanda. 
A.d Mediante petizione del 10 novembre 1999, G.________ e la T.________ Sagl, con l'assistenza dell'avv. Stefano Zanetti, invocavano al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino la condanna dell'assicuratore LPP al pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio accumulata, pari a fr. 21'499.-, oltre a interessi del 5% dal 13 novembre 1998. Per pronuncia 2 maggio 2000, la Corte cantonale respingeva la petizione e tutelava la posizione della Fondazione collettiva LPP Rentenanstalt, ritenendo che essa - potendo in buona fede, secondo le regole della rappresentanza apparente, considerare l'allora patrocinatore autorizzato ad agire in tal senso - con il versamento all'avv. Clemente dell'importo dovuto già aveva legittimamente adempiuto il proprio obbligo prestativo. 
A.e Adito su ricorso degli attori, il Tribunale federale delle assicurazioni, per sentenza del 13 dicembre 2002 (B 40/00), dichiarava irricevibile, per carenza di legittimazione ad agire, il ricorso della T.________ Sagl, mentre accoglieva il gravame di G.________ nel senso che, negate le condizioni per ammettere l'esistenza di una procura esterna o apparente, rinviava la causa alla precedente istanza perché, previo complemento istruttorio, accertasse l'esistenza di un'effettiva facoltà di rappresentanza (interna) conferita direttamente, anche solo verbalmente o in via di ratifica, da G.________ all'avv. Clemente. 
B. 
Dopo avere sentito l'avv. Clemente in qualità di teste e avere maturato il pieno convincimento che l'attore avesse autorizzato il suo patrocinatore d'allora a prelevare la prestazione di libero passaggio, per giudizio del 20 novembre 2003 la Corte cantonale ha nuovamente respinto la petizione e ha accollato a G.________ le spese giudiziarie per temerarietà dell'azione. Per gli stessi motivi, i primi giudici gli hanno pure fatto obbligo di versare alla Fondazione convenuta fr. 1'500.- a titolo di ripetibili. 
C. 
Sempre patrocinato dall'avv. Zanetti, G.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale, in annullamento della pronuncia cantonale del 20 novembre 2003, ribadisce la richiesta di condanna della Fondazione al pagamento dell'importo chiesto in petizione e chiede di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria. 
 
La Fondazione collettiva LPP della Rentenanstalt, patrocinata dall'avv. Franco Ramelli, protestate spese e ripetibili, propone sostanzialmente la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, dopo avere fatto notare che l'oggetto della lite non verte propriamente (perlomeno direttamente) su una questione specifica della previdenza professionale e avere espresso dubbi sul fatto che la Fondazione abbia potuto pagare in contanti una prestazione di previdenza senza averne conferma scritta dell'assicurato e senza essere sicura della definitiva partenza di quest'ultimo dalla Svizzera, ha rinunciato a determinarsi. Per parte sua, l'avv. Clemente, interpellato da questa Corte in qualità di cointeressato, esponendo l'istoriato relativo al patrocinio assunto e producendo nuova documentazione, si associa alle conclusioni della Fondazione opponente con protesta di spese e ripetibili. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Giusta l'art. 73 LPP ogni Cantone designa il tribunale che, quale ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto (cpv. 1 prima frase). Le decisioni dei tribunali cantonali possono essere impugnate davanti al Tribunale federale delle assicurazioni con ricorso di diritto amministrativo. L'art. 73 LPP trova applicazione, in ambito obbligatorio, preobbligatorio e sovraobbligatorio, da un lato agli istituti di previdenza registrati di diritto privato o di diritto pubblico e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza a favore del personale non registrate (art. 89bis cpv. 6 CC). In tale contesto, è irrilevante che le pretese invocate attengano al diritto pubblico o a quello privato. Per fare capo al rimedio di cui all'art. 73 cpv. 1 e 4 LPP occorre tuttavia che la controversia tra le parti verta su questioni specifiche della previdenza professionale, in senso stretto o lato del termine (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2, 122 V 323 consid. 2b, 120 V 18 consid. 1a, 117 V 50 consid. 1 e 341 consid. 1b, 116 V 220 consid. 1a con riferimenti a dottrina e giurisprudenza). Si tratta essenzialmente di liti aventi per oggetto prestazioni assicurative, prestazioni di libero passaggio (ora: prestazioni d'entrata o di uscita) e contributi. Per contro, anche qualora la lite dovesse esplicare effetti di tale natura, la via dell'art. 73 LPP è preclusa se la controversia non trova il proprio fondamento giuridico nella previdenza professionale (DTF 128 V 44 consid. 1b, 127 V 35 consid. 3b e i riferimenti). 
1.2 Nel caso di specie, la questione di sapere se la controversia rientri (perlomeno nel senso lato del termine) nel campo di applicazione materiale dell'art. 73 LPP può essere evasa affermativamente, ritenuto che la lite ha effettivamente per oggetto il tema, di natura previdenziale, del corretto pagamento in contanti, da parte della Fondazione, della prestazione d'uscita ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 lett. a LFLP. In particolare si tratta di esaminare in concreto se, avendo versato la prestazione di libero passaggio all'allora patrocinatore dell'assicurato, la Fondazione opponente abbia adempiuto il proprio obbligo legale con effetto liberatorio, ritenuto che in caso contrario esso istituto sarebbe tenuto a pagare nuovamente la somma in questione. 
2. 
2.1 Giusta l'art. 2 cpv. 1 LFLP, l'assicurato che lascia l'istituto di previdenza prima che insorga un caso di previdenza (caso di libero passaggio) ha diritto a una prestazione d'uscita. Se l'assicurato entra in un nuovo istituto di previdenza, il precedente istituto deve versare la prestazione d'uscita al nuovo istituto (art. 3 cpv. 1 LFLP). Assicurati che non entrano in un nuovo istituto di previdenza devono, a norma dell'art. 4 cpv. 1 LFLP, notificare al loro istituto di previdenza sotto quale forma ammissibile intendano mantenere la previdenza. Per l'art. 5 cpv. 1 LFLP la persona assicurata può esigere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita segnatamente se lascia definitivamente la Svizzera (lett. a). Se l'avente diritto è coniugato, il pagamento in contanti può avvenire soltanto con il consenso scritto del coniuge (art. 5 cpv. 2 LFLP). 
2.2 Secondo il concetto espresso dagli art. 3 e 4 LFLP, la protezione previdenziale deve essere mantenuta per tutta la durata di attività di un assicurato. Un pagamento in contanti - eccezion fatta per il prelievo anticipato per l'acquisto in proprietà di un'abitazione ad uso proprio (art. 30c LPP) - è unicamente possibile nelle tre ipotesi evocate dall'art. 5 cpv. 1 LFLP. Contrariamente a quanto stabilito per il consenso del coniuge, che deve avvenire, per espressa disposizione legale, in forma scritta, la richiesta di pagamento in contanti in quanto tale non è vincolata a una forma particolare (DTF 130 V 107, 121 III 34 consid. 2c con riferimenti; RSAS 2003 pag. 524). 
2.3 La questione dell'eventuale autorizzazione a richiedere, in via di rappresentanza, il pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio non è disciplinata dalla specifica legislazione in materia e dev'essere risolta in via pregiudiziale secondo le pertinenti regole di diritto civile (cfr. DTF 120 V 382 consid. 3a, confermata in DTF 123 V 33 consid. 5c/cc e 121 consid. 6; cfr. inoltre Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 96). 
 
Per l'art. 32 cpv. 1 CO, quando il contratto sia stipulato a nome di una terza persona che lo stipulante è autorizzato a rappresentare, non è il rappresentante, ma il rappresentato che diventa creditore o debitore. Per principio, una rappresentanza è possibile per tutti i negozi giuridici (Watter, Commentario basilese, 3a ed., no. 3 seg. all'art. 32 CO). Non rappresentabili ("vertretungsfeindlich") sono per contro i negozi che concernono la sfera strettamente personale ("höchstpersönliche Geschäfte") e che servono alla tutela della personalità oppure alla realizzazione di diritti di natura ideale e non patrimoniale (Zäch, Commentario bernese, Vorbemerkungen zu Art. 32-40 [OR], no. 76). 
 
Gli effetti della rappresentanza intervengono alla doppia condizione che il rappresentante abbia agito in nome del rappresentato ("Handeln im fremden Namen") e che inoltre quest'ultimo abbia concesso il necessario potere di rappresentanza ("Vertretungsmacht"; Watter, op. cit., no. 12 segg. all'art. 32 CO). Tale facoltà può per principio essere conferita - espressamente o tacitamente - senza dovere osservare forme particolari a meno che una forma particolare sia prescritta per legge o per convenzione tra le parti (DTF 112 II 332, 99 II 41). Se il negozio principale che dev'essere concluso per via di rappresentanza non è vincolato a forme particolari, questa libertà di forma si estende al conferimento della procura (Watter, op. cit., no. 14 seg. all'art. 33 CO; Zäch, op., cit., no. 34 segg. all'art. 33 CO). 
3. 
Nel caso di specie, come emerge già solo dalla lettera 10 novembre 1998 dell'allora patrocinatore all'indirizzo dell'assicuratore opponente, è pacifico che l'avv. Clemente abbia agito in nome del ricorrente. Pure incontestata è la natura non strettamente personale - nel senso appena esposto - del negozio di base, ossia della richiesta di pagamento dell'avere di uscita. Né dall'art. 8 cpv. 1 del Regolamento della Fondazione opponente per l'opera di previdenza della ditta Z.________SA potrebbe altrimenti desumersi un divieto contrattuale di rappresentanza per il solo fatto che esso stabilisce che, su incarico della Fondazione, la Rentenanstalt/Swiss Life versa le prestazioni dovute al domicilio svizzero degli aventi diritto, o, in sua mancanza, alla sede della Fondazione. Tanto meno legge o regolamento vincolano il conferimento di una facoltà di rappresentanza al rispetto di una forma scritta particolare, ritenuto che una simile forma non può segnatamente essere dedotta dall'art. 24 del predetto Regolamento, il quale prevede sì che il diritto al pagamento della prestazione di libero passaggio in caso di partenza definitiva dalla Svizzera debba essere provato nella forma stabilita dalla Fondazione (cpv. 3), ma al tempo stesso specifica quelle che sono le condizioni o forme da adempiere affinché quest'ultima possa dare seguito alla domanda di prestazione (cpv. 4: comunicazione dei dati necessari per il trasferimento della prestazione, ecc.). 
4. 
In tali condizioni, resta unicamente da verificare se effettivamente l'insorgente abbia autorizzato l'avv. Clemente a richiedere il pagamento in contanti della prestazione d'uscita liberando di conseguenza la Fondazione dal proprio obbligo di adempimento. 
4.1 Dopo avere proceduto all'audizione testimoniale dell'avv. Clemente, svincolato per l'occasione dal segreto professionale, il Tribunale cantonale ha risposto affermativamente alla questione. In particolare, i primi giudici, dopo avere precisato di non avere motivo per dubitare della veridicità delle dichiarazioni rese sotto giuramento dal legale in parola, hanno accertato che, in occasione del penultimo contatto telefonico avvenuto a inizio novembre 1998, l'assicurato avrebbe ribadito l'incarico già conferito all'avvocato nel mese di giugno precedente di riscattare i suoi averi di cassa pensione, il quale, per parte sua, si sarebbe attivato a tale fine soltanto nel corso del mese di novembre. Non prima in quanto solo allora, più precisamente solo dopo l'espulsione dell'interessato dal territorio svizzero e il rifiuto da parte dell'amministrazione federale di sospendere il divieto di entrata, si sarebbero realizzate le condizioni per ottenere il riscatto degli averi pensionistici. Dall'audizione è quindi emerso che l'avv. Clemente avrebbe discusso della questione relativa al secondo pilastro con l'Ufficio del Patronato penale (signora D.________) come pure con la stessa convivente del G.________, P.________. Che dopo avere perso ogni contatto con il cliente, quest'ultimo, in occasione del successivo colloquio telefonico del 15 marzo 1999, non avrebbe sollevato alcuna obiezione in merito all'avvenuto riscatto della prestazione d'uscita, essendosi egli unicamente limitato ad esprimere perplessità sull'ammontare degli onorari trattenuti in compensazione su detta prestazione. Che ancora in data 22 marzo 1999 G.________ avrebbe telefonicamente confermato all'allora patrocinatore, in presenza della segretaria, l'avvenuto incarico per la questione previdenziale pur sollevando riserve in merito agli onorari. Prescindendo da un complemento istruttorio, la Corte cantonale ha ritenuto dimostrata, senza ombra di dubbio, l'autorizzazione dell'avv. Clemente a richiedere il pagamento della prestazione di libero passaggio e, di conseguenza, ha liberato la Fondazione opponente dall'ulteriore obbligo prestativo. 
4.2 Il Tribunale federale delle assicurazioni non vede serio motivo per distanziarsi dalla valutazione dei primi giudici. In virtù delle vicende che hanno caratterizzato la fase pre-procedurale e che sono state ricordate dall'allora patrocinatore con dovizia di particolari, non sussiste infatti motivo per non ritenere - nell'ambito del libero apprezzamento delle prove in forza del quale questa Corte ha la facoltà di decidere quali prove siano da ritenere decisive ai fini del giudizio (cfr. DTF 122 V 160 consid. 1c) - attendibili e convincenti le dichiarazioni rese in ambito cantonale dall'avv. Clemente e ribadite in questa sede. Esse, oltre ad apparire del tutto verosimili, trovano puntuale conferma anche nella documentazione, invero non copiosa, agli atti. 
4.2.1 Così, a conferma dell'allontanamento del ricorrente dal territorio svizzero e del rifiuto di sospendere il divieto di entrata di durata illimitata emesso dall'Ufficio federale degli stranieri vi è la documentazione che l'avv. Clemente ha trasmesso alla Fondazione opponente a giustificazione della domanda. 
4.2.2 A conferma del fatto che il Patronato penale fosse a conoscenza dell'attività svolta dall'avv. Clemente per ritirare la prestazione di libero passaggio basta richiamare lo scritto, in atti, del 25 novembre 1998 inviato dallo stesso legale all'Ufficio. Non risulta per contro dalle tavole processuali che il Patronato fosse a conoscenza di disposizioni contrarie dell'insorgente e si fosse - come avrebbe dovuto fare in siffatta, denegata, ipotesi - opposto all'operato del legale. In tali condizioni, a ragione la precedente istanza, prescindendo da ulteriori misure probatorie e procedendo a un apprezzamento anticipato delle prove, ha ritenuto superflua l'audizione testimoniale della signora D.________ (a proposito dell'apprezzamento anticipato delle prove, cfr.: Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). Rifiuto, quello della Corte cantonale, già concretizzatosi nella decisione di chiusura di istruttoria del 2 settembre 2003, al quale l'interessato non si è peraltro nemmeno opposto tempestivamente, avendo egli presentato le conclusioni fuori tempo massimo (sulla rilevanza processuale di un simile comportamento cfr. Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, Berna 2000, vol. II, no. 1314). 
4.2.3 A confortare la tesi secondo la quale l'insorgente e la sua compagna si sarebbero resi irreperibili dopo il 10 novembre 1998, come attesta la dettagliata ricostruzione dei fatti dell'allora patrocinatore prodotta in atti, vi sono quindi la menzionata lettera del 25 novembre 1998, nella quale l'avv. Clemente segnalava di essere "in attesa di essere informato sul recapito definitivo" di G.________, come pure lo scritto 24 novembre 1998 dello stesso legale a P.________, ritornato al mittente con l'indicazione "Partito senza lasciare indirizzo". 
4.3 Non è per contro atta a stravolgere l'esito del giudizio la circostanza nuovamente invocata in sede ricorsuale secondo cui l'intenzione di G.________ fosse tutt'altro che quella di lasciare la Svizzera, avendo egli segnatamente avuto la possibilità di continuare l'attività lavorativa presso la ditta Z.________SA, datore di lavoro precedente l'incarcerazione e presso il quale svolgeva ancora nel mese di ottobre 1998 (prima dell'espulsione) la sua attività in regime di semilibertà. Tale intenzione, peraltro anche dettata dalla speranza di potere ancora ottenere la sospensione - allora ancora sub iudice - dell'espulsione ordinata dall'autorità penale, risulta irrilevante alla luce dell'allontanamento effettivo dell'assicurato e dell'impossibilità di rientrare in Svizzera. 
4.4 Né il fatto che il teste potesse eventualmente essere considerato quale parte interessata - ciò che peraltro non avrebbe comunque ostato a una sua audizione (cfr. art. 229 cifra 3 Codice di procedura civile del Cantone Ticino [CPC], cui rinvia l'art. 23 della Legge [cantonale] di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni del 6 aprile 1961), nemmeno se esperita previa delazione di giuramento (Cocchi/Trezzini, Codice di procedura civile ticinese massimato e commentato, Lugano 2000, no. 1 all'art. 229) - è suscettibile di inficiare, per tutto l'insieme delle circostanze e degli elementi convergenti, questa conclusione (cfr. pure DTF 114 V 206 consid. 1a a proposito della limitazione del potere cognitivo del Tribunale federale delle assicurazioni nell'applicazione del diritto procedurale cantonale). 
4.5 Oltre a ciò, in via abbondanziale, appare quanto meno curioso che il ricorrente, che sostiene di non avere rilasciato alcuna autorizzazione in favore dell'avv. Clemente e che figura iscritto nell'elenco dei disoccupati del Comune di S.________ dal 30 novembre 1998, non si sia altrimenti, per diversi mesi, attivato o comunque interessato - personalmente o per il tramite di qualcun altro - del suo avere previdenziale dopo essere stato espulso dal territorio del nostro Paese e avere ricevuto un divieto d'entrata, che l'amministrazione ha rifiutato di sospendere. 
5. 
5.1 Stante quanto precede, si può concludere che a ragione la Corte cantonale ha ritenuto l'avv. Clemente effettivamente autorizzato, con ogni verosimiglianza, a chiedere il pagamento sul suo conto dell'ammontare di libero passaggio liberando di conseguenza la Fondazione opponente da un ulteriore obbligo di adempimento. In questa misura, la pronuncia impugnata può essere senz'altro confermata e il ricorso respinto, irrilevante rivelandosi ai fini del presente giudizio, come rettamente fatto notare dall'autorità giudiziaria cantonale, la censura relativa alla compensazione operata (successivamente) dall'avv. Clemente sull'importo prelevato, la questione attenendo esclusivamente al rapporto interno tra il legale e il ricorrente. 
5.2 Né per il resto il conferimento di una facoltà di rappresentanza, così come accertato dalla precedente istanza, potrebbe essere inteso quale elusione delle norme e delle forme valide in materia di cessione dei crediti. A prescindere dal fatto che l'incarico per riscattare il secondo pilastro è stato (nuovamente) conferito ad inizio novembre - stando alla ricostruzione dei fatti resa dall'avv. Clemente: il 2 novembre 1998 - e la richiesta di pagamento avviata il giorno seguente (v. lettera 3 novembre 1998 all'indirizzo dell'ex datore di lavoro), vale a dire quando le condizioni materiali per richiedere il versamento in contanti erano già adempiute a dipendenza dei noti fatti e quando il diritto alla prestazione sarebbe comunque stato esigibile e cedibile a norma dell'art. 39 cpv. 1 LPP, a ben vedere l'allora patrocinatore non è diventato titolare del credito né ha agito a nome proprio al pari di un cessionario, bensì è "solo" stato autorizzato ad incassare il credito a nome e per conto dell'assicurato anche se con la pattuizione di potere trattenere la prestazione dell'istituto di previdenza ("Inkassovollmacht" o "Einziehungsermächtigung"; Schwenzer, Schweizerisches Obligationenrecht, Allgemeiner Teil, 3a ed., pag. 489 seg., cifra marg. 90.10; Girsberger, Commentario basilese, 3a ed., no. 1 all'art. 164 CO; cfr. pure DTF 119 II 452 segg.). E anche nella denegata ipotesi si volesse ravvisare nell'accordo tra gli interessati una cessione a scopo di incasso ("Inkassozession"; Schwenzer, op. cit., pag. 487, cifra marg. 90.03), il vizio formale che ne deriverebbe per il mancato ossequio della forma scritta risulterebbe comunque sanabile, in quanto una cessione formalmente non valida sarebbe pur sempre convertibile in una procura a scopo di incasso (Schwenzer, op. cit., pag. 207 seg., cifra marg. 31.39 segg., e pag. 490, cifra marg. 90.16). A titolo di paragone si osserva inoltre, di transenna, che anche la legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gennaio 2003, pur non avendo determinato una modifica delle regole relative alla cessione in ambito di previdenza professionale, riserva la possibilità di una rappresentanza a scopo d'incasso, malgrado il suo art. 22 stabilisca che il diritto alle prestazioni non può essere ceduto, pena la nullità della cessione (Kieser, ATSG-Kommentar, Zurigo/Basilea/Ginevra 2003, no. 5 all'art. 22). 
5.3 In totale contrasto con le tavole processuali si appalesa infine l'eccezione ricorsuale secondo cui la Fondazione opponente avrebbe omesso di interpellare la moglie dell'insorgente e non avrebbe richiesto il suo consenso al pagamento in contanti conformemente a quanto sancito dall'art. 5 cpv. 2 LFLP. Dalla documentazione in atti (cfr. la decisione di divieto d'entrata del 14 maggio 1998 nonché il certificato di residenza rilasciato il 15 febbraio 1999 dal Comune di S.________) risulta al contrario lo stato di divorziato di G.________, il quale, pur trovandosi senz'altro nella (migliore) condizione di farlo, non si è minimamente preoccupato di fornire elementi e documenti a sostegno della propria - contrastante - tesi contravvenendo così al proprio obbligo di collaborare all'accertamento dei fatti rilevanti (DTF 125 V 195 consid. 2 con riferimenti). 
6. 
Il ricorrente censura il giudizio cantonale anche nella misura in cui i primi giudici, ritenendo temerario il suo ricorso, gli hanno addebitato le spese giudiziarie (fr. 500.-) e gli hanno fatto obbligo di versare alla Fondazione opponente fr. 1'500.- a titolo di ripetibili. 
6.1 Il principio - di diritto federale - della gratuità della procedura ai sensi dell'art. 73 cpv. 2 LPP vale alla condizione che la parte non abbia agito temerariamente oppure con leggerezza (DTF 128 V 323 consid. 1a con riferimenti). Una conduzione processuale temeraria o sconsiderata non determina solo l'obbligo di sopportare le spese giudiziarie, ma comporta anche il dovere di indennizzare le spese di patrocinio legale dell'istituto di previdenza vincente in causa (DTF 126 V 150 seg. consid. 4b). In assenza di una tale rappresentanza, devono, in aggiunta alla temerarietà e alla leggerezza, essere realizzate le ulteriori condizioni stabilite per l'assegnazione di ripetibili a una parte non patrocinata (DTF 128 V 324 consid. 1a). I concetti di temerarietà e sconsideratezza attengono al diritto federale e possono segnatamente realizzarsi nel caso in cui una parte intenzionalmente dichiara conformi alla realtà fatti non veri oppure fonda la propria posizione su circostanze delle quali dovrebbe conoscere l'inesattezza in base all'attenzione che può essere da lei pretesa. Per contro, la mancanza di probabilità di esito favorevole di un ricorso non consente di considerarlo di per sé temerario o sconsiderato, a tale circostanza dovendosi aggiungere l'elemento soggettivo stante il quale, pur potendo senz'altro ragionevolmente riconoscere l'improbabilità di successo della procedura, la parte la promuove ugualmente (DTF 124 V 288 consid. 3b). 
6.2 I primi giudici hanno motivato la temerarietà del ricorso di G.________ con il fatto che l'interessato ha promosso una procedura giudiziaria pur sapendo di avere conferito all'allora patrocinatore mandato per ritirare la prestazione di libero passaggio e quindi con la consapevolezza che il versamento operato dalla Fondazione corrispondeva alle disposizioni da lui date. 
6.3 Alla luce degli accertamenti compiuti dall'autorità giudiziaria cantonale e condivisi dal Tribunale federale delle assicurazioni, che hanno permesso di evidenziare come il ricorrente abbia (a più riprese) validamente conferito e confermato il potere di rappresentanza all'avv. Clemente, l'ammissione del carattere temerario del gravame di G.________ non viola il diritto federale. 
7. 
7.1 Per le considerazioni appena esposte, anche la procedura federale risulta eccezionalmente onerosa (DTF 126 V 149 consid. 4a). In tali condizioni, la domanda di assistenza giudiziaria gratuita dev'essere respinta, l'istante, per quanto precede, avendo agito abusivamente e avendo causato un dispendio inutile e rilevante (sentenza inedita del 13 gennaio 1997 della seconda Corte di diritto civile in re Z., 5P.369/1996; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, nota 7 all'art. 156). Ne discende che le spese giudiziarie devono essere poste a carico del ricorrente, il quale sarà parimenti tenuto a versare alla Fondazione opponente, patrocinata da un legale, fr. 2'500.- a titolo di ripetibili per la procedura federale (DTF 126 V 150 seg. consid. 4b). 
7.2 Per quanto attiene infine al diritto a ripetibili rivendicato dall'avv. Clemente, si osserva che secondo giurisprudenza l'avvocato che agisce in causa propria solo eccezionalmente può pretendere un'indennità per ripetibili per la sua attività personale nonché per ulteriori spese o danni (DTF 110 V 132). A maggior ragione, tale principio deve valere per l'avvocato che agisce quale parte cointeressata alla procedura (a proposito del diritto a ripetibili di una parte cointeressata cfr. SVR 1995 AHV no. 70 pag. 214). In concreto, le condizioni che, secondo quanto stabilito in DTF 110 V 134 consid. 4d, devono essere cumulativamente adempiute per ammettere una simile eccezione (causa complessa e di ingente valore; rilevanza del dispendio di lavoro; ragionevolezza del rapporto tra dispendio profuso e risultato ottenuto), non sono date, non fosse altro per il fatto che il valore di causa, pur non essendo certamente irrilevante, non può essere propriamente considerato ingente. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
3. 
Le spese giudiziarie, fissate in fr. 1'000.-, sono poste a carico di G.________. 
4. 
G.________ verserà alla Fondazione collettiva LPP della Rentenanstalt la somma di fr. 2'500.- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte per la procedura federale. 
5. 
Non si assegnano ripetibili all'avv. Ignazio Maria Clemente. 
6. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali nonché all'avv. Ignazio Maria Clemente. 
Lucerna, 10 dicembre 2004 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: