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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
H 316/03 
 
Sentenza del 2 maggio 2005 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Frésard e Gianella, supplente; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
G._________, ricorrente, rappresentato dallo studio legale Noseda & Cereghetti, via Besso 37, 6903 Lugano, 
 
contro 
 
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente, 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 7 ottobre 2003) 
 
Fatti: 
A. 
Con sentenza 5 marzo 2003 il Tribunale federale delle assicurazioni ha annullato un giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino 14 novembre 2001 - con il quale la stessa Corte cantonale, in accoglimento di una petizione della Cassa di compensazione del Cantone Ticino, condannava G._________, in via solidale con C.________, al risarcimento di fr. 335'047.05 per il danno causato dal mancato versamento dei contributi sociali dovuti per gli anni 1996/97 dalla fallita società P.________ SA, della quale l'interessato era stato membro del consiglio di amministrazione e direttore dal 19 settembre 1995 all'11 novembre 1997 (pur avendo dimissionato già in data 31 ottobre 1997) - rinviando gli atti all'istanza inferiore per rimediare a un accertamento lacunoso dei fatti e a una violazione del diritto di essere sentito. 
B. 
La Corte cantonale, tenuto conto dei considerandi del Tribunale federale delle assicurazioni, con pronunzia 7 ottobre 2003 ha in sostanza confermato nel merito il suo precedente giudizio e condannato G._________ a risarcire alla Cassa l'importo di fr. 335'047.05 addebitandogli grave negligenza per non aver ottemperato ai propri obblighi di legge con il grado di diligenza richiesto dalla giurisprudenza. 
C. 
G._________, patrocinato dallo studio legale Noseda & Cereghetti, interpone nuovamente ricorso di diritto amministrativo a questa Corte, alla quale chiede, in via principale, l'annullamento del giudizio cantonale e in via subordinata la sua riforma nel senso ch'egli sia tenuto al risarcimento, solidalmente con C.________, dei soli contributi rimasti insoluti nel periodo dal 24 febbraio al 20 agosto 1997. In via ancora più subordinata, postula il rinvio degli atti ai primi giudici per complemento d'istruttoria, previa sospensione della procedura sino alla conclusione del procedimento penale. 
 
La Cassa cantonale di compensazione, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e C.________, invitato ad esprimersi quale cointeressato, rinunciano a formulare una proposta. 
 
Diritto: 
1. 
L'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 ha apportato numerose modifiche nei diversi settori delle assicurazioni sociali. Nel caso di specie rimane tuttavia applicabile l'ordinamento in vigore fino al 31 dicembre 2002, poiché da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che deve essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche ed il giudice delle assicurazioni sociali, ai fini dell'esame della vertenza, si fonda di regola sui fatti che si sono realizzati fino al momento dell'emanazione della decisione amministrativa in lite (DTF 129 V 4 consid. 1.2; riguardo all'applicabilità delle norme procedurali in materia cfr. pure DTF 130 V 6 consid. 3.3.2). 
2. 
Qualora la lite non verta sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale federale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto o avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG). 
3. 
In concreto, la Corte cantonale ha condannato il ricorrente - nella sua qualità di ex membro del consiglio di amministrazione ed ex direttore della fallita P.________ SA - al risarcimento di fr. 335'047.05, pari agli oneri sociali rimasti impagati per il periodo 1996/97, in particolare per aver omesso, pur essendo a conoscenza della situazione della società almeno dal luglio 1996, di informarsi con regolarità sull'andamento finanziario dell'azienda, contravvenendo in tal modo agli obblighi di diligenza richiesti ad un organo di una società anonima. 
3.1 L'insorgente contesta il giudizio cantonale sia dal profilo formale che da quello materiale. Eccepisce, in primo luogo, una violazione del suo diritto di essere sentito rimproverando, in sostanza, ai primi giudici di aver rifiutato l'assunzione del teste B.________ e di non aver sospeso la procedura in attesa della conclusione del procedimento penale. 
3.2 Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 131 consid. 2b; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). 
 
Se però gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). 
3.3 Ora, in merito all'audizione del teste B.________, contabile di G._________, si rileva che non occorre prevalersi della sua testimonianza per accertare un elemento ch'egli ha già espresso in termini chiari e incontrovertibili con scritto 9 maggio 2003. B.________ in tale atto nulla apporta di nuovo riguardo a quanto sempre sostenuto dal ricorrente, ossia che quest'ultimo si era informato presso la Cassa per sapere come tutelarsi - per non incorrere in una eventuale responsabilità insita nella funzione di organo formale di una società anonima - prima di accettare d'entrare nel consiglio di amministrazione della P.________ SA. La testimonianza di B.________ non potrebbe precisare niente di più di quanto egli ha scritto, atteso che non ha assistito personalmente alla conversazione dell'insorgente con i funzionari dell'amministrazione, ma riporta solo quanto riferitogli dal suo datore di lavoro. Si tratta quindi di una esposizione senza alcuna efficacia probatoria sul contenuto di un colloquio telefonico svoltosi tra l'insorgente e i funzionari della Cassa. 
 
L'apprezzamento anticipato delle prove, come operato dai primi giudici con il rifiuto di accedere alla testimonianza richiesta, appare giustificato, fondandosi su fatti già desumibili dalla documentazione agli atti. Non esiste spazio alcuno per censure riferite a pretese violazioni del diritto di essere sentito. Non va infatti dimenticato che dalla testimonianza dei due funzionari dell'amministrazione (I.________ e D.________), espressamente richiesta da questa Corte nella sentenza di rinvio del 5 marzo 2003, emerge che gli stessi non ricordano di aver incontrato o comunicato con il ricorrente nell'ambito della loro attività professionale, pur non potendo tuttavia escluderlo. Con l'audizione dei testi citati il ricorrente, benché abbia avuto la possibilità di confrontarsi con gli stessi, non è riuscito a provare - come lo impone l'onere probatorio giusta l'art. 8 CC, secondo cui chi vuol dedurre un diritto da una circostanza di fatto da lui asserita deve dimostrarlo - di aver ricevuto una risposta nel senso da lui intesa, ossia che non vi sarebbe responsabilità ai sensi dell'art. 52 LAVS se un organo formale di una società anonima ottiene una dichiarazione dagli altri membri del consiglio di amministrazione. Per tutelarsi correttamente da qualsivoglia rischio il ricorrente - tanto più che era già stato coinvolto in una simile situazione nel 1993 - avrebbe dovuto chiederne conferma a persona cognita del diritto o più semplicemente avrebbe potuto e dovuto confermare con lettera raccomandata al funzionario con cui aveva parlato, esplicitando il senso da lui inteso. 
 
Ne consegue che la mancata audizione di B.________ non lede il diritto di essere sentito dell'insorgente. 
3.4 Per quanto concerne la sospensione in attesa dell'esito del procedimento penale, richiesta per non "rovinare finanziariamente una persona che ha solo cercato di salvare 70 posti di lavoro", in occasione della sentenza 5 marzo 2003 questa Corte già aveva indicato che in linea di principio non occorreva sospendere la procedura giusta l'art. 52 LAVS in attesa delle conclusioni della vertenza penale, visto che i parametri di valutazione sono diversi nei due ambiti del diritto. 
Il ricorrente ravvisa una violazione del diritto di essere sentito per il fatto che senza giudizio penale - che accerti l'agire fraudolento di altre persone, che avrebbero falsificato documenti sociali e sottratto fondi, nascondendogli la reale situazione economica della P.________ SA - non può dimostrare che il dissesto finanziario della società è riconducibile al preteso agire truffaldino di E.________ e C.________. 
 
Al riguardo si rileva che non occorre attendere il giudizio penale per definire le responsabilità secondo l'art. 52 LAVS: quand'anche i prelievi indebiti, predisposti da E.________ e firmati anche da C.________, fossero stati effettuati all'insaputa del ricorrente, quest'ultimo ha comunque omesso in tutta evidenza di attuare gli accorgimenti e le verifiche richiesti a un organo formale di una società anonima. Un controllo costante dei flussi finanziari, tale da consentire di subito evidenziare prelevamenti ingenti e sospetti, è stato tralasciato. Certo, l'interessato si sentiva protetto dalla dichiarazione 10 ottobre 1995 di C.________ e E.________, che lo esoneravano da qualsiasi responsabilità giuridica, finanziaria e amministrativa, in particolar modo per l'eventuale mancato pagamento degli oneri sociali. Egli non si è tuttavia avveduto della portata solo interna di siffatta liberatoria. 
 
Il ricorrente censura altresì che il rifiuto della Corte cantonale di sospendere la procedura non sarebbe (sufficientemente) motivato. Orbene, se è vero che i primi giudici si limitano al richiamo di un considerando della sentenza di rinvio di questa Corte, senza evidenziare gli elementi fattuali che ne possono essere sottesi, da siffatta carenza non deriva comunque nel caso di specie qualsivoglia pregiudizio all'interessato, che ha dimostrato di essere in grado di far valere i propri diritti in sede ricorsuale, asseverando in sostanza di essere stato vittima di prelevamenti truffaldini. 
 
Di conseguenza, anche in merito alla mancata sospensione della procedura amministrativa in attesa dell'esito della vertenza penale non sussiste alcuna violazione del diritto di essere sentito dell'insorgente. 
4. 
Nel merito, si tratta di esaminare se il ricorrente sia da considerare responsabile giusta l'art. 52 LAVS (nella versione applicabile in con-creto, in vigore fino al 31 dicembre 2002) per il danno occorso alla Cassa in seguito al mancato pagamento dei contributi sociali. 
4.1 Nei considerandi del querelato giudizio, cui si rinvia, la Corte cantonale ha già correttamente rilevato come il datore di lavoro sia tenuto al pagamento regolare dei contributi sociali e come, in caso di mancato pagamento dei medesimi per intenzionalità o per grave negligenza, possano essere chiamati a rispondere del danno, a titolo sussidiario, gli organi della società anonima, precisando quali siano le norme legali e i principi di giurisprudenza applicabili in concreto. 
Il Tribunale federale delle assicurazioni può limitarsi a ribadire che ai sensi della giurisprudenza si deve ammettere negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella cui appartiene l'interessato (DTF 112 V 159 consid. 4 e sentenze ivi citate). Occorre però esaminare se speciali circostanze legittimassero il datore di lavoro a non versare i contributi o potessero scusarlo dal procedervi (DTF 108 V 186 consid. 1b e 193 consid. 2b; cfr. pure DTF 121 V 244 consid. 4). L'obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla cassa sarà negato, e di conseguenza decadrà, se questi sostiene e prova motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa (DTF 108 V 187 consid. 1b). 
4.2 Gli argomenti addotti non giovano all'insorgente, essendo essi ben lungi dal costituire motivo di giustificazione o di discolpa nel senso della giurisprudenza. Asserire infatti di essere entrato nel consiglio di amministrazione per permettere alla P.________ SA di beneficiare del suo diploma federale di impresario costruttore e assicurare quindi la continuità di un'azienda che garantiva 70 posti di lavoro è irrilevante dal profilo dell'art. 52 LAVS. Né è di rilievo che l'interessato sostenga di essersi occupato unicamente di questioni tecniche, ad esclusione di ogni responsabilità per questioni amministrative e contabili, tant'è vero ch'egli avrebbe fatto sottoscrivere a C.________, presidente del consiglio di amministrazione, e a E.________, per gli azionisti, la dichiarazione 10 ottobre 1995 in cui lo si esonerava da qualsiasi responsabilità giuridica, finanziaria ed amministrativa, in particolare per l'eventuale mancato pagamento degli oneri sociali. Insignificante è pure la circostanza che la suddivisione di competenze della società sia stata portata a conoscenza di terzi, anche dello Stato (Ufficio lavori sussidiati e appalti), come pure il fatto che l'unico incarico dell'insorgente, quale tecnico edile senza alcuna formazione in materia di amministrazione e contabilità, sia stato quello di gestire la conduzione tecnica della ditta. Avendo infatti accettato a partire dal 19 settembre 1995 il mandato di membro del consiglio di amministrazione nonché la funzione di direttore della fallita, egli si è assunto anche i relativi obblighi, tra i quali vi era pure quello di controllare che coloro ai quali era stato delegato il compito amministrativo-contabile della società dessero ordine di versare o versassero regolarmente i contributi paritetici alla Cassa, peraltro già prelevati dai salari dei dipendenti in conformità dell'art. 51 LAVS
 
Il ricorrente ha dimostrato di non avere corretta nozione dell'azione di responsabilità ex art. 52 LAVS, atteso che in sostanza si limita a sviluppare argomentazioni speciose, del tutto ininfluenti in questa sede, misconoscendo la natura dell'istituto in esame e i doveri che incombono ad un membro del consiglio di amministrazione di una società anonima nell'ambito del prelievo e del versamento dei contributi sociali. I conclamati atti liberatori dedotti dalla dichiarazione 10 ottobre 1995 hanno in tutta evidenza solo effetti interni tra le parti e non anche nei confronti dell'amministrazione, ritenuto altresì che, come già prospettato al consid. 3.3, l'insorgente non è riuscito a provare che la Cassa l'abbia liberato dalle responsabilità secondo l'art. 52 LAVS
4.3 L'insorgente non può incentrare la tesi difensiva, in sostanza, richiamandosi alla sola dichiarazione 10 ottobre 1995 firmata da C.________ e E.________, nel senso che nel consiglio di amministrazione era stata attuata una suddivisione delle competenze secondo cui egli era esonerato da ogni responsabilità nei confronti di un eventuale mancato pagamento dei contributi sociali. A nulla giova poi appellarsi al fatto che lo Stato del Cantone Ticino, per il tramite dell'Ufficio lavori sussidiati e appalti, dovesse essere a conoscenza di questa restrizione delle responsabilità dell'interessato in seno alla P.________ SA. 
 
La delega giusta l'art. 754 cpv. 2 CO, alla quale si richiama il ricorrente, prevede che chi in modo lecito delega a un altro organo l'adempimento di un'attribuzione è responsabile del danno da questo cagionato, in quanto non provi di aver adoperato tutta la diligenza richiesta dalle circostanze nello sceglierlo, nell'istruirlo e nel vigilarlo. Occorre altresì considerare, come giustamente indicato da G._________, l'art. 716a cpv. 1 CO che specifica le attribuzioni inalienabili e irrevocabili del consiglio di amministrazione. Tra questi obblighi vi è l'alta vigilanza sulle persone incaricate della gestione, in particolare per quanto concerne l'osservanza della legge, dello statuto, dei regolamenti e delle istruzioni (v. cifra 5 della norma). Ciò significa che la persona esonerata ha comunque sempre l'obbligo di mantenere un controllo sull'attività della ditta per non incorrere nelle responsabilità immanenti alla funzione di organo formale di una società anonima (Hans Caspar von der Crone/Antonio Carbonara/Larissa Marolda Martinez, Corporate Governance und Führungsorganisation in der Aktiengesellschaft, in: SJZ 100/2004, pag. 405 segg.). Detto altrimenti, è vero che si possono delegare funzioni. Le deleghe di competenza incidono però sulle dinamiche gestionali, modificandone i rapporti interni tra i membri del consiglio di amministrazione. Ne consegue che al membro delegante compete sempre il compito della corretta e idonea vigilanza sul delegato, sotto pena di incorrere in gravose responsabilità d'ordine patrimoniale nei confronti dei terzi, tanto più quando si sa o si dovrebbe sapere che la propria funzione prevede oneri inalienabili dal profilo istituzionale. 
4.4 Dalla documentazione agli atti si evince che l'insorgente ha rassegnato una prima volta le dimissioni il 24 febbraio 1997 a far tempo dal 24 aprile successivo perché, a suo dire, ebbe sentore di problemi di liquidità, avendo constatato dei ritardi nel versamento degli stipendi. Le dimissioni vennero però concordemente sospese per permettere alla società di trovare un tecnico in grado di sostituirlo. È solo il 20 agosto 1997, ben sei mesi dopo, che l'interessato riconferma la sua intenzione di dimissionare per il 31 ottobre 1997. 
 
Orbene, il "modus operandi" del ricorrente - peraltro già incorso in una simile esperienza nel 1993 e attivo professionalmente, dal 1995, anche quale vicepresidente, con firma individuale, di un'altra società - è stato carente dal profilo della corretta tutela dei suoi interessi. Infatti, permettendo nell'aprile 1997 la cancellazione del suo diritto di firma alla Banca X.________, benché avesse prolungato la sua presenza nel consiglio di amministrazione, si è in sostanza lasciato precludere, pur avendo obblighi societari ben precisi, la possibilità di controllare con maggior facilità l'operato degli altri membri del consiglio. Occorre inoltre rilevare che il ricorrente, nonostante avesse captato segnali premonitori di mancanza di liquidità, ha continuato ad operare senza curarsi delle possibili conseguenze, verosimilmente ritenendo che la questione non lo concernesse avuto riguardo alla nota dichiarazione liberatoria. 
 
Avesse per contro avuto corretta nozione dei suoi doveri quale organo formale di una società anonima, si sarebbe per certo dovuto attivare già dal febbraio 1997, quando aveva presagito difficoltà di carattere finanziario per la società, senza attendere fino ad agosto 1997 per intervenire e senza concedere un'ulteriore proroga delle sue dimissioni fino al 31 ottobre 1997. Avesse esperito le necessarie verifiche che incombono a un membro del consiglio di amministrazione, G._________ si sarebbe di certo sollecitamente reso conto che a partire dall'inizio 1997 venivano effettuati bonifici verso la Germania. Era pertanto suo dovere quale organo accertare l'entità e il motivo di tali versamenti in ordine alla capacità finanziaria della società. 
 
La circostanza che questi trasferimenti siano avvenuti all'insaputa dell'interessato confermano come egli abbia disatteso il suo dovere di controllo costante anche in presenza di una delega di competenze - del resto valida solo all'interno della società e non anche verso i terzi - permettendo a C.________, ma in particolare a E.________, che non era nemmeno organo formale della società, essendo divenuto membro della fallita solo l'11 novembre 1997, ma con diritto di firma a due sul conto presso la Banca X.________, di agire indisturbati impegnando la società. 
 
L'inattività dell'insorgente denota una grave mancanza del dovere di diligenza necessario alla corretta gestione degli affari sociali, ritenuto che non basta, al riguardo, la prudenza che si è soliti osservare nei propri affari ("diligentia quam in suis"; DTF 112 V 3 consid. 2b; cfr. anche DTF 122 III 198 consid. 3a). 
 
In sostanza, le inadempienze gestionali dell'interessato, che ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze oggettive riconducibili alla funzione di organo di una società anonima, atteso che l'ignoranza della legge non costituisce esimente (DTF 124 V 220 consid. 2b/aa con riferimenti) - tanto più che l'interessato già aveva vissuto un'esperienza simile -, determinano la responsabilità giusta l'art. 52 LAVS
5. 
Accertato l'obbligo di risarcimento, deve ora essere esaminato l'ammontare del danno, atteso che il ricorrente, nella domanda subordinata, ne postula il pagamento per il solo periodo dal 24 febbraio al 20 agosto 1997. 
5.1 I primi giudici hanno condannato l'interessato al pagamento di fr. 335'047.05, in solido con C.________, per contributi sociali non soluti dalla P.________ SA per il residuo 1996 e fino al 30 settembre 1997. 
5.2 G._________ ritiene ipotizzabile una sua - comunque non grave - negligenza ai sensi dell'art. 52 LAVS limitatamente al periodo dal 24 febbraio 1997 (prime dimissioni, poi ritirate) al 20 agosto 1997 (seconde dimissioni). Secondo l'insorgente, la responsabilità non dovrebbe estendersi anche ai contributi maturati in precedenza. L'interessato osserva di non aver mai recuperato il diritto di firma ritiratogli dopo le dimissioni di febbraio ed è inoltre dell'avviso che la situazione della società era disperata a causa della sottrazione di fondi oggetto dell'inchiesta penale. Pagare i contributi a quel momento avrebbe significato l'immediato fallimento della società con più di settanta persone senza lavoro. Condannarlo a pagare gli oneri sociali da fine febbraio al 31 ottobre 1997 sarebbe - sempre secondo l'insorgente - contrario ai sentimenti di equità. 
5.3 Occorre preliminarmente accertare per quale periodo è data la responsabilità del ricorrente, atteso che il giudizio impugnato e il petitum ricorsuale subordinato divergono tanto sul "dies a quo" quanto sul "dies ad quem". 
 
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, l'amministratore di una società anonima risponde del danno provocato alla cassa ai sensi dell'art. 52 LAVS a partire dal momento della sua entrata effettiva nel consiglio di amministrazione fino all'estinzione effettiva del mandato (DTF 126 V 61, 123 V 173 consid. 3b). 
 
In concreto, il ricorrente ha operato nel consiglio di amministrazione della P.________ SA dal 19 settembre 1995 al 31 ottobre 1997, come egli stesso assevera con riferimento alle dimissioni inoltrate il 20 agosto 1997, "inderogabili per il 31 ottobre 1997". Ne consegue che la sua responsabilità nei confronti della Cassa deve essere limitata agli scoperti relativi al 1996 e a quelli fino al 31 ottobre 1997. Infatti, ritenuto che la fallita doveva procedere a pagamenti mensili e che i contributi divenivano esigibili entro dieci giorni dalla scadenza del periodo di pagamento (art. 34 cpv. 4 OAVS nella versione, applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2000), i contributi di settembre 1997 dovevano essere versati entro il 10 ottobre 1997, quando l'interessato quale membro del consiglio d'amministrazione era ope legis ancora in grado di influenzare le deliberazioni societarie, a prescindere dall'attitudine rinunciataria da lui assunta. Per contro gli ulteriori contributi (da ottobre a dicembre 1997) non gli possono essere imputati perché esigibili solo il 10 novembre rispettivamente il 10 dicembre 1997, quando G._________ non era più organo della fallita. 
5.4 Stabilito il periodo entrante in linea di conto, occorre ora determinare l'importo che il ricorrente deve risarcire alla Cassa. 
 
Dalle tabelle riassuntive presentate dall'amministrazione si evince che i contributi sociali non pagati per gli anni 1996 (da marzo a dicembre) e 1997 (da gennaio a dicembre) ammontano complessivamente a fr. 335'047.05, importo, quest'ultimo, che secondo i primi giudici l'insorgente è tenuto a risarcire alla Cassa di compensazione. 
 
Questa conclusione non può essere condivisa. L'importo che l'interessato deve risarcire va infatti determinato tenendo conto del fatto ch'egli è responsabile del mancato pagamento dei contributi solo fino al mese di settembre del 1997. Ora, ritenuto che i conteggi allestiti dall'amministrazione permettono di stabilire agevolmente gli importi scoperti, questa Corte per motivi d'economia processuale vi procede direttamente. 
 
Per il 1996 è dovuta la somma di fr. 155'484.80. Per il periodo da gennaio a settembre del 1997 risultano dovuti solo fr. 134'666.75, in luogo di fr. 179'562.25, sulla base del seguente computo: [(21'110 x 8) + 21'112.45] - [(73'767.55:12) x 9]. Ne consegue che G._________ dovrà risarcire alla Cassa, in via solidale con C.________, l'importo complessivo di fr. 290'151.55 (fr. 155'484.80 + fr. 134'666.75). 
 
In questa misura il ricorso di diritto amministrativo deve essere parzialmente accolto. 
6. 
Per quanto concerne infine il rimprovero mosso alla Cassa di non aver proceduto anche contro E.________, va rilevato - come peraltro già correttamente evidenziato dai primi giudici - che l'amministrazione ha pure a quest'ultimo inviato una decisione di risarcimento danni, rendendolo responsabile del mancato pagamento dei contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD/AF per gli anni 1996 e 1997 e non solo a partire dal 24 novembre 1997, come erroneamente ritiene il ricorrente. 
 
A prescindere da ciò, va ricordato che ove la cassa non procedesse contro tutti i potenziali debitori, siffatta determinazione sarebbe comunque inimpugnabile, atteso che in caso di solidarietà tra più debitori all'amministrazione spetta la scelta su chi convenire e che nessun'altra autorità può surrogarla e procedere in sua vece (DTF 108 V 195 consid. 3). 
7. 
Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG a contrario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere poste a carico di G._________, soccombente solo in parte, nella misura di fr. 6'800.- e della Cassa per fr. 1'200.-, la quale rifonderà inoltre al ricorrente, assistito da un legale, un'indennità ridotta di fr. 1'500.- per le spese ripetibili della sede federale (art. 156 e 159 in relazione con l'art. 135 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è parzialmente accolto nel senso che, in riforma del giudizio querelato 7 ottobre 2003, G._________ dovrà versare alla Cassa di compensazione del Cantone Ticino l'importo di fr. 290'151.55, con vincolo di solidarietà con C.________. 
2. 
Le spese giudiziarie, fissate in complessivi fr. 8'000.-, sono poste a carico del ricorrente per fr. 6'800.- e della Cassa per fr. 1'200.-. Le spese a carico del ricorrente saranno compensate con le garanzie prestate, mentre l'importo eccedente gli verrà retrocesso. 
3. 
La Cassa di compensazione del Cantone Ticino verserà a G._________ la somma di fr. 1'500.- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte ridotta per la procedura federale. 
4. 
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni statuirà sulla questione delle spese ripetibili di prima istanza spettanti a G._________, tenuto conto dell'esito del processo in sede federale. 
5. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali nonché a C.________. 
Lucerna, 2 maggio 2005 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: