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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5P.435/2006 /biz 
 
Sentenza del 23 marzo 2007 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudici federali Raselli, presidente, 
Escher, Hohl, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.________SA, 
ricorrente, patrocinata dall'avv. Manuele Bianchi, 
 
contro 
 
B.________S.p.A., 
opponente, patrocinata dall'avv. Giovanni Poma, 
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 
6900 Lugano. 
 
Oggetto 
art. 9 Cost., Convenzione di Lugano (rigetto definitivo dell'opposizione), 
 
ricorso di diritto pubblico [OG] contro la sentenza emanata il 13 settembre 2006 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Fondandosi su una sentenza 22 giugno 2000 del giudice unico del Tribunale di Milano, B.________S.p.A. ha escusso nel dicembre 2004 la A.________SA per l'incasso di fr. 123'541.30. L'opposizione interposta al precetto esecutivo dalla debitrice è stata rigettata in via definitiva dal Pretore della giurisdizione di Mendrisio-Nord con decisione 2 agosto 2005. 
B. 
Il 13 settembre 2006 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto un appello della A.________SA. I giudici cantonali hanno rilevato che l'istante aveva prodotto i documenti previsti dagli articoli 46 e 47 della Convenzione concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (cosiddetta Convenzione di Lugano; CL) per il riconoscimento e l'esecuzione di una sentenza contumaciale. Essi hanno segnatamente indicato che il Tribunale di Milano ha certificato che non è stata proposta alcuna impugnazione nei termini di legge, motivo per cui la sentenza è passata in giudicato. La Corte di appello ha altresì rilevato che la sentenza italiana è pervenuta due volte alla debitrice, e cioè il 7 gennaio 2004 per mano dal patrocinatore della creditrice e il 3 marzo 2005 mediante la notifica effettuata tramite lo stesso Tribunale d'appello. L'autorità cantonale ha poi pure negato una violazione dell'ordine pubblico cagionata da una tarda notifica del giudizio italiano, atteso che la debitrice non ha intrapreso alcunché dopo aver saputo della sentenza nel 2004, e che nemmeno il suo diritto di essere sentita era stato violato, poiché l'atto di citazione italiano le era stato notificato validamente ed illustrava dettagliatamente le pretese fatte valere nei suoi confronti. 
C. 
Con ricorso di diritto pubblico del 16 ottobre 2006 la A.________SA postula l'annullamento della decisione d'appello. Dopo aver narrato e completato i fatti, la ricorrente invoca una violazione dell'art. 27 CL, segnatamente perché ritiene del tutto inefficace la comunicazione della sentenza italiana avvenuta nel 2004. Sostiene che l'ordine pubblico procedurale e il suo diritto di essere sentita sarebbero violati perché la citazione all'udienza italiana menzionava un oggetto della contesa diverso da quello su cui è invece stata fondata la sentenza e perché essa non ha ricevuto alcun invito o ingiunzione a presentare un memoriale di replica o delle conclusioni. Lamenta poi un diniego di giustizia, dato che l'autorità cantonale aveva rifiutato (con decisione 24 ottobre 2005) di assumere una prova (copia di una richiesta di revocazione). Afferma infine che l'autorità cantonale avrebbe, applicando il diritto svizzero invece di quello italiano, ritenuto valida la notifica della sentenza milanese tramite il patrocinatore della controparte e quindi misconosciuto che l'intera procedura era fondata su una decisione non ancora definitiva. 
 
Non è stata chiesta una risposta al ricorso. 
 
Diritto: 
1. 
Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la Legge sul Tribunale federale (LTF; RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Sennonché tale legge si applica ai procedimenti promossi dinanzi al Tribunale federale dopo la sua entrata in vigore; ai procedimenti su ricorso si applica soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo la sua entrata in vigore (art. 132 LTF). Poiché la decisione attaccata è stata emanata nel 2006, la presente procedura ricorsuale è ancora retta dall'OG. 
2. 
2.1 L'impugnata sentenza di rigetto definitivo dell'opposizione costituisce una decisione finale emanata dall'ultima istanza cantonale ai sensi dell'art. 86 OG (DTF 120 Ia 256 consid. 1a). Il tempestivo gravame si rivela pertanto in linea di principio ammissibile, atteso che giusta l'art. 84 cpv. 1 OG il ricorso di diritto pubblico è proponibile sia per violazione di diritti costituzionali (lett. a) che per violazione di trattati internazionali (lett. c). In materia di riconoscimento ed esecuzione di sentenze estere secondo la Convenzione di Lugano, la possibilità di presentare un ricorso di diritto pubblico è inoltre espressamente prevista dall'art. 37 n. 2 CL (DTF 126 III 534 consid. 1a). 
2.2 Anche nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico per violazione di trattati internazionali, il Tribunale federale può rivedere l'accertamento dei fatti unicamente sotto il ristretto profilo dell'arbitrio (DTF 129 I 110 consid. 1.3) e vige il divieto di nova (DTF 132 IIII 291 consid. 1.4 con rinvii). Per questo motivo la lettera 4 marzo 2004 prodotta con il ricorso di diritto pubblico si rivela di primo acchito irricevibile: essa non risulta essere nel fascicolo processuale e la ricorrente nemmeno afferma che già facesse parte delle prove regolarmente versate agli atti nella sede cantonale. Vi è invece piena cognizione, purché le censure siano motivate conformemente all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, nell'esame delle norme convenzionali (DTF 129 III 110 consid. 1.3; 132 IIII 291 consid. 1.4). 
2.3 Fra i requisiti formali del ricorso di diritto pubblico, va evidenziato l'obbligo di motivazione (art. 90 cpv. 1 lett. b OG), particolarmente severo: poiché tale rimedio di diritto non rappresenta la mera continuazione del procedimento cantonale, ma - conformemente al suo carattere di rimedio straordinario - si definisce invece quale procedimento a sé stante, destinato all'esame di atti cantonali secondo ben determinate prospettive giuridiche (DTF 118 III 37 consid. 2a; 117 Ia 393 consid. 1c), la ricorrente è chiamata a formulare le proprie censure in termini chiari e dettagliati. Essa deve spiegare in cosa consista la violazione ed in quale misura i propri diritti costituzionali o norme convenzionali siano stati lesi (DTF 129 I 113 consid. 2.1 pag. 120 con rinvii, 185 consid. 1.6 pag. 189). 
3. 
La ricorrente non impugna unicamente la decisione finale del 13 settembre 2006, ma pure una decisione incidentale con cui il presidente dell'autorità cantonale aveva rifiutato di assumere una prova. Questo modo di procedere è ammissibile. Infatti - giusta l'art. 87 cpv. 3 OG - una decisione incidentale notificata separatamente dal merito, che non riguarda la competenza o domande di ricusa e che non è già stata impugnata, può essere attaccata con il ricorso diretto contro la decisione finale. 
3.1 Il presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino aveva respinto, con decisione del 24 ottobre 2005, la richiesta di assunzione di prove del 19 ottobre 2005 presentata dalla ricorrente, perché l'art. 322 lett. a CPC ticinese da questa invocato concede al giudice di appello unicamente la facoltà di ordinare perizie ed ispezioni, di riassumere testi già uditi o di ordinare l'interrogatorio formale delle parti, ma non rappresenta il mezzo idoneo per produrre nuovi documenti, né per introdurre in causa fatti nuovi. 
3.2 Secondo la ricorrente, il rifiuto dell'assunzione supplettoria della prova (copia di una richiesta di revocazione) proposta costituisce un diniego di giustizia. Tale decisione incidentale sarebbe poi arbitraria, perché i giudici cantonali, rifiutando di versare agli atti un documento reputato decisivo, avrebbero interpretato in modo troppo restrittivo l'art. 322 CPC ticinese. La ricorrente ritiene inoltre inammissibile far dipendere la possibilità di versare agli atti un documento che sarebbe rilevante per l'applicazione dell'art. 27 CL da una norma di procedura cantonale, atteso segnatamente che queste variano da un Cantone all'altro. 
3.3 La critica, in larghissima misura appellatoria, rivolta contro tale decisione si rivela infondata nella minima parte in cui risulta ammissibile. La ricorrente nemmeno pretende - a giusta ragione - che l'art. 27 CL contenga delle regole di procedura che permettono di produrre in qualsiasi momento dei documenti e pare misconoscere che in Svizzera la procedura civile è attualmente ancora regolata dalle leggi processuali cantonali. Essa non tenta nemmeno di dimostrare che l'interpretazione data dal giudice cantonale alla norma del CPC da essa invocata per ottenere l'assunzione di una nuova prova sia insostenibile, perché sarebbe ad esempio in contrasto con il tenore di tale articolo o con la giurisprudenza cantonale che lo applica. Del tutto irrilevante appare poi l'asserzione secondo cui sarebbe stato possibile presentare una domanda di restituzione in intero: da un lato la ricorrente neppure pretende di aver inoltrato una siffatta domanda e, dall'altro, essa nemmeno pretende che in concreto sarebbero state date le condizioni per accoglierla. 
4. 
Adito con un ricorso di diritto pubblico, il Tribunale federale si basa sulla fattispecie accertata nella sentenza impugnata, a meno che il ricorrente dimostri che l'autorità cantonale ha eseguito, violando la costituzione, accertamenti di fatto incompleti o inesatti (DTF 118 Ia 20 consid. 5a pag. 26), procedendo, ad esempio, ad una valutazione arbitraria delle prove. 
4.1 Per soddisfare i requisiti di motivazione posti dall'art. 90 cpv. 1 lett. b OG ad una censura di arbitrio non è sufficiente criticare la decisione impugnata come si farebbe di fronte ad una superiore Corte di appello con completa cognizione in fatto e in diritto (DTF 128 I 295 consid. 7a pag. 312; 120 Ia 369 consid. 3a pag. 373; 117 Ia 10 consid. 4b pag. 12), atteso che una sentenza non è arbitraria per il solo motivo che un'altra soluzione sarebbe sostenibile o addirittura preferibile, bensì è necessario mostrare e spiegare perché il giudizio attaccato sia manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione effettiva, fondato su una svista manifesta oppure in urto palese con il sentimento di giustizia ed equità (DTF 132 III 209 consid. 2.1; 131 I 57 consid. 2; 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9; 127 I 54 consid. 2b pag. 56, con rinvii). In particolare, una valutazione arbitraria delle prove non sussiste per il solo fatto che le conclusioni della Corte non combaciano con quelle del ricorrente; queste devono piuttosto apparire in aperto contrasto con la situazione di fatto oppure derivare da una svista manifesta (DTF 105 Ia 190 consid. 2a, con rinvii; 116 Ia 85 consid. 2b pag. 88; 128 I 81 consid. 2 pag. 86). Ciò si verifica ad esempio qualora il giudice prenda in considerazione unilateralmente soltanto determinate prove, e non consideri altre atte a provare il contrario (DTF 112 Ia 369 consid. 3 pag. 371; 118 Ia 28 consid. 1b). Per contro, il ricorrente non può pretendere che il tribunale prenda posizione su tutte le allegazioni e tutti i mezzi di prova; deve bastare che esso motivi la propria decisione in modo coerente, rifiutando così - anche solo implicitamente - la rappresentazione dei fatti proposta dal ricorrente (DTF 130 II 530 consid. 4.3 pag. 540; 126 I 97 consid. 2b pag. 102 s.; 124 II 146 consid. 2a pag. 149; 123 I 31 consid. 2c pag. 34; 122 IV 8 consid. 2c pag. 14 s.). Il ricorrente non dimostra dunque arbitrio semplicemente sostituendo l'apprezzamento delle prove della Corte con il proprio, ma deve altresì allegare e provare che l'accertamento dei fatti ritenuto dal tribunale non poggi su argomenti obbiettivi. 
4.2 Nel proprio gravame la ricorrente si discosta dalla fattispecie constatata dai giudici cantonali, completando liberamente i fatti indicati nella sentenza impugnata o semplicemente riportando una propria versione della vicenda, senza però indicare in che modo la Corte cantonale avrebbe valutato in modo arbitrario prove regolarmente offerte e concernenti fatti rilevanti per il presente giudizio. La ricorrente pare misconoscere che il Tribunale federale non è una superiore autorità di vigilanza, a cui compete di rivedere d'ufficio e liberamente l'accertamento dei fatti operato dalla suprema autorità giudiziaria cantonale. Atteso che la ricorrente ha omesso di formulare censure che soddisfano le predette esigenze di motivazione, l'esame della pretesa violazione di norme convenzionali o costituzionali avverrà pertanto sulla base della fattispecie accertata dall'autorità cantonale e riportata nella sentenza impugnata. 
5. 
Con riferimento al riconoscimento e all'esecuzione della sentenza italiana, il giudizio impugnato e soprattutto la ricorrente partono dal presupposto che la sentenza estera debba essere cresciuta in giudicato, rispettivamente essere definitiva. Tale concezione misconosce la portata dell'art. 31 n. 1 CL: tale norma non richiede che la decisione estera sia cresciuta in giudicato, ma è sufficiente che essa sia esecutiva (Geimer/Schütze, Europäisches Zivilverfahrensrecht, 2a ed. Monaco 2004, n. 3 e 47 ad art. 38 del regolamento (CE) 44/2001 = art. 31 CL; Hélène Gaudemet-Tallon, Compétence et exécution des jugements en Europe, 3a ed. Parigi 2002, n. 368; Schnyder/Liatowitsch, Internationales Privat- und Zivilverfahrensrecht, 2a ed. Zurigo 2006, margin. 378). 
 
In virtù del diritto italiano le sentenze di primo grado sono immediatamente ed automaticamente esecutive (art. 282 CPC italiano; Carpi/ Taruffo, Commentario breve al Codice di procedura civile, 5a ed. 2006, n. 1 ad art. 282, pag. 833). Sempre secondo il diritto italiano, possono essere presi in appello dei provvedimenti che inibiscono tale esecutorietà (art. 283 CPC italiano; Carpi/Taruffo, op. cit., n. 1 ad art. 283, pag. 836). 
 
Così stando le cose, le argomentazioni ricorsuali tendenti a mostrare che la sentenza milanese non sarebbe definitiva, rispettivamente cresciuta in giudicato, sono - nella misura in cui non si rivelano già inammissibili perché fondate su fatti non accertati nella sentenza impugnata (cfr. consid. 4) - del tutto irrilevanti ai fini del presente giudizio. La ricorrente del resto nemmeno sostiene di aver ottenuto da un giudice italiano un provvedimento che inibisce l'immediata esecutività della sentenza estera. 
6. 
6.1 La ricorrente ritiene data una violazione dell'art. 27 n. 1 e 2 CL, perché la decisione italiana non poteva essere considerata notificata con la comunicazione effettuata dal legale di controparte all'inizio del 2004, ma unicamente con la notifica ufficiale tramite il Tribunale di appello avvenuta nel 2005. Essa afferma inoltre di essere stata convocata all'udienza di Milano perché avrebbe stipulato 5 contratti di televendita, mentre nella sentenza da eseguire è indicato quale oggetto un contratto di pubblicità televisiva: per questo motivo essa ritiene che l'oggetto del litigio sarebbe stato modificato nel corso di causa. Lamenta infine una violazione del suo diritto di essere sentita, perché la parte attrice aveva pure presentato un memoriale conclusivo, mentre alla ricorrente non sarebbe stata offerta la possibilità di produrre una replica o delle conclusioni. Riproponendo in sostanza tali argomenti, la ricorrente afferma pure che il Tribunale di appello sarebbe caduto nell'arbitrio - segnatamente per quanto concerne l'accertamento dei fatti - per "non essersi accorto" dell'esistenza delle invocate circostanze che permetterebbero di non riconoscere la sentenza italiana. 
6.2 Il giudizio impugnato indica che l'atto di citazione italiano, che è stato validamente notificato, illustrava in modo particolareggiato le pretese fatte valere con un esposto di tre pagine dei fatti e dei motivi, una dettagliata indicazione dei mezzi di prova, l'indicazione della data, del luogo e dell'ora della prevista udienza, nonché l'ingiunzione di costituirsi in giudizio entro 20 giorni dall'udienza, con l'avvertenza alla parte "che in difetto incorrerà nelle decadenze di cui all'art. 167 c.p.c. e, in difetto di costituzione, la causa procederà in sua contumacia". 
6.3 Giusta l'art. 27 CL le decisioni non sono riconosciute se il riconoscimento è contrario all'ordine pubblico dello stato richiesto (n. 1) o se la domanda giudiziale od un atto equivalente non è stato notificato o comunicato al convenuto contumace regolarmente ed in tempo utile perché questi possa presentare le proprie difese (n. 2). 
6.3.1 Già dalla chiara lettera dell'art. 27 n. 2 CL, che si riferisce alla notifica della domanda giudiziale o ad un atto equivalente, emerge che l'argomentazione ricorsuale incentrata invece sulla notifica della sentenza di cui è chiesta l'esecuzione si rivela del tutto irrilevante per tentare di allegare una violazione della norma invocata. 
 
La ricorrente non contesta poi che vi sia stata una regolare notifica della domanda giudiziale, ma afferma che la citazione all'udienza italiana menzionava un oggetto della contesa diverso da quello poi indicato nella sentenza italiana. Ora è esatto che nel rubrum della sentenza italiana viene testualmente indicato "oggetto: contratto di pubblicità televisiva", mentre nell'atto di citazione non era invece menzionato alcun oggetto, ma veniva esposto che con cinque contratti la qui ricorrente aveva ottenuto una serie di televendite. Tuttavia, affermare in base a questa circostanza che l'oggetto del contendere sarebbe stato modificato con un cambiamento di petitum rasenta la temerarietà, atteso che l'importo al cui pagamento la qui ricorrente è stata condannata coincide fino all'ultima lira con quello menzionato nella citazione all'udienza. Ne segue che sia la censura concernente l'asserita violazione dell'art. 27 n. 2 CL, sia quella concernente una violazione del divieto dell'arbitrio si rivelano - nella ridotta misura in cui risultano ricevibili - del tutto inconsistenti. 
6.3.2 Giova poi ricordare che l'eccezione alla regola del riconoscimento della sentenza estera fondata sull'ordine pubblico dello Stato richiesto trova applicazione soltanto in termini assai restrittivi ed unicamente in presenza di una violazione manifesta, addirittura insostenibile di un principio proprio dello Stato richiesto (DTF 126 III 534 consid. 2c). 
 
In concreto, l'asserzione secondo cui dopo l'atto di citazione iniziale la ricorrente avrebbe unicamente ricevuto la sentenza finale e sarebbe stata esclusa dalla procedura italiana è nel caso concreto del tutto inidonea a sostanziare una violazione dell'art. 27 n. 1 CL: anche il diritto federale conosce casi in cui possono essere tralasciate notificazioni ad una parte inadempiente (art. 39 cpv. 3 LTF; art. 29 cpv. 4 OG). È del resto intrinseco nella natura stessa di una sentenza contumaciale che la procedura si svolga in assenza della parte contumace e nemmeno la ricorrente - a giusta ragione - sostiene che la Convenzione di Lugano non permetta di riconoscere ed eseguire sentenze contumaciali. Altrettanto infondate si rivelano infine le critiche dirette contro il giudizio italiano, atteso che con la procedura di exequatur non può essere rivista la correttezza materiale del giudizio estero (art. 29 CL). 
7. 
Da quanto precede discende che il ricorso, in larga misura appellatorio, si rivela, nella ridotta misura in cui risulta ammissibile, manifestamente infondato e come tale dev'essere respinto. La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG), mentre non si giustifica assegnare ripetibili all'opponente, che - non essendo stata invitata a presentare una risposta - non è incorsa in spese per la sede federale. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 4'000.-- è posta a carico della ricorrente. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 23 marzo 2007 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: