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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_35/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 13 febbraio 2014  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Escher, Giudice presidente, 
Hohl, Marazzi, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________ SA, 
patrocinati dall'avv. Marco Broggini, 
ricorrenti, 
 
contro  
 
C.________, 
esecutore testamentario della Comunione ereditaria 
fu D.________, 
patrocinato dall'avv. Enrico Bonfanti, 
opponente, 
 
Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno, via della Posta 9, 6601 Locarno.  
 
Oggetto 
rivendicazione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'8 gennaio 2014 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Su istanza della comunione ereditaria fu D.________, agente per il tramite dell'esecutore testamentario C.________, in data 24 settembre 2013 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna ha ordinato nei confronti di A.________ il sequestro di diversi beni, fra i quali il velivolo xxx, che si trovava presso l'aeroporto di Locarno. Il verbale di sequestro, emesso il 25 settembre 2013 dall'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno (qui di seguito: UEF), indica che il velivolo è stato sequestrato quale "bene mobile", poiché non più registrato presso l'Ufficio federale dell'aviazione, bensì presso l'Autorità aeronautica di San Marino. In data 7 ottobre 2013 A.________ ha inoltrato opposizione al decreto di sequestro; tale vertenza sarebbe ancora pendente dinanzi al Pretore.  
A convalida del sequestro è stata debitamente promossa l'esecuzione yyy in data 27 settembre 2013. Contro il relativo precetto esecutivo A.________ ha tempestivamente inoltrato opposizione. 
 
A.b. Il 4 ottobre 2013 l'escusso ha comunicato all'UEF che il velivolo appartiene alla società B.________ SA; con scritto 18 ottobre 2013, la comunione ereditaria fu D.________ ha contestato la pretesa di B.________ SA.  
Con formulario 21 ottobre 2013, l'UEF ha assegnato a B.________ SA il termine di venti giorni ex art. 107 cpv. 5 LEF per promuovere l'azione di accertamento del proprio diritto avanti al tribunale competente. 
 
B.   
Con "reclamo" (recte: ricorso) 25 ottobre 2013, A.________ e B.________ SA hanno adito la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, chiedendo l'annullamento dell'assegnazione del termine. In data 8 gennaio 2014, mediante la decisione qui impugnata il Tribunale di appello ha respinto il gravame. 
 
C.   
Contro la sentenza cantonale insorgono congiuntamente A.________ e B.________ SA (qui di seguito: ricorrenti) avanti al Tribunale federale con un "reclamo" datato 16 gennaio 2014, chiedendone l'annullamento. Con decreto 3 febbraio 2014 è stato conferito al gravame l'effetto sospensivo. 
 
Non sono state sollecitate determinazioni nel merito. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 2 lett. a LTF) contro una decisione finale (art. 90 LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima (unica) istanza (art. 75 LTF; Marco Levante, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2a ed. 2010, n. 19 ad art. 19 LEF) in materia di esecuzione e fallimento (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF). Nella misura in cui è proposto da B.________ SA, il ricorso è introdotto da una parte soccombente in sede cantonale che ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica del giudizio impugnato (art. 76 cpv. 1 LTF; per quanto concerne A.________ v. infra consid. 5). Trattandosi di una decisione dell'autorità cantonale di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento, il valore di causa è privo di rilievo (art. 74 cpv. 2 lett. c LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2). Nell'ottica dei criteri menzionati il ricorso in materia civile appare pertanto ammissibile.  
 
1.2. Con tale rimedio può, tra l'altro, essere censurata la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF). Il Tribunale federale è tenuto ad applicare d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 137 III 580 consid. 1.3; 134 III 102 consid. 1.1). Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1).  
Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene solo se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 133 II 249 consid. 1.2.2). L'eliminazione del vizio indicato deve inoltre poter influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Non possono essere addotti nuovi fatti o nuovi mezzi di prova, a meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, ciò che la parte ricorrente deve debitamente esporre nel proprio gravame (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 136 III 261 consid. 4.1). Non sono ammissibili nuove conclusioni (art. 99 cpv. 2 LTF). 
 
2.  
 
2.1. Oggetto della sentenza impugnata è unicamente il formulario 21 ottobre 2013, tramite il quale l'UEF ha informato la società B.________ SA della contestazione mossa nei confronti della sua rivendicazione della proprietà del velivolo, e le ha assegnato un termine per promuovere l'azione di accertamento del suo diritto conformemente all'art. 107 cpv. 5 LEF. Controversa è, più precisamente, l'attribuzione del ruolo di parte attrice a B.________ SA nella procedura di rivendicazione.  
 
Il rapporto tra la procedura di opposizione al decreto di sequestro (che pare essere ancora pendente dinanzi al Pretore; v. supra consid. in fatto A.a) e la procedura di rivendicazione non è invece oggetto di discussione. 
 
2.2. Quando i ricorrenti censurano - con motivazione peraltro insufficiente - il contemporaneo sequestro del velivolo e del credito di fr. 1,5 mio che A.________ vanterebbe nei confronti di B.________ SA, criticano una misura che non è stata oggetto della sentenza impugnata. Questa censura è pertanto inammissibile.  
 
2.3. Nella decisione impugnata, il Tribunale di appello ha esaminato d'ufficio ed in seguito confermato che il velivolo sequestrato va considerato alla stregua di un bene mobile. Tale qualifica è definitivamente acquisita.  
 
3.  
 
3.1. Il giudice incarica dell'esecuzione del sequestro l'ufficiale o altro funzionario o impiegato, a cui comunica il decreto di sequestro (art. 274 cpv. 1 LEF). Gli art. 91 a 109 LEF concernenti il pignoramento si applicano per analogia all'esecuzione del sequestro (art. 275 LEF).  
Per principio, l'Ufficio di esecuzione deve procedere al pignoramento, rispettivamente eseguire il sequestro, dei beni che il creditore afferma essere di proprietà del debitore, a meno che i diritti preferenziali del terzo non possano essere immediatamente accertati in modo indiscutibile. Dubbi o contestazioni sulla proprietà dei beni non rendono la misura nulla, bensì obbligano l'Ufficio di esecuzione ad avviare una procedura di rivendicazione ai sensi degli art. 106 a 109 LEF (DTF 134 III 122 consid. 4.2; 107 III 33 consid. 5 con rinvii; per un caso eccezionale di nullità v. DTF 106 III 130 consid. 1). 
 
3.2. La procedura di rivendicazione degli art. 106 a 109 LEF persegue lo scopo di distinguere il patrimonio del debitore da quello di un terzo (sentenza 5A_696/2008 del 17 aprile 2009 consid. 2.2) in modo da decidere se un determinato bene potrà essere preso in considerazione nella procedura esecutiva corrente contro il debitore (DTF 107 III 818 consid. 2 con rinvii; 44 III 205 consid. 2).  
 
Essenzialmente, la procedura di rivendicazione dà al debitore ed al creditore la possibilità di contestare la pretesa del terzo (art. 107 cpv. 1 e 108 cpv. 1 LEF). I criteri sulla base dei quali scegliere la procedura ed attribuire i ruoli processuali sono differenti a seconda del genere di bene pignorato rispettivamente sequestrato (v. i cpv. 1 n. 1, 2 e 3 degli art. 107 e 108 LEF). 
 
3.3. Come rettamente rammenta il Tribunale di appello, qualora siano contestati i diritti su un bene mobile - come nel caso di specie (supra consid. 2.3) -, il criterio discriminante per la scelta della procedura da seguire è il possesso al momento del pignoramento (DTF 80 III 114), rispettivamente dell'esecuzione del sequestro (sentenza 5A_697/2008 del 6 maggio 2009 consid. 3.2) : il possesso esclusivo del debitore conduce alla procedura ex art. 107 LEF, il possesso o copossesso del terzo a quella giusta l'art. 108 LEF (DTF 116 III 82 consid. 2). Per possesso si intende il potere di disporre della cosa in modo effettivo, senza che sia necessario esaminare se la situazione di fatto sia conforme al diritto (DTF 110 III 87 consid. 2a con rinvii; 87 III 11 consid. 1 con rinvii). Siccome riferito a cose mobili, il possesso è una pura questione fattuale fondata su circostanze esterne (sentenza 5P.284/1993 del 15 ottobre 1993 consid. 4b, in Rep 1994 pag. 258).  
 
4.  
 
4.1. Nel caso di specie, il Tribunale di appello ha ritenuto che al momento dell'esecuzione del sequestro l'aeromobile si trovasse in esclusivo possesso del debitore, che ne deteneva i documenti e l'unica chiave disponibile. Esso ha ritenuto che la pretesa proprietà della società rivendicante non fosse affatto liquida e certa, posto tra l'altro che fino a metà dicembre 2012 il velivolo risultava iscritto nel registro svizzero degli aeromobili, con il debitore indicato quale proprietario. Il Tribunale di appello ha pertanto valutato che l'UEF avesse agito correttamente, assegnando a B.________ SA il termine di venti giorni di cui all'art. 107 cpv. 5 LEF per promuovere l'azione di accertamento del suo diritto.  
 
4.2. Gli argomenti che i ricorrenti contrappongono alla motivazione cantonale non conducono ad una conclusione diversa.  
 
4.2.1. In fatto, essi contestano che, " come preteso in modo arbitrario dalla CEF ", il debitore escusso avesse tutte le chiavi dell'aeroplano. Ma, lungi dal motivare tale censura conformemente ai dettami di legge (supra consid. 1.2), si limitano ad affermare il contrario: non contestano, in particolare, che il debitore medesimo abbia dichiarato a verbale di sequestro che la chiave consegnata fosse l'unica, come ha esposto il Tribunale di appello. Meramente appellatoria, questa censura fattuale è inammissibile.  
 
4.2.2. Essi contestano in seguito la pertinenza dell'immatricolazione del velivolo, ancora a metà dicembre 2012, nel relativo registro svizzero a nome del debitore: notoriamente, secondo loro, l'immatricolazione di un qualsiasi veicolo non sarebbe " atta a chiarire i rapporti di proprietà ". Anche questa censura, pure di natura fattuale, appare insufficientemente motivata: in particolare, non si capisce perché notoriamente l'immatricolazione di un veicolo non debba essere un indizio attendibile per il possesso, soprattutto se si considera che tale immatricolazione a nome del debitore si era incontestatamente protratta fino a data ben posteriore all'atto di costituzione della società rivendicante (21 agosto 2012), alla quale il debitore pretende di aver apportato tale bene.  
 
4.2.3. Eppoi, la circostanza secondo la quale la società rivendicante sarebbe proprietaria del velivolo in virtù del suo atto di costituzione è irrilevante. È infatti fin troppo ovvio che la proprietà formale non può essere considerata senz'altro determinante, posto che esistono infinite possibilità di continuare a usufruire di un bene pur rinunciando alla proprietà, privando in tal modo eventuali creditori di avvalersene per il pagamento delle proprie pretese. Gli esempi giurisprudenziali non mancano (vedasi, fra le più recenti, la sentenza 5A_584/2007 del 13 febbraio 2008 consid. 2 e 3 concernente la reale appartenenza di un veicolo acquistato formalmente da un terzo, ma messo a disposizione del debitore; la DTF 121 III 85 consid. 2 relativa ad un veicolo sotto sequestro penale; la DTF 120 III 83 consid. 3 sulla titolarità di un credito; la già citata sentenza 5P.284/1993 del 15 ottobre 1993 consid. 4 relativa a titoli ["promissory notes"]). Decidere diversamente significherebbe privare di ogni significato la procedura stessa di rivendicazione.  
 
4.2.4. Si potrà infine ricordare che debitore e terzo rivendicante sono economicamente identici: in sede cantonale, l'opponente ha spiegato - senza venire contraddetto - che " l'escusso è azionista unico, nonché amministratore unico della società rivendicante, sicché il controllo del velivolo, sia dal punto di vista della proprietà che del possesso, è sempre rimasto nelle mani di A.________ ".  
 
4.3. In conclusione, limitandosi a rinviare all'atto costitutivo della società B.________ SA ed alla relativa iscrizione a registro di commercio, e, partendo da ciò, a ribadire a più riprese che " la questione della proprietà è così evidente da essere 'più che liquida' ", i ricorrenti non riescono certo a far apparire arbitraria la divergente conclusione del Tribunale di appello.  
 
5.   
Il ricorso va di conseguenza respinto nella limitata misura della sua ammissibilità, con conseguenza di tassa e spese a carico dei ricorrenti soccombenti (art. 66 cpv. 1 LTF); dato l'esito del ricorso, la loro identità economica (supra consid. 4.2.4) ed il vincolo di solidarietà che li lega (art. 66 cpv. 5 LTF), ci si può esimere dall'esaminare più in dettaglio la legittimazione ricorsuale del debitore (sentenza 7B.126/2002 del 22 ottobre 2002 consid. 3 con rinvii). Non sono dovute ripetibili all'opponente, che non è stato invitato a determinarsi nel merito (art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'500.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Locarno e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Losanna, 13 febbraio 2014 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini