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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_690/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 24 giugno 2016  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Escher, Giudice presidente, 
Marazzi, Schöbi, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, via Ghiringhelli 15a, 6501 Bellinzona, 
2. Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, 
rappresentato dall'Ufficio esazione e condoni del 
Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona, 
3. B.________, 
patrocinato dallo studio legale MAG Legis SA, 
4. Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale (OSC), via Agostino Maspoli 6, 6850 Mendrisio, 
opponenti, 
 
Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano. 
 
Oggetto 
esecuzione del pignoramento, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 17 agosto 2015 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
In data 23 ottobre 2014, 2 e 10 aprile nonché 5 e 6 luglio 2015 l'Ufficio di esecuzione di Lugano (qui di seguito: UE) ha notificato a A.________ gli avvisi di pignoramento concernenti sette esecuzioni avviate nei confronti della debitrice dalla Cassa cantonale di compensazione AVS/AI/IPG, dallo Stato del Cantone Ticino, dall'avv. B.________, infine dall'Organizzazione Sociopsichiatrica Cantonale (OSC). Il 10 luglio 2015, l'escussa è stata invitata a presentarsi entro dieci giorni all'UE al fine di allestire il verbale di pignoramento. 
 
B.   
Con allegato 30 luglio 2015, A.________ ha inoltrato ricorso contro la convocazione alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, che l'ha respinto con decisione 17 agosto 2015 e ha impartito alla ricorrente un nuovo termine di 10 giorni per presentarsi agli sportelli dell'UE, avvertendola che l'inosservanza di tale diffida è punibile con la multa (art. 323 n. 1 CP). 
 
C.   
Con allegato 4 settembre 2015, A.________ (qui di seguito: ricorrente) insorge al Tribunale federale contro la decisione cantonale, chiedendone l'accertamento della nullità, in subordine l'annullamento. In data 28 settembre 2015 A.________ ha formulato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria. Con decreto presidenziale 1° ottobre 2015 è stato conferito al gravame l'effetto sospensivo. 
 
Non sono state richieste determinazioni nel merito. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 2 lett. a LTF) dalla parte soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro una convocazione ai sensi dell'art. 91 LEF (sulla natura v. sentenza 5A_515/2009 del 5 novembre 2009 consid. 1.1 con rinvio, non pubblicato in DTF 135 III 663), che costituisce una decisione finale (art. 90 LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima (unica) istanza (art. 75 LTF; MARCO LEVANTE, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2 aed. 2010, n. 19 ad art. 19 LEF) in materia di esecuzione e fallimento (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF). Trattandosi di una decisione dell'autorità cantonale di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento, il valore di causa è privo di rilievo (art. 74 cpv. 2 lett. c LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2). Nell'ottica dei criteri menzionati il ricorso in materia civile appare pertanto ammissibile.  
 
1.2. Con tale rimedio può, tra l'altro, essere censurata la violazione del diritto federale (art. 95 lett. a LTF), che include anche i diritti costituzionali (DTF 133 III 446 consid. 3.1). Salvo che per i casi menzionati all'art. 95 lett. c e lett. d LTF, non può invece essere censurata la violazione del diritto cantonale. È però sempre possibile far valere che l'errata applicazione del diritto cantonale da parte dell'autorità inferiore comporti una violazione del diritto federale, segnatamente del divieto dell'arbitrio (art. 9 Cost.; DTF 133 III 462 consid. 2.3).  
 
Il Tribunale federale è tenuto ad applicare d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 140 III 86 consid. 2; 137 III 580 consid. 1.3; 134 III 102 consid. 1.1). Nell'atto di ricorso occorre pertanto spiegare in modo conciso, riferendosi all'oggetto del litigio, in cosa consiste la violazione del diritto e su quali punti il giudizio contestato viene impugnato (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono più rigorose quando è fatta valere la violazione di diritti fondamentali. II Tribunale federale esamina queste censure solo se la parte ricorrente le ha debitamente sollevate e motivate, come prescritto dall'art. 106 cpv. 2 LTF. Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato con riferimento ai motivi della decisione impugnata in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2). 
 
1.3. In linea di massima il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene o completarlo soltanto se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità cantonale un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 137 III 268 consid. 1.2 con rinvii; 136 II 304 consid. 2.4 con rinvio) - il ricorrente deve motivare la censura conformemente alle esigenze poste dall'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 136 II 304 consid. 2.5).  
 
2.   
La ricorrente solleva l'eccezione di difetto di legittimazione del funzionario dell'UE, ovvero dell'unico firmatario della convocazione litigiosa, a rappresentare tale ufficio. 
Nel giudizio impugnato, il Tribunale di appello ha spiegato che "le comunicazioni e le decisioni dell'Ufficio di esecuzione possono essere firmate individualmente da ogni suo funzionario nominato", salvo in casi qui senza rilievo (art. 3 lett. a del regolamento interno dell'Ufficio di esecuzione, adottato in applicazione dell'art. 8 cpv. 2 del regolamento del Consiglio di Stato del Cantone Ticino del 17 dicembre 2014 sull'organizzazione dell'Ufficio di esecuzione e dell'Ufficio dei fallimenti [RL 3.5.1.4.1]), come peraltro da inveterata prassi ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 CC. Come inoltre constatato, la ricorrente non ha contestato che il cursore in questione sia effettivamente a beneficio di una nomina presso l'UE di Lugano, né che fra i compiti di un tale cursore vi sia l'interrogatorio dell'escusso in sede di esecuzione del pignoramento. 
La ricorrente censura innanzitutto, per l'essenziale, la mancata applicazione delle norme del CPC "inerenti alla rappresentanza di una parte processuale". Tuttavia, ella non spiega, confrontandosi con l'argomentazione della decisione impugnata, perché il codice di diritto processuale civile svizzero debba applicarsi in vece delle regole cantonali alle quali si è riferita la Corte cantonale. Queste ultime, peraltro, sono norme di diritto cantonale. La loro applicazione può essere censurata unicamente se configura una violazione del divieto dell'arbitrio ex art. 9 Cost.; per una tale censura, la LTF esige una motivazione esplicita e particolarmente precisa (supra consid. 1.2). Ora, la ricorrente non fa stato di una violazione del divieto dell'arbitrio, né ovviamente la motiva. Le sue obiezioni si rivelano pertanto di primo acchito inammissibili (supra consid. 1.2). 
 
Anche la censura di violazione dell'art. 1 cpv. 2 CC si appalesa inammissibile per carenza di motivazione (supra consid. 1.2). Travisando il senso dell'argomentazione dell'autorità inferiore, la ricorrente si limita infatti ad affermare che il predetto regolamento interno dell'Ufficio di esecuzione "è stato adottato in data 23 dicembre 2014, quindi soltanto da 8/9 mesi di tempo, certamente non sufficiente per integrare gli estremi di una consuetudine ai sensi dell'art. 1 cpv. 2 CC". 
 
3.   
La ricorrente si adombra per l'affermazione della Corte cantonale, secondo la quale nessuna disposizione di legge imporrebbe agli uffici di esecuzione d'indicare nei loro provvedimenti le basi legali su cui poggiano, pena una violazione del principio della legalità. Ci si può chiedere se la semplice menzione del principio della legalità possa bastare per una motivazione del gravame ossequiosa delle regole della LTF (art. 106 cpv. 2; in merito supra consid. 1.2). In ogni caso, la censura si esaurisce nell'affermazione succitata, che peraltro non è di principio atta a dimostrare l'assenza di base legale all'agire dell'UE: al più, come ha rettamente esposto il Tribunale di appello, la questione è circoscritta alla necessità di  indicare la base legale. In merito, la ricorrente è silente, sicché anche questa sua censura va dichiarata inammissibile.  
 
4.   
La ricorrente mette in dubbio che l'UE abbia proceduto in base ad una valida domanda di continuazione della procedura di pignoramento ai sensi dell'art. 89 LEF. Tuttavia, tale censura riguarda l'operato dell'UE e non dell'autorità di vigilanza; né risulta dal giudizio impugnato che la ricorrente abbia sottoposto la presente lagnanza al Tribunale di appello. Essa è pertanto doppiamente inammissibile in questa sede: da un lato in quanto irrispettosa dell'art. 75 cpv. 1 LTF, secondo il quale sono impugnabili unicamente i giudizi dell'ultima istanza cantonale (v. BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n. 11 ad art. 75 LTF), e d'altro lato in quanto nuova e fondata su fatti che non sono stati accertati nell'impugnato giudizio (art. 99 cpv. 1 LTF; v. DTF 134 III 643 consid. 5.3.2). 
 
5.   
Per il rimanente, la ricorrente si riferisce, in termini discorsivi e senza formulare censure sufficientemente precise e motivate, ad una serie di circostanze che ella considera apparentemente gravi ("il tono sprezzante intriso di odio e cattiveria" dell'autorità inferiore nei suoi confronti; la prossimità temporale con il suo "tentato omicidio"). Esse appaiono tuttavia inconferenti e non possono essere tenute in considerazione. Ciò vale anche per la rimessa in discussione di passi di una precedente procedura esecutiva (erezione d'inventario e diritto di ritenzione) qui non in discussione. 
 
6.   
Ne discende che il ricorso va dichiarato integralmente inammissibile. Esso va evaso in tal senso, con messa delle spese giudiziarie a carico della ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Dato che il gravame appariva di primo acchito manifestamente privo di possibilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente non può essere accolta (art. 64 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili alle parti opponenti, che non sono state chiamate ad esprimersi nel merito e che, nella misura in cui si sono espresse, hanno chiesto senza successo che la domanda di concessione dell'effetto sospensivo fosse respinta. 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Losanna, 24 giugno 2016 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini