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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.118/2005 /biz 
 
Sentenza del 29 novembre 2005 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, presidente, 
Aemisegger, Eusebio, 
cancelliere Gadoni. 
 
Parti 
A.A.________, 
B.A.________, 
C.A.________, 
A.________SA, 
ricorrenti, 
patrocinati dall'avv. Luca Beretta Piccoli, 
 
contro 
 
Comune di Stabio, 6855 Stabio, 
rappresentato dal Municipio e patrocinato dall'avv. Claudio Cereghetti, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
Tribunale della pianificazione del territorio del Cantone Ticino, palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6900 Lugano. 
 
Oggetto 
revisione generale del piano regolatore di Stabio, 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 10 gennaio 2005 dal Tribunale della pianificazione del territorio del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
A.A.________, B.A.________ e C.A.________ sono proprietari della particella n. 760 di Stabio. Il fondo, ubicato in località Crevera, ha una superficie di 11'703 m2 ed è utilizzato dalla A.________SA di Stabio, società attiva nel settore dell'edilizia specializzata in scavi, demolizioni e trasporti, che da anni vi esercita un deposito e procede alla lavorazione di inerti. Il piano direttore cantonale attribuisce questa particella al territorio agricolo, segnatamente alle superfici per l'avvicendamento colturale, mentre il precedente piano regolatore comunale, approvato dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino il 5 ottobre 1976, la inseriva nella zona residua. 
Con sentenza del 7 maggio 1999 il Tribunale federale ha dichiarato inammissibile un ricorso di diritto pubblico e respinto in quanto ammissibile un ricorso di diritto amministrativo presentati dall'allora D.A.________SA contro una decisione del Tribunale cantonale amministrativo, del 23 settembre 1997, che le negava l'autorizzazione a formare il deposito di inerti. Questa Corte ha in particolare ritenuto che l'impianto non poteva essere autorizzato in applicazione dell'art. 24 LPT, ma presupponeva l'adozione di una pianificazione particolare. 
B. 
Il 23 febbraio 2000 il Consiglio comunale di Stabio ha adottato il progetto di revisione generale del piano regolatore, che prevedeva l'inserimento del fondo in questione nella zona agricola. Contro il prospettato assetto pianificatorio, gli allora proprietari della particella e la A.________SA sono insorti dinanzi al Governo, chiedendo l'elaborazione di una disciplina pianificatoria volta a formalizzare l'attività svolta sulla particella e, subordinatamente, il permesso di asportare il materiale depositato entro un termine di dieci anni. 
C. 
Con risoluzione del 7 maggio 2002 il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso e approvato in sostanza il piano regolatore. Ha rilevato che il piano di gestione dei rifiuti non prevedeva sul fondo in discussione l'ubicazione di una discarica di inerti e che, d'altra parte, il piano direttore inseriva lo stesso nelle superfici per l'avvicendamento colturale. Il Governo ha altresì ritenuto che il fondo è situato in un ampio comparto agricolo tra gli abitati di Stabio e Ligornetto con un rilevante valore paesaggistico che si giustificava di tutelare. 
D. 
Adito dai proprietari e dalla A.________SA, il Tribunale della pianificazione del territorio del Cantone Ticino (TPT) ha respinto il ricorso con sentenza del 10 gennaio 2005. Ha rilevato che il fondo è inserito in un vasto comparto inedificato, composto da ampie superfici pianeggianti utilizzate a scopo agricolo, e ha ritenuto il suo inserimento nella zona agricola conforme al piano direttore cantonale. Secondo la Corte cantonale, la pianificazione litigiosa è inoltre sorretta da un interesse pubblico, legato alla conservazione della natura e del paesaggio, prevalente rispetto all'interesse privato dei ricorrenti a vedere pianificata in quel luogo un'area destinata al deposito di inerti. 
E. 
I proprietari e la A.________SA impugnano questa sentenza con un ricorso di diritto pubblico del 18 febbraio 2005 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla. I ricorrenti fanno valere una violazione della LPT e della sua legge cantonale di applicazione, la violazione del divieto dell'arbitrio e del principio della buona fede, della garanzia della proprietà e della libertà economica, oltre a un diniego di giustizia. 
F. 
La Corte cantonale si riconferma nella sua sentenza. Il Comune di Stabio chiede di respingere il gravame nella misura della sua ammissibilità. Il Consiglio di Stato ha presentato l'8 giugno 2005 una succinta risposta, tardiva, con la quale chiede di respingere il ricorso. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 131 II 571 consid. 1, 352 consid. 1 e rinvii). 
1.2 La risposta del Consiglio di Stato, dell'8 giugno 2005, è stata inoltrata al Tribunale federale dopo il termine fissato, scadente l'8 aprile 2005: essa è quindi tardiva e deve di conseguenza essere stralciata dagli atti. 
1.3 Presentato tempestivamente contro una decisione resa da un'autorità di ultima istanza cantonale, il ricorso di diritto pubblico, con cui viene fatta valere la pretesa violazione di diritti costituzionali dei cittadini, è di massima ammissibile giusta gli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 e 89 OG, come pure in virtù dell'art. 34 cpv. 3 LPT
1.4 Poiché la decisione impugnata concerne direttamente il regime pianificatorio del fondo part. n. 760, i suoi proprietari dispongono pacificamente della legittimazione ricorsuale ai sensi dell'art. 88 OG (DTF 129 I 337 consid. 1.3; 119 Ia 362 consid. 1a). Non occorre quindi approfondire se tale legittimazione spetti anche alla A.________SA nella sua qualità di affittuaria della particella (cfr., al proposito, DTF 117 Ia 302 consid. 3; 106 Ia 409 consid. 3). 
1.5 Anche nella sede federale i ricorrenti chiedono di esperire un sopralluogo. Ritenuto che gli atti di causa sono sufficienti per potersi pronunciare sul gravame, la prova non appare necessaria e non viene quindi assunta (art. 95 OG; DTF 123 II 248 consid. 2a). 
2. 
2.1 Secondo l'art. 90 cpv. 1 OG l'atto di ricorso, oltre alla designazione della decisione impugnata, deve contenere le conclusioni del ricorrente (lett. a), come pure l'esposizione dei fatti essenziali e quella concisa dei diritti costituzionali o delle norme giuridiche che si pretendono violati, precisando in che consista la violazione (lett. b). Nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale non applica d'ufficio il diritto, ma statuisce unicamente sulle censure sollevate e solo se sono sufficientemente motivate: il ricorso deve quindi contenere un'esauriente motivazione giuridica dalla quale si possa dedurre se, perché ed eventualmente in quale misura la decisione impugnata leda il ricorrente nei suoi diritti costituzionali (DTF 130 I 258 consid. 1.3; 129 I 113 consid. 2.1; 127 I 38 consid. 3c pag. 43; 125 I 71 consid. 1c, 492 consid. 1b). 
2.2 I ricorrenti accennano a una pretesa violazione del divieto dell'arbitrio, del principio della buona fede, della garanzia della proprietà e della libertà economica, oltre a un diniego di giustizia. Essi non spiegano tuttavia, con una motivazione conforme all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG e alla giurisprudenza, in quale misura e per quali ragioni il TPT avrebbe violato gli invocati diritti costituzionali. Limitandosi in sostanza a contrapporre alle argomentazioni contenute nel giudizio impugnato una loro diversa opinione, i ricorrenti sollevano censure che rivestono un carattere essenzialmente appellatorio e che sono quindi inammissibili. Ciò a maggior ragione se si considera che il Tribunale federale esamina unicamente sotto il ristretto profilo dell'arbitrio l'accertamento dei fatti e la valutazione delle prove e che, non essendo un'autorità superiore di pianificazione, si impone un certo riserbo nella valutazione di situazioni locali, meglio conosciute dall'autorità cantonale, astenendosi altresì dall'interferire in questioni di spiccato apprezzamento quali sono in genere l'istituzione delle zone di utilizzazione (DTF 129 I 337 consid. 4.1 e rinvii; cfr. inoltre, sulla nozione di arbitrio, DTF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 273 consid. 2.1 e rinvii). Ora, con il ricorso non è dimostrato per quali ragioni la delimitazione della zona interessata sarebbe in concreto non soltanto discutibile, ma addirittura lesiva degli esposti principi. 
2.3 I ricorrenti insistono sulla precedente procedura edilizia e in particolare sulle sentenze 23 settembre 1997 del Tribunale cantonale amministrativo e 7 maggio 1999 del Tribunale federale (nelle cause 1A.274/1997 e 1P.610/1997, parzialmente pubblicata in: RDAT II-1999, n. 58, pag. 198 segg.), sostenendo che la causa in esame ne costituirebbe il prosieguo. In realtà, il precedente procedimento riguardava l'eventuale rilascio dell'autorizzazione a formare il deposito di inerti sul fondo litigioso e, in quell'ambito, sia l'ultima istanza cantonale sia il Tribunale federale hanno ritenuto che un simile impianto, per la sua ubicazione, per le sue dimensioni e caratteristiche, non poteva essere autorizzato in applicazione dell'art. 24 LPT, ma presupponeva l'adozione di una pianificazione particolare (cfr. sentenza 1A.274/1997 citata, consid. 3-5). Dalla precedente procedura edilizia risulta in sostanza unicamente che, affinché un simile impianto potesse di massima sorgere in quelle specifiche circostanze, esso avrebbe innanzitutto dovuto essere pianificato. Ciò non significa tuttavia che di principio l'autorità non potesse, nell'ambito di una revisione generale del piano regolatore comunale, adottare altre soluzioni pianificatorie, fondate su criteri pianificatori oggettivi e generali, tenendo conto delle caratteristiche del comparto interessato nel suo complesso (DTF 114 Ia 245 consid. 5b, pag. 251). Premesso che, nell'ambito di una revisione del piano regolatore, la garanzia della proprietà non conferisce di principio al proprietario interessato il diritto di mantenere il suo fondo in una determinata zona edificabile o addirittura di inserirlo per la prima volta nella stessa (DTF 119 Ia 362 consid. 5a e rinvii), insistendo soprattutto sul loro interesse a continuare l'utilizzazione del fondo quale discarica, i ricorrenti non dimostrano, con una motivazione conforme all'art. 90 cpv. 1 let. b OG e alla giurisprudenza, in che misura l'assetto pianificatorio concretamente adottato violerebbe gli invocati diritti costituzionali. 
 
3. 
Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). I ricorrenti dovranno inoltre rifondere al Comune di Stabio, patrocinato da un legale, un'equa indennità per ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico dei ricorrenti in solido, che rifonderanno in solido al Comune di Stabio un'indennità di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Consiglio di Stato e al Tribunale della pianificazione del territorio del Cantone Ticino. 
Losanna, 29 novembre 2005 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: