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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
U 286/05{T 7} 
 
Sentenza del 31 gennaio 2007 
I Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali Ursprung, presidente, 
Borella, giudice presidente, e Leuzinger, 
cancelliere Grisanti. 
 
Parti 
M.________, Italia, ricorrente, rappresentato dall'Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese Segretariato Regionale del Luganese, Via Sirana, 6814 Lamone, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio emanato l'11 luglio 2005 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, Lugano. 
 
Fatti: 
A. 
In data 29 aprile 1993, M.________, nato nel 1972, all'epoca dei fatti alle dipendenze della ditta P.________ SA in qualità di aiuto posatore, e in quanto tale assicurato d'obbligo contro gli infortuni presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), nello scaricare un rotolo di moquette da un camion si è procurato una distorsione della spalla destra, rispettivamente una sua sublussazione con stacco del labbro glenoidale anteriore fino alle ore 4 e lesione SLAP II. L'INSAI ha assunto il caso e ha corrisposto le prestazioni di legge. Alla chiusura della pratica, l'assicurato è stato posto al beneficio di una rendita d'invalidità del 30% come pure di un'indennità per menomazione dell'integrità dell'8% con effetto dal 1° maggio 2000 (decisione su opposizione del 22 agosto 2000, cresciuta in giudicato). Il grado d'invalidità è stato in particolare stabilito in considerazione del discapito economico risultante e del fatto che l'assicurato non era più (totalmente) idoneo a svolgere la professione originaria di posatore di pavimenti ma soltanto un'attività leggera. 
 
Il 26 agosto 2003 il nuovo datore di lavoro, A.________di C.________, ha annunciato una ricaduta. L'interessato lamentava un peggioramento della spalla infortunata ed è stato dichiarato totalmente inabile al lavoro. L'INSAI ha riconosciuto la propria responsabilità anche per la ricaduta. Mediante decisione del 30 dicembre 2004, sostanzialmente confermata il 16 febbraio 2005 in seguito all'opposizione dell'interessato, ha posto termine all'ulteriore versamento delle indennità giornaliere con effetto dal 10 gennaio 2005, data a partire dalla quale ha riconosciuto l'assicurato completamente abile al lavoro in attività non gravose per la spalla destra. 
B. 
Adito su ricorso dell'interessato, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, statuendo per giudice unico, ha sostanzialmente confermato l'operato dell'amministrazione. Il primo giudice ha in particolare ritenuto invariata - rispetto alla situazione esistente nel 2000 - l'esigibilità lavorativa in attività confacenti allo stato di salute dell'assicurato e ha negato il diritto a ulteriori indennità giornaliere come pure a una maggiore rendita (pronuncia dell'11 luglio 2005). 
C. 
Assistito dall'Organizzazione Cristiano-Sociale Ticinese (OCST), M.________ ha interposto ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), al quale chiede di riesaminare la situazione e di sospendere, almeno sino alla data della prossima visita presso la Clinica X.________, un giudizio definitivo sulla pratica, ritenendo mancare, dal profilo medico, una diagnosi chiara e definitiva. Oltre ad allegare documentazione già presente agli atti, egli domanda pure di riconoscere il pagamento dell'indennità giornaliera e di verificare (nuovamente) il tasso di rendita almeno sino alla decisione dell'assicurazione per l'invalidità su una possibile sua riqualifica professionale. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi. 
 
L'INSAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale della sanità pubblica ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
La legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) è entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1205, 1241). Il giudizio impugnato essendo stato pronunciato precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 395 consid. 1.2). 
2. 
2.1 Il rifiuto, cresciuto in giudicato, dell'assicuratore infortuni di concedere ulteriori prestazioni non esclude di per sé l'insorgenza successiva di pretese che possano comunque essere ricondotte al medesimo evento. Nulla impedisce pertanto alla persona assicurata di fare valere una ricaduta o delle conseguenze tardive di un evento infortunistico esaminato con decisione cresciuta in giudicato (v. art. 11 OAINF) e di chiedere nuovamente prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni (RAMI 1994 no. U 189 pag. 138 consid. 3a). Si è in presenza di una ricaduta quando vi è recidiva di un danno alla salute ritenuto guarito, che necessita di un trattamento medico o addirittura provoca una (nuova) incapacità lavorativa. Per conseguenze tardive si intende per contro un danno alla salute ritenuto guarito che causa, durante un lasso di tempo prolungato, delle modifiche organiche o psichiche, per cui si crea uno stato patologico differente (RAMI 2003 no. U 487 pag. 341 consid. 2 con riferimenti [sentenza del 5 giugno 2003 in re B., U 38/01]). 
2.2 Ricadute e conseguenze tardive configurano dei casi particolari di revisione (DTF 127 V 457 consid. 4b, 118 V 297 consid. 2d; SVR 2003 UV no. 14 pag. 43 [sentenza del 20 marzo 2003 in re E., U 86/02] consid. 4.3). Ciò significa che un'eventuale ricaduta o conseguenza tardiva non può dare luogo a un riesame incondizionato. Partendo dalla situazione esistente alla crescita in giudicato del provvedimento originario, l'ammissione di una ricaduta o di conseguenze tardive presuppone una modifica successiva delle circostanze rilevanti per il riconoscimento del diritto invocato (v. art. 17 LPGA). Per contro il diverso apprezzamento di fatti essenzialmente rimasti invariati non costituisce motivo sufficiente per ammettere una ricaduta o delle conseguenze tardive (RAMI 2003 no. U 487 pag. 341 consid. 2; cfr. pure la sentenza del 19 luglio 2005 in re F., U 98/05, consid. 2.2). 
2.3 Di conseguenza, per stabilire se le circostanze di fatto abbiano subito una modifica essenziale, occorre confrontare la situazione esistente al momento della originaria decisione su opposizione di assegnazione di rendita del 30% (del 22 agosto 2000) con quella alla data della decisione su opposizione qui querelata (del 16 febbraio 2005). 
3. 
3.1 Dagli atti risulta che in occasione della visita medica di chiusura del 10 novembre 1999 da parte del medico di circondario dell'INSAI, dott. C.________, l'assicurato era stato ritenuto inidoneo al lavoro per lavori molto pesanti, idoneo nella misura del 50% per le mansioni di posatore di pavimenti e totalmente abile per lavori più leggeri (piena capacità lavorativa in attività leggere che peraltro era stata attestata pure dalla Clinica X.________ in data 27 ottobre 1999). In particolare, il dott. C.________ aveva precisato che l'assicurato avrebbe potuto continuare a lavorare nel ramo professionale abituale dedicandosi alla decorazione interna, senza la posa dei pavimenti, lo stesso potendo valere per la vendita e la consulenza clienti nelle varie imprese specializzate nella posa pavimenti/decorazione interna. Sempre a mente di detto medico, l'interessato avrebbe potuto accettare tutti i lavori non richiedenti dei movimenti ripetitivi e duraturi con il braccio destro sopra la testa (ad esempio intonacatura di un soffitto) né il sollevamento (eccessivo) di pesi (25 kg fino all'altezza dei fianchi, 5-7.5 kg sopra l'altezza del petto). Egli avrebbe inoltre potuto lavorare tutto il giorno in piedi, inginocchiato o accovacciato senza pause supplementari, e anche assumere posizioni scomode con la schiena (con il tronco chinato in avanti). Limitazioni non sono quindi nemmeno state espresse in merito alla possibilità di spostarsi su terreni sconnessi o su scale, anche a pioli. Oltre a potere guidare la macchina, l'assicurato veniva infine dichiarato abile per l'utilizzo di attrezzi come il cacciavite o un normale martello (non per contro per l'uso di grossi trapani a percussione o martelli pneumatici) e per lo svolgimento di mansioni di grande precisione con le mani (rapporto di chiusura del dott. C.________ 10 novembre 1999). Su questa base l'assicuratore infortuni ha sostanzialmente fondato la propria decisione. 
3.2 In seguito all'annuncio di ricaduta, in data 21 novembre 2003 il dott. C.________ ha nuovamente visitato il ricorrente. Il medico fiduciario dell'INSAI ha in particolare fatto notare che l'interessato, non avendo reperito altre attività, aveva continuato a esercitare la professione di posatore. Ha quindi espresso dubbi sul fatto che fosse realmente successo qualcosa di nuovo e ha confermato il suo giudizio precedente d'abilità lavorativa nei limiti della rendita d'invalidità del 30%. 
 
L'INSAI ha nondimeno preavvisato favorevolmente l'allestimento di ulteriori accertamenti a cura della Clinica X.________, i cui specialisti, sospettando la presenza di un processo di cicatrizzazione alla faccia interna del muscolo deltoideo e non potendo escludere una lesione a livello della cuffia dei rotatori, hanno proposto l'esecuzione di un'artroscopia della spalla destra. Il successivo intervento del 15 giugno 2004 ha poi messo in evidenza una nuova lesione SLAP II e il distacco del labbro anteriore che sono stati rifissati nel corso della stessa operazione. 
 
Al termine della riabilitazione, durante una visita di controllo dell'8 dicembre 2004, i medici della predetta Clinica, pur riscontrando una residua dolorosità nonché una mobilità leggermente ridotta e pur rilevando che il paziente, come prima, doveva evitare l'assunzione di posizioni estreme quali la rotazione esterna e l'abduzione, o comunque lo svolgimento di attività gravose, hanno confermato che per attività non comportanti carichi significativi della spalla, egli doveva essere considerato pienamente abile al lavoro. Valutazione, quest'ultima, ribadita in una successiva consultazione dell'8 giugno 2005 come pure dal dott. C.________, il quale, in data 22 dicembre 2004, ha dichiarato che, in assenza di un peggioramento notevole nello stato della spalla, l'assicurato doveva essere ritenuto di nuovo abile nella misura della rendita d'invalidità in vigore. 
3.3 In tali condizioni, a ragione il primo giudice poteva ritenere che, al più tardi a partire dal 10 gennaio 2005 e nel rispetto delle indicazioni mediche, l'insorgente fosse in grado di svolgere, a tempo pieno e con rendimento completo, un'attività lavorativa che non comportasse carichi della spalla infortunata, conformemente a quanto era già stato esaminato in origine al momento della costituzione della rendita d'invalidità in vigore. Queste conclusioni, oltre a fondarsi su valutazioni mediche complete, motivate e convincenti, non sono contraddette da altri elementi in atti. In particolare, non sono suscettibili di mettere in dubbio le unanimi conclusioni del dott. C.________ e degli specialisti della Clinica X.________ le dichiarazioni del medico curante, dott. A.________, il quale si è peraltro limitato ad attestare l'(incontestata) inabilità lavorativa dell'interessato nella professione di posatore di pavimenti. 
3.4 Ne discende che il giudizio cantonale in merito al mantenimento al 30% del grado d'invalidità riconosciuto all'insorgente merita piena conferma. Addirittura quest'apprezzamento appare piuttosto generoso se si considera che il calcolo del reddito da invalido, originariamente effettuato dall'INSAI sulla base di accertamenti (incompleti, alla luce delle più recenti esigenze poste dalla giurisprudenza in materia [DTF 129 V 472 segg.]) compiuti presso alcune aziende della regione, andrebbe in realtà (nuovamente) realizzato sulla base dei dati statistici desumibili dalla tabella TA1 dell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari, concernente i salari medi nazionali conseguibili nel settore privato (cfr. sentenza del 12 ottobre 2006 in re S., U 75/03, consid. 8.1). 
3.5 Per il resto, il fatto che durante questo periodo l'assicurato abbia beneficiato di indennità giornaliere (art. 16 seg. LAINF) non implica necessariamente che sia pure subentrata un'invalidità di stesso grado. Il versamento di indennità giornaliere avviene infatti sulla base di un esame dell'incapacità lavorativa, senza pregiudicare quello relativo al grado d'invalidità (RAMI 2003 no. U 487 pag. 342 consid. 3.1 in fine; sulla differenza tra le due nozioni cfr. gli art. 6-8 e 16 LPGA). 
4. 
Quanto all'invocato versamento di indennità giornaliere anche dopo il 9 gennaio 2005, il giudizio impugnato merita ugualmente conferma. 
4.1 Giusta l'art. 16 LAINF ha diritto all'indennità giornaliera l'assicurato totalmente o parzialmente incapace al lavoro (art. 6 LPGA) in seguito a infortunio (cpv. 1). Il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio e si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato (cpv. 2). 
4.2 Il grado d'incapacità lavorativa si determina con riguardo all'ultima attività svolta dalla persona assicurata se dalla stessa non si può pretendere che sfrutti la capacità residua in un altro ambito. Se per contro il cambiamento di attività appare esigibile, il grado d'incapacità lavorativa si misura tenendo conto di tutto il mercato del lavoro, se del caso previa concessione di un periodo di adattamento (RAMI 1987 no. U 27 pag. 393). Ciò significa che in questo caso la persona assicurata deve lasciarsi computare l'attività professionale che sarebbe in grado di esercitare con la sua buona volontà (Alexandra Rumo-Jungo, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3a ed., Zurigo 2003, pag. 114 seg.). 
4.3 In concreto, non si giustifica più, a partire dal 10 gennaio 2005, vale a dire ad avvenuto "esaurimento" delle conseguenze inabilitanti legate alle più recenti lesioni riscontrate a livello della spalla e assunte dall'INSAI, il versamento di ulteriori indennità giornaliere. L'attività di riferimento per valutare la capacità lavorativa del ricorrente dev'essere quella (leggera) indicata a suo tempo dal dott. C.________ nel 1999 e attuabile tutt'oggi. Dopo che all'assicurato, in considerazione della già allora riconosciuta incapacità di continuare a svolgere a pieno regime la precedente attività di posatore di pavimenti, era stata assegnata una rendita LAINF, non ci si può infatti più riferire - dopo un tempo di adattamento di sei anni - a questa attività per la determinazione della nuova (in)capacità lavorativa. Di conseguenza, non si possono nemmeno più riconoscere ulteriori indennità giornaliere in ragione di questa stessa inabilità, pena un suo inammissibile sovrindennizzo. 
4.4 Nulla muta a questa conclusione la pretesa circostanza secondo cui la situazione medica non sarebbe ancora definitivamente chiarita. Infatti, indipendentemente da un'eventuale modifica dello stato di salute che dovesse essere intervenuta successivamente alla data della decisione su opposizione in lite, ma che risulterebbe comunque ininfluente ai fini del presente giudizio (sui limiti temporali del potere cognitivo di questa Corte cfr. DTF 121 V 366 consid. 1b con riferimenti), i medici della Clinica X.________, alle cui dichiarazioni l'insorgente pure si richiama, ancora in occasione della visita dell'8 giugno 2005 hanno chiaramente attestato una piena capacità lavorativa in attività non gravose per la spalla. 
5. 
Per gli stessi motivi non si giustifica nemmeno di sospendere il giudizio in attesa di nuove valutazioni mediche o comunque della decisione, da parte dell'AI, sull'eventuale diritto alla riqualifica professionale. 
5.1 Una sospensione della procedura osta al principio di celerità dedotto dall'art. 29 cpv. 1 Cost. ed è ammessa solo eccezionalmente, e in particolare se si tratta di attendere il giudizio di un'altra autorità che permetterebbe di statuire su una questione decisiva (DTF 130 V 95 consid. 5). 
5.2 Orbene, queste condizioni non si realizzano in concreto. Per il periodo di tempo soggetto al potere di esame da parte di questo Tribunale (DTF 129 V 4 consid. 1.2, 121 V 366 consid. 1b con riferimenti), limitato alla data di emanazione della decisione su opposizione del 16 febbraio 2005, questa Corte dispone delle indicazioni necessarie per statuire sulle richieste ricorsuali. In tali circostanze, anche la prospettata perizia del dott. B.________, che il ricorrente si è riservato di presentare a questa Corte e che avrebbe comunque già dovuta essere resa il 15 settembre 2006, non sarebbe atta a modificare l'esito della presente valutazione. 
5.3 Quanto a una eventuale sospensione in attesa della decisione da parte degli organi AI, la richiesta non potrebbe avere miglior sorte. Nell'invocata procedura di riqualifica davanti agli organi AI si tratterà infatti, se del caso, unicamente di stabilire le concrete possibilità di impiego professionale nelle quali fare sfruttare al meglio l'accertata piena capacità lucrativa in attività leggere, allo scopo di trovare al ricorrente la forma più vantaggiosa di reinserimento nel processo lavorativo (v. sentenza del 9 luglio 2002 in re S., I 161/01, consid. 2c; sulla possibilità, più in generale, di procedere direttamente alla valutazione dell'invalidità prima di attendere l'esito di un provvedimento d'integrazione professionale cfr. inoltre la sentenza del 7 marzo 2003 in re P., I 503/01, consid. 3.2). 
6. 
In esito alle suesposte considerazioni, il ricorso dev'essere respinto in quanto infondato e la pronuncia cantonale confermata. 
7. 
7.1 Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è gratuita (art. 134 OG). Di conseguenza, la domanda di esonero dalle spese giudiziarie è priva di oggetto. 
7.2 Priva di oggetto è pure la richiesta di rinunciare al prelievo di ripetibili in considerazione della precaria situazione finanziaria del ricorrente, soccombente in lite. Infatti, in conformità all'art. 159 cpv. 2 in relazione con l'art. 135 OG, non si possono assegnare ripetibili in favore dell'INSAI, esso assicuratore essendo un organismo con compiti di diritto pubblico (DTF 118 V 169 consid. 7). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
Lucerna, 31 gennaio 2007 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: