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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_383/2023  
 
 
Sentenza del 25 ottobre 2023  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Aubry Girardin, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Luca Loser, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6501 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
permesso di domicilio UE/AELS, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 30 maggio 2023 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2022.85). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
 
1.  
 
1.1. Il 7 luglio 2023A.________, cittadino italiano (1974), patrocinato da un avvocato, ha adito il Tribunale federale con un ricorso in materia di diritto pubblico presentato contro la sentenza emanata il 30 maggio 2023 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino concernente la decadenza del suo permesso di domicilio UE/AELS.  
 
1.2. Con decreto del 24 agosto 2023A.________ è stato invitato a versare, entro il 15 settembre 2023, un anticipo delle spese giudiziarie presunte di fr. 2'000.--.  
 
1.3. Con scritto del 14 settembre 2023 l'avvocato del ricorrente ha sollecitato una proroga del termine accordato il 24 agosto 2023, la quale è stata concessa fino al 2 ottobre 2023 (vedasi decreto del 19 settembre 2023).  
 
1.4. Il 2 ottobre 2023 l'avvocato del ricorrente, adducendo dei problemi di salute, ha sollecitato un'ulteriore proroga del soprammenzionato termine.  
 
1.5. Con decreto del 5 ottobre 2023 al ricorrente è stato assegnato un nuovo termine fino al 20 ottobre 2023 per effettuare il pagamento domandato. Il decreto precisava sia che il termine accordato era un termine suppletorio ai sensi dell'art. 62 cpv. 3 LTF, quindi improrogabile, sia le conseguenze derivanti dalla sua inosservanza (inammissibilità del ricorso).  
 
1.6. L'ultimo giorno del termine l'avvocato del ricorrente, facendo valere difficoltà finanziarie del suo cliente, ha chiesto che sia concessa la possibilità di pagare l'anticipo chiesto in almeno 6 mensilità.  
 
2.  
 
2.1. La parte che adisce il Tribunale federale deve versare un anticipo equivalente alle spese giudiziarie presunte (art. 62 cpv. 1 prima frase LTF).  
 
2.2. Il Giudice dell'istruzione, rispettivamente la Presidente della Corte (art. 32 cpv. 1 LTF) stabilisce un congruo termine per il versamento dell'anticipo delle spese, il quale su richiesta può essere prorogato. Se una proroga successiva viene domandata, è allora impartito un termine suppletorio ai sensi dell'art. 62 cpv. 3 LTF e, in caso di inosservanza dello stesso, il Tribunale federale non entra nel merito dell'istanza (art. 62 cpv. 3 LTF). Anche se quello di cui all'art. 62 cpv. 3 LTF costituisce un termine stabilito dal giudice ed è, quindi, di per sé prorogabile alle condizioni dell'art. 47 cpv. 2 LTF, la giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che, fatti salvi motivi del tutto particolari e non prevedibili, detto termine è per sua natura improrogabile. Un successivo termine suppletorio entra in considerazione solo a titolo eccezionale e nella misura in cui la richiesta di nuova proroga esponga specificatamente quali particolari ragioni, imprevedibili, impediscano di rispettare il termine (sentenze 2C_400/2022 dell'11 agosto 2022 consid. 2.1 e 6F_41/2020 del 21 gennaio 2021 consid. 5.1 e riferimenti).  
 
2.3. Il decreto presidenziale del 5 ottobre 2023, oltre ad accordare al ricorrente un ulteriore termine suppletorio, rinvia esplicitamente all'art. 62 cpv. 3 LTF il quale specifica la natura improrogabile di detto termine, salvo casi eccezionali. Ora, le ragioni addotte dal ricorrente - asserite difficoltà finanziarie, nemmeno documentate - a sostegno della sua istanza di proroga non hanno quel carattere particolare e imprevedibile richiesto dalla prassi idoneo a giustificare un'ulteriore ed eccezionale dilazione del termine entro il quale fornire l'anticipo domandato. La domanda va pertanto disattesa.  
 
3.  
Dato che il ricorrente non ha provveduto a versare l'anticipo delle spese giudiziarie chieste entro il termine suppletorio impartito (20 ottobre 2023) non è di conseguenza possibile entrare nel merito del ricorso. Come espressamente menzionato nel decreto del 5 ottobre 2023 il ricorso, in base alla procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF, va dichiarato inammissibile conformemente a quanto previsto dall'art. 62 cpv. 3 LTF
 
4.  
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono pertanto poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 2 LTF). 
 
 
Per questi motivi, la Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 800.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
 
Losanna, 25 ottobre 2023 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud