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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_427/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza 28 dicembre 2017  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Meyer, Giudice presidente, 
Parrino, Moser-Szeless, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
 A.________, 
Via Dongo 9, 22010 Dongo, Italia, 
patrocinato dall'avv. Fulvio Pezzati, 
 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, dell'8 maggio 2017 (C-8135/2015). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
 
A.a. A.________, cittadino italiano, nato nel 1965, attivo in Svizzera da ultimo come aiuto piastrellista, ha presentato nel settembre 2013 una domanda di prestazioni AI, lamentando affezioni al polso e al pollice sinistro (quali conseguenze degli infortuni dell'8 gennaio 1990, rispettivamente del 1° ottobre 2012, per i quali è intervenuto l'assicuratore contro gli infortuni INSAI), come pure alla schiena e agli occhi. Con decisione del 18 luglio 2014 l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (di seguito UAIE) gli ha riconosciuto, a far tempo dal 1° settembre 2013, una rendita intera con grado d'invalidità del 100%.  
 
A.b. Nell'ambito di una revisione avviata d'ufficio nell'aprile del 2014, l'UAIE, fondandosi in particolare sulla perizia reumatologica del 4 maggio 2015 del dott. B.________, specialista FMH in reumatologia e medicina interna e su quella oftalmologica dell'11 maggio 2015 della dott.ssa C.________, specialista FMH in oftalmologia, ha soppresso, con decisione del 12 novembre 2015, la rendita d'invalidità con effetto a partire dal 1° gennaio 2016: lo stato di salute era migliorato, comportando da settembre 2014 una capacità lavorativa residua del 50% nell'attività abituale di aiuto piastrellista e dell' 80% in attività adeguate rispettose dei limiti funzionali.  
 
B.   
A.________ si è aggravato il 15 dicembre 2015 (timbro postale) al Tribunale amministrativo federale, contestando in particolare la valutazione medica operata dall'amministrazione e chiedendo il riconoscimento di una rendita d'invalidità al 50%. 
 
Con giudizio dell'8 maggio 2017 il Tribunale amministrativo federale ha respinto il gravame. 
 
C.   
Il 7 giugno 2017 A.________ inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, cui chiede l'accoglimento del gravame. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il ricorrente postula una generica ammissione del ricorso. Così facendo egli disattende che il ricorso in materia di diritto pubblico è di natura riformatoria e non cassatoria (art. 107 cpv. 2 LTF). Sulla base delle motivazioni contenute nel memoriale di ricorso, si può comunque dedurre agevolmente che egli conclude per il mantenimento della rendita d'invalidità. Il ricorso è quindi ammissibile, viste le sue conclusioni interpretate secondo la motivazione ricorsuale (cfr. DTF 137 II 313 consid. 1.3 pag. 317; 136 V 131 consid. 1.2 pag. 135). 
 
2.   
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il cui mancato rispetto conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), esso considera di regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 89 con riferimenti). Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.) o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
3.  
 
3.1. La lite s'iscrive nel quadro di una procedura di revisione ai sensi dell'art. 17 LPGA e porta sulla soppressione con effetto dal 1° gennaio 2016 della rendita intera d'invalidità concessa al ricorrente dal 1° settembre 2013. Avuto riguardo alle censure sollevate nel gravame, contestato è segnatamente il miglioramento dello stato di salute che ha portato a un incremento della capacità lavorativa.  
 
3.2. Nei considerandi del giudizio impugnato, il Tribunale amministrativo federale ha già esposto le norme e la prassi in materia, rammentando in particolare la nozione d'invalidità in ambito LAI e LAINF, i presupposti e gli effetti della revisione di una rendita (art. 17 LPGA; art. 88 a e 88 bis cpv. 2 lett. b OAI), i compiti del medico ai fini di tale valutazione, nonché il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261, 351 consid. 3b/ee pag. 353 seg.). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione, non senza tuttavia ribadire che una riduzione o soppressione di una rendita d'invalidità può essere adottata quando le circostanze di fatto (di natura valetudinaria e/o economica) rilevanti per il diritto alla rendita si sono modificate in maniera considerevole (cfr. DTF 130 V 343 consid. 3.5 pag. 349 con riferimenti). Un tale esame può avvenire unicamente comparando due fattispecie successive (cfr. DTF 133 V 108 consid. 5pag. 110).  
 
4.  
 
4.1. Il Tribunale amministrativo federale ha constatato che nell'ambito della prima procedura sfociata con l'attribuzione della rendita intera d'invalidità (cfr. decisione del 18 luglio 2014), l'UAIE si era fondato solo sugli atti medici risultanti dalla pratica LAINF senza far esperire esami propri, in quanto l'assicurato era in cura per le affezioni al polso sinistro al momento del riconoscimento dell'eventuale diritto alla rendita. L'incapacità lavorativa era totale nell'ultima attività di aiuto piastrellista ma i medici curanti non si erano espressi sulle attività di sostituzione essendo il trattamento ancora in corso. Fondandosisulle nuove perizie del dott. B.________ del 4 maggio 2015 e della dott.ssa C.________ dell'11 maggio 2015, il Tribunale amministrativo federale ha accertato il miglioramento dello stato di salute dal settembre 2014 e il conseguente incremento della capacità lavorativa: in concreto 50% nella professione abituale di aiuto piastrellista e 80% in attività rispettose dei limiti funzionali.Il Tribunale amministrativo federale ha dunque concluso per la realizzazione dei presupposti per la soppressione dal 1° gennaio 2016 della rendita d'invalidità. L'autorità precedente ha infine pure disposto il rinvio dell'incarto all'UAIE per ulteriori accertamenti di natura valetudinaria relativi alla situazione successiva al periodo oggetto della vertenza, delimitato dal profilo temporale al 12 novembre 2015.  
 
4.2. Il ricorrente censura sostanzialmente l'accertamento dei fatti operato dal Tribunale amministrativo che a suo dire sarebbe inesatto e arbitrario. In particolare egli sostiene che vi sia stato un fallimento, rispettivamente un errore medico dell'intervento chirurgico del 1° aprile 2014 al polso sinistro già accertabile con TAC del marzo 2015, dunque ben prima della decisione dell'UAIE del 22 novembre 2015. A mente del ricorrente, l'intervento del 1° aprile 2014 essendo fallito, nell'ottobre 2014 egli non poteva essere guarito, nel senso di stabilizzato. Il ricorrente censura inoltre la pronuncia, almeno parziale, relativa ai fatti avvenuti dopo la decisione del 12 novembre 2015.  
 
5.  
 
5.1. Il ricorrente, a sostegno dell'insuccessodell'intervento al polso sinistro del 1° aprile 2014, allega nuova documentazione, segnatamente il rapporto del 20 maggio 2016 del dott. D.________, la trasmissione interna all'INSAI dell'annunciata ricaduta al medico di circondario il 30 maggio 2016, la riposta del medico di circondario del 26 agosto 2016 e il rapporto operatorio del 28 febbraio 2017 del dott. E.________, primario di chirurgica alla mano della clinica F.________. In concreto tali documenti non costituiscono dei nova in senso proprio (ossia fatti del tutto nuovi successivi al giudizio impugnato e subito inammissibili: " echte Nova "; DTF 143 V 19 consid. 1.2 pag. 23), ma rientrano nella categoria degli pseudonova (ossia fatti affermati per la prima ma già noti: " unechte Nova ", sulla nozione cfr. DTF 143 III 272 consid. 2.2 pag. 275), ammissibili solo se ne dà motivo la decisione impugnata (art. 99 cpv. 1 LTF). Tale ipotesi non è però realizzata nel caso concreto perché essi si riferiscono a una situazione valetudinaria successiva alla decisione impugnata del 12 novembre 2015.  
 
5.2. Nella misura in cui contesta l'avvenuto miglioramento del suo stato di salute, la tesi del ricorrente è infondata. Relativamente alla TAC del marzo 2015 non corrisponde al vero che la stessa non sia stata considerata dai medici interpellati dall'UAIE. Sia il dott. D.________ (cfr. certificato relativo alla visita ambulatoriale del 15 aprile 2015), che il dott. B.________ hanno visionato tale referto (cfr. lista radiologia vagliata dal dott. B.________ nella sua perizia, al consid. 4.5 figura anche la TAC del 26 marzo 2015), come pure la successiva scintigrafia ossea trifasica tramite tecnica SPECT-CT nel maggio 2015. Anzi,i due specialisti hanno anche discusso oralmente l'esito dell'esame (cfr. perizia dott. B.________ 4 maggio 2015 pag. 11).  
Il dott. D.________ nell'ambito delle visite di controllo ha giudicato l'evoluzione post-operatoria favorevole, attestando una crescente abilità lavorativa. Nella visita del 16 gennaio 2015, preso atto anche dell'esame radiologico, il chirurgo ha riscontrato il buon posizionamento della placca e delle viti e, pur affermando la probabile rottura di due viti sulla filiera distale e prossimale, ha concluso per l'assenza di compromissione della stabilità dell'artrodesi, che risulta consolidata. Nella visita del 15 aprile 2015, il dott. D.________ ha constatato un netto miglioramento con diminuzione dei dolori al polso sinistro dopo artrodesi e in quella dell'8 giugno 2015, preso atto anche della SPECT-CT dell'11 maggio 2015 ha concluso per una frattura consolidata e un'esigibilità lavorativa del 50% nella sua professione e una maggiore in professioni idonee. Nella perizia reumatologica del 4 maggio 2015 il dott. B.________, per quanto attiene al polso sinistro, afferma che l'esito dell'intervento è stato favorevole, tanto che il ricorrente ha potuto riprendere la sua (pesante) attività lavorativa al 50% già dal 1° settembre 2014, interrotta nel mese di gennaio 2015 a causa di dolori ma ripresa comunque dal 1° febbraio 2015 e perdurata per tutto il periodo oggetto della presente vertenza. Dunque è innegabile il miglioramento dello stato di salute, nello specifico relativo al polso sinistro, che si è riflesso nella ripresa lavorativa al 50% nella sua professione di aiuto piastrellista. 
 
5.3. In tali condizioni il ricorrente non ha dimostrato che la giurisdizione precedente è incorsa nell'arbitrio ritenendo un miglioramento della capacità di lavoro dell'interessato sulla base delleperizie del dott. B.________ e della dott.ssa C.________, di modo da giustificarela soppressione della rendita d'invalidità (fermo restando una perdita di guadagno del 34% accertata dal Tribunale amministrativo federale, peraltro non contestata dal ricorrente).  
 
5.4. Si aggiunge infine che la censura secondo cui il Tribunale amministrativo si sarebbe pronunciato almeno parzialmente su fatti avvenuti dopo la decisione del 12 novembre 2015 non è fondata. Il Tribunale amministrativo federale, cui pendente causa era già stata allegata nuova documentazione, si è limitato a comunicare che la stessa esulava dalla procedura in corso, in quanto attestava una situazione fattuale successiva alla decisione del 12 novembre 2015 e andava trasmessa per competenza all'UAIE. Trasmettendo l'incarto all'UAIE per competenza, il Tribunale amministrativo federale si è curato solo di attirare l'attenzione dell'amministrazione su un possibile peggioramento della situazione posteriore a quella oggetto della presente vertenza.  
 
6.   
In esito alle suesposte considerazioni il ricorso in materia di diritto pubblico, in quanto ricevibile, va respinto. Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 28 dicembre 2017 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Meyer 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi