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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2F_16/2020  
 
 
Sentenza del 19 agosto 2020  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Seiler, Presidente, 
Aubry Girardin, Hänni, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ e E.________, 
istanti, 
 
contro 
 
H.________, 
opponente, 
 
Oggetto 
Segnalazione contro l'operato di un magistrato, 
 
domanda di revisione della sentenza emanata 
il 3 luglio 2020 dal Tribunale federale svizzero 
(incarto 2C_558/2020). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 27 giugno 2020, A.________ e E.________ hanno contestato davanti al Tribunale federale la pronuncia del 3 giugno 2020, con cui il Consiglio della Magistratura del Cantone Ticino ha risolto di non dare seguito disciplinare alla segnalazione da loro presentata il 22 luglio 2019 contro l'operato del Giudice H.________. 
Con sentenza del 3 luglio 2020, il Presidente della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ha dichiarato il ricorso inammissibile, perché le istanze ricorsuali cantonali non erano state esaurite e, segnatamente, poiché la querelata decisione non era stata impugnata davanti alla Commissione di ricorso sulla magistratura (causa 2C_558/2020). 
 
B.   
Con istanza del 27 luglio 2020, A.________ e E.________ chiedono la revisione della citata sentenza. 
In tale contesto, formula le seguenti testuali domande: 1) si annulla la sentenza 2C_558/2020 della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale; 2) è fatta intimazione al Tribunale federale di emettere la sentenza rispetto alla presentazione ricorsuale del 27 giugno 2020 senza perturbamento di giudizio di curatori inadempienti al ruolo istituzionale; 3) è fatta intimazione alla Terza Camera civile del Tribunale d'appello di annullare la decisione 13.2020.42 del 9 luglio 2020 e le spese giudiziarie di fr. 50.--; 4) è fatta intimazione al Tribunale federate di assegnare l'emissione della revisione ad altra sezione del Tribunale federale dando indicazione preventiva della composizione di corte ed esclusione del Presidente Seiler Hans Georg e cancelliera Raffaella leronimo Perroud; 5) è fatta intimazione alla Commissione di ricorso sulla magistratura di emettere celermente un giudizio nei confronti del Giudice H.________; 6) è fatta intimazione alla Commissione per l'avvocatura di procedere alla destituzione dell'avv. C.________ dal ruolo di curatore di A.________ e sospensione del servizio professionale fino agli accertamenti penali depositati al Ministero pubblico del Canton Ticino; 7) è fatta intimazione al Tribunale federale di assegnare la multa disciplinare di fr. 1'000.-- al Giudice H.________ che ha turbato l'andamento della causa elevando l'inadempienza di ruolo istituzionale; 8) è fatta intimazione al Tribunale federale di assegnare la multa disciplinare di fr. 1'000.-- e fr. 5'000.-- all'avv. C.________ per il comportamento recidivo e contraddittorio di partecipazione; 9) è fatta intimazione al Servizio finanze del Canton Ticino di assegnare i risarcimenti art. 8 cpv. 2 LALEF, per quanto irrimediabilmente cagionato secondo l'indennizzo ex aequo et bonao qui riproposto ad personam e secundum eventum litis di fr. 5'000.-- per curatore; 10) la Confederazione assegna fr. 5'000.-- a titolo di indennità di inconvenienza per le responsabilità degli abusi di diritto art. 146 Cost e l'accertamento della verità materiale delle violazioni dei doveri di servizio secondo art. 18-19 LResp; 11) non si prelevano spese giudiziarie art 64 cpv. 1 LTF
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il Tribunale federale verifica d'ufficio se e in che misura una domanda può essere esaminata nel merito (DTF 142 II 363 consid. 1 pag. 365). 
Confrontato con una richiesta di revisione il Tribunale federale è chiamato a statuire nella composizione ordinaria e cioè, di regola, a tre giudici (sentenza 2F_6/2019 del 21 marzo 2019 consid. 1.2). In questo contesto, vaglia però solo le richieste relative a tale domanda (sentenza 5F_2/2019 del 15 febbraio 2019 consid. 2). 
 
2.   
Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale non fa precedere le sue decisioni da una comunicazione circa la composizione della Corte giudicante (DTF 144 I 37 consid. 2.3.3 con rinvii). 
La domanda di "esclusione" del Presidente della II Corte di diritto pubblico e della Cancelliera Ieronimo Perroud dall'intervenire nel presente giudizio è inammissibile, poiché formulata in maniera generica e senza sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LTF. Contrariamente a quanto paiono ritenere gli istanti, dalla partecipazione a decisioni terminate con un esito a loro sfavorevole - compresa la decisione oggetto dell'istanza di revisione all'esame - non può essere dedotta alcuna prevenzione (art. 34 cpv. 2 LTF; sentenza 2F_20/2012 del 25 settembre 2012 consid. 1.2.2). In tali circostanze, non occorre quindi nemmeno avviare la procedura prevista dall'art. 37 LTF (sentenza 5F_15/2020 del 3 giugno 2020 consid. 3). 
 
3.   
Si pone il problema della capacità processuale di A.________, il quale ha inoltrato personalmente l'istanza di revisione. 
Con decisioni cautelari del 30 settembre 2019 e del 9 dicembre 2019, l'Autorità regionale di protezione 9 sede di X.________ ha nominato a A.________ due curatori di rappresentanza giusta l'art. 394 CC, con il compito, in particolare, di rappresentarlo nei procedimenti giudiziari civili o amministrativi. 
La questione di sapere se l'istanza di revisione debba essere trasmessa loro per ratifica (art. 42 cpv. 5 LTF) può però rimanere aperta, dato che essa, come si vedrà, sfugge a un esame di merito (sentenze 1F_9/2020 del 17 giugno 2020 consid. 3.1 e 5F_3/2020 del 7 aprile 2020 consid. 5). 
 
4.   
Con sentenza 2C_558/2020, di cui viene chiesta la revisione, il Presidente della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ha dichiarato il ricorso inammissibile, perché le istanze ricorsuali cantonali non erano state esaurite e, in particolare, poiché la querelata decisione non era stata impugnata davanti alla Commissione di ricorso sulla magistratura. Gli istanti chiedono la revisione del citato giudizio richiamandosi all'art. art. 121 LTF
 
4.1. Giusta l'art. 121 LTF, la revisione di una sentenza del Tribunale federale può essere domandata: se sono state violate le norme concernenti la composizione del Tribunale o la ricusazione (lett. a), se il Tribunale ha accordato a una parte sia più di quanto essa abbia domandato, o altra cosa senza che la legge lo consenta, sia meno di quanto riconosciuto dalla controparte (lett. b); se il Tribunale non ha giudicato su singole conclusioni (lett. c) o se il Tribunale, per svista, non ha tenuto conto di fatti rilevanti che risultano dagli atti (lett. d).  
Per essere ammissibile l'istanza di revisione dev'essere motivata: in questo contesto, non basta pretendere l'esistenza del motivo di revisione, ma è necessario mostrare perché questo sarebbe dato e in quale misura giustificherebbe una modifica del dispositivo della sentenza del Tribunale federale (art. 42 cpv. 2 LTF; sentenza 2F_7/2018 del 4 maggio 2018 consid. 2.1). 
 
4.2. Una simile motivazione, che dev'essere relativa a quanto deciso in concreto (DTF 118 II 477 consid. 1 pag. 478; sentenze 1F_8/2012 del 24 aprile 2012 e 5F_2/2011 del 12 maggio 2011 consid. 3.3.2), manca però nella fattispecie che ci occupa.  
 
Nel loro scritto, gli istanti si riferiscono infatti all'art. 121 LTF. In relazione alla ragione della pronuncia di inammissibilità - formulata dal Tribunale federale per mancato esaurimento delle istanze ricorsuali cantonali, con specifico riferimento sia all'art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF che all'art. 85a cpv. 1 della legge ticinese del 10 maggio 2006 sull'organizzazione giudiziaria (LOG; RL/TI 177.100) - non sostanziano tuttavia l'esistenza di nessuno dei motivi di revisione invocati, né mostrano - quindi - perché un loro eventuale riconoscimento comporterebbe anche la modifica del dispositivo della pronuncia in questione. 
 
5.  
 
5.1. Per quanto precede, la domanda di revisione è inammissibile e può essere evasa senza uno scambio di scritti (art. 127 LTF).  
 
5.2. Considerate le circostanze del caso si può eccezionalmente rinunciare al prelievo di spese giudiziarie per la sede federale (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Ciò rende priva di oggetto la domanda di assistenza giudiziaria interposta dagli istanti. Non si assegnano ripetibili né "indennità di inconvenienza".  
 
5.3. Il Tribunale federale si riserva il diritto di archiviare senza risposta nuovi scritti concernenti la vertenza in discussione (art. 42 cpv. 7 LTF; sentenza 5F_16/2020 del 3 giugno 2020 consid 6).  
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
La domanda di ricusazione è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di revisione è inammissibile. 
 
3.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
4.   
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e, per conoscenza, ai curatori D.________ e avv. C.________. 
 
 
Losanna, 19 agosto 2020 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
Il Cancelliere: Savoldelli