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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_79/2021  
 
 
Sentenza del 16 febbraio 2023  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Kiss, Giudice presidente, 
Hohl, May Canellas, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ DAC, 
patrocinata dagli avv.ti Giovanni Molo e 
Roberta Piffaretti, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________ SA, 
patrocinata dall'avv. Stefano Codoni, 
opponente. 
 
Oggetto 
azione di accertamento; concorrenza sleale, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 15 dicembre 2020 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (12.2019.98). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. I passeggeri della compagnia aerea irlandese a basso costo A.________ DAC (già A.________ Ltd) hanno, dal 2000, la possibilità di acquistare direttamente da questa i propri biglietti. Con il trascorrere del tempo l'offerta della società si è estesa ai cosidetti servizi ancillari, quali ad esempio la prenotazione di auto a noleggio o di camere di alberghi. Sul suo sito internet appaiono pubblicità per tali prestazioni e sono riportate le condizioni per il suo utilizzo. Queste specificano che il suo sito e il relativo call center sono gli unici canali di vendita dei suoi servizi, che nessun altro sito internet è da lei autorizzato a vendere i biglietti per i suoi voli, che si riserva il diritto di cancellare ogni e qualsiasi prenotazione effettuata tramite canali o siti internet diversi da quello ufficiale, incluse quelle effettuate tramite agenzie di viaggio online, e che è vietato utilizzare il suo sito per scopi commerciali.  
La B.________ SA (fino al giugno 2014 B.B.________ SA) è un'agenzia di viaggi online, che possiede i siti www.B.________.com e ddd, i quali permettono agli interessati di svolgere una ricerca per individuare e riservare il volo che più conviene, nonché di acquistare servizi ancillari come quelli già menzionati. Solo l'1,5 % degli utenti compera il volo e le altre prestazioni direttamente sul sito dell'agenzia, mentre il rimanente 98.5 % acquista, dopo aver consultato la panoramica offertagli, il proprio biglietto collegandosi direttamente al sito della compagnia aerea scelta per il viaggio. La B.________ SA preleva una commissione, nel caso in cui la prenotazione viene effettuata sul suo sito. 
Poiché gli introiti della compagnia aerea non provengono unicamente dal prezzo pagato per i biglietti, ma anche in modo rilevante dalle prestazioni ancillari offerte, a partire dal 2007 essa ha avviato una campagna contro le agenzie viaggio online al fine di concentrare il traffico internet sui suoi siti e far sì che i potenziali clienti non prendessero unicamente conoscenza dei voli, ma pure delle prestazioni accessorie da lei offerte. In un comunicato di diverse agenzie stampa del 24 gennaio 2008 viene riportata l'affermazione, riferita in particolare ai siti web della predetta agenzia di viaggi, della direttrice vendite e marketing della compagnia aerea secondo cui "i passeggeri dovrebbero evitare agenti di viaggio online senza scrupoli che addebitano commissioni esorbitanti e ingannano i passeggeri (...). Questi intermediari non autorizzati raddoppiano abitualmente i prezzi di www.A.________.com e non informano i passeggeri sui termini e le condizioni di A.________. Abbiamo scritto a questi agenti di viaggio online chiedendo loro di smettere di incrementare le tariffe attraverso la vendita non autorizzata e illegale dei nostri voli. A.________ fa questo passo perché gli agenti di viaggio online sistematicamente addebitano commissioni esorbitanti e raddoppiano i prezzi; forniscono termini e condizioni scorrette e ingannevoli; non informano i passeggeri sui cambiamenti dei voli; negano ai passeggeri la possibilità di prenotare i bagagli online; non consentono le opzioni del check-in online e della precedenza nell'imbarco". 
 
A.b. Il 10 giugno 2008 la B.B.________ SA (che ha modificato nel giugno 2014 la sua ragione sociale in B.________ SA) ha convenuto in giudizio la A.________ Ltd (divenuta nel corso di causa A.________ DAC) innanzi al Pretore del distretto di Lugano con una petizione e un'istanza. Con la prima ha chiesto che sia accertato che essa, offrendo la possibilità ai propri utenti di acquistare biglietti aerei della convenuta, non viola alcun obbligo contrattuale nei confronti di quest'ultima né un diritto sui generis di tutela delle banche dati previsto dalla direttiva comunitaria 96/9/CE. Con l'istanza ha invece domandato che sia accertato che la convenuta ha commesso un atto di concorrenza sleale con le affermazioni contenute nel comunicato stampa 24 gennaio 2008, che sia accertato che tali affermazioni hanno carattere illecito, che sia fatto divieto alla convenuta, con la comminatoria dell'art. 292 CP, di ripetere tali affermazioni, che sia accertato che la possibilità da lei offerta ai suoi utenti di acquistare biglietti aerei della convenuta operando dai suoi portali internet non viola la Legge federale contro la concorrenza sleale (LCSl; RS 241) e che sia autorizzata a far pubblicare a spese della convenuta il dispositivo della sentenza su 3 specificati quotidiani. Il Pretore, dopo aver congiunto le cause, ha interamente accolto le richieste dell'attrice con giudizio 7 maggio 2019.  
 
B.  
Con sentenza del 15 dicembre 2020 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, in parziale accoglimento dell'appello della A.________ DAC, riformato la sentenza di primo grado nel senso che la petizione è interamente accolta, mentre l'istanza solo parzialmente. Per quanto riguarda quest'ultima ha modificato la decisione di primo grado con riferimento alla pubblicazione della sentenza, specificandone pure le modalità. La pubblicazione è stata limitata ai qui di seguito testualmente citati dispositivi: 
 
1. È accertato che la possibilità offerta dall'attrice nell'ambito della sua attività (ivi compresa l'attività in collaborazione con portali di comparazione o partner in cobranding) agli utenti di acquistare i biglietti aerei della convenuta operando dai portali internet dell'attrice, non viola la LCSl e, in particolare gli art. 2 e 5 lett. c LCSl. 
 
2. È accertato che la convenuta ha commesso un atto di concorrenza sleale affermando come da comunicato stampa 24 gennaio 2008 (doc. G) che l'attrice: vende in modo illegale i biglietti di A.________ per il tramite dei suoi portali; incrementa le tariffe dei voli A.________ applicando commissioni esorbitanti; fornisce termini e condizioni scorrette e ingannevoli; non informa i passeggeri sui cambiamenti dei voli; nega ai passeggeri la possibilità di prenotare i bagagli online; non consente le opzioni del check-in online e della procedura nell'imbarco. È pertanto accertato che dette affermazioni della convenuta hanno carattere illecito. 
 
a cui è stato aggiunto quello che vieta alla convenuta, con la comminatoria penale, di ripetere le predette affermazioni. 
 
C.  
Con ricorso in materia civile del 1° febbraio 2021 la A.________ DAC postula, previo conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio di diritto, la riforma della sentenza cantonale nel senso che l'appello sia accolto e la petizione e l'istanza respinte. In via subordinata postula l'annullamento della sentenza di appello e il rinvio della causa all'autorità inferiore per nuova istruzione. Il ricorso è suddiviso in capitoli riferiti a cinque richieste di causa. I primi tre concernono gli accertamenti (negativi) della Corte cantonale secondo cui la B.________ SA non ha violato obblighi contrattuali, né la direttiva europea 96/6/CE né la LCSl. Il quarto riguarda l'accertamento contenuto nel giudizio impugnato secondo cui la convenuta ha invece violato la LCSl e il quinto concerne la pubblicazione della sentenza. 
Con decreto 24 marzo 2021 la Giudice presidente della Corte adita ha parzialmente accolto la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo per quanto riguarda la pubblicazione della sentenza e ha invitato la ricorrente, in seguito all'accoglimento della relativa istanza della B.________ SA, a versare entro il 30 aprile 2021 l'importo di fr. 33'000.-- a titolo di garanzia per eventuali spese ripetibili. Il pagamento è stato effettuato tempestivamente. 
Con risposta 2 giugno 2021 la B.________ SA propone di dichiarare inammissibile il ricorso o in via subordinata, di respingerlo nella misura in cui risulta ammissibile. Le parti hanno proceduto spontaneamente a un secondo scambio di scritti con replica del 17 giugno 2021 e duplica del 2 luglio 2021. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il ricorso in materia civile è presentato dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF), è tempestivo (art. 46 cpv. 1 lett. c combinato con l'art. 100 cpv. 1 LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF) in una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF) con un valore litigioso che supera la soglia fissata dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF, atteso che il valore di euro 6'000'000 stabilito dal Pretore è stato pacificamente ripreso dalla Corte di appello. Esso si rivela pertanto in linea di principio ammissibile. 
 
2.  
Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, di regola considera solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso, fatti salvi i casi di errori giuridici manifesti (DTF 140 III 86 consid. 2; 135 II 384 consid. 2.2.1). Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi di un ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Per soddisfare l'obbligo di motivazione, il ricorrente deve discutere le considerazioni della decisione impugnata e indicare con precisione in che consiste la violazione del diritto. A tal fine non è necessario che menzioni espressamente le disposizioni legali (il numero preciso dell'articolo di legge) o che designi espressamente i principi non scritti del diritto che sarebbero stati lesi. Occorre tuttavia che dalla lettura dell'allegato si capisca chiaramente quali regole di diritto sarebbero state violate (DTF 140 III 86 consid. 2). Il ricorrente non può limitarsi a ribadire le posizioni giuridiche assunte durante la procedura cantonale, ma deve criticare i considerandi del giudizio attaccato che ritiene lesivi del diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; sentenza 4A_273/2012 del 30 ottobre 2012 consid. 2.1, non pubblicato nella DTF 138 III 620). 
In virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se tale censura è stata sollevata e motivata (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Ciò significa che la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato, con riferimento ai motivi della decisione impugnata, in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 142 III 364 consid. 2.4, con rinvii). 
Se la sentenza impugnata (o parte di essa) si fonda su più motivazioni indipendenti (alternative o sussidiarie), il ricorrente deve confrontarsi con ognuna di esse in modo conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF. Ciò perché il ricorso può unicamente essere accolto se risultano fondate le censure contro tutte le motivazioni dell'autorità inferiore (DTF 142 III 364 consid. 2.4, con rinvii). 
 
3.  
 
3.1. Il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost., art. 53 cpv. 1 CPC) richiede che prima della propria decisione l'autorità senta effettivamente la parte ed esamini e consideri i suoi argomenti (DTF 134 I 83 consid. 4.1). Esso si riferisce soprattutto all'accertamento dei fatti. Il diritto delle parti a essere interpellate su questioni giuridiche viene solo riconosciuto in maniera ristretta, se l'autorità in questione intende fondarsi su norme legali la cui presa in linea di conto non poteva essere ragionevolmente prevista dalle parti, se la situazione giuridica è cambiata o se sussiste un potere di apprezzamento particolarmente esteso (DTF 145 I 167 consid. 4.1). Riferendosi in particolare all'accertamento del diritto straniero, il Tribunale federale ha avuto modo di precisare che il diritto di essere sentito va rispettato per evitare che le parti siano prese alla sprovvista dall'applicazione del diritto estero e concede loro la facoltà di determinarsi sulle prove che hanno fornito sul suo contenuto o sulle perizie richieste dal giudice a tal proposito (DTF 124 I 49 consid. 3).  
La giurisprudenza ha dedotto da tale garanzia costituzionale pure il diritto a ottenere una decisione motivata. Il destinatario della decisione deve poterla comprendere e impugnare con cognizione di causa e l'istanza di ricorso eventualmente adita deve potere esercitare pienamente il suo controllo. Per soddisfare tale esigenza è sufficiente che l'autorità menzioni almeno brevemente i motivi che l'hanno portata alla sua decisione. Questa non ha per contro l'obbligo di esporre e discutere tutti i fatti, mezzi di prova e censure invocati dalle parti (DTF 147 IV 249 consid. 2.4; 146 II 335 consid. 5.1, con rinvii; 146 IV 185 consid. 6.6). 
 
3.2. La ricorrente lamenta la violazione del suo diritto di essere sentita in più punti del ricorso sia perché ritiene la sentenza cantonale insufficientemente motivata sia perché la Corte cantonale non le ha sottoposto il diritto straniero che ha applicato o che avrebbe dovuto applicare. Entrambe le doglianze si rivelano infondate. Da un lato, la ricorrente pare erroneamente ritenere, lamentando ad esempio una mancata spiegazione della genesi dell'asserito distinguo fra un utilizzo diretto o indiretto del suo sito, che il Tribunale d'appello debba illustrare estensivamente ogni aspetto della motivazione della sua sentenza, mentre basta invece, come avvenuto nella fattispecie, che risultino le ragioni che hanno portato alla decisione attaccata. Dall'altro, distorce la giurisprudenza di questo tribunale, indicando che la Corte cantonale avrebbe dovuto sottoporle per osservazioni, prima di integrarla nella propria sentenza, l'applicazione del diritto estero. Essa non può nemmeno essere stata sorpresa dal contenuto della sentenza impugnata, atteso che questa ha sostanzialmente confermato il giudizio di primo grado. Sapere se ciò è avvenuto correttamente esula dalla garanzia costituzionale invocata.  
 
4.  
 
4.1. Riferendosi alla richiesta dell'attrice di accertare l'" assenza di una violazione di qualsiasivoglia obbligo contrattuale ", la Corte cantonale ha rimproverato alla convenuta di travisare la sentenza di primo grado quando afferma che il Pretore ha respinto "senza esame della legge applicabile" l'esistenza di un rapporto contrattuale. Il giudice di prime cure ha infatti ritenuto che nella fattispecie sussistono elementi sufficienti per consentire di superare il tema della lex causae (irlandese, inglese o svizzera), venendo a mancare per tutti gli ordinamenti che potrebbero entrare in considerazione una qualsiasi relazione contrattuale, ciò perché non vi sarebbe alcuna interconnessione fra i server delle parti, l'attrice facendo capo ai servizi di una società terza (E.________ Ltd), e perché manca una volontà delle parti di vincolarsi nei termini previsti dalle condizioni di utilizzo. La convenuta, non avendo spiegato nel suo appello perché ciò sarebbe errato, avrebbe quindi motivato in modo insufficiente il rimedio di diritto cantonale. A titolo abbondanziale ha poi confermato la sostanziale correttezza di quanto esposto nel giudizio di primo grado.  
 
4.2. La ricorrente contesta che l'agenzia di viaggi non usi il suo sito e lamenta che la Corte cantonale avrebbe violato gli art. 16 LDIP e 96 lett. a LTF, per non aver accertato e applicato la lex causae. Afferma che in base agli art. 116 o 117 LDIP questa non sarebbe il diritto svizzero, ma quello inglese o irlandese, a dipendenza della considerazione della professio iuris contenuta nelle condizioni d'uso del suo sito.  
 
4.3. In virtù dell'art. 96 lett. a LTF con un ricorso in materia civile il ricorrente può far valere che non è stato applicato il diritto estero richiamato dal diritto internazionale privato svizzero. Tale censura entra unicamente in linea di conto se la LDIP richiama un diritto estero. Ciò avviene se la menzionata legge contiene una norma che si riferisce al problema giuridico per cui viene cercata una soluzione. In altre parole occorre che questo rientri nel campo di applicazione di una sua norma ("Verweisungsbegriff"; v. su tale nozione IVO SCHWANDER, Einführung in das internationale Privatrecht, vol. I, 3a ed. 2000, n. 127). Tale esame va effettuato in base alla lex fori (cfr. con riferimento all'art. 129 LDIP la DTF 131 III 153 consid. 6.3). Il campo di applicazione degli art. 116 e 117 LDIP, di cui è lamentata la mancata applicazione, attiene ai contratti.  
In concreto la ricorrente incentra il suo ricorso sulla questione a sapere se l'agenzia di viaggi utilizzi il suo sito, che ritiene essere il "punto centrale e iniziale della vertenza", affermando segnatamente che la sentenza impugnata darebbe atto di un uso indiretto, ma non contesta di non essersi confrontata nell'appello con l'accertamento, contenuto nella sentenza di primo grado, secondo cui entrambe le parti non avevano alcuna volontà di vincolarsi e che ha portato il Pretore a ritenere, anche per l'ipotesi in cui venisse riconosciuta un'interconnessione, "superato" il tema della lex causae applicabile, perché non si è in presenza di una relazione contrattuale. La ricorrente omette pertanto di censurare uno dei motivi indipendenti, che hanno portato ad escludere l'applicazione degli art. 116 e 117 LDIP nella fattispecie, ma si limita in sostanza ad inammissibilmente riproporre le posizioni giuridiche precedentemente assunte. A titolo abbondanziale giova rilevare che l'assenza di una tale volontà non viene peraltro nemmeno contestata nel presente ricorso con delle censure che soddisfano le esigenze di motivazione previste dalla LTF. Ne segue che non occorre esaminare ulteriormente quanto esposto nel ricorso con riferimento alla pretesa violazione di un contratto asseritamente in vigore. 
 
5.  
Per quanto concerne il mancato riconoscimento di una violazione della direttiva europea 96/9/CE, la Corte cantonale ha dapprima rimproverato alla convenuta di avere proposto nell'appello nuove argomentazioni. Essa ha poi ritenuto la critica infondata "nella sostanza", segnatamente perché è stato appurato che le ricerche sono state effettuate dalla E.________ Ltd, che le trasmetteva all'attrice. A titolo abbondanziale ha infine aggiunto che anche qualora fosse stata quest'ultima a procedere al recupero dei dati, tale fatto non appare di per sé superare in maniera inammissibile i limiti posti dalla direttiva, la quale pare piuttosto essere stata invocata abusivamente dalla convenuta allo scopo di garantirsi una fetta maggiore del mercato dei prodotti ancillari ai voli. 
La ricorrente contesta di essersi prevalsa di fatti nuovi e lamenta che a torto la Corte di appello non aveva esaminato le sue censure, violando così il suo diritto di essere sentita. Questa lamentela si rivela manifestamente infondata poiché - come risulta dal predetto riassunto e contrariamente a quanto affermato nel ricorso - la Corte cantonale, dopo aver rilevato l'irricevibilità delle critiche contenute nell'appello, le ha nondimeno trattate. 
 
6.  
 
6.1. Riferendosi all'accertamento che l'attrice non ha violato la LCSl, la Corte cantonale ha dapprima rilevato che le contestazioni della convenuta erano irricevibili giusta l'art. 311 CPC, poiché questa non aveva spiegato perché il modo di procedere del Pretore sarebbe stato errato e perché sarebbero invece corrette le tesi da lei proposte. L'autorità inferiore ha poi illustrato i motivi per cui queste si palesavano pure infondate.  
 
6.2. In concreto la ricorrente non censura il predetto considerando sull'irricevibilità delle proprie contestazioni d'appello e si lancia in una critica dell'argomentazione abbondanziale di merito della sentenza impugnata. Questo rende il ricorso inammissibile sulla questione della pretesa mancata violazione della LCSl, poiché viene attaccata solo una delle due motivazioni indipendenti su cui è fondata la pronunzia di appello (sopra, consid. 2 cpv. 3).  
 
7.  
La legge federale contro la concorrenza sleale tende a garantire una concorrenza leale e inalterata nell'interesse di tutte le parti interessate (art. 1 LCSl). Di conseguenza è sleale e illecito qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevole, o altrimenti lesivo delle norme della buona fede, che influisce sui rapporti tra concorrenti o tra fornitori e clienti (art. 2 LCSl). Agisce in modo sleale, segnatamente, chiunque denigra altri, le sue merci, le sue opere, le sue prestazioni, i suoi prezzi o le sue relazioni d'affari con affermazioni inesatte, fallaci o inutilmente lesive (art. 3 cpv. 1 lett. a LCSl). Il senso, nel contesto generale, di affermazioni apparse sulla stampa va determinato in base all'impressione suscitata nel lettore medio ed è una questione di diritto (sentenza 4C.342/2005 dell'11 gennaio 2006 consid. 2.2). Spetta alla parte attrice provare che i rimproveri che le vengono in tal modo mossi non sono giustificati (DTF 123 III 354 consid. 2b pag. 365). 
 
7.1. Per quanto attiene all'accertamento positivo che la convenuta ha violato la LCSl, la Corte cantonale ha ritenuto che i rimproveri mossi all'attrice sono privi di fondamento e la questione della tempistica non doveva essere approfondita, perché la convenuta non aveva affermato che con il passare degli anni le modalità con cui l'agenzia di viaggi recuperava e utilizzava i dati della compagnia aerea ed effettuava la vendita diretta dei biglietti fossero cambiate. Per quanto attiene alla mancata trasparenza dei prezzi la Corte cantonale ha indicato che, se da taluni documenti agli atti risultavano specificate separatamente delle spese amministrative, da altri invece queste paiono essere state celate, perché inglobate nel prezzo della tratta. Ha tuttavia ritenuto che nemmeno quest'ultimo modo di procedere costituisce un inganno, in particolare perché il prezzo complessivo è chiaramente indicato sulla schermata, perché è notorio che il miglior prezzo viene solitamente ottenuto rivolgendosi direttamente al fornitore della prestazione, opportunità offerta anche dai siti dell'attrice e perché non ogni aumento dei prezzi ufficiali o di riferimento va considerato una frode.  
 
7.2. La ricorrente sostiene che, per verificare l'esattezza dei rimproveri contenuti nel comunicato stampa, occorre valutare quest'ultimo in base alle conoscenze di quando è apparso, ciò che la Corte cantonale avrebbe omesso di fare, incorrendo in questo modo pure in una violazione del diritto di essere sentito. Questa avrebbe ritenuto 11 anni più tardi inesatte le tesi giuridiche esternate sulla "vendita non autorizzata e illecita", che in quanto tali non avrebbero nemmeno potuto sottostare a una verifica della loro correttezza, che va invece riservata ai fatti. Con riferimento agli altri rimproveri mossi, in particolare quelli relativi alla fatturazione della commissione e alle carenze del servizio dopo vendita, osserva che l'opponente non aveva apportato alcuna prova riferita al febbraio 2008 su tali temi. Lamenta che la Corte cantonale sarebbe incorsa in apprezzamento arbitrario delle prove, perché dai documenti che ha prodotto non risulta il prelievo di una commissione, poiché i siti in questione indicano "spese amministrative EUR 0.-" o unicamente il prezzo del biglietto. Contesta poi che l'aggettivo "esorbitante" sia denigratorio e afferma che questo costituirebbe un giudizio di valore soggettivo, la cui correttezza non va esaminata.  
 
7.3. In concreto la ricorrente afferma a ragione che spettava all'opponente provare l'infondatezza dei rimproveri mossi nel comunicato stampa e che il momento determinante è quello in cui questo è apparso (DTF 123 III 354 consid. 2b pag. 365), ma pare fraintendere il giudizio impugnato su questo punto. Questo constata al consid. 14.3 che essa non aveva specificatamente contestato - innanzi al Pretore - che le modalità con cui operava l'opponente, anche con riferimento alla vendita diretta dei biglietti, non si sarebbero modificate ed è per questa ragione che ha considerato che la questione temporale non doveva essere approfondita. In altre parole la Corte cantonale ha ritenuto che la situazione risultante dalle prove - posteriori - corrispondeva a quella del momento della diffusione del comunicato stampa e ciò perché mancava una "specifica allegazione" del contrario della convenuta. Questa motivazione non viene censurata nel ricorso. Ne segue che le lamentele, che ruotano intorno all'aspetto temporale, vanno disattese.  
Occorre poi osservare che nel contesto delle dichiarazioni generali negative e inveritiere rilasciate dalla direttrice marketing e vendite della ricorrente, l'aggettivo "esorbitante", riferito a una commissione a tratta prelevata nei casi in cui il biglietto era stato acquistato direttamente sui siti dell'agenzia di viaggi e ammontante a 12 euro, ha una connotazione denigratoria, inutilmente lesiva dell'opponente. Non è nemmeno ravvisabile perché quest'ultima, indicando semplicemente di non prelevare spese amministrative, avrebbe subdolamente fatto credere ai propri clienti - ingannandoli - di applicare al biglietto esattamente il medesimo prezzo della compagnia aerea. 
Infine nemmeno l'affermazione che l'opponente venderebbe in modo illegale i biglietti può essere considerata una semplice opinione di diritto non censurabile. La distinzione fra affermazione fattuale e opinione di diritto può rivelarsi ardua. In ogni caso, se è esatto che un'opinione di diritto non dev'essere corretta, le affermazioni fattuali su cui è basata devono essere vere (sentenza 4C.55/2005 del 13 ottobre 2005 consid. 2.2), ciò che, in base ai vincolanti accertamenti di fatto della sentenza impugnata, non si verifica in concreto. Ne segue che anche questa censura va respinta. 
 
8.  
Giusta l'art. 9 cpv. 2 LCSl chi è leso o minacciato da concorrenza sleale può in particolare chiedere al giudice che la sentenza sia pubblicata. La pubblicazione ha per scopo la prevenzione di ulteriori lesioni, l'informazione del pubblico e il mantenimento della clientela della parte lesa, in particolare se in base al comportamento del ledente o alla contestazione dell'illiceità del comportamento adottato devono essere temute ulteriori lesioni (sentenza 4A_106/2009 del 1° ottobre 2009 consid. 13.1, non pubblicato in DTF 136 III 23; DTF 93 II 260 consid. 8 pag. 270). In materia di pubblicazione della sentenza il Tribunale cantonale, che dispone di un ampio margine di apprezzamento, deve ponderare gli interessi delle parti ed orientarsi al principio della proporzionalità. Nel riesaminare tali decisioni, il Tribunale federale si impone un certo riserbo e interviene unicamente in caso di eccesso o abuso della latitudine di apprezzamento, segnatamente nel caso in cui la decisione impugnata si basi su un apprezzamento insostenibile delle circostanze, si distanzi senza motivo dalle regole sviluppate da dottrina e giurisprudenza, si riveli inconciliabile con le regole del diritto e dell'equità, od ometta di tenere conto di tutti gli elementi pertinenti rispettivamente ne consideri di quelli senza pertinenza. Esso interviene se la decisione impugnata si rivela inoltre manifestamente iniqua o ingiusta nel risultato (DTF 142 III 336 consid. 5.3.2; 136 III 278 consid. 2.2.1; sentenza 4A_106/2009 del 1° ottobre 2009 consid. 13.1, non pubblicato in DTF 136 III 23). 
 
8.1. La Corte cantonale ha ritenuto che la maggior parte degli utenti dell'attrice risiedono in Ticino e nella regione di Zurigo, che i media (italiani) che avevano ripreso il comunicato stampa hanno "una diffusione tutto sommato contenuta ma non certamente irrilevante su suolo elvetico", che vi è un "interesse capillare nella popolazione per i voli low cost e per le modalità di acquisto dei relativi biglietti aerei"e che per "l'effetto del passa parola" il numero di persone che hanno preso conoscenza in Svizzera dell'informazione sleale è "sicuramente degno di nota". Per questo motivo ha ritenuto giustificata la pubblicazione sui giornali F.________, G.________ e H.________.  
 
8.2. La ricorrente ritiene la decisione arbitraria sia per quanto concerne la valutazione delle prove, perché non vi è alcuna informazione (scaturente ad esempio da una statistica di vendita) concernente la diffusione in Svizzera dei quotidiani italiani che hanno riportato il comunicato stampa, sia con riferimento ai giornali scelti per pubblicazione della sentenza, che darebbero un eco ben maggiore di quello inizialmente generato, raggiungendo altre persone.  
 
8.3. In concreto la ricorrente non censura l'accertamento secondo cui la maggior parte dei clienti dell'opponente si trova nel Cantone Ticino e nella regione di Zurigo. La Corte cantonale non ha quindi ecceduto nel suo potere di apprezzamento scegliendo quotidiani di quelle regioni. È ben possibile che con la contestata pubblicazione venga effettivamente raggiunto un numero di lettori maggiore rispetto alle persone che hanno preso conoscenza del comunicato stampa lesivo, ma tale pecca non verrebbe eliminata con l'assunzione di dati riguardanti la diffusione in Svizzera dei quotidiani e degli altri media esteri che avevano riportato l'intervista. Limitandosi ad affermare che la pubblicazione dovrebbe avvenire su altre testate, non è chiaro se la ricorrente ritenga più appropriata una divulgazione sui media che avevano ripreso il comunicato stampa: questa non terrebbe però conto del passa parola avvenuto nei luoghi in cui risiede la clientela che l'opponente desidera preservare. In definitiva la scelta operata dai giudici cantonali rientra ancora nel potere di apprezzamento conferito loro dal diritto federale.  
 
9.  
Da quanto precede discende che il ricorso si palesa, nella misura in cui si rivela ammissibile, infondato e come tale va respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 2 LTF). La somma depositata dalla ricorrente presso la Cassa del Tribunale federale sarà liberata a favore dell'opponente. 
 
 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 28'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
La ricorrente rifonderà all'opponente la somma di fr. 33'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. L'indennità per ripetibili spettante all'opponente viene prelevata dall'importo depositato a tal scopo dalla ricorrente presso la Cassa del Tribunale federale. 
 
4.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 16 febbraio 2023 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Kiss 
 
Il Cancelliere: Piatti