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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
6B_650/2020  
 
 
Sentenza del 19 giugno 2020  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Denys, Presidente, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 
opponente. 
 
Oggetto 
Decreto di non luogo a procedere; gratuito patrocinio, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 27 aprile 2020 
dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (incarto n. 60.2019.393). 
 
 
Considerando:  
che A.________ è titolare della ditta individuale B.________, la quale persegue in particolare lo scopo di tutelare i diritti dei consumatori e dei cittadini nonché di fornire loro consulenza ed assistenza giuridica; 
che il 24 agosto 2018 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha emanato nei suoi confronti un decreto di accusa in cui è stata riconosciuta colpevole di delitto alla legge federale contro la concorrenza sleale, del 19 dicembre 1986 (LCSl; RS 241) e di esercizio abusivo della professione di avvocato giusta l'art. 29 della ticinese sull'avvocatura, del 13 febbraio 2012 (LAvv, RL 951.100); 
che A.________ si è opposta al decreto di accusa, sicché gli atti sono stati trasmessi alla Pretura penale per il dibattimento; 
che a seguito di una segnalazione dell'avv. C.________, il quale rappresentava una controparte nell'ambito di una causa civile, il PP ha successivamente aperto un ulteriore procedimento penale nei confronti di A.________ per analoghi titoli di reato; 
che il 21 novembre 2018 A.________ ha presentato una denuncia penale contro l'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino (OATI), l'avv. C.________, la D.________ e altre persone di ignota identità, per i reati di discriminazione razziale, persecuzione, atti inumani, atti preparatori per crimini contro l'umanità, sommossa, abuso di autorità, coazione, diffamazione, calunnia, vie di fatto, sviamento della giustizia, mancata opposizione ad una pubblicazione punibile e violazione della LCSl; 
che, con decisione dell'11 dicembre 2019, il PP si è pronunciato su questa denuncia penale decretando un non luogo a procedere; 
che A.________ ha impugnato il decreto di non luogo a procedere con un reclamo alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP); 
che, con sentenza del 27 aprile 2020, la CRP ha respinto il reclamo nella misura della sua ricevibilità, respingendo contestualmente la domanda di concessione del gratuito patrocinio presentata dalla reclamante; 
che A.________ impugna la sentenza della CRP con un ricorso del 1° giugno 2020 al Tribunale federale, chiedendo in via principale di annullarla; 
che la ricorrente chiede inoltre di essere ammessa al beneficio dell'assistenza giudiziaria; 
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 145 V 380 consid. 1; 145 I 239 consid. 2; 145 II 168 consid. 1 e rispettivi rinvii); 
che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili; 
che spetta alla ricorrente, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a sostegno della sua legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia deducibile direttamente e senza ambiguità dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1); 
che la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (cfr. sentenze 6B_107/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 3.1 e 6B_993/2015 del 23 novembre 2015 consid. 1.2.1); 
che questa giurisprudenza è applicabile anche in materia di reati contro l'onore, sicché spetta alla ricorrente sostanziare il pregiudizio subito e le pretese di risarcimento del danno o di riparazione del torto morale giusta l'art. 41 segg. CO che sarebbe intenzionata ad avanzare (cfr. sentenze 6B_13/2019 del 29 gennaio 2019 consid. 2.1; 6B_1133/2015 del 20 novembre 2015 consid. 1.2.2; 6B_94/2013 del 3 ottobre 2013 consid. 1.1); 
che il riconoscimento di un'indennità a titolo di riparazione morale presuppone che la lesione alla personalità sia oggettivamente di una certa gravità e sia soggettivamente percepita dal danneggiato come sufficientemente grave da fare apparire legittimo che una persona, in simili circostanze, si rivolga al giudice per ottenere un risarcimento (cfr. sentenze 6B_406/2018 del 5 settembre 2018 consid. 1.2; 6B_185/2013 del 22 gennaio 2014 consid. 2.2 e rinvii); 
che, in concreto, la ricorrente si limita a richiamare l'art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 5 LTF, adducendo che intenderebbe  "fare valere pretese civili risarcitorie nei confronti dei denunciati, in particolare per i danni economici cagionati in seguito al bando pubblico del decreto d'accusa e all'omessa protezione dei dati personali che ha permesso pubblicamente la riconoscibilità dell'impresa e della sottoscritta e conseguentemente ha comportato una grave perdita di guadagno dell'impresa ";  
che la ricorrente lamenta inoltre imprecisati problemi concernenti il suo permesso di soggiorno a seguito dell'apertura del procedimento penale nei suoi confronti; 
che, con questa argomentazione, la ricorrente non sostanzia con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, specifiche pretese civili in relazione con i reati prospettati con la denuncia, e non spiega in quale misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza sul loro giudizio; 
che la ricorrente sembra invero invocare il risarcimento di un danno legato alla pubblicità del procedimento penale promosso nei suoi confronti e sfociato nel decreto d'accusa oggetto di opposizione; 
che il danno da lei prospettato è quindi riconducibile al procedimento penale in cui ha la veste di imputata; 
che, al riguardo, le eventuali pretese d'indennità della ricorrente in quanto imputata sono disciplinate dagli art. 429 segg. CPP; 
che, dandosene le condizioni, in caso di proscioglimento, la ricorrente ha di massima diritto sia ad un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale (art. 429 cpv. 1 lett. b CPP), sia ad una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali (art. 429 cpv. 1 lett. c CPP); 
che, nelle esposte circostanze, l'assenza di una motivazione pertinente sulle eventuali pretese civili comporta il diniego della legittimazione ricorsuale nel merito giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF; 
che, indipendentemente dalla legittimazione ricorsuale nel merito, la ricorrente è abilitata a censurare la violazione di garanzie procedurali che il diritto le conferisce quale parte nella procedura e la cui disattenzione equivale ad un diniego di giustizia formale (cfr. DTF 146 IV 76 consid. 2 pag. 79; 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5 e rinvii); 
che tuttavia questa facoltà di invocare i diritti di parte non le permette di rimettere indirettamente in discussione il giudizio di merito (DTF 141 IV 1 consid. 1.1 pag. 5; 138 IV 248 consid. 2); 
che la ricorrente non fa però valere la violazione di simili garanzie con una motivazione conforme alle esigenze degli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF; 
che laddove richiama il diritto di essere sentita, la ricorrente lamenta la mancata assunzione di prove da lei richieste, nonché una motivazione insufficiente del decreto di non luogo a procedere e del giudizio impugnato riguardo alla necessità di assumere tali prove, al fine di accertare i fatti rilevanti; 
che tali censure non costituiscono tuttavia critiche formali, il cui esame potrebbe essere distinto dalla valutazione di merito, che come visto la ricorrente non è abilitata a rimettere in discussione, difettandole la legittimazione; 
che la ricorrente lamenta inoltre la mancata astensione del Presidente della CRP e del Giudice Andrea Pedroli, componenti del collegio giudicante, per il fatto che il primo è pure Presidente della Commissione per l'avvocatura mentre il secondo è parimenti membro della Commissione ticinese per la formazione permanente dei giuristi; 
che, in concreto, la legittimazione della ricorrente a fare valere la ricusa dei membri del collegio giudicante può rimanere indecisa (cfr. sentenza 1B_282/2018 del 31 ottobre 2018 consid. 1); 
che, fondandosi semplicemente sulla partecipazione dei citati magistrati alle suddette Commissioni, la ricorrente non sostanzia infatti, con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, specifici motivi di ricusazione previsti dall'art. 56 CPP
che l'interessata non adduce in particolare l'esistenza di motivi di prevenzione nei suoi confronti e che, contrariamente alla sua tesi, la presenza dei giudici ricusati nelle citate Commissioni non costituisce una partecipazione alla medesima causa "in altra veste" ai sensi dell'art. 56 lett. b CPP (cfr. DTF 143 IV 69 consid. 3.1), né comporta un loro interesse personale nella causa (art. 56 lett. a CPP); 
che la ricorrente critica inoltre il rifiuto della Corte cantonale di concederle il beneficio del gratuito patrocinio; 
che, tra le garanzie procedurali delle parti la cui disattenzione può equivalere ad un diniego di giustizia formale, rientra anche il diritto al gratuito patrocinio (art. 29 cpv. 3 Cost. e art. 136 CPP), sicché la ricorrente è abilitata a fare valere che la CRP le avrebbe negato a torto tale diritto (cfr. sentenze 1B_533/2019 del 4 marzo 2020 consid. 1; 6B_1039/2017 del 13 marzo 2018 consid. 1.2.2); 
che, al riguardo, la ricorrente si limita tuttavia ad addurre che i giudici cantonali non avrebbero esaminato se l'azione civile non appariva priva di possibilità di successo secondo l'art. 136 cpv. 1 lett. b CPP
che la censura è inammissibile, giacché la CRP si è in realtà espressa sul motivo per cui ha negato l'assistenza giudiziaria, rilevando che il reclamo appariva fin dall'inizio privo di possibilità di successo; 
che, al riguardo, la Corte cantonale ha fatto riferimento ai considerandi del suo giudizio, in cui è stata rilevata l'assenza manifesta di indizi di reato e pertanto la palese infondatezza del reclamo; 
che, infine, il ricorso è parimenti inammissibile laddove la ricorrente contesta un decreto di non luogo a procedere emanato dal Ministero pubblico il 6 aprile 2020 riguardo ad una denuncia penale da lei presentata il 1° aprile 2020 contro un membro del Gran Consiglio del Cantone Ticino; 
che si tratta infatti di una decisione diversa da quella oggetto della presente impugnativa ed esula pertanto dalla causa in esame; 
che, di conseguenza, il ricorso, non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che la domanda di assistenza giudiziaria presentata dalla ricorrente in questa sede deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF); 
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate alla ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF); 
che si giustifica tuttavia di prelevare una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF); 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione alla ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 19 giugno 2020 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni