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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
9C_673/2009 
 
Sentenza del 14 aprile 2010 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali U. Meyer, Presidente, 
Borella, Kernen, 
cancelliere Grisanti. 
 
Partecipanti al procedimento 
G.________, 
patrocinata da Studio legale Spahni Stein, avv. Sybille Plouda, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 15 giugno 2009. 
 
Fatti: 
 
A. 
In data 1° settembre 2006 G.________, ausiliaria di pulizie e casalinga, ha presentato una domanda volta all'ottenimento di prestazioni dell'assicurazione invalidità (AI) per adulti lamentando un'inabilità riconducibile a malattia e infortunio. 
 
Esperiti i propri accertamenti, per decisione del 30 settembre 2008 l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha respinto la richiesta per carenza di invalidità pensionabile. Preso atto della documentazione medico-specialistica, e in particolare degli esami effettuati dal Servizio X.________ - che hanno messo in evidenza una limitazione completa nell'attività abituale di ausiliaria di pulizie, ma del 20 % in attività rispettose delle indicazioni mediche (limiti: mantenimento di una posizione seduta ed eretta per il massimo 45 minuti; sollevamento saltuario di pesi di 5-10 kg; impossibilità di sollevare pesi superiori ai 10 kg; evitare movimenti ripetuti di flessione/estensione/torsione del tronco; evitare situazioni di precario equilibrio; impossibilità di sollevare le braccia al di sopra del piano orizzontale) -, come pure degli esiti relativi all'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica effettuata al domicilio dell'interessata - che ha stabilito al 26 % il suo tasso d'impedimento nell'attività di casalinga, rappresentante, in termini percentuali, il 62 % dell'attività complessiva, a fronte di una quota del 38 % per l'attività salariata -, l'UAI ha fissato al 29 % il grado d'invalidità totale ([38 x 33 %] + [62 x 26 %]), insufficiente per giustificare l'erogazione di una rendita AI. 
 
B. 
Con giudizio del 15 giugno 2009 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, statuendo per giudice unico, ha respinto il ricorso di G.________, patrocinata dal Patronato INAS Frontalierato Svizzero, contro la decisione dell'UAI. 
 
C. 
Assistita dall'avv. Sybille Plouda, l'assicurata è insorta al Tribunale federale, al quale, lamentando segnatamente una violazione del suo diritto di essere sentita, chiede di sottoporre al proprio medico di fiducia - affinché possa pronunciarsi in merito - il rapporto del Servizio X.________ del 2 maggio 2007 e l'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica. Inoltre, eventualmente a titolo provvisorio, domanda che le venga riconosciuta almeno una mezza rendita AI a dipendenza di un tasso d'invalidità del 52 %. Infine postula di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria. 
 
L'UAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
 
1. 
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per il resto, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62). Occorre però dimostrare che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
2. 
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità giudiziaria cantonale ha già esposto le norme e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, ricordando in particolare la nozione d'invalidità (art. 4 cpv. 1 LAI, art. 7 e 8 LPGA), i presupposti e l'estensione del diritto alla rendita (art. 28 LAI), nonché i vari metodi di valutazione dell'invalidità: metodo ordinario sulla base del confronto dei redditi per gli assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA); metodo specifico sulla base del confronto delle mansioni consuete per gli assicurati non esercitanti un'attività lucrativa e in particolare per gli assicurati che si occupano dell'economia domestica (art. 28a LAI in relazione con gli art. 27 OAI e 8 cpv. 3 LPGA) e metodo misto per gli assicurati AI esercitanti solo parzialmente un'attività lucrativa (art. 28a cpv. 3 LAI in relazione con gli art. 27bis OAI e 16 LPGA, cfr. pure DTF 130 V 97, 393). 
 
Pure correttamente il giudice cantonale ha rammentato la prassi relativa al valore probatorio generalmente attribuito ai rapporti d'inchiesta economica fatti esperire dagli UAI (DTF 128 V 93 consid. 4; SVR 2005 IV no. 21 pag. 81 consid. 5.1.1 pag. 84 [I 249/04]; cfr. pure sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 693/06 del 20 dicembre 2006 consid. 6.2 con riferimenti) e ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili, ricordando che se questi ultimi sono stati resi sulla base di accertamenti approfonditi e completi, in piena conoscenza dell'incarto e giungono a dei risultati convincenti, il giudice non vi si scosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di far dubitare della loro fondatezza (DTF 125 V 351 consid. 3b/ee pag. 353). 
 
3. 
In via preliminare la ricorrente lamenta una violazione del suo diritto di essere sentita per non avere l'amministrazione sottoposto il rapporto 2 maggio 2007 del Servizio X.________ al proprio medico curante, rispettivamente per averle (asseritamente) l'UAI, con comunicazione del 7 agosto 2008, rifiutato la possibilità di trasmetterlo a detto sanitario. 
 
La censura, oltre ad essere irricevibile, in quanto sollevata per la prima volta, e quindi in maniera inammissibile, in sede federale (art. 99 cpv. 1 LTF; cfr. pure Bernard Corboz, in: Commentaire de la LTF, 2009, n. 41 ad art. 99, il quale ricorda come la possibilità di sollevare nuove eccezioni giuridiche sia comunque limitata dal divieto di allegare fatti nuovi o nuovi mezzi di prova), è anche (manifestamente) infondata. Infatti, nulla impediva all'assicurata di sottoporre al proprio medico di fiducia gli atti che l'UAI aveva trasmesso il 7 agosto 2008 al Patronato INAS, dando seguito a una sua richiesta del 29 luglio precedente. In particolare, dal tenore dello scritto 7 agosto 2008, che contestualmente alla trasmissione dell'incarto AI faceva riferimento al divieto generale - nell'interesse della persona assicurata - di dare conoscenza degli atti a terze persone senza l'autorizzazione esplicita da parte dell'UAI, non può dedursi nulla che ostasse a una simile eventualità, come osserva giustamente l'amministrazione opponente. 
 
4. 
Contestata è quindi, tra le altre cose, la ripartizione percentuale fra attività salariata, da un lato, e casalinga, dall'altro, operata dalla Corte cantonale. La ricorrente chiede che il Tribunale federale tenga conto di una ripartizione del 30 % per l'attività salariata e del 70 % per quella casalinga. Sennonché, la richiesta sfugge a un esame di merito per mancanza di un interesse pratico e attuale. Essa è infatti priva di rilevanza pratica perché, oltre ad essere comunque stata (seppur in via abbondanziale) riconosciuta dal Tribunale cantonale, non è suscettibile di modificare l'esito del giudizio. Difatti, anche accettando la ripartizione invocata dall'insorgente, il ricorso non può trovare accoglimento per i motivi che seguono (sul potere di esame del Tribunale federale in questo ambito cfr. in ogni caso sentenza citata I 693/06 consid. 4.1). 
 
5. 
Controversa è inoltre la valutazione degli impedimenti riscontrati in ambito domestico. 
 
5.1 Il giudice cantonale, riferendosi alla giurisprudenza in materia, ha ricordato che l'inchiesta economica per le persone che si occupano dell'economia domestica - se redatta secondo le indicazioni fornite dalla Circolare dell'UFAS sull'invalidità e la grande invalidità nell'assicurazione per l'invalidità (cifre 3090 segg. CIGI) - costituisce una base di giudizio idonea e di regola anche sufficiente. 
 
5.2 Per potergli attribuire piena forza probatoria, è però essenziale che il rapporto sia redatto da una persona qualificata - quale è normalmente un collaboratore dei servizi sociali (cfr. ad esempio sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 102/00 del 22 agosto 2000 consid. 4) - in conoscenza delle circostanze concrete come pure delle limitazioni risultanti dagli accertamenti medici. Inoltre il rapporto deve tenere conto delle indicazioni della persona assicurata e menzionare, se del caso, le opinioni divergenti. L'inchiesta deve infine essere plausibile, motivata e sufficientemente dettagliata in merito alle singole limitazioni e deve riprodurre quanto accertato in loco (sentenza I 90/02 del 30 dicembre 2002 consid. 2.3.2 non pubblicato in DTF 129 V 67, ma in VSI 2003 pag. 218). Secondo giurisprudenza, il ricorso al giudizio di un medico che abbia a pronunciarsi sulle singole posizioni dell'inchiesta sotto il profilo dell'esigibilità è solo eccezionalmente necessario, segnatamente in presenza di dichiarazioni inverosimili della persona assicurata in contraddizione con i reperti medici (VSI 2004 pag. 137 consid. 5.3 [I 311/03] e 2001 pag. 155 consid. 3c [99/00]; cfr. pure SVR 2005 IV n. 21 pag. 84 consid. 5.1.1 [I 249/04]). 
 
5.3 Se un rapporto d'inchiesta soddisfa queste condizioni, la ponderazione - entro i parametri indicati dalla cifra 3095 CIGI - delle singole mansioni costituisce una questione di apprezzamento che dipende dalla valutazione delle circostanze concrete e che è riesaminabile dal Tribunale federale solo limitatamente in caso di suo esercizio eccessivo o abusivo. Per il resto, l'accertamento del tasso d'impedimento in ogni singola mansione rappresenta - come l'accertamento del danno alla salute, della capacità lavorativa dell'assicurato e dell'esigibilità di un'attività professionale (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398) - una questione di fatto che può essere controllata da questo Tribunale solo in maniera molto limitata (cfr. sopra, consid. 1; cfr. inoltre sentenza citata I 693/06 consid. 6.2-6.3). 
 
5.4 Nell'ambito dell'accertamento dei fatti e della valutazione delle prove il giudice di merito dispone di un ampio potere di apprezzamento. Per censurare un asserito accertamento arbitrario dei fatti o un'asserita valutazione arbitraria delle prove non è sufficiente che il ricorrente critichi semplicemente la decisione impugnata o che contrapponga a quest'ultima un proprio accertamento o una propria valutazione, per quanto essi siano sostenibili o addirittura preferibili. Egli deve bensì dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove criticati sarebbero manifestamente insostenibili o in chiaro contrasto con la situazione di fatto, si fonderebbero su una svista manifesta o contraddirebbero in modo urtante il sentimento di giustizia e di equità (DTF 125 I 166 consid. 2a pag. 168; 125 II 10 consid. 3a pag. 15; 124 I 310 consid. 5a pag. 316; 124 V 137 consid. 2b pag. 139 e riferimenti). 
 
5.5 Il Tribunale cantonale ha accertato che il rapporto d'inchiesta domestica del 30 ottobre 2007, oltre a mettere in evidenza una limitazione complessiva del 26 %, ha correttamente - nel rispetto dei parametri di cui alla CIGI - stabilito la ripartizione delle singole attività domestiche. Esaminate inoltre le valutazioni dell'assistente sociale R.________ in merito agli impedimenti nelle singole mansioni, la Corte cantonale non ha ravvisato elementi che consentissero di metterne in dubbio l'attendibilità; anzi, tenuto anche conto dell'obbligo incombente all'assicurata di ridurre il danno e dell'obbligo di reciproca assistenza familiare, ha ritenuto tale valutazione del tutto affidabile e compatibile con gli impedimenti accertati in sede medica. 
 
5.6 Per parte sua, la ricorrente rileva alcune incongruenze e un errore di procedura in cui sarebbe incappata l'assistente sociale nell'allestimento del rapporto d'inchiesta. In particolare, osserva che nella misura in cui intendeva scostarsi dalle sue (dell'assicurata) dichiarazioni in merito alle limitazioni nello stiro e nei lavori all'uncinetto, R.________ avrebbe dovuto - conformemente alla giurisprudenza in materia - preliminarmente sottoporre il quesito a un medico. Inoltre contesta il fatto che al punto 5.5 dell'inchiesta (bucato, confezione e riparazione di indumenti) la perita, riscontrando quale limitazione unicamente un minor rendimento, abbia valutato al 20 % il tasso di impedimento, quando invece al punto 5.2 (alimentazione) lo stesso impedimento (maggior impiego di tempo, ossia minor rendimento) aggiunto alle difficoltà riscontrate nei lavori stagionali è stato valutato nella medesima misura (del 20 %). Infine chiede che l'inchiesta venga sottoposta al proprio medico di fiducia o comunque, ove ciò non fosse possibile, che le percentuali degli impedimenti vengano corrette verso l'alto (50 % per l'alimentazione, 80 % per la pulizia, 20 % per spesa e acquisti diversi, 50 % per il bucato, confezione e riparazione d'indumenti). 
 
5.7 Nel chiedere di aumentare il tasso di impedimento in singole mansioni domestiche, la ricorrente non motiva (sufficientemente) la propria richiesta (art. 42 cpv. 2 LTF). In particolare, essa non spiega debitamente in quale misura l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove criticati sarebbero manifestamente insostenibili o in chiaro contrasto con la situazione di fatto, si fonderebbero su una svista manifesta o contraddirebbero in modo urtante il sentimento di giustizia e di equità. Non basta così contrapporre la propria opinione personale per qualificare come arbitrario l'apprezzamento delle prove operato dal primo giudice. È però quanto ha fatto in gran parte la ricorrente. Quanto invece alla pretesa incongruenza nella valutazione del medesimo impedimento ai punti 5.2 e 5.5, quest'ultima, seppure possa apparire opinabile, non può dirsi arbitraria, non fosse altro perché concerne attività diverse non solo dal profilo qualitativo ma anche quantitativo. 
 
5.8 Riguardo alla divergente valutazione delle limitazioni nei lavori di stiro e di uncinetto e alla pretesa necessità di sottoporre la questione al giudizio di un medico, preferibilmente del curante, basta osservare che il motivo della divergenza risiede nel fatto che, mentre per l'assistente sociale le occupazioni in parola sarebbero ancora esercitabili personalmente, per la ricorrente lo stiro sarebbe unicamente possibile grazie all'aiuto della figlia che se ne occuperebbe in misura totale. Ora, questa divergenza di opinioni è più di natura formale che sostanziale perché, nell'una come nell'altra ipotesi, il risultato è il medesimo e la necessità di raccogliere il parere di un medico non si giustifica. 
 
Infatti, per giurisprudenza, se la persona assicurata, a causa della sua inabilità, può svolgere determinate mansioni domestiche solo con difficoltà e con un impegno temporale assai più elevato, deve provvedere a riorganizzare il proprio lavoro e, nella misura usuale, ricorrere all'aiuto dei familiari. Nel caso di persone attive nell'economia domestica, un impedimento può così essere considerato dall'assicurazione per l'invalidità solo se le mansioni non più esercitabili personalmente devono essere eseguite da terze persone dietro pagamento oppure da familiari che per fare ciò dimostratamente subiscono una perdita di guadagno o comunque un aggravio eccessivo. Il grado di assistenza che si può pretendere dai familiari per l'aiuto in favore di un/a casalinga/o invalido/a va oltre il sostegno che ci si può normalmente attendere in assenza di danno alla salute (DTF 133 V 504 consid. 4.2 pag. 509 seg.). 
 
5.9 Ne discende che, anche volendo seguire la tesi della ricorrente riguardo all'impossibilità di eseguire personalmente determinate occupazioni, l'aiuto richiesto alla figlia (seppure certamente prezioso) non conduce comunque a una maggiore limitazione nelle singole mansioni perché, per l'obbligo di ridurre il danno - non essendo questo aiuto eccessivo (cosa che del resto l'interessata nemmeno pretende) -, esso non va considerato nella valutazione degli impedimenti (cfr. pure sentenze 9C_617/2008 del 6 agosto 2009 consid. 5.2 e 9C_814/2008 del 25 novembre 2008 consid. 4). In tali condizioni, il tasso d'invalidità del 26 % accertato in ambito domestico va confermato siccome né manifestamente errato né contrario al diritto. 
 
6. 
Contestato è infine pure il giudizio della Corte cantonale sull'invalidità della ricorrente in ambito lucrativo. 
 
6.1 Fondando sostanzialmente la sua pronuncia sul parere 2 maggio 2007 del Servizio X.________, che in seguito non è più stato smentito da documentazione medica specialistica, il primo giudice ha accertato in maniera vincolante per il Tribunale federale una capacità lavorativa residua dell'interessata dell'80 % in attività sostitutive rispettose dei limiti funzionali sopra indicati (cfr. Fatti, A). 
 
6.2 Senza arbitrio, l'autorità giudiziaria cantonale poteva inoltre pure richiamarsi alla valutazione della consulente in integrazione professionale che, nel suo rapporto finale del 3 giugno 2008, aveva ritenuto esigibile, nel rispetto dei limiti funzionali indicati del Servizio X.________, lo svolgimento di attività leggere e poco qualificate nel campo della produzione (operaia generica con mansioni di assemblaggio, di rifinitura, di imballaggio, ecc.) e dei servizi (venditrice, commessa-cassiera, ausiliaria di lavanderia, ecc.). La ricorrente si limita a mettere in dubbio questa valutazione ("non credo che il mercato del lavoro, per quanto teoricamente equilibrato ce lo si immagini, disponga di posti di lavoro adatti"), facendo leva sulla sua posizione personale (età e scarsa scolarizzazione). Così facendo essa dimentica però che la consulente in integrazione professionale, che era la persona più indicata per verificare quali attività fossero ancora possibili alla luce delle indicazioni mediche (v. DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261; Ulrich Meyer, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung, 1997, pag. 228 seg.), aveva già tenuto conto del suo profilo socio-professionale. E a prescindere da questa considerazione, il solo fatto di non credere all'attendibilità di tale accertamento non basta ancora a farlo ritenere manifestamente errato (per il resto, sulla possibilità di riconvertirsi professionalmente in attività quali quelle indicate dalla consulente, che non richiedono necessariamente la messa in atto di particolari misure integrative, cfr. sentenza 9C_753/2008 del 26 ottobre 2009 consid. 3.5 con riferimenti). 
 
6.3 Per il raffronto dei redditi (reddito senza invalidità, incontestato: fr. 19'838.30.-; guadagno ipotetico da invalida: fr. 34'188.82 [anno di riferimento: 2006]), l'istanza precedente ha applicato sul reddito base da invalida (fr. 50'277.69, accertato sulla base della tabella TA1 dell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari, livello di esigenze 4) - in aggiunta alla riduzione del 20 % per il grado di incapacità lavorativa residua - una deduzione del 15 % conformemente a quanto aveva riconosciuto la consulente in integrazione professionale in considerazione dei limiti di caricabilità, del bisogno di cambio posturale, della scarsa scolarità e del cambio di attività con conseguente difficoltà ad adattarsi a nuovi contesti lavorativi (sul tema cfr. DTF 126 V 75). Ottenuto così un reddito da invalida superiore a quello senza invalidità, la Corte cantonale ha ritenuto nullo il grado d'invalidità per la parte salariata. 
 
6.4 La ricorrente contesta il calcolo applicato dal primo giudice. In primo luogo gli rimprovera di avere contrapposto a un reddito da invalida basato su una capacità lavorativa dell'80 %, ma distribuita sull'arco di un'occupazione a tempo pieno, un reddito senza invalidità riferito a un'occupazione a tempo parziale. Inoltre si appella al giudizio del Tribunale federale per farsi riconoscere la deduzione massima consentita del 25 % per tenere conto della sua situazione personale (v. DTF 126 V 75). 
6.4.1 Nella misura in cui chiede di riconoscerle la deduzione massima consentita del 25 % per tenere conto delle sue particolari condizioni sfavorevoli (segnatamente: scolarizzazione particolarmente bassa, età), la ricorrente non spiega debitamente in quale misura il primo giudice avrebbe ecceduto o abusato nel proprio potere di apprezzamento. A parte ciò, si osserva comunque che nella deduzione applicata dall'amministrazione e dal Tribunale cantonale già si è sostenibilmente tenuto conto della situazione di (assenza di) scolarizzazione. 
6.4.2 E comunque, anche volendo, per ipotesi, ammettere il tasso di deduzione del 25 % come pure la ripartizione tra attività salariata (30 %) e casalinga (70 %) invocata con il ricorso e la riduzione del reddito base da invalida alla quota parte salariata (30 %), il grado d'invalidità non raggiungerebbe ancora il minimo di legge del 40 %. Infatti, seguendo il ragionamento dell'insorgente, si otterrebbe un grado massimo d'invalidità parziale, per la parte salariata, del 16.31 % - ricavato sulla base di un reddito senza invalidità di fr. 19'838.30, di un reddito da invalida di fr. 9'049.98 (ossia: fr. 52'277.69 x 30 % x 80 % x 75 %]) e di una quota di ripartizione del 30 % - che sommato all'invalidità in ambito domestico (18.20 %, ossia: 26 % x 70 %) porterebbe a ritenere, dopo arrotondamento (DTF 130 V 121), un grado complessivo del 35 %, insufficiente a riconoscere una rendita ancorché minima dell'AI. 
Ne segue che, per quanto ammissibile, il ricorso va respinto. 
 
7. 
L'insorgente ha chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria gratuita. 
 
7.1 Il Tribunale federale dispensa la parte che dimostra di essere in uno stato di bisogno e (cumulativamente) le cui conclusioni non sembrano prive di probabilità di successo, dal pagare le spese processuali e i disborsi (art. 64 cpv. 1 LTF). Se occorre, il Tribunale federale può fare assistere questa parte da un avvocato i cui onorari sono sopportati dalla cassa del Tribunale medesimo (art. 64 cpv. 2 LTF). 
 
7.2 Una persona è indigente quando non è in grado di assumere le spese del processo senza intaccare i mezzi necessari al sostentamento suo personale e della famiglia (DTF 135 I 221 consid. 5.1 pag. 223 e seg.; 128 I 225 consid. 2.5.1 pag. 232; 127 I 202 consid. 3b pag. 205). Per accertare lo stato di bisogno dell'istante va preso in considerazione l'insieme della sua situazione finanziaria. Vanno quindi considerati gli elementi di reddito - come pure quelli della sostanza (DTF 124 I 97 consid. 3b pag. 98 con riferimenti) - di entrambi i coniugi (DTF 119 Ia 11 consid. 3a pag. 12; 115 Ia 193 consid. 3a pag. 195; 108 Ia 9 consid. 3 pag. 10; cfr. pure sentenza 8C_446/2009 del 7 gennaio 2010 consid. 7). 
 
7.3 Le condizioni per concedere il beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio non si realizzano in concreto. Sebbene le indicazioni di reddito e di fabbisogno fornite dalla ricorrente facciano a prima vista pensare a una situazione finanziaria deficitaria dei coniugi G.________, a un esame più approfondito degli atti emerge la netta discrepanza tra i dati di reddito dichiarati nel questionario per l'assistenza giudiziaria gratuita e quelli risultanti dall'ultima decisione di tassazione fiscale definitiva (2007) in atti, alla quale la ricorrente peraltro fa riferimento per quantificare il debito fiscale per le imposte comunali, cantonali e federali (fr. 7000.- annui). Questa discrepanza è del resto già stata riscontrata e corretta dall'autorità fiscale nell'ultima decisione di tassazione fiscale all'inserto, dove a fronte di un reddito netto dichiarato di fr. 25'507.- l'Ufficio di tassazione di L.________, aumentando il reddito da attività indipendente dei contribuenti - i quali sono soci, con una quota sociale del 50 % ciascuno, della O.________, ditta di giardinaggio alle cui dipendenze lavora il marito dell'assicurata - ha accertato un importo di fr. 66'230.- (più in generale, sull'obbligo in questi casi di presentare spontaneamente, anche se non richiesti, i risultati degli ultimi anni di esercizio oltre che quelli attuali: sentenza 4P.7/1996 del 26 marzo 1996 consid. 3). 
 
Ora, anche volendo dedurre da questo reddito netto il valore locativo (fr. 9'100.-) computato dall'autorità fiscale, si ottiene pur sempre un reddito netto di entrambi i coniugi di fr. 57'130.- annui, pari a fr. 4'760.83 mensili. 
 
A fronte di ciò, nel calcolo del bisogno va considerato un importo base per coniugi (fr. 1'550.-) aumentato del 25 % (fr. 1'937.50), al quale vanno aggiunte le spese. Orbene, anche ammettendo quelle indicate dalla richiedente (interessi per debito ipotecario e per debito privato; spese accessorie, comprese quelle assicurative, per l'abitazione in proprietà; quota imposte; premi cassa malati) - ad eccezione però delle spese professionali (fr. 466.70) e di contributo al terzo pilastro (fr. 332.35) del marito, già incluse nel calcolo del reddito netto -, queste ammontano a fr. 2'252.1 (fr. 1'162.- [ricorrente] + fr. 1'091.10 [marito]). 
 
Raffrontando quindi reddito netto (fr. 4'760.83), da un lato, e importo base maggiorato (fr. 1'937.50) e spese (fr. 2'252.10), dall'altro, si ottiene un'eccedenza di fr. 571.23 mensili, che nemmeno tiene conto di un eventuale contributo finanziario dei figli maggiorenni che convivono con i genitori nell'economia domestica e che percepiscono un reddito di fr. 2'200.- (figlio), rispettivamente di fr. 1'930.- (figlia). 
In tali circostanze, dal momento che è in grado di saldare le spese del processo quantomeno entro un anno, si può ragionevolmente pretendere dalla ricorrente che faccia fronte personalmente, eventualmente ratealmente, alle spese giudiziarie e di patrocinio (cfr. sentenza citata 8C_446/2009 consid. 7; Pra 2006 n. 143 pag. 987 [5P.441/2005] consid. 1.2). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2. 
La domanda di assistenza giudiziaria gratuita e di gratuito patrocinio è respinta. 
 
3. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 14 aprile 2010 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Meyer Grisanti