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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
1C_841/2013  
   
   
 
 
 
Sentenza del 26 novembre 2013  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente, 
Karlen, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dalla dott. avv. Tiziana Meyer-Tomassini, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Commissione di ricorso per la ricomposizione particellare di X.________,  
Dipartimento delle finanze e dell'economia, Ufficio per l'approvvigionamento idrico e la sistemazione fondiaria, Palazzo amministrativo 1, 6501 Bellinzona.  
 
Oggetto 
ricomposizione particellare, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 15 ottobre 2013 
dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
A.________ aveva acquisito, nel Comune di X.________, il fondo xxx vecchio stato, di 469 m2, sul quale sorge una baracca adibita ad atelier. Il 20 ottobre 2011 l'Ufficio per l'approvvigionamento idrico e la sistemazione fondiaria (UAS) ha approvato gli atti del progetto di nuovo riparto dei fondi della ricomposizione particellare nel Comune di X.________: in tale ambito, la proprietà di A.________ è stata completamente espropriata e annessa ai fondi limitrofi. La decisione è stata pubblicata sul Foglio ufficiale del 25 ottobre 2011 e comunicata per lettera semplice a tutti gli interessati. Gli atti sono stati pure esposti pubblicamente dal 14 novembre al 13 dicembre 2011. 
 
B.   
Il 30 marzo 2012 il proprietario ha contestato l'avvenuta espropriazione dinanzi alla Commissione di ricorso. Con decisione del 20 ottobre 2012 la Commissione di ricorso ha considerato tardiva l'impugnativa e non dati i presupposti per una restituzione in intero dei termini: ha nondimeno esaminato a titolo abbondanziale il ricorso nel merito, respingendolo, ritenendo corretta l'espropriazione totale del fondo a causa della sua esiguità. Contro la decisione 20 ottobre 2012 della Commissione di ricorso, il 7 ottobre 2013 A.________ è insorto dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo. Con giudizio del 15 ottobre 2013, il giudice delegato della Corte cantonale ha respinto il ricorso. Nel proseguimento della procedura di raggruppamento, il 12 dicembre 2012, l'UAS ha fissato un termine dal 15 ottobre al 31 dicembre 2013 per la picchettazione, terminazione e l'immissione in possesso provvisoria dei fondi. 
 
C.   
Avverso la decisione del 20 ottobre 2012 della Commissione di ricorso A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede, in via cautelare, di ordinare al geometra di non effettuare l'immissione in possesso delle nuove particelle, di sospendere l'incasso della tassa di giustizia di fr. 500.-- fissata dalla Corte cantonale, di conferire effetto sospensivo al ricorso, di accogliere l'istanza di gratuito patrocinio e, nel merito, di accertare la nullità della decisione impugnata e, in sostanza, di riattribuirgli il citato fondo. 
 
Non sono state chieste osservazioni al gravame. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
 
1.1.  
Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 138 I 367 consid. 1). 
 
1.2. L'ammissibilità del ricorso in materia di diritto pubblico contro una decisione pronunciata dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. d LTF) nel quadro di una procedura di raggruppamento terreni (art. 82 lett. a LTF), la tempestività del gravame (art. 100 cpv. 1 LTF) e la legittimazione del ricorrente (art. 89 cpv. 1 LTF) sono pacifiche. Il ricorso è per contro inammissibile in quanto diretto contro la decisione del 20 ottobre 2012 della citata Commissione, della quale è chiesto l'annullamento: non si tratta in effetti di una decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza e per l'effetto devolutivo del ricorso, essa è sostituita da quella del Tribunale cantonale amministrativo (cfr. DTF 136 II 101 consid. 1.2; 134 II 142 consid. 1.4).  
 
1.3. Secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, nel ricorso occorre spiegare perché l'atto impugnato viola il diritto. Questa Corte non è pertanto tenuta a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste non sono presentate nella sede federale (DTF 138 I 274 consid. 1.6; 136 I 229 consid. 4.1). Per di più, quando il ricorrente invoca, come in concreto, la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale (divieto dell'arbitrio, principio di proporzionalità, garanzia della proprietà, diritto di essere sentito), il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, esamina le censure sollevate soltanto se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 138 I 171 consid. 1.4). In questa misura, argomentazioni vaghe, come quelle addotte nel ricorso in esame, non sono quindi ammissibili (DTF 134 I 83 consid. 3.2).  
 
2.  
 
2.1. La Corte cantonale, dopo aver illustrato le nuove modalità di comunicazione delle decisioni governative sull'approvazione del nuovo riparto, ha rilevato che, in concreto, la relativa decisione è stata comunicata agli interessati per posta semplice, per cui l'autorità non ha potuto provare la data precisa dell'avvenuta intimazione. Ha nondimeno stabilito che nella decisione del 20 ottobre 2012 è stato accertato che l'insorgente, il 1° marzo 2012, si era presentato dinanzi al Comune di X.________ e alla Commissione di ricorso per chiedere le ragioni del nuovo assetto fondiario: il Tribunale cantonale amministrativo ne ha dedotto che, al più tardi in quel momento, egli è venuto a conoscenza delle risultanze della ricomposizione particellare.  
 
 Ha poi ricordato che se una notificazione irregolare o difettosa non può cagionare alcun pregiudizio alle parti, il termine per impugnarla decorre dal momento in cui il destinatario ha potuto rendersi conto dell'irregolarità e rimediarvi, dando prova della diligenza richiesta dalle circostanze. Ne ha concluso che il termine ricorsuale di 15 giorni per insorgere contro il contenuto del progetto di nuovo riparto al Consiglio di Stato, previsto dall'art. 32 cpv. 1 della legge sul raggruppamento e la permuta dei terreni del 23 novembre 1970 (LRPT), che affida la decisione alla Commissione di ricorso (art. 34 LRPT), scadeva il 16 marzo 2012: il gravame, inoltrato alla Commissione di ricorso il 30 marzo seguente, era quindi tardivo. La Corte cantonale ha respinto la richiesta di restituzione in intero contro il lasso dei termini, poiché presentata soltanto il 7 maggio 2012 e pertanto non entro il termine di dieci giorni dalla cessazione del motivo dell'inosservanza. Non ha pertanto esaminato il ricorso nel merito 
 
2.2. Nell'atto di ricorso, inutilmente ridondante, dispersivo e ripetitivo, che si diffonde su tematiche che esulano manifestamente dall'oggetto del litigio, il ricorrente non dimostra affatto perché la Corte cantonale avrebbe ritenuto a torto che il gravame inoltrato alla Commissione di ricorso e la richiesta di restituzione in intero dei termini erano tardivi: né egli si confronta con la conclusione della Corte cantonale di ritenere corretta la decisione della Commissione di ricorso di respingere in ordine il ricorso, per cui non ha esaminato nel merito le censure dell'insorgente trattate dalla Commissione a titolo abbondanziale.  
 
2.3. Quando, come nella fattispecie, l'ultima autorità cantonale dichiara un gravame inammissibile per ragioni formali e non procede all'esame di merito, il ricorrente deve addurre perché essa avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali e si sarebbe quindi a torto rifiutata di procedere all'esame di merito (DTF 133 IV 119 consid. 6; 132 III 555 consid. 3.2; 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2). Censure che, come in concreto, si limitano a riproporre al proposito le argomentazioni sostanziali addotte nella sede cantonale e a criticare il merito della vertenza, sono quindi inammissibili. L'oggetto del litigio può riferirsi infatti soltanto alla tempestività del ricorso presentato nella sede cantonale (DTF 135 II 145 consid. 3.1 e 4).  
 
 Per di più, la conclusione della Corte cantonale è corretta, ritenuto che, secondo la giurisprudenza, la notificazione irregolare di una decisione non deve comportare pregiudizio alla parte ricorrente, per la quale pertanto il termine di ricorso inizia a decorrere solo dalla conoscenza della decisione. Secondo la pubblicata giurisprudenza, nota quindi alla patrocinatrice del ricorrente, l'interessato non può tuttavia differire a piacimento il suo intervento, ricordato che il principio della buona fede gli impone di informarsi dell'esistenza e del contenuto di un atto che lo riguarda non appena ne sospetti l'esistenza, pena il rischio di vedersi opporre l'irricevibilità del gravame per tardività (DTF 124 II 124 consid. 2d/aa, 116 I a 215 consid. 2c e d; 112 Ib 417 consid. 2d). 
 
2.4. Al riguardo il ricorrente accenna semplicemente al fatto che non si potrebbe esigere ch'egli potesse far valere i propri diritti entro il termine di 15 giorni. Con questo rilievo egli non dimostra minimamente l'incostituzionalità di detto termine, previsto peraltro da altre normative analoghe (vedi art. 28 della legge ticinese sullo sviluppo territoriale del 21 giugno 2011 e gli art. 6 e 8 della legge edilizia cantonale del 13 marzo 1991).  
 
2.5. La tesi ricorsuale, secondo cui sia la decisione della citata Commissione sia quella della Corte cantonale a causa della notifica irregolare sarebbero nulle, poiché fondate su una notificazione viziata, è manifestamente infondata. Questi giudizi non sono nulli, ma annullabili (DTF 116 Ia 215 consid. 2c). La Corte cantonale pertanto, di massima, non era tenuta a vagliare le censure inerenti al merito della vertenza: ciò a maggior ragione visto che, come rilevato dal ricorrente stesso, la Commissione le aveva esaminate solo "superficialmente". Gli asseriti pregiudizi, in particolare economici, che deriverebbero al ricorrente sono quindi riconducibili, se del caso, all'intempestiva impugnazione della decisione, di cui ha avuto nondimeno conoscenza, motivo per cui il giudizio impugnato non è arbitrario neppure nel risultato (DTF 134 II 124 consid. 4.1).  
 
2.6. In siffatte circostanze, anche l'accenno a una lesione dei diritti di difesa, perché la Corte cantonale sulla base di un apprezzamento anticipato delle prove (al riguardo vedi DTF 136 I 229 consid. 5.3) non ha assunto quelle proposte dal ricorrente, è inconferente (sentenza 1C_167/2009 del 29 giugno 2009 consid. 2.3.3).  
Pure priva di consistenza è la tesi ricorsuale, peraltro non motivata, secondo cui la Commissione di ricorso non costituirebbe un organo giurisdizionale in senso proprio. Il Tribunale federale ha già stabilito che l'istituzione di detta Commissione di ricorso, che decide definitivamente come tribunale specializzato e indipendente in materia di raggruppamento terreni, né era contraria all'art. 58 vCost. né all'art. 6 n. 1 CEDU (DTF 117 Ia 378 consid. 4; sentenza 1P.91/1994 dell'8 agosto 1994 consid. 2 e 3, in RDAT I-1995 n. 45 pag. 109) : ciò vale a maggior ragione dopo l'introduzione del ricorso al Tribunale cantonale amministrativo. 
 
3.  
 
3.1. Nella minima misura della sua ammissibilità, il ricorso è respinto. Le spese giudiziarie, ridotte tenuto conto della situazione finanziaria del ricorrente, seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), la domanda di gratuito patrocinio dovendo chiaramente essere respinta, visto che l'atto di ricorso era già di primo acchito privo di ogni possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 e 2 LTF).  
 
3.2. L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto sia la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo (art. 103 LTF) sia quelle cautelari (art. 104 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
La domanda di gratuito patrocinio è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, alla Commissione di ricorso per la ricomposizione particellare di X.________, al Dipartimento delle finanze e dell'economia, Ufficio per l'approvvigionamento idrico e la sistemazione fondiaria e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 26 novembre 2013 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri