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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_195/2023  
 
 
Sentenza del 14 settembre 2023  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, 
Donzallaz, Hartmann, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6501 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Revoca del permesso di domicilio UE/AELS, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 20 febbraio 2023 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2021.341). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. A.________, cittadina italiana (1965), è entrata in Svizzera nel 1967 ove le è stato rilasciato, nell'ambito del ricongiungimento famigliare, un permesso di dimora. Il permesso di domicilio concessole il 17 settembre 1972 è stato poi trasformato in un permesso di domicilio UE/AELS.  
Il 1o settembre 1992 A.________ si è trasferita a X.________ per lavoro. Il 4 febbraio 1994 vi è nata la figlia B.________, ugualmente posta al beneficio di un'autorizzazione di domicilio. Nel novembre 1997 A.________ è tornata in Ticino, dove ha iniziato ad essere seguita da specialisti per problemi di tossicodipendenza, che l'hanno condotta a soggiornare presso C.________ dal 29 maggio 2000 al 3 novembre 2004. Dal mese di settembre 2003 A.________ dipende totalmente dall'aiuto sociale. 
 
A.b. Durante il suo soggiorno in Svizzera A.________ ha interessato le autorità amministrative e giudiziarie penali svizzere e italiane nei seguenti termini::  
 
10.02.1984:  
Decreto di accusa (DA) per ricettazione: 6 giorni di arresto, pena sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni;  
17.12.1991:  
sentenza del Tribunale di Y.________ per importazione illecita di sostanze stupefacenti: 4 mesi di reclusione e multa di lire 1'550'000 (pari a Euro 774.69), pena sospesa condizionalmente;  
 
22.06.1998:  
DA per contravvenzione alla LStup e infrazione alla LStup: pena detentiva di 10 giorni, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni;  
08.03.1999:  
DA per infrazione alla LStup, contravvenzione alla LStup, tentato furto, furto di poca entità: pena detentiva di 15 giorni, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni e non revoca del beneficio della sospensione condizionale concessa alla pena detentiva di cui al DA 22.06.1988, ma monito formale;  
04.05.1999:  
ammonimento dipartimentale con l'avvertenza che, in caso di recidiva o di comportamento scorretto, l'avrebbero sanzionata con una misura amministrativa;  
29.11.1999:  
 
DA per ripetuta contravvenzione alla LStup, ripetuta infrazione alla LStup: pena detentiva - a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella dell'08.03.1999 - di 2 mesi, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 2 anni, revoca della sospensione condizionale concessa alla pena detentiva di cui al DA 22.06. 1998 e non revoca della sospensione condizionale concessa alla pena detenitva di cui al DA 8.03.1999, ma monito formale;  
27.03.2001:  
sentenza del Bezirksgericht X.________ per ripetuta infrazione alla LStup, parzialmente in relazione con l'art. 19 cpv. 2 lett. 2 LStup, ripetuta contravvenzione alla LStup: pena detentiva - a valere quale pena parzialmente aggiuntiva a quella del DA 22.06.1988 - di 18 mesi. È stata ordinata una misura terapeutica stazionaria ai sensi dell'art. 44 CP (RS 311.0);  
13.08.2001:  
secondo monito dipartimentale;  
25.09.2017:  
sentenza della Corte delle assise criminali per infrazione aggravata alla LStup (novembre 2012 - 22.10.2014) e ripetuta contravvenzione alla LStup (26.09.2014 - 22.10.2014) : pena detentiva di 24 mesi, sospesa con un periodo di prova di 4 anni, e multa di fr. 300.-- (l'interessata aveva venduto a terzi 827.80 grammi di eroina e procurato in altro modo a terzi 172 grammi della medesima sostanza);  
 
 
B.  
 
B.a. Preso atto delle condanne penali, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, dopo avere informato il 16 luglio 2019 A.________ della sua intenzione di rivalutare la sua situazione e averle dato la facoltà di determinarsi, le ha revocato, con decisione del 9 dicembre 2019, il permesso di domicilio UE/AELS per motivi di ordine pubblico, invitandola nel contempo a lasciare il territorio svizzero entro il 2 febbraio 2020. Ha considerato in sostanza che, oltre alle condanne subite, l'interessata era già stata ammonita nel 1999 e 2001 e dipendeva tuttora dall'aiuto sociale, avendo accumulato fino a quel momento un debito complessivo di fr. 330'876.10, oltre ad avere a carico diversi debiti privati (due procedure esecutive per complessivi fr. 2'161.30 e otto attestati di carenza beni [ACB] per un totale di fr. 15'637.65).  
 
B.b. Questa decisione è stata confermata, su ricorso, dapprima dal Consiglio di Stato del Cantone Ticino, il 23 giugno 2021, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 20 febbraio 2023. Ai fini del giudizio la Corte cantonale ha ugualmente tenuto conto del fatto che, con decreto d'accusa del 30 agosto 2021, A.________ era stata nuovamente condannata per contravvenzione alla LStup (consumo di almeno 25 grammi di eroina nel periodo dal 1° settembre 2018 al 9 agosto 2021) e che, pendente causa, era stata posta al beneficio di una rendita AI parziale.  
 
C.  
Il 29 marzo 2023, A.________ ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico, con cui chiede l'annullamento della sentenza cantonale e la conferma del suo permesso di domicilio. Domanda inoltre di essere esentata dal versamento di un anticipo spese in quanto la sua rendita AI non le permette di farvi fronte. 
Chiamati ad esprimersi, il Tribunale amministrativo si è limitato a riconfermarsi nelle motivazioni e nelle conclusioni della propria sentenza, mentre il Consiglio di Stato si è rimesso al giudizio del Tribunale federale. Da parte sua la Sezione della popolazione ha chiesto la reiezione del gravame. La Segreteria di Stato della migrazione SEM non si è determinata. 
Con decreto presidenziale del 1o aprile 2023 è stato concesso l'effetto sospensivo al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. In virtù dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.  
 
1.2. Oggetto di disamina è la revoca del permesso di domicilio UE/AELS di cui la ricorrente era titolare, autorizzazione che avrebbe altrimenti ancora degli effetti giuridici: il motivo di esclusione dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF non trova quindi applicazione (DTF 135 II 1 consid. 1.2.1; sentenza 2C_255/2023 del 17 maggio 2023 consid. 2.2 e rinvio).  
 
1.3. Inoltre, alla luce della sua nazionalità italiana, la ricorrente ha in via di principio un diritto potenziale a un'autorizzazione di soggiorno in base all'Accordo del 21 giugno 1999 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea (attualmente: Unione europea) e i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (di seguito: ALC rispettivamente Accordo sulla libera circolazione delle persone [RS 0.142.112.681]; sentenza 2C_830/2022 del 2 novembre 2022 consid. 1.2).  
 
1.4. Diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) emessa in ultima istanza cantonale da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF), il ricorso è stato interposto nei termini (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle forme richieste (art. 42 cpv. 2 LTF) ed è stato presentato da una persona legittimata ad insorgere (art. 89 cpv. 1 LTF). L'impugnativa è di conseguenza ammissibile, in linea di principio, quale ricorso ordinario ai sensi degli art. 82 segg. LTF.  
 
2.  
 
2.1. Di principio, il Tribunale federale applica il diritto federale d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dalla legge (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF), si confronta di regola solo con le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4). La parte ricorrente deve pertanto spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Esigenze più severe valgono poi in relazione alle censure di violazione di diritti fondamentali, che vanno motivate con precisione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2).  
 
2.2. Per quanto concerne i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento sugli accertamenti dell'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsene se sono stati eseguiti violando il diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, cioè arbitrario (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 145 IV 154 consid. 1.1), profilo sotto il quale viene esaminato anche l'apprezzamento delle prove (DTF 136 III 552 consid. 4.2). A meno che non ne dia motivo la decisione impugnata (art. 99 cpv. 1 LTF), non può neppure tenere conto di fatti o mezzi di prova nuovi, che non possono in ogni caso essere posteriori al querelato giudizio (cosiddetti "nova in senso proprio"; DTF 133 IV 343 consid. 2.1).  
 
2.3. Dato che la ricorrente non li mette validamente in discussione - con motivazione conforme all'art. 106 cpv. 2 LTF, che ne dimostri un accertamento rispettivamente un apprezzamento arbitrario - i fatti che emergono dalla sentenza impugnata vincolano il Tribunale federale anche nel caso concreto (art. 105 cpv. 1 LTF; sentenza 2C_555/2021 del 16 novembre 2021 consid. 2.2. e rinvio).  
 
2.4. Nel contempo, sempre in relazione ai fatti, va rilevato che la decisione dell'Istituto ticinese delle assicurazioni sociali del 15 febbraio 2023, con cui viene assegnata alla ricorrente una rendita AI intera non viene considerata. In effetti, sebbene questo documento preceda la sentenza impugnata, la ricorrente non l'ha prodotto in sede cantonale e non ha spiegato perché, se lo considerava rilevante, non l'ha fornito in tempo utile. Comunque sia la sentenza impugnata prende già in considerazione la rendita AI parziale di cui fruisce l'interessata e quest'ultima non spiega cosa cambierebbe nel caso specifico l'assegnazione di una rendita intera. Per quanto riguarda invece il rapporto redatto dalla polizia cantonale il 12 aprile 2023 e il decreto d'accusa del 12 maggio 2023, trasmessi dall'autorità di prime cure, trattasi di documenti posteriori alla sentenza querelata e, quindi, inammissibili.  
 
3.  
La procedura ha per oggetto la revoca del permesso di domicilio UE/AELS di una cittadina italiana residente in Svizzera dal 1967. 
 
3.1. Il 1° gennaio 2019 è entrata in vigore la revisione della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (RS 142.20), rinominata legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI). Giusta l'art. 126 cpv. 1 LStrI, alle domande presentate prima di tale data permane però applicabile il diritto anteriore. In caso di revoca di un'autorizzazione di soggiorno, è determinante il momento in cui è stata avviata la procedura (sentenza 2C_49/2023 dell'11 aprile 2023 consid. 3 e rinvii).  
Nella fattispecie, la procedura di revoca è stata avviata il 16 luglio 2019 (cfr. supra B.a); la vertenza è quindi retta dal nuovo diritto (sentenza 2C_49/2023 già citata e richiami).  
 
3.2. Ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 LStrI, il permesso di domicilio di uno straniero può essere revocato, tra l'altro, se sono adempiute le condizioni di cui all'art. 62 cpv. 1 lett. a e b LStrI (lett. a), se ha violato gravemente o espone a pericolo l'ordine e la sicurezza pubblici in Svizzera o all'estero o costituisce una minaccia per la sicurezza interna o esterna della Svizzera (lett. b), o ancora se egli o una persona a suo carico dipende dall'aiuto sociale in maniera durevole e considerevole (lett. c).  
Una violazione qualificata dell'ordine e della sicurezza pubblici è segnatamente data quando gli atti compiuti dalla persona in discussione ledono o compromettono dei beni giuridici particolarmente importanti come l'integrità fisica, psichica o sessuale; gravemente lesive dell'ordine e della sicurezza pubblici ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LStrI possono però essere anche più violazioni di minore entità, prese nel loro insieme (DTF 137 II 297 consid. 3; sentenza 2C_545/2022 del 7 febbraio 2023 consid. 3.2 e rinvii). Una pena privativa della libertà è invece considerata di lunga durata se è stata pronunciata per più di un anno, a prescindere dal fatto che la pena comminata sia stata sospesa in tutto o in parte oppure che la stessa vada o sia stata espiata (DTF 139 I 16 consid. 2.1; sentenza 2C_545/2022 già citata consid. 3.2 e richiami). 
 
3.3. Siccome l'autorizzazione di domicilio non è regolata nell'Accordo sulla libera circolazione delle persone, i motivi indicati sono validi anche per la revoca di un permesso di domicilio UE/AELS (art. 2 cpv. 2 LStrI; artt. 5 e 23 cpv. 2 dell'ordinanza del 22 maggio 2002 sull'introduzione della libera circolazione delle persone [OLCP; RS 142.203]; sentenza 2C_83/2021 del 26 novembre 2021 consid. 3.2 e richiami). In simile contesto, assume ciò nondimeno rilievo l'art. 5 Allegato I ALC, secondo cui i diritti conferiti dall'Accordo sopramenzionato possono essere limitati solo da misure giustificate da ragioni di ordine pubblico, pubblica sicurezza e sanità (DTF 139 II 121 consid. 5.3).  
 
3.4. Anche in presenza di motivi di revoca, una tale misura si giustifica infine solo quando è proporzionata. Nell'esercizio del loro potere discrezionale, le autorità competenti tengono conto degli interessi pubblici e della situazione personale dello straniero, considerando la gravità di quanto gli è rimproverato, la durata del suo soggiorno in Svizzera, il grado d'integrazione e il pregiudizio che questa persona e la sua famiglia subirebbero se la misura fosse confermata (art. 96 LStrI; sentenza 2C_83/2021 già citata consid. 3.4 e riferimenti). Nel caso il provvedimento abbia ripercussioni sulla vita privata e/o familiare ai sensi dell'art. 8 della Convenzione europea del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU; RS 0.101), analogo esame va svolto nell'ottica di questa norma (vedasi DTF 147 I 268 consid. 5).  
 
3.5. Per contro, ad una revoca non osta nella fattispecie l'art. 63 cpv. 3 LStrI, in vigore dal 1° ottobre 2016 e che prevede che il permesso di domicilio non può essere revocato per il solo motivo che è stato commesso un reato per il quale il giudice penale ha già pronunciato una pena o una misura, ma ha rinunciato all'espulsione. In effetti, la condanna comminata alla ricorrente il 25 settembre 2017 concerne più reati distinti commessi prima del 1° ottobre 2016 (cfr. supra consid. A.c), i quali non ricadono quindi sotto l'art. 66a rispettivamente l'art. 66a bis CP (RS 311.0), relativi all'espulsione (non) obbligatoria da parte del giudice penale, in vigore anch'essi dal 1° ottobre 2016 (sentenza 2C_657/2020 del 16 marzo 2021 consid. 2).  
 
4.  
 
4.1. Nel suo giudizio, il Tribunale amministrativo ha rilevato che l'ALC non garantiva all'insorgente alcun diritto di soggiorno in Svizzera, ragione per cui non si applicava in concreto (vedasi sentenza impugnata pag. 7 seg. consid. 2.3). Ha poi aggiunto che, quand'anche ciò fosse il caso, i motivi di ordine pubblico di cui all'art. 5 Allegato I ALC che avrebbero permesso di derogare alla libera circolazione garantita dall'Accordo erano adempiuti (cfr. sentenza impugnata pag. 11 seg. consid. 5). Esaminando in seguito la fattispecie dal profilo del diritto interno, la Corte cantonale è giunta alla conclusione che erano dati sia i motivi di revoca di cui all'art. 63 cpv. 1 lett. b e lett. c LStrI sia quello disciplinato dai combinati artt. 62 cpv. 1 lett. b e 63 cpv. 1 lett. a LStrI. Infine al provvedimento contestato non ostavano gli artt. 96 LStrI e 8 CEDU (sentenza impugnata pag. 10 seg. consid. 4.2, pag. 12 segg. consid. 6 e 7).  
 
4.2. Tale apprezzamento va confermato. In effetti, vista la pena detentiva di 24 mesi, sospesa con un periodo di prova di quattro anni, pronunciata nei confronti della ricorrente il 25 settembre 2017 (cfr. supra A.c), va ammessa l'esistenza di un motivo di revoca del suo permesso di domicilio UE/AELS ai sensi dei combinati artt. 63 cpv. 1 lett. a e 62 cpv. 1 lett. b LStrI nonché dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LStrI.  
 
4.3. In queste condizioni il quesito - litigioso - di sapere se l'art. 5 Allegato I ALC sia effettivamente applicabile alla fattispecie non necessita di essere approfondito perché il rispetto della norma - come verrà esposto di seguito - è comunque dato.  
 
4.3.1. Conformemente all'art. 5 Allegato I ALC i diritti garantiti ai cittadini dell'UE dall'Accordo in questione possono essere limitati soltanto da misure giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o pubblica sanità. Secondo la giurisprudenza in materia, che si orienta alla direttiva CEE 64/221 del 25 febbraio 1964 ed alla prassi della Corte di giustizia dell'UE ad essa relativa (art. 5 cpv. 2 Allegato I ALC), le deroghe alla libera circolazione garantita dall'Accordo vanno interpretate in modo restrittivo. Nell'ottica dell'art. 5 Allegato I ALC, al di là della turbativa insita in ogni violazione della legge, una condanna penale va di conseguenza considerata come motivo per limitare i diritti conferiti dall'Accordo solo se dalle circostanze che l'hanno determinata emerge un comportamento che costituisce una minaccia reale, attuale e di una certa gravità per l'ordine pubblico (cfr. DTF 139 II 121 consid. 5.3; sentenza 2C_123/2023 del 4 luglio 2023 consid. 4.3 e rinvii).  
A dipendenza delle circostanze, già la sola condotta tenuta in passato può comunque adempiere i requisiti di una simile messa in pericolo dell'ordine pubblico. Per valutare l'attualità della minaccia, non occorre prevedere quasi con certezza che lo straniero commetterà altre infrazioni in futuro; d'altro lato, per rinunciare a misure di ordine pubblico, non si deve esigere che il rischio di recidiva sia praticamente nullo. La misura dell'apprezzamento dipende dalla gravità della potenziale infrazione: tanto più questa appare importante quanto minori sono le esigenze in merito al rischio di recidiva (DTF 136 II 5 consid. 4.2; sentenza 2C_123/2023 già citata consid. 4.3 e richiami). 
 
4.3.2. Come ritenuto dalla Corte cantonale, una simile minaccia va ammessa in casu. In effetti, il 25 settembre 2017 alla ricorrente è stata comminata una pena detentiva di 24 mesi, sospesa con un periodo di prova di 4 anni, per avere venduto a terzi 827.80 grammi di eroina e procurato in altro modo a terzi 172 grammi della medesima sostanza. Altrimenti detto ella è stata condannata per il compimento di reati molto gravi, i quali richiedono di conseguenza un apprezzamento della recidiva altrettanto severo (DTF 136 II 5 consid. 4.2; sentenza 2C_143/2019 del 14 febbraio 2019 consid. 3.1.2).  
La protezione della collettività dalla vendita di stupefacenti, per cui la ricorrente è stata condannata dalla Corte delle assise criminali - condanna che peraltro non si può ancora dire lontana nel tempo (sentenza 2C_83/2021 già citata consid. 5.2 e richiami) - costituisce infatti un interesse pubblico alla cui tutela la giurisprudenza accorda particolare importanza (DTF 122 II 433 consid. 2c; sentenza 2C_555/2021 del 16 novembre 2021 consid. 5.2 e richiami) e ciò vale anche in ambito di libera circolazione delle persone (sentenza 2C_83/2021 già citata consid. 5.2 e richiami). 
Dagli accertamenti svolti in sede cantonale, che vincolano il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF; cfr. supra consid. 2.2), risulta che la ricorrente è stata regolarmente condannata per reati in relazione al commercio rispettivamente al consumo di stupefacenti. Oltre alla condanna pronunciata nei suoi confronti dalla Corte delle assise criminali il 25 settembre 2017 (24 mesi di detenzione sospesi condizionalmente con un periodo di prova di quattro anni, per avere venduto in un primo tempo 827.80 grammi di eroina e in seguito 172 grammi, sempre di eroina, a terzi), la ricorrente è stata ulteriormente condannata, il 30 agosto 2021, per avere consumato, nel periodo dal 1o settembre 2018 al 9 agosto 2021, almeno 25 grammi di eroina. Non si tratta delle sue prime condanne in materia di commercio e di consumo di stupefacenti: ella infatti era già stata condannata ben cinque volte in precedenza (nel 1991 [in Italia], nel 1998, due volte nel 1999 e nel 2001 [cfr. supra A.c), oltre ad essere stata ammonita due volte (nel 1999 e nel 2001). In queste condizioni, data la gravità dei reati che hanno portato alla revoca del permesso di domicilio dell'interessata e la loro continuità nel tempo, un nuovo ammonimento va escluso (sentenza 2C_19/2023 del 20 luglio 2023 consid. 4.2.2 e riferimenti). Visti poi i problemi di tossicodipendenza della ricorrente, tuttora irrisolti (sentenza impugnata pag. 12 consid. 5), sebbene abbiano sicuramente anche svolto un ruolo nella sua attività delinquenziale, essi non permettono tuttavia di giustificare un tale provvedimento, dati gli ingenti quantitativi di stupefacenti da lei venduti.  
 
4.3.3. Stando così le cose, le condizioni per parlare di una reale svolta nella vita della ricorrente (cosiddetta "biographische Kehrtwende") non sono date e anche ammettere l'esistenza di una minaccia reale, attuale e di una certa gravità per l'ordine pubblico ai sensi dell'art. 5 Allegato I ALC non presta il fianco a critica alcuna (sentenza 2C_83/2021 già citata consid. 5.3 e riferimenti).  
 
5.  
 
5.1. In relazione al principio della proporzionalità, il cui rispetto è qui richiesto sia dall'art. 96 LStrI che dall'art. 8 CEDU, disposto quest'ultimo che la ricorrente può richiamare a tutela della sua vita privata (DTF 144 I 266), il primo criterio per valutare la gravità della colpa e per procedere alla ponderazione degli interessi è costituito dalla condanna inflitta (DTF 139 I 16 consid. 2.2.1; 135 II 377 consid. 4.3). La durata del soggiorno in Svizzera è un altro criterio molto importante. In effetti, tanto più lunga è la permanenza nel nostro Paese, quanto più la revoca soggiace a delle esigenze elevate (DTF 135 II 377 consid. 4.4; sentenza 2C_83/2021 già citata consid. 6.1 e richiami).  
 
5.2. Nata nel 1965, la ricorrente vive stabilmente in Svizzera dal novembre 1967. A tale aspetto, di grande rilievo, vanno però contrapposti i molteplici reati da lei perpetrati, per i quali è stata condannata dal 1984 in poi e, in particolare, quelli che gli sono valsi la pena detentiva pronunciata nei suoi confronti il 25 settembre 2017, che per l'appunto non erano i primi (cfr. supra A.c) e che oltre ad essere stati commessi su più anni, riguardavano una quantità di eroina atta a mettere in pericolo molte persone. In relazione all'infrazione aggravata alla LStup, essa è stata valutata in almeno 999.80 grammi (827.80 più 172), quindi molto al di sopra anche della soglia dei 12 grammi oltre la quale si può parlare di un caso grave giusta l'art. 19 cpv. 2 LStup (DTF 145 IV 312 consid. 2.1.3).  
Simili atti - sanzionati con una pena pesante (pena detentiva di 24 mesi, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di quattro anni), pronunciata già tenendo conto del fatto che la ricorrente era tossicodipendente - ingenerano in effetti un interesse rilevante all'allontanamento di chi li commette, anche quando questa persona sia una straniera di seconda generazione o che da lungo tempo soggiorna nel nostro Paese, come è il caso per l'insorgente (sentenza 2C_545/2022 già citata consid. 6.2 e riferimenti). 
 
5.3. Oltre che alla luce dei reati per i quali è stata condannata in questi anni, nonostante la vicinanza dei suoi familiari più stretti (figlia, madre, sorelle, vedasi sentenza querelata pag. 15 consid. 6.3), l'integrazione della ricorrente va poi (ulteriormente) relativizzata in considerazione della percezione dall'aiuto sociale e della sua situazione professionale.  
Come constatato dal Tribunale cantonale amministrativo (cfr. sentenza impugnata pag. 2 punto B e pag. 11 consid. 4.2.3), in modo che vincola anche questa Corte (art. 105 cpv. 1 LTF; cfr. supra consid. 2.2), da parecchi anni infatti la ricorrente non ha più un impiego fisso. Ella inoltre dipende dal mese di settembre 2003 dall'assistenza pubblica, nei confronti della quale ha accumulato un debito che ammontava, quando la Sezione della popolazione ha emanato il proprio provvedimento, a fr. 330'876.10 e che ha poi raggiunto - quando si è pronunciato il Consiglio di Stato - la somma di circa fr. 400'000.--.  
 
5.4. Benché la ricorrente, celibe con una figlia adulta, rilevi di avere solo pochi legami con il suo Paese, va nel contempo constatato che un trasferimento in Italia le richiederà certo adattamento, ma non è improponibile.  
La cultura e lo stile di vita nella vicina Penisola sono infatti a lei noti e non si discostano in maniera sostanziale da quelli cui è abituata. Inoltre, un trasloco nella fascia di confine le permetterebbe anche di mantenere sia le relazioni con la madre, le sorelle e la figlia che quelle sociali, instaurate nel Cantone Ticino (sentenze 2C_83/2021 già citata consid. 6.4; 2C_23/2021 del 4 novembre 2021 consid. 7.2 e rispettivi rinvii). Sempre in questo contesto, è d'altra parte chiaro che la dipendenza dall'uso di sostanze stupefacenti potrà essere seguita pure in Italia, paese che fruisce di adeguate strutture medico-sanitarie di qualità (sentenza 2C_1026/2018 del 25 febbraio 2021 consid. 6.4), ciò che la ricorrente non rimette in discussione. Ella inoltre potrà continuare di beneficiare della sua rendita AI anche in Italia. 
 
5.5. Per quanto precede, il ricorso risulta infondato e va respinto.  
 
 
6.  
La ricorrente ha chiesto di essere esentata dal versamento di un anticipo per le spese data la sua indigenza, che ha anche documentato. Vista la particolarità del caso si rinuncia pertanto eccezionalmente a riscuoterlo e l'interessata è quindi dispensata dal suo pagamento (art. 64 cpv. 1 LTF). Non si accordano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è respinto. 
 
2.  
Non si prelevano spese. 
 
3.  
Comunicazione al rappresentante della ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
 
Losanna, 14 settembre 2023 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud