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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_185/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 9 ottobre 2017  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Camera di esecuzione e fallimenti 
del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
assistenza giudiziaria (rigetto definitivo dell'opposizione), 
 
ricorso contro il decreto emanato il 4 settembre 2017 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2017.88). 
 
 
Considerando:  
che con decisione 17 maggio 2017 il Giudice di pace del circolo di Balerna ha rigettato in via definitiva, per l'importo fr. 200.--, l'opposizione interposta da A.________ al precetto esecutivo fattole intimare dallo Stato del Cantone Ticino; 
che A.________ ha presentato reclamo contro tale decisione, chiedendo anche di essere esentata dal pagamento dell'anticipo delle spese processuali; 
che con decreto 4 settembre 2017 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto l'istanza di gratuito patrocinio, osservando come il reclamo a prima vista non presenti possibilità di esito favorevole (art. 117 lett. b CPC) siccome A.________ ripresenta gli stessi argomenti fatti valere con due precedenti reclami e già respinti dalla stessa Camera; 
che con ricorso 2 ottobre 2017 A.________ ha impugnato il decreto 4 settembre 2017 dinanzi al Tribunale federale, postulando di annullarlo " con rinvio a nuovo giudizio " e chiedendo pure di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede federale; 
che la decisione che rifiuta la concessione del gratuito patrocinio è una decisione incidentale atta a causare un danno irreparabile nel senso dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 129 I 129 consid. 1.1); 
che la via di impugnazione di decisioni incidentali segue essenzialmente quella della causa di fondo (DTF 137 III 261 consid. 1.4), la quale in concreto concerne una causa di rigetto definitivo dell'opposizione che non raggiunge il valore litigioso minimo di fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF); 
che la decisione impugnata è pertanto unicamente suscettiva di un ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF); 
che con un tale rimedio può soltanto essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF); 
che il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se la parte ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF); 
che il gravame all'esame manifestamente non soddisfa le esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF: la ricorrente menziona gli art. 9 e 29 Cost., ma omette di spiegare in modo chiaro e dettagliato in che modo il decreto impugnato sarebbe lesivo di tali diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2); 
che in queste condizioni il ricorso può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. b LTF
che la domanda di assistenza giudiziaria presentata dalla ricorrente per la sede federale va respinta, indipendentemente dalla sua pretesa indigenza, per mancanza di possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF); 
 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
 per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 50.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione alla ricorrente e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 9 ottobre 2017 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini