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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.355/1997 /biz 
 
Seduta dell'8 marzo 2005 
I Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Corboz, presidente, 
Klett, Rottenberg Liatowitsch, Marazzi, Kiss, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
Parti 
A.________, 
attore, 
patrocinato dall'avv. Rudolf Schaller, 
 
contro 
 
Repubblica e Cantone del Ticino, 6500 Bellinzona, convenuto, 
patrocinato dall'avv. John Rossi. 
 
Oggetto 
causa civile diretta in materia di responsabilità dell'ente pubblico; 
 
Fatti: 
 
A. 
Il 26 agosto 1997 A.________ ha convenuto in giudizio la Repubblica e Cantone del Ticino direttamente dinanzi al Tribunale federale, giusta l'art. 42 OG, con un'azione volta al pagamento di complessivi fr. 1'759'547.--, oltre interessi al 6% dal 1° gennaio 1992, a titolo di risarcimento del danno e del torto morale subiti in relazione al procedimento penale aperto contro di lui nel marzo 1987 - a seguito di una denuncia di B.________ - e conclusosi il 4 settembre 1996, con un decreto di abbandono. 
 
B. 
Prima di esporre più nel dettaglio le pretese attoree è necessario illustrare il contesto in cui il citato procedimento penale è venuto ad inserirsi. La vertenza sottoposta all'esame del Tribunale federale va infatti ricondotta al litigio sorto fra l'attore e il denunciante - all'epoca soci in affari - per il controllo del gruppo di società facenti capo alla L.L.________(LI). 
B.a La nascita della L.L.________ risale al 1979. Nella primavera di quell'anno i cittadini danesi B.________ e C.________ affidarono ad A.________ il compito di costituire, per loro, una "Anstalt" in Liechtenstein. Fu così che nel maggio 1979 la banca Q.Q.________(LI) procedette fiduciariamente alla costituzione della L.L.________, per poi cedere, subito dopo, i suoi "Gründerrechte" (diritti del fondatore) a B.________ e C.________. L'atto di cessione e tutta la documentazione relativa alla costituzione dell'"Anstalt" vennero consegnati all'amministratore della società, D.________. 
 
Il 26 agosto 1980 B.________ e C.________ sottoscrissero un "agreement", nel quale venne ribadita la loro partecipazione alla L.L.________ in ragione del 50% ciascuno, l'esercizio in comune ("gemeinsam") dei "Gründerrechte" nonché la ripartizione dei guadagni in ragione del 50%. Nel medesimo documento precisarono che la L.L.________ era stata costituita quale gruppo finanziario per varie società site in Liechtenstein ed in Svizzera e stabilirono le regole inerenti alla politica aziendale del gruppo; contestualmente a tale accordo essi conferirono inoltre ad A.________ un mandato di gestione con il quale lo incaricavano di dirigere ("to manage") la L.L.________ conformemente alle loro istruzioni e al contenuto del contratto. 
Nel 1981 D.________ rinunciò al ruolo di amministratore della L.L.________, consegnando ad A.________ tutti i relativi documenti, fra cui l'atto di cessione dei "Gründerrechte". La carica di amministratore della L.L.________ venne quindi assunta dall'avv. E.________. 
 
Il 7 gennaio 1982 B.________, C.________ e A.________ conclusero un nuovo accordo, successivamente qualificato come contratto di costituzione di società semplice, in virtù del quale il capitale della L.L.________ ("share capital") veniva ripartito fra i soci in ragione di 1/3 ciascuno. La volontà delle parti era quella di rendere A.________ comproprietario di 1/3 del gruppo L.L.________, in una situazione parificata - perlomeno sotto il profilo economico - a quella degli altri due proprietari. Nel medesimo documento venne ribadita la facoltà concessa ad A.________ di dirigere la L.L.________ e le società sotto il suo controllo. 
B.b La partecipazione più importante di L.L.________, per quanto interessa nell'attuale procedimento, era quella del 90% nella M.M.________AG, società anonima di diritto svizzero con sede a Y.Y.Y.________, che per il rimanente 10 % apparteneva a F.________. 
 
La M.M.________AG, che come la L.L.________ era una società di partecipazione, possedeva a sua volta il 100% delle azioni della N.N.________SA, ditta operativa nella produzione e commercializzazione di prodotti farmaceutici nel proprio stabilimento di Z.Z.Z.________, in Ticino. 
B.c I dissapori fra i soci ebbero inizio, apparentemente, nel 1984. Secondo B.________, A.________ avrebbe condotto il gruppo in maniera dittatoriale, rifiutando di fornirgli informazioni sull'andamento degli affari ed opponendosi in seguito al suo desiderio di assumere - personalmente o per mezzo di persone di sua fiducia - maggiore influenza negli organi esecutivi. B.________ avrebbe dunque con il tempo maturato il sospetto che A.________ abusasse della sua posizione all'interno del gruppo per trarne profitto personale. 
B.d Il 28 maggio 1986 C.________ decise di cedere tutti i suoi diritti agli altri due soci, in egual misura. B.________ e A.________ diventarono dunque "proprietari" della L.L.________ in ragione di metà ciascuno. Ciononostante B.________ negava ad A.________ la possibilità di considerarsi titolare dei diritti dei fondatori ("Gründerrechte"): una volta partito C.________, egli riteneva infatti di essere l'unico legittimo titolare. 
Onde rafforzare la propria posizione in seno al gruppo L.L.________, il 16 dicembre 1986 B.________ acquistò da F.________ il 10% del pacchetto azionario della M.M.________AG. Egli era convinto di poter così esercitare il controllo su questa società in forza della proprietà del 55% delle azioni; dal canto suo, A.________ reputava invece di poter continuare ad agire da solo, in virtù del mandato di gestione affidatogli nel 1982, subordinatamente era dell'avviso ch'essi dovessero in ogni caso esercitare in comune ("zur gesamten Hand") il diritto di voto di spettanza della L.L.________. 
 
A causa del litigio in merito alla titolarità e all'esercizio dei "Gründerrechte", all'assemblea generale della M.M.________AG del 19 dicembre 1986 la L.L.________ - che come detto deteneva il 90% del pacchetto azionario della M.M.________AG - venne esclusa dal voto. Il 10% del pacchetto azionario, appartenente a B.________, ne approfittò per eleggere un nuovo consiglio d'amministrazione (CdA), composto dagli avvocati G.________ e H.________, persone di fiducia di B.________, da F.________ e da A.________. 
B.e Il 23 gennaio 1987 il nuovo CdA della M.M.________AG decise di mutare il personale delle aziende del gruppo, fra cui la N.N.________SA. In occasione dell'assemblea generale della N.N.________SA, svoltasi il 25 febbraio 1987, A.________ venne dunque estromesso dal CdA di questa società. Gli subentrarono G.________ e H.________, i quali gli tolsero immediatamente la direzione della società. 
B.f Infine, il 20 marzo 1987 ebbe luogo la "Versammlung des obersten Organs der L.L.________" composto dall'avv. E.________ (amministratore), B.________ (accompagnato dagli avvocati H.________ e G.________ nonché dal lic.iur. M.________) ed A.________ (presentatosi insieme agli avv. I.________ e J.________). 
 
La riunione si concluse con un litigio generale, cui seguì l'avvio della procedura giudiziaria sfociata nella nomina, il 30 giugno 1987, della curatrice K.________. Quest'ultima rimase in funzione sino al 20 ottobre 1987. La funzione di curatore è stata poi assunta da L.________, il quale si è occupato della curatela della L.L.________ sino al 26 settembre 1991. 
 
C. 
È dunque questo il contesto in cui si è inserita la denuncia penale inoltrata da B.________ il 18/20 marzo 1987 contro A.________. 
 
Questi veniva accusato di appropriazione indebita, amministrazione infedele, falsità in documenti, conseguimento fraudolento di falsa attestazione e sottrazione di documenti. A quella di B.________ sono poi venute ad aggiungersi altre denunce - da parte di alcune società del gruppo L.L.________ - dal contenuto analogo. 
C.a Su ordine della procuratrice pubblica (PP) incaricata dell'inchiesta, il 20 marzo 1987 la polizia ha eseguito una perquisizione domiciliare, in occasione della quale sono stati sequestrati vari documenti, fra cui le azioni della M.M.________AG e della società D.D.________. È stato inoltre emesso un decreto di informazione e sequestro all'indirizzo delle banche. 
 
Il dissequestro delle azioni D.D.________ è stato disposto con decreto del 28 novembre 1989. 
C.b Il 3 aprile 1987 A.________ è stato arrestato. Il 2 giugno 1987 egli ha postulato la libertà provvisoria, che gli è stata negata il 9 giugno seguente dal Giudice Istruttore (GI). Il ricorso interposto contro questa decisione è stato respinto dalla Camera dei Ricorsi Penali (CRP) il 25 giugno 1987. 
 
A.________ è stato rilasciato il 18 settembre 1987, dopo 168 giorni di detenzione. 
C.c Il 2 giugno 1987 il GI ha ordinato il blocco del diritto di voto delle azioni M.M.________ appartenenti alla L.L.________. 
 
La revoca del blocco è avvenuta il 19 dicembre 1989 e iscritta nel Registro di Commercio di Y.Y.Y.________ il 1° marzo 1990. 
C.d Il 18 gennaio 1988 il GI ha concesso al denunciato la visione degli atti. Questa decisione è stata revocata con effetto immediato il 25 febbraio seguente. Il ricorso al Tribunale federale contro il decreto della CRP, che confermava il rifiuto di consultazione, è stato dichiarato inammissibile il 18 luglio 1988. 
Il divieto di consultazione degli atti è venuto a cadere il 9 maggio 1989. 
C.e Il procedimento penale nei confronti di A.________ si è concluso il 4 settembre 1996 con un decreto di abbandono. Donde la presente causa. 
 
D. 
Prima di passare all'esame delle richieste sottoposte al Tribunale federale appare ancora opportuno rilevare come, dopo aver ritrovato la sua libertà, il 6 ottobre 1987 A.________ abbia a sua volta sporto denuncia nei confronti di B.________ e degli avvocati H.________ e G.________. In questa egli ha in particolare asseverato che i tre l'avrebbero falsamente accusato di reati patrimoniali per poterlo escludere dagli organi esecutivi del gruppo, ne avrebbero danneggiato il credito, avrebbero fornito false indicazioni all'ufficio del registro di commercio di Y.Y.Y.________ circa il suo domicilio, avrebbero amministrato negligentemente le società del gruppo arrecando danni milionari e avrebbero fraudolentemente domandato una moratoria concordataria, allo scopo di impadronirsi a poco prezzo delle attività del gruppo, anche per mezzo della società E.E.________, appositamente creata a questo scopo. 
 
La procedura nei confronti di G.________ e H.________ (B.________ è deceduto nel marzo 1991) si è conclusa il 3 marzo 2003. La Corte delle assise criminali ha prosciolto gli avvocati, per intervenuta prescrizione dell'azione penale, dalle accuse di denuncia mendace per i fatti precedenti il 28 febbraio 1988 (e quindi anche per la denuncia nei confronti di A.________), di sviamento della giustizia, appropriazione indebita aggravata, di falsità in documenti e di conseguimento fraudolento di una falsa attestazione; la Corte li ha pure prosciolti dalle imputazioni di tentata truffa e di denuncia mendace per i fatti successivi al 28 febbraio 1988. 
 
E. 
Nella petizione del 26 agosto 1997 A.________ critica tutti i provvedimenti adottati dalla magistratura penale nei suoi confronti e nei confronti della L.L.________, che gli ha ceduto i suoi diritti. Egli censura in primo luogo la decisione di procedere al suo arresto, il 3 aprile 1987, posto come - a suo modo di vedere - la denuncia penale non contenesse elementi sufficienti per giustificare tale provvedimento. Nemmeno la durata del carcere preventivo può essere giustificata. Lo stesso vale per il divieto di consultare gli atti del procedimento penale, protrattosi sino all'8 maggio 1989, per il divieto di comunicare con il suo avvocato e sua moglie nonché per il blocco del diritto di voto delle azioni M.M.________, che avrebbe in sostanza permesso agli avv. G.________ e H.________ di svuotare la N.N.________SA. Da ultimo rimprovera alle autorità ticinesi anche l'eccessiva durata del procedimento penale, 9 anni e mezzo. 
 
Richiamandosi al Codice di Procedura penale Ticinese (CPP/TI) e alla Legge cantonale sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici del 24 ottobre 1988 (LResp), A.________ postula pertanto - come anticipato - il risarcimento di fr. 1'759'547.--, oltre interessi al 6% dal 1° gennaio 1992, ovverosia di: 
fr. 400'000.-- per il danno subito dalla L.L.________ a causa del blocco del diritto di voto delle azioni M.M.________; 
fr. 100'000.-- per la perdita di guadagno cagionata dall'annienta- mento del gruppo N.N.________; 
fr. 123'537.-- per la perdita di salario subita durante la detenzione; 
fr. 479'438.-- per la perdita di salario patita fra il 18.09.1987 e il 18.09.1989; 
fr. 50'400.-- per detenzione ingiustificata; 
fr. 406'172.-- per spese varie di patrocinio; 
fr. 200'000.-- per torto morale. 
Nella risposta del 28 novembre 1997 la Repubblica e Cantone del Ticino ha proposto la reiezione della petizione sia in ordine che nel merito. In sede di replica (2 marzo 1998) e duplica (27 maggio 1998) le parti si sono riconfermate nelle rispettive allegazioni. 
 
F. 
Il 17 agosto 1998 è stata respinta la domanda di ricusa presentata dall'attore contro il giudice delegato designato dal Presidente della I Corte civile del Tribunale federale. 
 
Il 13 ottobre 1998 ha avuto luogo il dibattimento preparatorio (art. 35 OG). In tale occasione il giudice delegato ha formulato una proposta transattiva. Non essendo stato possibile raggiungere alcun accordo, l'udienza è proseguita e l'attore ha prodotto l'elenco dei mezzi di prova: 21 testi, 145 documenti, edizione di documenti, il proprio interrogatorio formale e una perizia. In aggiunta ai documenti già annessi agli allegati di causa la parte convenuta ha, dal canto suo, chiesto l'audizione di due testimoni. 
La domanda di edizione documenti è stata respinta con ordinanza 21 ottobre 1998, siccome riferita a documenti in possesso dell'attore, al quale è stato assegnato un termine per la loro produzione. 
 
Il 9 luglio 1999 sono stati assunti agli atti i doc. 152 - 205 prodotti dall'attore. Il referto peritale allestito dal professor Franz Riklin il 22 aprile 1999 è stato invece dichiarato irricevibile siccome inoltrato tardivamente. 
 
L'audizione dei testi citati dalle parti, sentiti in via rogatoria, è terminata nel dicembre 2002. 
 
Con ordinanza 16 maggio 2003 il nuovo giudice delegato si è pronunciato sull'istanza inoltrata dall'attore il 17 dicembre 2002. La richiesta volta al completamento del verbale del dibattimento preparatorio è stata respinta, gli argomenti di cui veniva chiesta l'aggiunta non essendo pertinenti né tantomeno influenti sull'esito della causa. Anche la richiesta volta all'annessione di una triplica al verbale del dibattimento preparatorio è stata disattesa, le parti avendo già esposto i loro argomenti negli allegati scritti. Infine sono state rigettate anche le domande - già respinte in corso di causa dal precedente giudice delegato - intese ad ottenere l'assunzione agli atti del referto peritale nonché degli incarti relativi ai procedimenti penali avviati contro l'attore e contro gli avvocati G.________ e H.________, non adducendo l'attore alcun argomento suscettibile di giustificare una riconsiderazione delle precedenti decisioni. 
 
Il 6 agosto 2003 è stata acquisita agli atti la sentenza emanata il 3 marzo 2003 dalla Corte delle assise criminali del Cantone Ticino nell'ambito del procedimento penale promosso nei confronti di H.________ e G.________. 
Il 6 novembre 2003 ha avuto luogo l'interrogatorio di A.________. 
 
Con decreto 1° marzo 2004 il giudice delegato ha dichiarato conclusa la procedura preparatoria. 
 
G. 
Facendo uso della facoltà concessagli dall'art. 67 cpv. 2 PC, il 10 marzo 2004 l'attore ha sottoposto cinque richieste alla Corte adita, che le ha trattate nella decisione del 19 aprile 2004. 
La domanda volta ad ottenere il permesso di presentare per iscritto le proprie conclusioni prima del dibattimento principale, fatto salvo il diritto di esporre la propria arringa allo stesso dibattimento principale, non ha potuto trovare alcun seguito, non trattandosi di una questione attinente alla completazione delle prove. Anche le ulteriori richieste formulate dall'attore, che coincidevano con quelle già evase dal giudice delegato il 16 maggio 2003, sono state respinte. 
 
H. 
Il 14 dicembre 2004 la Corte ha inoltre dichiarato inammissibile l'istanza di ampliamento della petizione (art. 26 cpv. 1 PC) presentata il 26 novembre precedente dall'attore, il quale mirava all'inclusione - nel procedimento già pendente - di una domanda di risarcimento danni, di fr. 710'158.10, per l'illecita durata del procedimento penale a carico di G.________ e H.________, nell'ambito del quale egli si era costituito parte civile. 
 
I. 
Al dibattimento odierno l'attore ha preliminarmente chiesto alla Corte di riconsiderare la decisione emanata il 19 aprile 2004 in materia di prove. La richiesta è stata respinta, non essendo stato addotto nessun argomento nuovo, suscettibile di giustificare la modifica di tale decisione. 
 
Nelle rispettive arringhe (art. 68 cpv. 1 PC) le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle precedenti allegazioni, eccezion fatta per il riconoscimento, da parte del Cantone Ticino, di fr. 50'000.-- a titolo di risarcimento dei costi legali e di fr. 16'800.-- quale indennità per ingiusta carcerazione, oltre interessi al 5% a partire dalla data della petizione. 
 
Diritto: 
1. Competenza 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità della petizione (art. 3 PC). 
 
1.1 Sino al 31 dicembre 2000 la possibilità di adire direttamente il Tribunale federale era regolata dall'art. 42 OG. Questa norma è stata abrogata il 1° gennaio 2001 (RU 2000 2719 segg.). In assenza di disposizioni transitorie circa la sorte dei procedimenti avviati prima di questa data, occorre riferirsi al principio generale sancito dall'art. 171 cpv. 1 OG, giusta il quale le disposizioni anteriori in materia di competenza restano applicabili ai casi già pendenti davanti al Tribunale federale prima dell'entrata in vigore del nuovo diritto. L'ammissibilità della petizione in rassegna va pertanto esaminata sotto il profilo dell'art. 42 vOG. 
 
1.2 In virtù di questa norma il Tribunale federale giudica in istanza unica le cause di diritto civile tra Cantone e privati (1.2.1), qualora una parte lo domandi tempestivamente (1.2.2) e il valore litigioso sia almeno di fr. 8'000.-- (1.2.3). In questi casi la competenza del Tribunale federale è data anche se, a norma della legislazione cantonale, la causa avrebbe dovuto essere trattata non secondo la procedura ordinaria, ma secondo una procedura speciale davanti ad autorità particolarmente designate. 
1.2.1 Per prassi costante, la nozione di causa civile degli art. 42 vOG e 110 cpv. 1 n. 4 vCost. ha una portata più ampia di quella degli art. 41, 43 segg. e 68 segg. OG. Essa comprende, oltre alle contestazioni di diritto civile in senso stretto, anche determinati litigi concernenti rapporti giuridici che secondo la concezione odierna sottostanno al diritto pubblico, ma ai quali il legislatore storico ha a suo tempo attribuito carattere civile (DTF 118 II 206 consid. 2c con rinvii). In particolare, la giurisprudenza del Tribunale federale ha ritenuto che rientrano in questa nozione ampia di causa civile dell'art. 42 vOG le azioni tendenti al risarcimento del danno causato da atti leciti o illeciti compiuti dall'autorità pubblica, suscettibili di ingenerare la responsabilità legale del Cantone (cfr. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 2.1.1 ad art. 42 OG). Fra queste vi sono le cause - come quella in esame - tendenti al versamento di un'indennità per detenzione ingiustificata (cfr. sentenza del 25 marzo 1999 nella causa 1C.2/1998 consid. 1a; DTF 112 Ib 446, 459, 460). 
 
Contrariamente a quanto asserito da parte convenuta in ingresso all'allegato di risposta, il fatto che la causa si fondi sul diritto pubblico cantonale è dunque irrilevante (cfr. DTF 111 II 149 consid. 1). 
1.2.2 L'azione si reputa introdotta tempestivamente, ai sensi dell'art. 42 vOG, qualora la parte non abbia già fatto valere la propria pretesa dinanzi alle istanze cantonali (DTF 121 III 204 consid. 1a). 
 
Anche da questo punto di vista la ricevibilità della petizione non pone problemi, non avendo l'attore preventivamente adito le autorità giudiziarie ticinesi, segnatamente la CRP (cfr. art. 320 cpv. 4 CPP/TI). 
1.2.3 Infine, il valore litigioso, determinato dalle conclusioni della domanda (art. 36 cpv. 1 OG), supera ampiamente i fr. 8'000.-- richiesti dalla legge. 
 
1.3 I presupposti dell'art. 42 vOG sono pertanto adempiuti. 
 
Il fatto che questa norma sia stata nel frattempo abrogata non ha effetti sulla competenza del Tribunale federale, dato ch'essa esisteva all'inizio della procedura (principio della perpetuatio fori, cfr. DTF 129 III 404 consid. 4.3.1). 
2. Base legale 
Fatta eccezione per il caso dell'esercizio di un'industria (art. 61 cpv. 2 CO), la responsabilità dei cantoni e dei pubblici funzionari o impiegati per i danni cagionati nell'esercizio delle loro attribuzioni ufficiali è retta esclusivamente dal diritto pubblico cantonale (art. 59 cpv. 1 CC e 61 cpv. 1 CO; cfr. sentenza del 4 febbraio 1992 nella causa 4C.205/1991, pubblicata in RDAT 1992 II n. 16 consid. 3a con riferimenti). 
 
Nel caso in rassegna, l'attore fonda le sue pretese sia sulla Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici (LResp/TI, in vigore dal 1° gennaio 1990; RL 2.6.1.1) che sul Codice di procedura penale ticinese (CPP/TI, in vigore dal 1° gennaio 1996; RL 3.3.3.1). 
 
2.1 Sennonché le due leggi non possono essere applicate parallelamente, data la natura sussidiaria della LResp/TI, peraltro riconosciuta dallo stesso attore. 
 
L'art. 2 lett. a di tale normativa ne esclude infatti l'applicazione ai casi in cui la responsabilità degli enti e agenti pubblici sia già regolata dal diritto federale o da altre leggi cantonali. Questa eventualità è realizzata in concreto, perlomeno con riferimento alle pretese avanzate dall'attore a titolo personale, poiché gli art. 317-322 CPP/TI regolano il diritto all'indennità dell'accusato prosciolto rispettivamente di chi ha subito una detenzione illegale. L'applicabilità di queste norme - comunque non contestata - risulta dalla disposizione transitoria contenuta nel CPP/TI, giusta la quale il nuovo diritto si applica a tutti i procedimenti in corso nei quali al 1° gennaio 1996 non era ancora stato emanato l'atto d'accusa (art. 351 cpv. 1 CPP/TI). Tale è il caso per il procedimento condotto nei confronti di A.________, il decreto di abbandono datando 4 settembre 1996. 
 
2.2 La situazione è diversa per la pretesa ch'egli fa valere quale cessionario di L.L.________, che dev'essere esaminata sotto il profilo della LResp/TI. 
 
2.3 Richiamando l'art. 32 LResp/TI, parte convenuta contesta innanzitutto di poter essere tenuta responsabile per quanto verificatosi prima del 1° gennaio 1990. Questa disposizione stabilisce infatti che la Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici si applica solamente agli eventi dannosi successivi alla sua entrata in vigore e l'attore fonda la sua domanda principalmente su fatti accaduti tra il 1987 e il 1989. 
 
Seppur corretta - nel principio - questa tesi non può valere senza riserve nella fattispecie in esame. Il procedimento penale in oggetto - avviato nel 1987 e concluso nel 1996 - dev'essere infatti considerato come un'unità, che non può essere divisa in fasi indipendenti l'una dall'altra, atteso che ognuna di esse costituisce il presupposto per quella successiva. Non solo. La pretesa di L.L.________ si basa in particolare sul blocco del diritto di voto delle azioni M.M.________, ordinato il 2 giugno 1987, la cui revoca, decisa il 19 dicembre 1989, è stata iscritta nel Registro di Commercio di Y.Y.Y.________ il 1° marzo 1990. Tanto basta per ammettere l'applicabilità della LResp/TI. 
 
2.4 La circostanza che l'attore non abbia fatto valere la propria pretesa davanti alle autorità cantonali prima di promuovere l'azione davanti al Tribunale federale, come prevede l'art. 19 cpv. 1 LResp, non comporta alcun pregiudizio per il procedimento di merito. 
 
Infatti, come il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare, sia per la corrispondente norma della legge federale sulla responsabilità (art. 20 cpv. 3; DTF 108 Ib 418 consid. 1 con rinvio) che per analoghe disposizioni cantonali (sentenza del 10 dicembre 1982 pubblicata in ZBl 85/1984 pag. 83 seg. consid. 3), questa procedura preventiva non è indispensabile e l'attore è quindi libero di decidere di avviarla oppure no (cfr. sentenza del 4 febbraio 1992 nella causa 4C.205/1991, pubblicata in: RDAT 1992 II n.16 consid. 1). 
 
2.5 Da quanto appena esposto discende che le pretese fatte valere da A.________ a titolo personale, nella sua qualità di accusato prosciolto, verranno esaminate sotto il profilo del CPP/TI, mentre quelle avanzate quale cessionario della L.L.________ sotto il profilo della LResp/TI. 
 
3. Considerazioni introduttive 
Dato il tenore degli allegati di causa, prima di proseguire, è necessario formulare le seguenti precisazioni. 
 
3.1 Va in primo luogo rammentato come la finalità dell'attuale procedura sia quella di determinare il pregiudizio patito dall'attore, rispettivamente dalla L.L.________, a causa del procedimento penale e non di riesaminare la legittimità dei singoli provvedimenti adottati dai magistrati inquirenti, come se il Tribunale federale fosse chiamato a pronunciarsi alla stregua di un'autorità di ricorso. In altre parole, non si tratta di rifare il procedimento penale, bensì di valutarne l'impatto sull'attore e sulla L.L.________. 
 
3.2 Pur disponendo - nell'ambito dell'azione prevista dall'abrogato art. 42 OG - di pieno potere d'esame, il Tribunale federale applica le disposizioni di diritto cantonale conformemente al senso che viene loro attribuito dalle autorità cantonali, a meno che non sussistano importanti motivi per scostarsene (cfr. sentenza inedita del 5 marzo 2002 nella causa 1C.1/1998 consid. 2b/aa). 
3.2.1 Ora, chiamate a pronunciarsi su una domanda di risarcimento nei confronti dell'ente pubblico fondata sulla LResp/TI o sul CPP/TI, le autorità giudiziarie ticinesi, in mancanza di specifiche norme del diritto cantonale, fanno capo alle regole generali previste dagli art. 42 e segg. CO, applicabili a titolo di diritto cantonale suppletivo (art. 29 LResp/TI; cfr. Rep 1998 pag. 379 segg.: L'indennità a favore dell'accusato [art. 317 ss CPP] - Sintesi delle decisioni della Camera dei ricorsi penali). 
3.2.2 Dottrina e giurisprudenza definiscono il danno, nel senso giuridico del termine, come una diminuzione involontaria del patrimonio netto; esso corrisponde alla differenza fra lo stato attuale del patrimonio del danneggiato e quello presumibile qualora l'evento dannoso non si fosse prodotto. Il danno può presentarsi sotto forma di una riduzione degli attivi, di un incremento dei passivi, di un mancato aumento degli attivi rispettivamente di una mancata diminuzione dei passivi (DTF 129 III 331 consid. 2.1). Per poter essere risarcito, il danno deve inoltre essere certo, nel senso che si è già verificato oppure si verificherà con sicurezza (cfr. DTF 129 III 18 consid. 2.4 pag. 23 seg.). 
 
Giusta l'art. 42 CO (combinato con l'art. 8 CC) chi pretende il risarcimento di un danno deve fornirne la prova. Alla parte che si prevale del danno spetta il compito di allegare e dimostrare l'esistenza nonché l'ammontare del danno, così come l'esistenza di un nesso di causalità fra l'evento dannoso ed il pregiudizio asserito. Le esigenze poste all'onere di allegazione della parte dipendono da un lato dagli elementi costitutivi della disposizione legale su cui si fonda la pretesa e dall'altro dal comportamento processuale della controparte. 
Se quest'ultima formula delle obiezioni, la parte attrice - gravata dall'onere allegatorio e probatorio - è costretta ad esporre nel dettaglio i fatti rilevanti ai fini dell'applicazione del diritto, così da poter assumere le relative prove ed eventuali controprove. In altre parole, se l'esistenza e l'ammontare del pregiudizio vengono contestati, la parte che ne postula il risarcimento è tenuta ad allegare le singole circostanze sulle quali fonda la sua pretesa e ad indicare i mezzi di prova suscettibili di dimostrare le sue asserzioni (DTF 127 III 365 consid. 2b). Qualora la prova precisa circa l'esistenza e l'ammontare del danno non possa essere fornita, l'art. 42 cpv. 2 CO prevede che questo sia stabilito dal giudice sulla base dei vari indizi agli atti e tenuto conto dell'ordinario andamento delle cose. Anche in questi casi la parte che postula il risarcimento è comunque tenuta a fornire tutti gli elementi che concorrono a dimostrare l'esistenza di un pregiudizio e che permettono di stimarne l'ammontare. I fatti allegati dalla parte lesa devono essere perlomeno atti a comprovare l'esistenza di un danno e a rendere percettibile il suo ordine di grandezza (DTF 128 III 271 consid. 2b/aa pag. 276 seg.; 122 III 219 consid. 3a con numerosi riferimenti giurisprudenziali e dottrinali). 
 
3.3 Queste considerazioni introduttive s'impongono poiché, come si vedrà meglio in seguito, nel caso in esame l'attore ha ampiamente disatteso i principi appena esposti. 
 
Negli allegati di causa egli si concentra infatti perlopiù sull'agire della magistratura penale, senza sostanziare adeguatamente, né tantomeno dimostrare, buona parte dei danni di cui chiede il risarcimento - e questo nonostante le chiare contestazioni sollevate da parte convenuta nella risposta -, ciò che conduce inevitabilmente ad un giudizio in larga misura a lui sfavorevole. 
4. Pretese avanzate quale cessionario della L.L.________ 
In quanto cessionario della L.L.________ l'attore fa valere una pretesa di fr. 400'000.--. Si tratta del risarcimento (parziale) del pregiudizio patito dal gruppo a causa del blocco del diritto di voto delle azioni M.M.________ ordinato dal GI il 2 giugno 1987, blocco che secondo l'attore avrebbe provocato un danno di almeno 4 milioni. 
 
4.1 Il Cantone eccepisce in primo luogo l'intervenuta prescrizione. La procedura prevista dalla LResp prevede infatti la notifica della pretesa - prima di promuovere l'azione (art. 19 LResp/TI) - entro il termine di un anno da quando il danno è stato conosciuto e, in ogni caso, nel termine di dieci anni dal giorno in cui l'agente pubblico ha commesso l'atto che l'ha cagionato, pena la perenzione dell'azione del danneggiato (art. 25 LResp/TI). 
In concreto, il blocco del diritto di voto delle azioni M.M.________ - all'origine del danno in esame - è stato revocato il 19 dicembre 1989, e la revoca iscritta nel registro di commercio di Y.Y.Y.________ il 1° marzo 1990, sicché il termine decennale è sicuramente rispettato. Per quanto concerne quello annuale, l'attore sostiene di aver potuto valutare il danno subito dalla N.N.________SA - indispensabile per poter quantificare quello patito dalla L.L.________ - solamente il 22 novembre 1996, in occasione del sopralluogo nello stabile della società. La questione non necessita di venir ulteriormente approfondita, la pretesa dovendo in ogni caso venir respinta per le ragioni che seguono. 
 
4.2 L'attore sostiene che il blocco del diritto di voto delle azioni M.M.________ appartenenti a L.L.________, ordinato dal GI il 2 giugno 1987, avrebbe permesso agli avvocati H.________ e G.________ di disporre a loro piacimento della M.M.________AG, sulla base di quel 10% del pacchetto azionario che B.________ aveva acquistato da F.________. In particolare, data anche la loro qualità di amministratori della N.N.________SA (cfr. supra consid. B.e), essi hanno potuto procedere indisturbati alla spoliazione di detta società, iniziata il 15 aprile 1987 con la presentazione di un'istanza per la concessione di una moratoria concordataria, che ha cagionato alla L.L.________ un pregiudizio di 4 milioni di franchi, corrispondente al valore che la società ticinese aveva a quell'epoca. 
 
4.3 La pretesa dell'attore va respinta per diverse ragioni. 
4.3.1 La tesi secondo cui il provvedimento ordinato dal GI avrebbe facilitato lo svuotamento della N.N.________SA sembra trovare un certo riscontro nella sentenza delle assise criminali del 3 marzo 2003 (consid. 8 pag. 23), laddove si legge che l'acquisto, da parte di B.________, del 10% del pacchetto M.M.________ "ha avuto grande significato poiché ha modificato l'equilibrio tra A.________ e B.________ nei rapporti di proprietà in L.L.________ a favore di B.________. Una volta "neutralizzata" la partecipazione maggioritaria del 90% di L.L.________ in M.M.________AG, prima per effetto dell'impossibilità di accordarsi sull'esercizio del diritto di voto di quelle azioni, ed in seguito per decisione dell'inquirente ticinese che ha sequestrato i titoli ed inibito il diritto di voto, B.________ all'atto pratico ha in effetti potuto controllare per anni M.M.________AG e perciò di riflesso anche la partecipata N.N.________SA". 
 
Va tuttavia rilevato come, con riferimento al concordato avviato da G.________ e H.________ - all'origine del pregiudizio subito dalla N.N.________SA -, la Corte delle assise criminali abbia poi espresso il convincimento che si sia trattato di un concordato "truffaldino" (cfr. sentenza delle assise criminali del 3 marzo 2003, consid. 20 pag. 30), la cui vera finalità era quella di costituire una società di ripresa economicamente appartenente al solo B.________ (ad esclusione, quindi, della quota del 50% di A.________) e di trasferirle le redditizie attività della N.N.________SA. Tale obiettivo è stato raggiunto il 1° ottobre 1987, con la firma di tre contratti tra N.N.________SA e la società E.E.________, che sono poi stati dichiarati nulli dal Kantonsgericht di Y.Y.Y.________ per violazione dell'art. 20 CO il 18 gennaio 1996 (cfr. sentenza delle assise criminali del 3 marzo 2003 consid. 21 pag. 31). 
 
Tenuto conto di quanto appena esposto non è possibile ammettere una pretesa di risarcimento danni nei confronti dello Stato del Canton Ticino. Anche se è forse possibile che il blocco del diritto di voto abbia di fatto agevolato le operazioni degli avvocati G.________ e H.________, non si può dedurre da questa circostanza una responsabilità dell'ente pubblico. La causa prima del danno patito dalla L.L.________ non è, come visto, la decisione del GI bensì l'agire degli amministratori. In altre parole, lo svuotamento della N.N.________SA non è la conseguenza del blocco del diritto di voto ma il risultato di azioni positive poste in atto dagli amministratori della società. In queste circostanze manca il requisito del nesso di causalità tra l'(asserito) evento dannoso ed il danno, presupposto indispensabile per poter riconoscere la responsabilità dello Stato. 
4.3.2 Sia come sia, come preannunciato, la pretesa avanzata dall'attore non può trovare accoglimento anche per un'altra ragione. 
 
Con l'art. 4 LResp il legislatore ticinese ha sancito il principio della responsabilità esclusiva e causale dell'ente pubblico. Esso ha dipoi introdotto, con l'art. 5 LResp, una restrizione di tale responsabilità per il caso - come quello concreto - in cui l'azione di risarcimento si fondi su di una decisione amministrativa o giudiziaria. L'art. 5 cpv. 1 LResp richiede infatti l'esistenza di un'illiceità qualificata, ovverosia di una grave violazione di un dovere primordiale della funzione. Uno dei motivi fondamentali giustificanti questa limitazione è costituito dalla constatazione per cui il magistrato si trova sovente confrontato con problemi complessi e accertamenti di fatto difficoltosi (Messaggio concernente la LResp del 14 ottobre 1986, ad art. 5). Secondo dottrina e giurisprudenza, l'illiceità nell'esercizio della funzione giudiziaria è data solo nel caso di gravi violazioni ai doveri di ufficio: non è sufficiente che una decisione si riveli a posteriori infondata, sbagliata o persino arbitraria (DTF 120 Ib 248 consid. 2b pag. 249; 112 II 231 consid. 4 pag. 234 seg.; 112 Ib 449). 
In concreto, anche se il blocco del diritto di voto appare discutibile - a posteriori, anzi, errato - non è possibile rimproverare al magistrato inquirente una grave violazione dei suoi doveri d'ufficio. 
4.3.3 Ma anche qualora si dovesse giungere alla conclusione contraria, la richiesta di risarcimento della L.L.________ andrebbe comunque respinta. 
 
L'art. 5 cpv. 2 LResp stabilisce infatti che non è dato risarcimento nel caso in cui il danno avrebbe potuto essere evitato se il danneggiato avesse fatto uso dei rimedi di diritto a sua disposizione. Mediante questo capoverso il legislatore ha ribadito il principio generale per cui il danneggiato deve adoperarsi per evitare o ridurre il danno (Messaggio concernente la LResp del 14 ottobre 1986, ad art. 5). 
 
Nel caso di specie, dalle tavole processuali emerge che il 22 dicembre 1987 L.________ - nominato curatore della L.L.________ il 20 ottobre precedente - ha postulato la revoca del blocco del diritto di voto e che la sua richiesta è stata respinta il 18 gennaio 1988. Non risulta ch'egli si sia aggravato contro tale decisione. A questo riguardo può essere interessante rilevare il fatto che nel 1994 L.L.________ ha promosso un'azione di responsabilità nei confronti dell'allora suo curatore. Dalla lettura della deposizione di L.________, sentito in via rogatoriale il 9 maggio 2001, si evince inoltre che nel giudizio pronunciato il 29 agosto 1997 nella predetta causa il Landgericht di Vaduz gli ha esplicitamente e severamente rimproverato la sua passività di fronte al blocco del diritto di voto delle azioni M.M.________. 
 
4.4 In conclusione, la richiesta volta al pagamento di fr. 400'000.--, formulata dall'attore quale cessionario della L.L.________, dev'essere respinta. In tali circostanze, la questione di sapere se l'attore abbia allegato e provato a sufficienza il danno asseritamente patito da L.L.________ può rimanere indecisa. 
 
5. 
In coda all'allegato di petizione, A.________ chiede il risarcimento di ulteriori fr. 100'000.-- a titolo di perdita di guadagno per l'annientamento della N.N.________SA, che avrebbe a suo dire pregiudicato il potenziale sviluppo del gruppo L.L.________ nel settore farmaceutico. 
Egli non specifica tuttavia in quale veste presenta questa domanda, se a titolo personale o quale cessionario della L.L.________. Ora, nella prima ipotesi parte convenuta obietta - a ragione - ch'egli non era il proprietario di N.N.________SA; nella seconda, si può invece rinviare a quanto esposto al considerando precedente. La petizione va pertanto respinta anche su questo punto. 
6. Pretese avanzate a titolo personale 
Si può ora passare all'esame delle pretese che l'attore avanza a titolo personale. Pur definendo, in alcune occasioni, il suo arresto "illecito", egli pone esplicitamente a fondamento dell'azione l'art. 317 CPP/TI, che enuncia il diritto all'indennità dell'accusato prosciolto, e non l'art. 318 CPP/TI, che regola il caso della detenzione illegale. A ragione. 
 
6.1 La detenzione è illegale, ai sensi dell'art. 318 CPP/TI, quando è dovuta ad un errore del magistrato inquirente, il quale ha posto una persona in detenzione in assenza dei presupposti per poterlo fare. 
 
In concreto, questa eventualità non è realizzata. L'attore è stato arrestato sulla base di una denuncia penale nella quale gli venivano imputati reati assai gravi, suscettibili di giustificare la detenzione preventiva ai fini dei bisogni dell'istruzione (art. 33 segg. vCPP/TI). Nel decreto di abbandono il magistrato inquirente ha inoltre precisato come solo dopo un'istruttoria complessa sia stato possibile comprendere che la vertenza era piuttosto di natura civile e che le accuse formulate nei confronti di A.________, in particolare quelle riferite allo spostamento di fondi su società al di fuori del gruppo L.L.________, erano prive di fondamento. 
 
6.2 Si tratta pertanto di una detenzione legale che si è successivamente rivelata ingiustificata con il decreto di abbandono. 
 
Sino all'entrata in vigore del nuovo CPP/TI, ovverosia sino al 1° gennaio 1996, l'art. 269 vCPP/TI (in relazione con l'art. 267) accordava all'accusato in seguito assolto il diritto ad un'equa indennità per i danni pecuniari derivatigli dal carcere preventivo. La nozione di "danni pecuniari" comprendeva solo il danno patrimoniale ad esclusione di quello morale. La concessione di un'indennità per torto morale andava pertanto esaminata sotto il profilo della LResp, normativa che presupponeva però una colpa dell'agente pubblico ed un'illiceità qualificata (cfr. sentenza del 4 febbraio 1992 nella causa 4C.205/1991, pubblicata in: RDAT 1992 II n. 16 consid. 3b e 3c). 
La situazione si è radicalmente modificata dopo l'introduzione dell'art. 317 CPP/TI, con il quale è stata operata una duplice estensione dei diritti dell'accusato prosciolto. In primo luogo gli è stata riconosciuta la facoltà di chiedere il risarcimento dei danni non solo per l'ingiusta incarcerazione, bensì anche per altri atti istruttori di per sé meno incisivi della privazione della libertà, quali ad esempio perquisizioni, sequestri e richieste d'informazione, nonché per il fatto di essere stato oggetto di un'inchiesta penale e di essere stato accusato ingiustamente (messaggio dell'11 marzo 1987 concernente la revisione totale del codice di procedura penale del 10 luglio 1941, n. 3 ad art. 274). Secondariamente gli è stata concessa la facoltà di postulare anche un'indennità per torto morale (messaggio dell'11 marzo 1987 concernente la revisione totale del codice di procedura penale del 10 luglio 1941, n. 5 ad art. 274). 
 
6.3 Giusta l'art. 320 cpv. 1 e cpv. 4 CPP/TI la domanda d'indennità ai sensi dell'art. 317 dev'essere presentata alla Camera dei Ricorsi Penali (CRP) entro un anno dall'abbandono del procedimento. 
6.3.1 La mancata introduzione della causa davanti alla citata istanza cantonale non comporta alcun pregiudizio, né la convenuta si oppone d'altronde alla ricevibilità dell'azione per questo motivo. L'art. 42 vOG offre infatti alle parti un foro alternativo a quello ordinario per l'eventualità in cui esse non auspichino sottoporre la vertenza all'autorità giudiziaria cantonale (DTF 81 I 266 consid. 1 pag. 271). 
6.3.2 Il termine di un anno è ossequiato: l'abbandono risale infatti al 4 settembre 1996, mentre la petizione è stata inoltrata il 26 agosto 1997. 
 
Sebbene l'art. 320 CPP/TI non si pronunci sul termine di prescrizione assoluta, ci si può riferire al termine decennale della LResp. Già scegliendo il termine di un anno il legislatore ha infatti inteso conformarsi a quanto previsto dalla LResp (cfr. Rapporto della commissione speciale per l'esame del Codice di procedura penale dell'8 novembre 1994, art. 320 pag. 97). 
 
6.4 Nulla osta, di conseguenza, all'esame della domanda di risarcimento ex art. 317 CPP/TI presentata dall'attore. 
 
7. 
L'art. 317 CPP/TI concede all'accusato prosciolto il diritto a un'indennità nella forma della rifusione delle spese di patrocinio legale, del risarcimento dei danni materiali e della riparazione del torto morale. Si tratta di una responsabilità causale, che non presuppone né l'illiceità della detenzione, né una colpa da parte dei magistrati inquirenti (cfr. sentenza del 4 febbraio 1992 nella causa 4C.205/1991, pubblicata in: RDAT 1992 II n. 16 consid. 3b ancora riferito alla regolamentazione contemplata dal vecchio Codice di procedura penale del 10 luglio 1941). 
8. Spese di patrocinio legale 
L'attore postula la rifusione delle note professionali emesse dai vari legali intervenuti nel procedimento penale a suo carico, così come nelle procedure resesi necessarie a causa di questo, per complessivi fr. 406'172.--. 
 
8.1 Ora, prima di esaminare nel dettaglio la pretesa, non ci si può esimere dal rilevare come, in contrasto con il proprio onere allegatorio, negli scritti sottoposti all'esame del Tribunale federale l'attore non abbia minimamente indicato quale sia stata l'attività svolta dai singoli legali né tantomeno descritto le prestazioni cui si riferiscono le fatture di cui pretende il rimborso. 
 
8.2 Sia come sia, parte convenuta obietta che le SPESE DI PATROCINIO DEVONO CONCERNERE UNICAMENTE IL PROCEDIMENTO PENALE PROMOSSO IL 20 MARZO 1987 E NON ALTRI PROCEDIMENTI PENALI E CIVILI. A ragione. 
 
L'art. 317 CPP/TI concede all'accusato prosciolto la rifusione delle spese di patrocinio legate al procedimento penale rivelatosi ingiustificato e non ad ogni altra controversia giudiziaria in qualche modo connessa. La tesi sostenuta dall'attore, secondo cui tutti i procedimenti (penali e civili) evocati nelle fatture versate agli atti sarebbero la conseguenza del procedimento penale a suo carico, è manifestamente priva di fondamento. La verità è che tutte queste procedure - incluso il procedimento penale a carico dell'attore - traggono origine dal conflitto sorto tra lui e B.________ per il controllo della L.L.________, conflitto che è degenerato - per riprendere i termini utilizzati dai giudici ticinesi nella sentenza del 3 marzo 2003 (consid. 3 pag. 20 in fondo) - in un "litigio a tutto campo, combattuto in particolare nei tribunali del Ticino, del Canton Y.Y.Y.________ e del Liechtenstein grazie all'ausilio dei servigi di un gran numero di avvocati e periti giuridici (...) e durato anche dopo la morte di B.________, avvenuta nel marzo 1991" . 
 
Ciò comporta la reiezione, d'acchito, della richiesta di rimborso concernente le note emesse da avvocati che non risultano essere intervenuti nel procedimento penale a carico di A.________ - né l'attore ha asseverato il contrario - ovvero quelle dell'avv. I.________ (doc. 118), di O.________ (doc. 119), dell'avv. N.________ (doc. 120) così come quella della signora R.________ (doc. 121), che ha per oggetto la traduzione delle denunce nei confronti di G.________ e H.________. Le uniche note che possono essere esaminate sono pertanto quelle dell'avv. S.________ (all'epoca lic. iur.), quelle dell'avv. T.________ e quelle dell'avv. U.________. 
 
8.3 Il Tribunale federale dispone, di principio, di pieno potere d'esame per quanto attiene alla tassazione delle note d'onorario degli avvocati. Tuttavia, allorquando - come nel caso di specie - per effetto dell'art. 42 vOG la medesima disposizione di diritto cantonale è applicata sia dal Tribunale federale che dalle autorità giudiziarie cantonali, esso tiene di massima conto della prassi instaurata da quest'ultime per le questioni di mero apprezzamento (cfr. sentenza del 5 marzo 2002 nella causa 1C.1/1998 consid. 3f/bb; DTF 112 Ib 446 consid. 5b/aa). 
 
Per il calcolo degli onorari e delle spese di patrocinio in materia penale, la Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e il Consiglio di moderazione dell'Ordine degli avvocati ticinesi applicano la Tariffa dell'Ordine degli avvocati del Cantone Ticino, del 7 dicembre 1984 (TOA, in vigore dal 5 agosto 1986; RL 3.2.1.1.2). Giusta l'art. 35 TOA, l'onorario riconosciuto per un processo dinanzi alla Corte delle Assise criminali - come sarebbe stato verosimilmente quello in esame vista la gravità dei reati imputati all'attore (appropriazione indebita, amministrazione infedele, falsità in documenti, conseguimento fraudolento di falsa attestazione e sottrazione di documenti) e per il quale il PP avrebbe con ogni probabilità domandato la reclusione - ammonta al massimo a fr. 50'000.--. L'art. 37 TOA concede inoltre all'avvocato il diritto di esigere per l'assistenza fornita al suo cliente durante la raccolta di informazioni preliminari, l'istruttoria e la preparazione del dibattimento un supplemento che non può superare l'onorario massimo previsto dalla disposizione precedentemente citata. Infine l'art. 41 TOA permette all'avvocato di esporre degli onorari che superano questo limite massimo per i procedimenti penali particolarmente impegnativi. 
 
8.4 In concreto, parte convenuta asserisce che le fatture prodotte eccedono di per sé i parametri usuali e ne chiede in ogni caso la riduzione in considerazione del fatto che il procedimento penale a carico di A.________ non ha dato luogo al pubblico dibattimento. 
In effetti, da quanto sopra esposto si deve dedurre che per una pratica non sfociata in un dibattimento dinanzi alla Corte delle Assise criminali l'onorario massimo ammonta di principio a fr. 50'000.--, importo peraltro riconosciuto dalla parte convenuta al dibattimento dell'8 marzo 2005. Questa cifra può essere eccezionalmente aumentata qualora si verifichino le circostanze eccezionali di cui all'art. 41 TOA. 
 
8.5 Come preannunciato, le pretese da esaminare sono quelle relative ai costi dell'attività prestata dagli avvocati S.________, T.________ e U.________. 
8.5.1 L'attore ha prodotto 22 fatture inviategli dall'avv. S.________ tra il 1987 (quando era ancora un praticante) e il 1996, quando ha chiuso la pratica A.________, per un totale di fr. 81'670.--. 
 
Di queste, solamente cinque riguardano esclusivamente il procedimento penale a carico dell'attore. Si tratta della fattura del 23 settembre 1987, di una fattura non datata ma verosimilmente del novembre 1987, della fattura del 31 dicembre 1987, della fattura del 5 dicembre 1994 e infine della fattura del 16 settembre 1996. La nota del 17 luglio 1989 riguarda tutt'altra vertenza mentre le rimanenti sedici, allestite tra il 1991 e il 1996, si riferiscono, oltre al procedimento penale a carico di A.________, a quello contro G.________ e H.________ e a quelli successivamente inoltrati anche contro altre persone e società sempre per conto di A.________. Queste fatture sono per la maggior parte prive di un'indicazione dettagliata delle prestazioni fornite dal legale e, laddove ve n'è una, sembrano riferirsi a procedimenti estranei a quello attuale. 
 
Posto come le suddette note non siano state minimamente commentate negli allegati di causa, ai fini del presente giudizio si può tenere conto solamente delle prime cinque fatture citate. La prima, datata 23 settembre 1987, di fr. 30'510.--, si riferisce alle prestazioni fornite dall'avv. S.________, all'epoca praticante, tra il 14 aprile 1987 e il settembre 1987, quando A.________ è stato rilasciato. Sono state conteggiate 222 ore a fr. 130.--/ora (onorario 28'860.--), fra cui: circa 65 per lo studio della pratica; 24 per la stesura dell'istanza di libertà provvisoria e del successivo ricorso; 19 per colloqui con gli avvocati E.________ e I.________; 32 per colloqui con l'avv. V.________ (che patrocinava la moglie dell'attore, anche lei inquisita); circa 2 per un ricorso contro il blocco del diritto di voto delle azioni M.M.________; circa 20 per colloqui con l'avv. T.________; circa 40 per gli incontri con i magistrati inquirenti e 20 per gli incontri con il cliente. 
La seconda fattura è priva di dettaglio ed espone solamente un onorario di fr. 3'705.--. La terza, del 31 dicembre 1987, indica un onorario di fr. 2'535.-- e si riferisce allo studio della denuncia penale nonché a colloqui con il GI e il cliente, per un totale di 19.5 ore a fr. 130.--/ora. Quella del 5 dicembre 1994, di fr. 1'123.80, è priva di indicazioni quanto alle prestazioni fornite e l'ultima, del 16 settembre 1996, per fr. 2'862.30, copre la fase finale del procedimento penale e menziona colloqui con il cliente e con il PP così come l'ottenimento del decreto di abbandono. Ne discende che possono senz'altro venir riconosciute le tre fatture nelle quali vengono indicate con precisione le attività svolte nel quadro del procedimento nei confronti dell'attore. Il loro totale è fr. 36'241.50. 
8.5.2 L'attore ha poi prodotto tre fatture dell'avv. T.________, nelle quali viene puntualmente indicato il lavoro svolto e viene esposto un onorario di circa fr. 220.--/ora. 
 
La prima, del 23 settembre 1987, è di fr. 40'092.10; la seconda, del 3 marzo 1988, di fr. 4'739.10 e la terza, del 1° dicembre 1988 e riferita all'attività dell'allora lic. iur. S.________, di fr. 1'391.30. Il loro totale ammonta a fr. 46'222.50. Nella petizione l'attore ha tuttavia postulato, a questo titolo, la rifusione di soli fr. 36'222.--. 
8.5.3 Infine, l'attore ha presentato 42 fatture dell'avv. U.________, per un totale di fr. 248'074.--. 
Queste note riguardano tuttavia l'insieme dei vari procedimenti (in Svizzera e all'estero) volti a tutelare gli interessi dell'attore e del gruppo L.L.________. Esse concernono solo in minima parte il procedimento penale a carico di A.________. Tra le numerose prestazioni indicate in questi documenti sono infatti rarissime quelle che si riferiscono al procedimento penale: la fattura del 6 giugno 1989 menziona la consultazione degli atti presso il ministero pubblico di Lugano, accenna inoltre allo studio di un incarto e a colloqui con il GI, senza però precisare nell'ambito di quale procedura; la fattura del 9 ottobre 1989 evoca una lettera al GI e quella del 2 settembre 1990 la partecipazione all'interrogatorio del teste W.________ il 27 agosto precedente. Dalle tavole processuali emerge invero che l'avv. U.________ è intervenuto solo sporadicamente nel procedimento penale a carico dell'attore: ha inviato delle lettere ai magistrati inquirenti, nel 1988 ha inoltrato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale contro il divieto di consultare gli atti e nel 1989 ha presentato un reclamo alla CRP contro l'attività del GI. 
Per le prestazioni appena menzionate appare adeguato riconoscere all'avv. U.________ un onorario di fr. 4'400.--, pari a 20 ore di lavoro alla tariffa oraria di fr. 220.--, esposta anche dall'avv. T.________. 
8.5.4 La somma dei tre importi riconosciuti è dunque di fr. 76'863.50. 
 
L'importo limite di fr. 50'000.-- - e ammesso dalla parte convenuta - risulta dunque superato. Occorre pertanto chiedersi se vi siano i presupposti per l'applicazione dell'art. 41 TOA. Ora, sebbene l'attore, al quale incombeva l'onere di allegare e dimostrare le circostanze suscettibili di giustificare il superamento dell'importo limite, non abbia dedicato attenzione alcuna alla questione, la complicatezza della causa in oggetto può essere ritenuta notoria: per la complessità delle movimentazioni finanziarie effettuate all'interno del gruppo L.L.________, per la delicatezza della loro sussunzione giuridica nonché, infine, per le dimensioni fuori dall'ordinario che l'incarto ha col tempo assunto. Di conseguenza, può essere riconosciuto all'attore il rimborso di una somma superiore al limite, per un totale di fr. 75'000.--. 
 
8.6 In conclusione, con riferimento alla pretesa avanzata a titolo di rimborso delle spese di patrocinio, la petizione va accolta limitatamente a fr. 75'000.-- oltre interessi al 5% dal 4 settembre 1996, quando è stato emanato il decreto di abbandono. 
9. Danno materiale 
A titolo di danno materiale A.________ adduce la perdita di salario patita durante i giorni in cui è stato incarcerato e i successivi due anni. 
 
9.1 Nel periodo della detenzione preventiva egli dichiara di aver perso fr. 123'537.--. Per potersi pronunciare su questa pretesa è necessario determinare la situazione personale dell'attore prima e dopo l'arresto. 
9.1.1 L'attore ha asseverato che il gruppo L.L.________ gli pagava un salario annuale lordo di fr. 268'400.-- (fr. 220'000.-- + 10% AVS e 12% PP). Quest'affermazione è confermata - limitatamente all'importo netto - dalla dichiarazione resa il 2 luglio 1987 da B.________ dinanzi al GI. Egli ha infatti riferito che per l'attività svolta dall'attore in forza del mandato di gestione ("proxy to manage L.L.________") era stato pattuito uno stipendio annuo di fr. 220'000.-- che gli veniva versato da F.F.________AG - un'altra società facente capo al gruppo L.L.________ - con la quale l'attore sostiene di aver stipulato un contratto di lavoro, anche se dalle tavole processuali risulta ch'egli lavorava presso la N.N.________SA quale direttore. 
Queste sono le uniche informazioni fornite dall'attore in merito alla sua attività ed alla sua remunerazione. Agli atti non vi è nessun contratto di lavoro, né tantomeno un certificato di salario suscettibile di attestare definitivamente sia l'asserita remunerazione che il pagamento dei vari contributi sociali. In simili circostanze non è possibile stabilire quali fossero, esattamente, le attività svolte dall'attore in virtù del mandato di gestione e l'oggetto dell'asserito contratto di lavoro, così come non è possibile avere un'idea della ripartizione della somma, ammessa anche da B.________, fra i singoli compiti affidatigli. 
9.1.2 Ma vi è di più. Nella risposta di causa parte convenuta ha infatti evidenziato come al momento dell'arresto l'attore fosse senza lavoro, sicché la detenzione non può avergli causato una perdita di salario. 
 
Tale tesi trova riscontro, perlomeno parzialmente, nei documenti agli atti. Nella lettera redatta dall'avv. X.________ il 24 marzo 1987 l'attore veniva informato del licenziamento dalla sua funzione di direttore della N.N.________ nonché dell'estromissione dal Consiglio d'amministrazione della medesima società. L'avvenuta estromissione dal consiglio d'amministrazione della M.M.________AG - asserita da parte convenuta e contestata dall'attore - trova a prima vista conferma nell'estratto del registro di commercio del Canton Y.Y.Y.________ ma è contraddetta dall'accertamento in senso contrario della Corte delle assise criminali. Infine, l'affermazione dell'attore secondo cui egli avrebbe comunque mantenuto la sua posizione nei consigli d'amministrazione della N.N.________SA con sede in Inghilterra e di quella olandese non è suffragata da alcuna prova. L'unico indizio in tal senso è riscontrabile nel verbale redatto in occasione del rilascio di A.________, nel quale - oltre a comunicargli il divieto d'accesso (Hausverbot) a M.M.________AG, N.N.________SA, F.F.________AG e N.N.________UK - egli era stato in sostanza autorizzato a partecipare alle sedute del CdA della N.N.________UK e a prendere contatto con N.N.________Holland, in quanto amministratore unico di tale società. 
9.1.3 Alla luce di quanto esposto, parte convenuta solleva a ragione la questione di sapere quali fossero le competenze rimaste all'attore e quale fosse il valore residuo della "proxy to manage L.L.________" al momento dell'arresto. 
In forza dell'art. 42 cpv. 1 CO spettava all'attore allegare e sostanziare questi elementi. Non l'ha fatto. Così come non ha fornito sufficienti elementi per procedere eventualmente alle stime previste dall'art. 42 cpv. 2 CO
Se ne deve concludere che l'attore non è riuscito a dimostrare l'esistenza di una perdita di salario durante l'incarcerazione. Donde la reiezione della petizione su questo punto. 
 
9.2 Asserendo di non aver potuto trovare un nuovo lavoro a causa del perdurare della procedura penale nei suoi confronti, l'attore pretende inoltre la rifusione della perdita di guadagno patita durante i due anni successivi al suo rilascio (18 settembre 1987-18 settembre 1989), quantificata in fr. 479'438.--, pari a fr. 268'400.-- x 2 ./. fr. 56'562.50, ch'egli sostiene di aver ricevuto dalla cassa disoccupazione durante questo periodo. 
 
Anche questa pretesa è destinata all'insuccesso: in primo luogo non risulta dagli atti che l'attore abbia cercato lavoro durante due anni (9.2.1), secondariamente non è possibile stabilire l'ammontare del salario che avrebbe potuto percepire, in particolare dall'unica impresa che ha esplicitamente dichiarato di non assumerlo a causa del procedimento penale in corso (9.2.2). 
9.2.1 In sede di risposta parte convenuta assevera che l'attore si sarebbe rivolto all'ufficio del lavoro per ottenere un'indennità di disoccupazione solamente diverso tempo dopo aver ottenuto la libertà provvisoria, sicché non può in nessun caso pretendere un risarcimento per l'intero periodo evocato in petizione. 
 
Effettivamente, non è dato di sapere a quando risalga l'inizio delle ricerche dell'attore per un nuovo lavoro. Il primo formulario versato agli atti relativo alla "prova degli sforzi personali intrapresi per trovare lavoro", da consegnare alla cassa disoccupazione, si riferisce all'ultima settimana di aprile 1988, ovvero più di sei mesi dopo il suo rilascio. Dall'unico conteggio della cassa disoccupazione di Y.Y.Y.________ prodotto dall'attore, datato 5 settembre 1989 - poco prima ch'egli riprendesse a lavorare - emerge inoltre che nell'agosto 1989 egli ha percepito 13 indennità, per fr. 226.25 al giorno, e che in totale ha avuto diritto a 250 indennità (il cui importo non viene tuttavia menzionato), ciò che corrisponde a circa un anno. 
9.2.2 L'attore non può poi essere seguito laddove propone di calcolare la perdita di salario sulla base della cifra complessiva di fr. 268'400.--, siccome non dimostrata. Quand'anche si volesse ammettere la somma riconosciuta da B.________, di fr. 220'000.--, non si sa infatti come questo importo venisse ripartito fra le sue numerose - e non meglio precisate (direttore N.N.________SA, amministratore unico di N.N.________Holland, ecc.) - funzioni in seno al gruppo L.L.________. Come già detto, agli atti non v'è né contratto di lavoro né certificato di salario. Egli non può fondare la sua pretesa nemmeno sulla lettera inviatagli dall'impresa H.H.________, l'impresa che l'avrebbe assunto nel settembre 1988 qualora non vi fosse stato il procedimento penale. In questo documento non viene indicato lo stipendio ch'essa sarebbe stata disposta a versargli. Infine, a nulla giova la produzione del certificato di salario allestito dalla I.I.________SA, presso la quale l'attore dichiara di aver lavorato a far tempo dal settembre 1989. Il documento versato agli atti, e che attesta un salario lordo annuale di fr. 104'648.--, concerne infatti lo stipendio conseguito nel 1995, sicché non se ne può trarre alcuna conclusione in merito al guadagno ipotetico che A.________ avrebbe potuto realizzare tra il settembre 1987 e il settembre 1989. 
 
Anche in questo caso, come già per il rimborso del salario asseritamente non percepito durante la detenzione, l'attore non solo non ha dimostrato la sua pretesa, ma non ha nemmeno fornito sufficienti elementi per poter applicare l'art. 42 cpv. 2 CO
 
9.3 In conclusione, la domanda dell'attore volta al risarcimento del danno materiale sofferto a causa della detenzione e del procedimento penale, basata sull'art. 317 CPP/TI, deve venir integralmente respinta. 
10. Torto morale 
Come già spiegato, a differenza del diritto previgente l'art. 317 CPP/TI riconosce all'accusato prosciolto il diritto ad un'indennità per il danno morale. A questo titolo l'attore postula il versamento di fr. 50'400.-- per il periodo in cui è stato incarcerato nonché di ulteriori fr. 200'000.--. 
10.1 La determinazione dell'ammontare dell'indennità per torto morale è lasciata all'apprezzamento del giudice (DTF 123 II 210 consid. 2c) ed è stabilita in funzione della lesione della personalità, conformemente agli art. 42 segg. CO, applicabili a titolo di diritto cantonale suppletivo. 
 
Secondo la prassi ticinese il magistrato fissa la riparazione del torto morale combinando due elementi di giudizio. Il primo, oggettivo, si fonda sulla natura stessa del danno inflitto all'accusato e sulle conseguenze che questo danno può avere, normalmente, per una persona posta nella stessa situazione. Il secondo, soggettivo, permette in certi casi di correggere il risultato ottenuto (applicando i fattori oggettivi) tenendo conto della personalità dell'interessato (cfr. RtiD 2004 vol. I n. 29 pag. 95 segg., nonché L'indennità a favore dell'accusato [art. 317 ss CPP] - Sintesi delle decisioni della Camera dei ricorsi penali). Per una corretta valutazione del torto morale, le circostanze del caso concreto devono essere esaminate tenendo conto dei seguenti fattori: situazione personale, familiare e professionale dell'istante; gravità della lesione dei suoi diritti della personalità, in particolare il pregiudizio dell'integrità fisica, psichica e della sua reputazione causato dall'arresto, dalla durata della detenzione preventiva, dalla gravità degli addebiti, dai ritardi nella chiusura del procedimento penale; se il procedimento penale ha avuto per oggetto un crimine particolarmente grave o infamante; pubblicità del procedimento, ad esempio se lo stesso è stato riportato dai mezzi d'informazione (Rep 1998 n. 5.2 pag. 381 seg.). 
 
Incombe alla parte che se ne prevale allegare e dimostrare le circostanze appena citate (DTF 117 IV 209 consid. 4b pag. 218). 
10.2 Come anticipato, l'attore suddivide la pretesa avanzata a titolo di torto morale in due parti: la prima si riferisce al periodo di detenzione e la seconda al periodo successivo, rispettivamente al procedimento penale nella sua globalità. 
10.2.1 La modalità di calcolo da lui adottata ricalca quella esposta dal Tribunale federale nella sentenza inedita del 19 settembre 2001 (causa 8G.12/2001) emanata in applicazione dell'art. 122 PP. In quel caso è stata infatti riconosciuta un'indennità di fr. 17'000.-- per 85 giorni di detenzione ingiustificata (consid. 6b) nonché fr. 5'000.-- a titolo di riparazione del torto morale sofferto, in aggiunta a quello già considerato nell'ambito della determinazione della citata indennità (consid. 6c). 
 
La prassi ticinese non opera una simile distinzione. Nel Canton Ticino, gli elementi che l'attore adduce a sostegno della seconda pretesa vengono considerati nel quadro della determinazione dell'indennità per ingiusta carcerazione. A titolo di esempio si può considerare la sentenza emanata il 24 settembre 2002 dalla Camera dei ricorsi penali (CRP), nella quale, dopo aver riconosciuto all'accusato prosciolto fr. 17'900.-- per 179 giorni di detenzione, è stato ritenuto equo - tenuto conto di tutte le circostanze del caso concreto - aumentare tale importo a fr. 23'000.--, quale risarcimento complessivo del torto morale (cfr. RtiD I-2004 n. 29 pag. 95 segg. e in particolare pag. 101 segg.). 
Infine, in una sentenza non pubblicata del 5 marzo 2002 (causa 1C.1/1998), relativa ad una controversia ticinese, la I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ha optato per una soluzione ancora diversa: in questa è stata infatti riconosciuta un'indennità di fr. 3'700.-- per 37 giorni d'incarcerazione, cui sono stati aggiunti fr. 10'000.-- per la lesione alla personalità, ai sensi dell'art. 49 CO. Tenuto conto delle conseguenze che il procedimento penale ha avuto sulla salute mentale dell'accusato prosciolto, la Corte gli ha infine assegnato un'indennità complessiva di fr. 30'000.-- (consid. 3g). 
10.2.2 L'aspetto dogmatico della composizione dell'indennità dovuta all'accusato prosciolto ex art. 317 CPP/TI non deve tuttavia essere sopravvalutato: importa essenzialmente giungere ad un importo complessivo equo. Le soluzioni adottate dalle varie istanze non appaiono, in realtà, concettualmente diverse: tutte pongono alla base un importo forfettario standard, motivato con gli inconvenienti usualmente legati alla detenzione preventiva, combinato con la possibilità di concedere un ulteriore importo, qualora l'accusato prosciolto abbia subito ulteriori danni alla personalità che travalicano quelli strettamente connessi con la detenzione preventiva. 
10.2.3 A livello argomentativo, può nondimeno rivelarsi pratico trattare in un primo tempo gli inconvenienti "usuali" connessi con la detenzione (qui di seguito, consid. 10.3.1), successivamente gli aspetti straordinari connessi con la detenzione (qui di seguito, consid. 10.3.2), infine i danni alla personalità non scaturenti dalla detenzione preventiva, bensì connessi più genericamente con l'istruttoria penale (qui di seguito, consid. 10.4). 
10.3 Per la detenzione ingiustificata A.________ postula il versamento di un'indennità di fr. 50'400.--, ovverosia fr. 300.-- x 168 giorni di detenzione. 
10.3.1 L'ingiustificata privazione della libertà di un individuo costituisce una lesione della personalità che dà, di principio, diritto ad un'indennità per torto morale (DTF 113 Ib 155 consid. 3b, 113 IV 93 consid. 3a pag. 98). Come detto, secondo un'ormai consolidata giurisprudenza l'indennità per torto morale viene determinata a partire da un importo globale giornaliero. 
10.3.1.1 La Camera d'accusa del Tribunale federale ha già ammesso che un'indennità di fr. 200.-- al giorno per una detenzione ingiustificata di corta durata costituisce un'indennità adeguata, nella misura in cui non esistano circostanze particolari, suscettibili di giustificare il versamento di un importo superiore rispettivamente inferiore (sentenza inedita del 19 settembre 2001 nella causa 8G.12/2001, cit., consid.6b/bb, detenzione preventiva di 85 giorni). In caso di detenzione ingiustificata prolungata, la giurisprudenza ha precisato che non è possibile procedere semplicemente ad un aumento lineare dell'importo accordato nel caso di una detenzione più breve, perché nell'ambito della valutazione della lesione della personalità del detenuto, l'arresto e la detenzione hanno un'importanza perlomeno uguale alla durata dell'incarcerazione (DTF 113 Ib 155 consid. 3b). 
 
La CRP del Cantone Ticino ammette di regola un risarcimento forfettario di fr. 100.-- per ogni giorno di detenzione trascorso (cfr. Rep 1998 n. 5.1 a pag. 381 con riferimenti). Anche se tale importo può, effettivamente, apparire esiguo, non è questa la sede per modificare tale prassi, il Tribunale federale essendo adito con un processo diretto, nell'ambito del quale è d'uso attenersi alla pratica cantonale (cfr. quanto esposto al consid. 3.2 e sentenza inedita del 5 marzo 2002 nella causa 1C.1/1998 consid. 3g/bb). Inoltre, la citata prassi è stata ancora recentemente definita non arbitraria dalla I Corte di diritto pubblico del Tribunale federale (cfr. sentenza del 14 aprile 2003 nella causa 1P.580/2002 consid. 5, pubblicata in: RDAT II-2003 n. 15 pag. 56 seg.; sentenza inedita del 30 gennaio 2003 nella causa 1P.571/2002 consid. 5). 
10.3.1.2 Sia come sia, non va dimenticato che l'importo base così calcolato può essere adattato verso l'alto, alla luce delle circostanze del singolo caso, vale a dire dei vari fattori ricordati in precedenza (cfr. quanto già esposto al consid. 10.1), e in particolare delle eventuali conseguenze fisiche o psichiche per l'accusato. 
10.3.1.3 Nella fattispecie, l'attore ha subito una detenzione ingiustificata di lunga durata, 168 giorni. Applicando la prassi della CRP si ottiene un importo base di fr. 16'800.--, peraltro riconosciuto da parte convenuta in occasione del dibattimento principale. 
10.3.2 Occorre ora esaminare se la carcerazione preventiva subita dall'attore gli abbia causato un'ulteriore lesione della personalità, grave al punto da giustificare un aumento della suddetta somma. 
10.3.2.1 L'attore non ha addotto un granché a questo proposito. In particolare egli non ha prodotto certificati medici attestanti una particolare sofferenza fisica o psichica, che abbia oltrepassato l'usuale trauma causato dall'incarcerazione. Le uniche informazioni a questo riguardo si trovano nelle deposizioni della moglie e dell'avvocato di quell'epoca, ciò che non basta per concludere ch'egli abbia patito una sofferenza superiore a quella di chiunque altro posto nella medesima situazione (cfr. sentenza inedita del 12 febbraio 2002 nella causa 4C.145/1994 consid. 5c). Nemmeno il risalto mediatico dell'arresto di A.________, evocato dall'avv. S.________, è sorretto da alcuna prova agli atti. Va inoltre rilevato come né le circostanze in cui si è svolto l'arresto, né le condizioni di detenzione presso le carceri pretoriali di Lugano (dove l'attore è rimasto una settimana) né quelle vigenti presso il penitenziario cantonale, seppur sgradevoli, presentino delle specificità tali da giustificare un aumento dell'importo base normalmente riconosciuto dalla CRP. 
10.3.2.2 Sempre sotto il titolo di una lesione della personalità scaturente dalla carcerazione preventiva, e che ecceda quanto usuale, merita per contro di essere approfondito l'argomento secondo cui l'isolamento, la censura della corrispondenza, l'impossibilità di colloquiare liberamente con l'avvocato, il divieto di consultazione degli atti e l'impossibilità di presenziare agli interrogatori dei testi nonché il trattamento sprezzante degli inquirenti hanno sottoposto l'attore, durante il periodo di detenzione, ad una pressione psichica particolarmente forte. Egli sostiene infatti di essersi trovato nell'impossibilità di organizzare un'adeguata difesa: le sue prese di posizione scritte non venivano tenute in considerazione; i colloqui con la moglie e gli avvocati sono avvenuti sotto sorveglianza durante quattro mesi e mezzo; né lui né i suoi avvocati hanno potuto presenziare agli interrogatori dei testi; infine, gli è stato vietato di prendere conoscenza degli atti sino al 9 maggio 1989. Non da ultimo, le modalità con cui è stata condotta l'inchiesta lo hanno indotto a dubitare dell'imparzialità degli inquirenti. 
 
Parte convenuta obietta che, nella misura in cui contestate, le decisioni del GI sono state sempre confermate dalle istanze superiori e che, in ogni caso, tutti i provvedimenti adottati dagli inquirenti avevano una base legale nel CPP/TI in vigore a quell'epoca. È vero. Sotto l'egida del vecchio CPP/TI vigeva infatti il principio generale della non partecipazione del difensore alla fase predibattimentale. La presenza del difensore all'interrogatorio dell'imputato ed alle deposizioni dei testi costituiva un'eccezione al regime ordinario di divieto e contro il rifiuto del GI, anche se immotivato o ingiustificato, non era data nessuna possibilità di reclamo (art. 58 cpv. 1 e 2 vCPP/TI). Parimenti, l'art. 151 vCPP/TI prevedeva che il difensore ammesso all'interrogatorio dei testimoni non potesse proporre domande, richiedere spiegazioni o muovere contestazioni di qualsiasi natura. Non solo: sino all'emanazione dell'atto d'accusa, i colloqui con il difensore o con altri potevano aver luogo solamente alla presenza di persone delegate dal magistrato competente e la corrispondenza era soggetta a censura (art. 59 vCPP/TI). In altre parole, era possibile escludere completamente la difesa dall'istruttoria senza che la stessa potesse impugnare tale decisione (art. 58 cpv. 3 vCPP/TI; cfr. Rusca/Salmina/Verda, Commento del Codice di Procedura Penale Ticinese, Lugano 1997, n. 3 ad art. 57). 
 
L'incompatibilità di questo tipo di regolamentazione con l'art. 4 vCost. e con la Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU) - sancita dal Tribunale federale nel 1985 (cfr. DTF 111 Ia 341 consid. 3c-f) con riferimento al diritto, di principio, del detenuto in carcere preventivo d'avere con il proprio difensore contatti liberi e non sorvegliati, e nel 1989 (cfr. DTF 115 Ia 293 consid. 5) con riferimento al diritto, di principio, di consultare l'incarto anche prima della fine dell'inchiesta - ha dato luogo alla revisione parziale del Codice di procedura penale entrata in vigore il 1° gennaio 1993, cui è poi seguita quella totale entrata in vigore nel 1996. Il nuovo codice ha rovesciato la situazione esistente all'epoca della detenzione di A.________, stabilendo il diritto-dovere della difesa già nella fase istruttoria, limitabile solo eccezionalmente, in modo proporzionale e per prevalenti interessi del procedimento. L'accesso agli atti del difensore e il suo diritto di partecipare agli atti istruttori sono ora garantiti e acquistano particolare rilevanza quando è in discussione la libertà personale dell'accusato. Analoga evoluzione si riscontra relativamente alla disciplina dei contatti verbali o scritti tra accusato e difensore. Si delinea così la figura di una difesa che partecipa ampiamente, propone prove proprie e discute quelle dell'accusa già nella fase predibattimentale. Fase predibattimentale che, a sua volta, assume sempre più le caratteristiche di un "fair trial" (Rusca/ Salmina/Verda, op. cit., Introduzione pag. 11). 
10.3.2.3 Alla luce di quanto esposto, appare giustificato riconoscere all'attore, a causa della sofferenza provata per la limitazione dei suoi diritti alla difesa, un'indennità per torto morale legata alla sua detenzione preventiva superiore al mero importo di base. È vero che di per sé la situazione dell'attore non era diversa da quella di ogni altra persona detenuta nella medesima epoca. Nel suo caso, però, visto che le accuse traevano origine dal complicato sistema di finanziamento del gruppo messo in atto da lui, il fatto di escluderlo - rispettivamente di escludere i suoi patrocinatori - dall'interrogatorio del suo accusatore e dalle audizioni di testimoni chiave, l'ostentato disinteresse per i suoi memoriali esplicativi, e più in generale l'atteggiamento sufficiente adottato dagli inquirenti nei suoi confronti, sono tutti fattori che non solo sono stati di ostacolo ad uno svolgimento efficace dell'inchiesta, ma bensì appaiono atti ad avergli causato una profonda frustrazione e un senso d'impotenza, che, anche se non sono sfociati in una patologia, non vanno per questo minimizzati. 
10.3.2.4 In queste circostanze, appare equo riconoscergli a titolo di torto morale per la carcerazione preventiva subita un importo totale di fr. 25'000.--, dunque un supplemento di circa fr. 8'000.-- per rapporto all'importo di base. Gli interessi al 5% decorrono a partire dalla metà del carcere preventivo sofferto, ovvero dal 25 giugno 1987, conformemente alla prassi vigente in materia. 
10.4 In aggiunta alla cosiddetta indennità per ingiusta carcerazione, l'attore postula il versamento di ulteriori fr. 200'000.--, oltre interessi al 6% dal 3 aprile 1987, per la lesione alla personalità cagionata dal procedimento penale nel suo complesso e in particolare per il danno arrecato alla sua reputazione e per la sofferenza patita nel dover assistere impotente alla rovina del gruppo da lui creato. 
 
All'epoca dell'arresto A.________ aveva 46 anni, dal 1982 era alla testa della L.L.________ e dirigeva con successo la N.N.________SA, l'unità produttiva del gruppo. Negli allegati di causa egli ha fatto notare come l'isolamento in prigione, il blocco dei conti e delle liquidità della L.L.________, il blocco del diritto di voto delle azioni M.M.________, il divieto di consultare gli atti e la mancata adozione dei provvedimenti necessari ad impedire lo svuotamento della N.N.________SA lo abbiano ferito profondamente. Egli ha assistito impotente alla distruzione del frutto del lavoro e dell'impegno investiti nel gruppo L.L.________ e in particolare alla rovina della N.N.________SA, che era un successo personale, il suo "Lebenswerk". Non solo. Gli avvocati del denunciante - costituitosi parte civile - hanno, a suo dire, approfittato del libero accesso all'incarto penale per diffondere informazioni e documenti che hanno screditato l'immagine dell'attore dinanzi ai tribunali, consigli d'amministrazione e, più in generale, nel mondo degli affari. Immagine peraltro gravemente danneggiata sin dai primi passi dell'inchiesta, con il telex di sequestro ed informazione inviato alle banche. 
10.4.1 A.________ ha chiesto ed ottenuto di potersi esprimere dinanzi al Giudice delegato all'istruzione della presente causa, per spiegare la sofferenza patita a causa del noto procedimento penale. In occasione dell'interrogatorio svoltosi il 6 novembre 2003 egli ha ribadito come, per lui, il problema più grande sia stato quello di assistere impotente alla rovina del gruppo che aveva contribuito a creare. L'intera causa è d'altronde impostata in questo senso, e l'impressione che se ne ricava è quella di un'identificazione assoluta con l'impresa, al punto che risulta difficile distinguere l'uomo dall'imprenditore. 
10.4.2 L'importante ruolo svolto dall'attore nel gruppo L.L.________ è già stato esposto nella parte dedicata ai fatti e trova conferma - qualora ve ne fosse bisogno - anche nelle dichiarazioni dei testimoni sentiti in istruttoria. Fra questi l'avv. E.________ (all'epoca amministratore di L.L.________), che ha spiegato come il gruppo fosse stato in sostanza creato da lui, ed Y.________ (all'epoca membro del CdA della L.L.________ nonché dipendente di società K.K.________, che teneva la contabilità del gruppo e allestiva le dichiarazioni fiscali), il quale ha dichiarato "A.________ hat das beste aus der Gruppe gemacht". La relazione con la N.N.________SA era ancora più intensa, al punto che la moglie dell'attore non ha esitato a dichiarare che per lui questa ditta era come un figlio. Il teste Q.________, un buon conoscente dei coniugi A.________, ha ricordato che l'attore faceva prova di "un impegno totale, come quando si è attivi in una piccola/media impresa". E tale impegno era coronato dal successo, come dimostra il tenore di una lettera indirizzata alla PP dal farmacista cantonale, nella quale N.N.________SA veniva definita una delle principali e fiorenti industrie farmaceutiche ticinesi. 
10.4.3 Un primo (grave) colpo alla reputazione dell'attore è stato assestato dal telex d'informazione e sequestro inviato alle banche il 20 marzo 1987. Con un simile scritto, ha infatti affermato il teste Z.________ (all'epoca vice-direttore della banca P.P.________ e responsabile della relazione di credito con la N.N.________SA), si "'taglia la testa' alla persona responsabile di tutta un'attività (...) In generale secondo me, di fronte a una comunicazione quale quella mostratami (doc. 65) una banca nei confronti delle persone o società sospettate indicate nello scritto non è più disposta a continuare o a avviare una relazione bancaria. Questo sicuramente fino a quando viene tolto il sequestro. In seguito chiaramente si è più prudenti, si aspetta l'esito della procedura, si aspetta il processo che in concreto però non è mai arrivato". 
 
L'arresto e la detenzione dell'attore ne hanno pure pregiudicato l'immagine nella cerchia di conoscenze ticinesi, professionali e non. Il teste Q.________ ha in effetti riferito: "vista la gravità della situazione mi sono detto che qualcosa doveva esserci, sono diventato perplesso sulla persona del signor A.________, questo anche perché siamo in un piccolo paese in cui tra fornitori ci si conosce e ci si chiedeva informazioni a vicenda". 
Le ripercussioni del procedimento penale hanno raggiunto anche il Liechtenstein, dove erano in corso varie procedure giudiziarie che avevano come protagonista L.L.________. A questo riguardo l'avv. E.________ e il teste P.________ (all'epoca patrocinatore di L.L.________) hanno narrato come il procedimento penale pendente in Ticino abbia indebolito la posizione di A.________ nei procedimenti pendenti in Liechtenstein, il convincimento delle autorità giudiziarie essendo quello per cui nessuno viene posto in detenzione preventiva senza un buon motivo. 
10.4.4 Il pregiudizio alla reputazione dell'attore si è concretizzato nella difficoltà di reinserimento professionale. 
 
In (almeno) un caso gli è stato infatti esplicitamente scritto ch'egli sarebbe stato assunto qualora non vi fosse stato un procedimento penale nei suoi confronti. A.________ ha ripreso a lavorare nel 1989, per un'impresa del Vallese, ciò che - stando alle dichiarazioni della moglie - ha complicato la ripresa di una vita coniugale normale, "tenuto conto anche del fatto che praticamente per dieci anni in seguito mio marito tornando per il week end si dedicava a lavorare con gli avvocati per il suo caso". 
10.4.5 Da quanto esposto discende che il procedimento penale ha innegabilmente arrecato un danno notevole alla reputazione personale e professionale dell'attore. Vista la sua identificazione con la sua attività di imprenditore appare inoltre assai verosimile che questo abbia avuto un impatto oltremodo significativo sulla sua personalità. Sua moglie ha affermato che dopo quest'esperienza "si sentiva bollato come criminale". Questa sensazione è tuttora presente, ha dichiarato A.________ il 6 novembre 2003, e ancora oggi, quando vede un film in cui viene mostrata una prigione, riemergono la rabbia e il profondo senso d'ingiustizia per quanto accaduto. 
10.4.6 Va detto che quando evoca tale senso d'ingiustizia, l'attore non si riferisce solamente al procedimento penale nei suoi confronti, ma anche - e soprattutto - a quello nei confronti di G.________ e H.________. A più riprese, infatti, egli esprime la propria sofferenza e frustrazione di fronte all'inattività della magistratura ticinese nel quadro del procedimento penale da lui avviato nei confronti dei due avvocati di Y.Y.Y.________ e conclusosi con la sentenza 3 marzo 2003 della Corte delle Assise criminali ticinese. Sennonché tale tema esula dalla presente causa, che deve limitarsi a determinare il suo diritto ad un risarcimento a seguito della procedura penale aperta nei di lui confronti. 
10.4.7 Egli si duole invero anche dell'eccessiva durata del procedimento penale a suo carico, ma non fornisce la benché minima indicazione circa il pregiudizio che gliene sarebbe derivato. 
10.4.8 Infine, l'attore sottolinea la sofferenza provata nel dover assistere impotente allo svuotamento della N.N.________SA, la "sua" società. Sennonché non è possibile riconoscergli alcuna indennità per questo motivo. Come già spiegato, non sussiste alcun nesso di causalità tra il blocco del diritto di voto delle azioni M.M.________ ordinato dal GI il 2 giugno 1987 e lo svuotamento della N.N.________SA, riconducibile alle azioni degli amministratori di quella società. Né è possibile imputare allo Stato del Canton Ticino la strumentalizzazione del procedimento penale a carico di A.________ nel quadro di altri procedimenti. 
10.4.9 Alla luce delle precedenti considerazioni, all'attore può venir equamente concessa una riparazione di fr. 25'000.-- per il pregiudizio arrecato alla sua personalità dal procedimento penale. Gli interessi, del 5%, iniziano a decorrere dalla metà del procedimento penale (marzo 1987-settembre 1996) ovvero dal 1° giugno 1991. 
11. 
In conclusione, all'attore possono venir riconosciuti i seguenti importi: 
 
fr. 75'000.--, oltre interessi al 5% dal 4 settembre 1996, 
a titolo di spese di patrocinio; 
fr. 25'000.--, oltre interessi al 5% dal 25 giugno 1987, 
a titolo di indennità per l'ingiusta carcerazione; 
fr. 25'000.--, oltre interessi al 5% dal 1° giugno 1991, 
a titolo di indennità per torto morale. 
 
Il tasso d'interesse è fissato al 5%, non essendo ravvisabile nessun motivo per ammetterne uno superiore, così come richiesto dall'attore. 
12. 
Giusta l'art. 69 cpv. 1 PC il Tribunale statuisce d'ufficio sulle spese processuali in applicazione degli art. 153, 153a, 156 e 159 OG. 
 
A norma dell'art. 153 cpv. 1 PC le spese processuali comprendono la tassa di giustizia e, fra le altre, le spese d'istruzione. L'art. 153a cpv. 1 OG stabilisce che la tassa di giustizia è fissata in funzione del valore litigioso, dell'ampiezza e della difficoltà della causa, del modo di condotta processuale e della situazione finanziaria delle parti. In concreto, considerato l'ammontare delle conclusioni dell'attore e l'impegno richiesto dalla causa, appare giustificato fissare la tassa di giustizia in fr. 60'000.-- . 
Le spese processuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Nella fattispecie, la pretesa riconosciuta all'attore corrisponde a circa 1/15 di quanto da lui richiesto in petizione (fr. 1'759'547.--). Va tuttavia ricordato ch'egli ha ottenuto ragione anche sul diritto di principio al risarcimento di eventuali perdite di salario, diritto che però non ha potuto trovare concretizzazione a causa della carenza di prove al riguardo. Ne discende che le spese processuali verranno sopportate per 5/6 dall'attore e per 1/6 dal convenuto. Il Cantone non può essere dispensato dal pagamento di tali spese, non realizzandosi le condizioni di cui all'art. 156 cpv. 2 OG
 
L'attore rifonderà inoltre alla parte convenuta fr. 40'000.-- a titolo di ripetibili (art. 159 cpv. 1 OG). 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
La petizione è parzialmente accolta. Di conseguenza il convenuto è condannato a versare all'attore le seguenti somme: 
 
fr. 75'000.-- oltre interessi al 5% dal 4 settembre 1996; 
fr. 25'000.-- oltre interessi al 5% dal 25 giugno 1987; 
fr. 25'000.-- oltre interessi al 5% dal 1° giugno 1991. 
 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 60'000.-- è posta a carico dell'attore nella misura di fr. 50'000.-- e per i rimanenti fr. 10'000.-- a carico del convenuto. 
 
3. 
L'attore è tenuto a rifondere al convenuto un'indennità di fr. 40'000.-- per ripetibili. 
 
4. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti. 
 
 
Losanna, 8 marzo 2005 
In nome della I Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: