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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1C_654/2023  
 
 
Sentenza dell'11 dicembre 2023  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Kneubühler, Presidente, 
Müller, Merz, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ Inc., 
patrocinata dall'avv. Paolo Bernasconi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico della Confederazione, via Sorengo 3, 6900 Lugano. 
 
Oggetto 
Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale all'India, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 21 novembre 2023 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (RR.2023.90). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Il 22 settembre 2018 il Directorate of Enforcement di Nuova Delhi (India) ha presentato alla Svizzera una domanda di assistenza giudiziaria, completata il 25 ottobre seguente, nell'ambito di un procedimento penale avviato nei confronti di numerose persone per titolo di riciclaggio. | fatti concernenti questo procedimento sono oggetto anche di un parallelo procedimento penale a carico delle stesse persone condotto dalla Patiala House Courts di Nuova Delhi, la quale, il 3 ottobre 2018, ha anch'essa presentato una domanda di assistenza giudiziaria per titolo di corruzione. Secondo le autorità estere, le persone indagate sarebbero coinvolte in atti corruttivi e di riciclaggio legati all'assegnazione da parte del governo indiano a una società di un determinato appalto. Le autorità inquirenti estere hanno chiesto l'edizione di documentazione nonché il blocco dei valori patrimoniali concernenti una relazione bancaria intestata alla società A.________ Inc. presso una banca di Zurigo. Con decisioni del 1° marzo 2019 il Ministero pubblico della Confederazione (MPC) ha ordinato tra l'altro il blocco del conto bancario. 
 
B.  
Con sentenza del 21 maggio 2019 (RR.2019.51), la Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale (CRP) ha dichiarato inammissibile un ricorso di A.________ Inc. Con giudizio del 30 novembre 2022 (RR.2022.221) ha stralciato dai ruoli un nuovo ricorso. Con decisione del 21 giugno 2023 il MPC ha respinto un'ulteriore istanza di dissequestro. Adito dall'interessata, con giudizio del 21 novembre 2023 la CRP ne ha respinto il ricorso. 
 
C.  
Avverso questa sentenza A.________ Inc. presenta un ricorso al Tribunale federale. Chiede di revocare immediatamente il sequestro sul conto litigioso. 
Non è stato ordinato uno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 148 I 160 consid. 1).  
 
1.2. La ricorrente, patrocinata da un legale, chiede soltanto la revoca del sequestro disposto dal MPC, decisione che non costituisce manifestamente una decisione di ultima istanza (art. 86 cpv. 1 lett. b LTF e art. 80e AIMP; RS 351.1), ma non l'annullamento della decisione della CRP, unico giudizio impugnabile che, a causa del cosiddetto effetto devolutivo (DTF 146 II 335 consid. 1.1.2 e rinvii), può essere oggetto del presente ricorso. Già per questo motivo il ricorso è inammissibile (sentenza 1C_303/2015 del 22 giugno 2015 consid. 1.4).  
 
1.3. Il ricorso è inammissibile anche per un ulteriore motivo. Contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile infatti soltanto se concerne tra l'altro, come in concreto, un sequestro e, inoltre, si tratti di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 1 LTF). Si è segnatamente in presenza di un tale caso laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 145 IV 99 consid. 1.1 e 1.2).  
 
1.4. L'art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale in quest'ambito. Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante, che dev'essere ammesso in maniera restrittiva, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 145 IV 99 consid. 1.2). Spetta alla ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall'art. 84 LTF sono adempiute (art. 42 cpv. 2 secondo periodo LTF; DTF 145 IV 99 consid. 1.5). Secondo l'art. 109 LTF, la Corte giudica nella composizione di tre giudici circa la non entrata in materia su ricorsi che non riguardano un caso particolarmente importante (cpv. 1); la decisione è motivata sommariamente e può rinviare in tutto o in parte alla decisione impugnata (cpv. 3).  
 
2.  
 
2.1. Riguardo alle condizioni richieste dall'art. 84 cpv. 2 LTF, la ricorrente si limita a osservare, in maniera del tutto generica e appellatoria e quindi inammissibile (DTF 148 IV 205 consid. 2.6), che il Tribunale federale dovrebbe verificare e aggiornare i criteri secondo i quali l'art. 2 AIMP non può di massima essere invocato da persone giuridiche, prassi invalsa rettamente applicata dalla CRP. Essa non si confronta tuttavia con questa giurisprudenza, della quale non richiama alcuna sentenza osservando soltanto che, al suo dire, l'avente diritto economico, che non sarebbe di massima comunque legittimato a ricorrere, coinciderebbe con la società di sede non operativa.  
 
2.2. Le generiche critiche inerenti a un preteso accertamento inesatto e arbitrario dei fatti, alla criticata valutazione della portata di tre lettere, che secondo la ricorrente dovrebbero essere lette congiuntamente, ad asserite violazioni dei principi della proporzionalità e dell'utilità potenziale nonché del requisito della doppia punibilità non dimostrano che in questi ambiti l'istanza precedente si sarebbe scostata dalla costante prassi. La critica secondo cui la decisione impugnata, che si esprime su tutti gli argomenti rilevanti, non sarebbe motivata in maniera sufficiente è infondata (DTF 147 IV 409 consid. 5.3.4). La CRP ha infatti illustrato perché la decisione di dissequestro pronunciata da un giudice speciale presso la Corte di New Delhi, non definitiva, non è decisiva, come non lo è neppure il parere legale prodotto in tale ambito dalla ricorrente. La CRP ha spiegato inoltre perché nel caso in esame la durata del sequestro non sarebbe problematica (su questa questione cfr. sentenza 1C_489/2021 del 27 settembre 2022 consid. 2). Infine, i riferimenti ad altri procedimenti penali esulano dall'oggetto del litigio. Nel caso in esame non si giustifica quindi un intervento del Tribunale federale.  
 
3.  
Ne segue che il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
 
3.  
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al Ministero pubblico della Confederazione, alla Corte dei reclami penali del Tribunale penale federale e all'Ufficio federale di giustizia, Settore Assistenza giudiziaria. 
 
 
Losanna, 11 dicembre 2023 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kneubühler 
 
Il Cancelliere: Crameri