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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
C 126/05 
 
Sentenza del 10 ottobre 2005 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Grisanti, cancelliere 
 
Parti 
N.________, ricorrente, rappresentato dal Sindacato dei Consumatori, piazza Indipendenza 1, 6501 Bellinzona, 
 
contro 
 
Sezione cantonale del lavoro, Ufficio giuridico, piazza Governo, 6501 Bellinzona, opponente 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 21 marzo 2005) 
 
Fatti: 
A. 
Mediante decisione del 20 febbraio 2004, sostanzialmente confermata il 12 luglio seguente anche in seguito all'opposizione interposta dall'interessato, la Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, ha dichiarato N.________, in disoccupazione dal 1° aprile 2003, inidoneo al collocamento a far tempo dal 1° settembre 2003 per avere intrapreso a partire dal 1° settembre 2003 una formazione triennale di tecnico in radiologia a tempo pieno che gli impedirebbe di garantire la sufficiente disponibilità sul mercato del lavoro. 
B. 
Per giudizio del 21 marzo 2005, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, nella misura in cui - con riferimento a una richiesta di risarcimento danno e riparazione del torto morale - lo ha dichiarato ricevibile, ha respinto il ricorso presentato dall'assicurato avverso il provvedimento amministrativo. 
C. 
Patrocinato dal Sindacato dei Consumatori, N.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni al quale, protestate spese e ripetibili, chiede di essere riconosciuto idoneo al collocamento e di potere usufruire delle misure legali di riqualificazione professionale. 
 
La Sezione cantonale del lavoro propone la reiezione del gravame, mentre il Segretariato di Stato dell'economia ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
Secondo giurisprudenza, un assicurato che, come nel caso di specie (si veda a tal proposito il verbale di chiarimento 21 novembre 2003, dal quale emerge come l'assicurato, peraltro titolare di un attestato federale di capacità quale impiegato di commercio, e il suo rappresentante legale, dopo essere stati informati dalla consulente del personale dell'Ufficio regionale di collocamento [URC] di L.________, abbiano espressamente rinunciato a compilare la documentazione necessaria per ricevere un assegno di formazione e quindi per ottenere una relativa decisione formale), durante la propria disoccupazione, frequenta un corso senza che si realizzino le condizioni di cui agli art. 59 segg. LADI, conserva il diritto alle indennità di disoccupazione solo nella misura in cui adempie i presupposti di cui all'art. 8 LADI. In particolare egli deve proseguire le sue ricerche di lavoro ed essere disposto a interrompere senza indugio il corso che ha finanziato personalmente se si presenta un'opportunità d'impiego. In caso contrario, egli non può essere considerato disponibile sul mercato del lavoro e l'idoneità al collocamento deve essergli negata (DTF 122 V 265; DLA 2001 pag. 230, 1990 no. 22 pag. 139). Ai fini di tale valutazione occorre esaminare l'aspetto oggettivo e soggettivo dell'idoneità al collocamento (SVR 1997 ALV no. 87 pag. 265). 
Con riferimento all'aspetto oggettivo, va rilevato che la frequentazione di un corso a tempo pieno esclude di principio l'accettazione di un'attività lucrativa. L'idoneità al collocamento può pertanto essere unicamente ammessa se risulta chiaramente che l'assicurato è oggettivamente disposto e in grado di interrompere in qualsiasi momento il corso per intraprendere un'attività lucrativa. Le semplici allegazioni dell'assicurato non sono sufficienti. Per contro, occorre richiedere una conferma facilmente verificabile della direzione della scuola nella quale si accenni pure alle eventuali conseguenze finanziarie legate a un'interruzione del corso. Dal profilo soggettivo, deve risultare che l'assicurato ha proseguito le sue ricerche di lavoro in maniera qualitativamente e quantitativamente corretta. Le esigenze in tema di disponibilità e di flessibilità sono maggiormente accresciute laddove si tratta di esaminare la situazione di un assicurato che segue un corso di propria iniziativa e a proprie spese (DTF 122 V 266 consid. 4). 
2. 
Nel caso di specie, come accertato dalla Corte cantonale, dalle cui conclusioni il Tribunale federale delle assicurazioni non ravvisa sufficiente motivo per scostarsi, si osserva che il ricorrente ha intrapreso la formazione di tecnico in radiologia di propria iniziativa e a proprie spese, pur avendo ricevuto a tale scopo una borsa di studio cantonale di fr. 15'000.-, tuttavia soggetta all'obbligo di restituzione in caso di interruzione del corso. Già solo a causa di queste implicazioni finanziarie risulta difficilmente probabile che l'assicurato sia oggettivamente disposto ad accettare un posto di lavoro prima della conclusione della formazione intrapresa. Alle conclusioni della pronuncia impugnata, cui si rinvia, può quindi essere prestata piena adesione anche in relazione alle dichiarazioni rese dall'insorgente in sede di audizione dinanzi all'ispettore G.________ della Sezione cantonale del lavoro e in occasione del colloquio di consulenza del 4 dicembre 2003 con la consulente dell'URC di L.________, l'interessato avendo dichiarato "che sarà disponibile a lasciare l'attuale attività e la scuola solo se il lavoro proposto sarà economicamente vantaggioso [se ne vale la pena] rispetto al possibile salario futuro derivante dalla formazione che sta facendo". Come giustamente fatto notare dall'istanza precedente, l'assicurato, che oltretutto non ha effettuato ricerche di impiego durante i mesi di settembre e ottobre 2003 e non avrebbe dato seguito a concreti annunci di lavoro sebbene espressamente richiamato in questo senso, ha eccessivamente limitato la possibilità di trovare un impiego rendendola alquanto incerta (DTF 112 V 326 segg.). 
3. 
3.1 Nulla di diverso in favore della sua posizione può inferire il ricorrente dal (nuovo) tenore dell'art. 15 cpv. LADI, giusta il quale il disoccupato è idoneo al collocamento se è disposto, capace e autorizzato ad accettare un'occupazione adeguata e a partecipare a provvedimenti di reintegrazione. Dal Messaggio 28 febbraio 2001 del Consiglio federale concernente la revisione della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione si evince espressamente che l'idoneità al collocamento comporta in particolare anche la disponibilità dell'assicurato a seguire le istruzioni degli organi dell'assicurazione contro la disoccupazione in materia di ricerca di un posto di lavoro, assegnazione a un posto di lavoro o a un programma di lavoro temporaneo ecc. (FF 2001 2002). 
 
Ora, l'assicurato che per le ragioni esposte ai consid. 1 e 2 non è idoneo al collocamento in quanto non disponibile ad accettare un'occupazione adeguata, non lo è nemmeno per partecipare ad eventuali provvedimenti di reintegrazione. La valutazione del caso non muterebbe pertanto nemmeno sotto questo aspetto. 
3.2 Nulla di diverso può quindi essere dedotto dalla sentenza di questa Corte del 17 novembre 2004 in re S., C 122/04, espressamente richiamata dal ricorrente a sostegno della sua tesi e concernente l'idoneità al collocamento di un assicurato che aveva frequentato dal 17 luglio al 15 agosto 2003 un corso non autorizzato negli Stati Uniti d'America. Infatti, a prescindere dal fatto che il corso seguito in quell'occasione, già solo per le sue modalità di tempo, non era lontanamente paragonabile a quello oggetto della presente disamina (di tre anni), il Tribunale federale delle assicurazioni nella citata sentenza si è unicamente limitato a precisare che, tenuto conto delle possibilità messe a disposizione dalla tecnica moderna (posta elettronica, fax, telefono cellulare), la semplice distanza geografica non può essere considerata, da sola, un ostacolo tale da oggettivamente impedire un'interruzione subitanea di un corso all'estero per intraprendere un'attività lavorativa in patria. 
4. 
Per il resto, ogni ulteriore questione e richiesta sollevata con il ricorso non può essere esaminata in questa sede in quanto esulante dall'oggetto della lite, chiaramente limitato al tema dell'idoneità al collocamento di N.________ (DTF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b e i riferimenti ivi citati; cfr. pure DTF 130 V 503). 
5. 
Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è gratuita (art. 134 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG, pronuncia: 
1. 
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e al Segretariato di Stato dell'economia. 
Lucerna, 10 ottobre 2005 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: