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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_145/2018  
 
 
Sentenza del 7 novembre 2018  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale von Werdt, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________ SA, 
patrocinata dall'avv. Rocco Taminelli, 
opponente. 
 
Oggetto 
ipoteca legale degli artigiani e imprenditori: iscrizione provvisoria, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 3 ottobre 2018 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (11.2018.105). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Con decisione 22 agosto 2018 il Pretore del Distretto di Lugano ha confermato l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori per fr. 12'820.80 oltre interessi in favore di B.________ SA sulla particella n. 812 RFD di X.________ di proprietà di A.________, iscrizione già autorizzata in via supercautelare in data 6 ottobre 2017. Il Giudice di prime cure ha assegnato un termine di 60 giorni a B.________ SA per chiedere l'iscrizione definitiva. 
Con sentenza 3 ottobre 2018 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha dichiarato irricevibile l'appello interposto in data 19 settembre 2018 da A.________ avverso la decisione pretorile, siccome tardivo. Per la Corte cantonale, la notificazione della decisione pretorile va considerata avvenuta il settimo giorno dal tentativo di consegna infruttuoso della raccomandata (art. 138 cpv. 3 lett. a CPC [RS 272]), ossia il 3 settembre 2018, ed il termine di dieci giorni per appellare tale giudizio (art. 314 cpv. 1 CPC) è quindi venuto a scadere il 13 settembre 2018. 
 
2.   
Con ricorso 8 ottobre 2018 A.________ ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo di rinviare la causa all'istanza inferiore per nuova decisione. 
 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
3.  
 
3.1. Il ricorso al Tribunale federale è ammissibile contro decisioni finali (art. 90 LTF), parziali (art. 91 LTF) e contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusa notificate separatamente (art. 92 LTF). Altre decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente possono fare l'oggetto di un ricorso immediato al Tribunale federale unicamente se possono causare un pregiudizio irreparabile oppure se l'accoglimento del gravame comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (art. 93 cpv. 1 lett. a e b LTF); se il ricorso non è ammissibile, poiché nessuna di queste due condizioni è soddisfatta, o non è stato interposto, le decisioni pregiudiziali e incidentali possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale in quanto influiscano sul contenuto della stessa (art. 93 cpv. 3 LTF).  
La decisione che autorizza l'iscrizione provvisoria di un'ipoteca legale degli artigiani e imprenditori costituisce una decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF. Essa non è suscettibile di causare un pregiudizio irreparabile al proprietario interessato (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF) né può adempiere le condizioni dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF (DTF 137 III 589 consid. 1.2). 
 
La sentenza 3 ottobre 2018 del Tribunale d'appello, che conferma la decisione pretorile 22 agosto 2018, non è pertanto immediatamente impugnabile dinanzi al Tribunale federale, per cui il ricorso all'esame risulta di primo acchito inammissibile. 
 
3.2. Occorre inoltre sottolineare che il gravame è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). In tali condizioni sarebbe in ogni modo soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF), con il quale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Il ricorrente deve pertanto spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della decisione querelata, in che misura sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 134 II 244 consid. 2.2).  
Nell'impugnativa all'esame il ricorrente segnala la violazione di varie garanzie costituzionali (diritto di essere sentito, diritto alla parità ed equità di trattamento), ma le sue generiche censure non soddisfano le severe esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF
 
4.   
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a e b LTF. 
 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 7 novembre 2018 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: von Werdt 
 
La Cancelliera: Antonini