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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
9C_6/2011 {T 0/2} 
 
Sentenza del 27 maggio 2011 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudice federale U. Meyer, Presidente, 
cancelliere Grisanti. 
 
Partecipanti al procedimento 
M.__________, Italia, patrocinato dallo Studio D'Ostuni & Associati, Divisione Estero, Italia, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 1° dicembre 2010. 
 
Visto: 
il ricorso del 30 dicembre 2010 (timbro postale) contro il giudizio del 1° dicembre 2010 del Tribunale amministrativo federale, Corte III, e la richiesta di assistenza giudiziaria gratuita, 
lo scritto 18 marzo 2011 con cui il Tribunale federale, così richiesto, ha trasmesso una copia del fascicolo di causa al rappresentante del ricorrente segnalandogli però nel contempo che l'atto ricorsuale eventualmente non soddisfaceva i requisiti legali di motivazione, 
considerando: 
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra le altre cose, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto, 
che nel caso di specie il ricorso non soddisfa manifestamente queste esigenze formali minime poiché non spiega minimamente in quale misura l'accertamento dei primi giudici sarebbe stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto (art. 97 cpv. 1 LTF) né precisa in che misura andrebbe aumentato il suo diritto alla rendita, 
che in particolare l'insorgente - limitandosi ad elencare una serie di patologie e a rilevare la loro incidenza negativa sulla sua capacità di lavoro - non si confronta nelle debite forme con i motivi che hanno indotto i primi giudici a negare, nel periodo d'esame (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220), un peggioramento del suo stato di salute e ad escludere una revisione del suo diritto al quarto di rendita, 
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. lett. b LTF, il ricorso dev'essere di conseguenza dichiarato irricevibile, 
che in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF, non si prelevano spese giudiziarie, 
che in tali condizioni la domanda di assistenza giudiziaria diventa priva d'oggetto; 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 27 maggio 2011 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Meyer Grisanti