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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_353/2012 
 
Sentenza del 25 giugno 2012 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Fonjallaz, Presidente, 
Merkli, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Marco Garbani, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
carcerazione preventiva, ricorso privo di oggetto, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 9 maggio 2012 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
 
A. 
Il 9 marzo 2012, a X.________, ha avuto luogo una brutale aggressione legata all'ambiente della prostituzione. L'autore del tentato omicidio soggiornava in un appartamento unitamente a tre donne rumene, che esercitavano la prostituzione presso il bar B.________ a Y.________. Un intervento della polizia presso questo esercizio pubblico ha accertato la presenza di 13 ragazze straniere dedite alla prostituzione, senza la necessaria autorizzazione prevista dalla legislazione federale sugli stranieri e da quella cantonale sulla prostituzione. Il Ministero pubblico ha quindi ipotizzato segnatamente il reato di promovimento della prostituzione (art. 195 CP) in particolare contro A.________, titolare e responsabile della società che gestisce il bar e le camere. 
 
B. 
Il 16 marzo 2012 il Procuratore pubblico (PP) ha presentato un'istanza di carcerazione preventiva al Giudice dei provvedimenti coercitivi (GPC), che ha ordinato il medesimo giorno la relativa carcerazione dell'interessato, ritenendo data l'esistenza di seri indizi dei prospettati reati. Il GPC ha pure ammesso l'esistenza di un pericolo di collusione e di inquinamento delle prove con le persone coinvolte nel sospettato sfruttamento della prostituzione. Un reclamo interposto dall'arrestato è stato respinto il 12 aprile 2012 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP). Nel frattempo, il 23 marzo 2012, il PP aveva chiesto una proroga di quindici giorni della carcerazione preventiva. Il 30 marzo successivo il GPC aveva accolto l'istanza. Adita dall'interessato, con decisione del 9 maggio 2012 la CRP per quanto qui riguarda ha dichiarato irricevibile il reclamo, poiché l'insorgente era stato scarcerato pochi giorni dopo l'inoltro del reclamo. 
 
C. 
Avverso questa decisione A.________ presenta un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede di annullarla e di ordinare alla CRP di esaminare nel merito il reclamo. 
 
Non sono state chieste osservazioni al gravame. 
 
Diritto: 
 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 137 I 371 consid. 1). 
 
1.2 Contro la decisione impugnata è dato il ricorso in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF). Il gravame, diretto contro una decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF) è tempestivo e la legittimazione del ricorrente pacifica. 
 
1.3 Conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF, il ricorso in materia penale al Tribunale federale può essere presentato per violazione del diritto, nel quale rientra pure il diritto costituzionale (DTF 136 II 101 consid. 3; 134 IV 36 consid. 1.4.1). Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. Il ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 134 II 244 consid. 2.1). Le esigenze di motivazione sono inoltre accresciute, laddove il ricorrente lamenta, come nella fattispecie, l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, dato che ciò equivale a sostenere che i fatti sono stati accertati in violazione dell'art. 9 Cost. e del diritto federale (DTF 134 IV 36 consid. 1.4.1). Trattandosi di garanzie di rango costituzionale, a norma dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina infatti le relative censure soltanto se siano motivate in modo chiaro e preciso (DTF 136 I 49 consid. 1.4.1; 134 I 83 consid. 3.2; 133 IV 286 consid. 1.4). In questa misura, argomentazioni vaghe o meramente appellatorie e semplici rinvii agli atti cantonali sono quindi inammissibili (DTF 134 I 83 consid. 3.2; 129 I 113 consid. 2.1). 
 
2. 
2.1 La CRP, accertato che il ricorrente era stato scarcerato pochi giorni dopo l'inoltro del reclamo, gli ha concesso la facoltà di esprimersi sull'esistenza di un interesse attuale al mantenimento del rimedio esperito. Ha quindi illustrato, richiamandola, la prassi in materia del Tribunale federale sia sotto l'egida del previgente art. 88 OG sia con riferimento all'art. 81 LTF. Ritenuto che nel reclamo, peraltro più incentrato sull'istanza di proroga del PP che non sulla decisione del GPC, il ricorrente contestava l'esistenza di seri e concreti indizi di colpevolezza e di un pericolo di collusione, censure che non realizzavano un caso particolare secondo la richiamata giurisprudenza, lo ha dichiarato privo d'oggetto. 
 
2.2 Il ricorrente si confronta in maniera del tutto generica con la tesi posta a fondamento del giudizio impugnato, disattendendo in tale misura le esigenze di motivazione dell'art. 42 LTF. Egli adduce semplicemente che il Tribunale federale avrebbe un interesse a stabilire, una volta per tutte, che non sarebbe ammissibile non esaminare nel merito una detenzione preventiva in seguito all'intervenuta scarcerazione dell'interessato. Ora, al riguardo, la Corte cantonale ha applicato la prassi del Tribunale federale, giurisprudenza che si esprime compiutamente sull'assunto ricorsuale e con la quale il ricorrente non si confronta del tutto. Secondo detta prassi, l'interessato deve infatti avere un interesse pratico e attuale all'esame di merito di determinate censure del ricorso, rispettivamente del reclamo. Questa esigenza, per evidenti motivi di economia processuale, garantisce che il tribunale decida questioni concrete e non solamente teoriche. 
 
D'altra parte, contrariamente all'accenno ricorsuale, nella fattispecie non si è chiaramente in presenza di una decisione di principio nello specifico ambito, che il Tribunale federale dovrebbe vagliare (al riguardo vedi DTF 136 I 274 consid. 1.3; 137 IV 13 consid. 1.2 inedito; sentenze 1B_ 94/2010 del 22 luglio 2010 consid. 1.3 e 1B_326/2009 dell'11 maggio 2010 consid. 1.3). In effetti, il ricorrente si limita ad addurre una sua personale interpretazione di una frase contenuta nell'istanza di proroga relativa verosimilmente ad altre procedure analoghe, che, come a ragione ritenuto dalla CRP, concerne una mera ipotesi non meritevole di ulteriore esame per assenza di un interesse pratico. Lo stesso vale per le critiche ricorsuali mosse alla motivazione dell'istanza di proroga, in particolare alla portata di tre documenti, ricordato in ogni modo che oggetto del litigio è soltanto la decisione della CRP. 
 
Il ricorrente parrebbe inoltre disconoscere, riguardo a un'accennata violazione dei suoi diritti di difesa, segnatamente a presunti documenti in mano al PP e dei quali non avrebbe avuto conoscenza, ch'egli nel corso del procedimento può avvalersi del diritto di consultare gli atti, (art. 101, 102 e 107 CPP) disponendo se del caso della facoltà, a tempo debito, di interporre reclamo (art. 393 e seg. CPP). Per quanto concerne poi un eventuale indennizzo per carcerazione illegale, il ricorrente potrà semmai formulare eventuali pretese conformemente a quanto stabilito dagli art. 429 e segg. CPP. 
 
3. 
In quanto ammissibile, il ricorso dev'essere pertanto respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 25 giugno 2012 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Fonjallaz 
 
Il Cancelliere: Crameri