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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa {T 7} 
K 38/06 
 
Sentenza del 10 luglio 2006 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Grisanti, cancelliere 
 
Parti 
Cassa-malati UNIVERSA, Groupe Mutuel Assicurazioni, rue du Nord 5, 1920 Martigny, ricorrente, 
 
contro 
 
S.________, opponente, 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio dell'8 febbraio 2006) 
 
Fatti: 
A. 
Mediante scritto 30 giugno 2005 la Cassa malati Universa (Groupe Mutuel) ha informato S.________, affiliato per l'assicurazione di base contro le malattie, che, a dipendenza di numerosi attestati di carenza beni nei suoi confronti, avrebbe sospeso il versamento delle prestazioni a suo carico. 
 
Copia della comunicazione è stata trasmessa all'Istituto cantonale delle assicurazioni sociali, quale "avviso all'autorità d'assistenza sociale competente per il canton Ticino". 
 
Per atto 6 settembre 2005, emanato a seguito di una richiesta 31 agosto 2005 per la quale l'assicurato chiedeva l'emanazione di una decisione formale, la Cassa ha confermato quanto precedentemente comunicato. 
 
Statuendo su opposizione dell'assicurato, gli organi dell'assicurazione hanno il 24 novembre 2005 mantenuto la decisione di sospensione. 
B. 
S.________ ha deferito la pronunzia della Cassa con un ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino per cui contestava la legittimità della sospensione, indicando di aver ricominciato a pagare regolarmente i contributi. 
 
Con giudizio 8 febbraio 2006 il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha accolto il gravame, per il motivo che la sospensione non poteva avvenire prima che l'ufficio preposto al pagamento dei premi in caso di indigenza fosse messo in condizione di effettuare i pagamenti a favore della persona assicurata, soggiungendo al riguardo che dagli atti emergeva non voler esso ufficio denegare il rimborso in questione. 
C. 
La Cassa malati Universa interpone a questa Corte un ricorso di diritto amministrativo con il quale asserisce che se il disciplinamento applicabile fa obbligo alle casse malati di informare le competenti autorità in materia di assistenza sociale, esso non indica entro quale lasso di tempo l'informazione deve essere fatta e quali siano le modalità dell'informazione, rilevando che la burocrazia legata alla trattazione dei casi degli assicurati morosi da parte delle autorità competenti potrebbe mettere in forse l'esistenza medesima delle casse malati. 
 
Mentre l'assicurato e l'Ufficio federale della sanità pubblica non si sono determinati, l'Ufficio cantonale dell'assicurazione malattia, considerato l'avvenuto rimborso nel frattempo dei crediti vantati dall'assicuratore, postula in ordine lo stralcio della causa dai ruoli o la reiezione del gravame, rispettivamente la disattenzione del ricorso avuto riguardo alle considerazioni di merito del primo giudice. 
 
Diritto: 
1. 
Nei considerandi del querelato giudizio il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha correttamente ed esaurientemente esposto il disciplinamento applicabile nella fattispecie. A questa esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione. 
1.1 Giova comunque in particolare ricordare che, nella versione applicabile nell'evenienza concreta, in vigore fino al 31 dicembre 2005 (DTF 129 V 4 consid. 1.2 con riferimenti), l'art. 90 OAMal dispone al cpv. 1 dover i premi essere pagati mensilmente. 
 
Per il cpv. 3 del disposto se, nonostante diffida, l'assicurato non paga premi o partecipazioni ai costi scaduti, l'assicuratore deve promuovere una procedura esecutiva. Se questa sfocia in un attestato di carenza di beni, l'assicuratore ne informa la competente autorità sociale. Sono salve le disposizioni cantonali che prevedono la previa notifica all'autorità preposta alla riduzione dei premi. 
 
L'art. 90 cpv. 4 OAMal prevede poi che dopo la notifica dell'attestato di carenza di beni e l'avviso all'autorità d'assistenza sociale, l'assicuratore può sospendere la rimunerazione delle prestazioni finché i premi, le partecipazioni ai costi, gli interessi di mora e le spese d'esecuzione non siano stati interamente pagati. Se questi sono pagati, l'assicuratore assume i costi delle prestazioni fornite durante il periodo di sospensione. 
1.2 Come sempre menzionato dal primo giudice, il Tribunale federale delle assicurazioni in DTF 129 V 455 ha stabilito che la sospensione remunerativa delle prestazioni termina con il pagamento di quei premi, incluse le spese accessorie, che hanno fatto l'oggetto dell'attestato di carenza di beni all'origine dell'avvio della procedura con l'autorità di assistenza sociale e della sospensione delle prestazioni. 
 
Il giudice di prime cure ha infine rilevato come questa Corte avesse poi statuito dover l'ufficio cantonale preposto essere messo in condizione di effettuare i pagamenti a favore della persona assicurata prima di procedere alla compensazione di premi impagati con prestazioni (RAMI 2003 no. KV 234 pag. 7 [sentenza del 22 ottobre 2002 in re B., K 102/00]). 
2. 
Nella risposta al gravame l'Ufficio cantonale dell'assicurazione malattia postula principalmente, in ordine, lo stralcio dai ruoli, rispettivamente la reiezione del ricorso a seguito dell'avvenuto rimborso dei crediti vantati dall'assicuratore. 
 
Ora, la giurisprudenza ha già avuto modo di affermare che il Tribunale federale può prescindere dall'esaminare se le parti abbiano un interesse attuale a ricorrere qualora la questione di principio posta con il gravame sia suscettibile di ripresentarsi senza che nel caso concreto all'autorità giudiziaria di ultima istanza sia poi data la possibilità di tempestivamente pronunciarsi al riguardo (cfr. DTF 131 II 674 consid. 1.2). 
 
Il tema della circostanza del pagamento di cui si tratta, segnatamente la questione di sapere se il pagamento medesimo, se del caso, soddisfi le condizioni della giurisprudenza in DTF 129 V 455, cui è subordinato il termine della sospensione remunerativa delle prestazioni, non è quindi meritevole di più ampi accertamenti, ciò tanto meno avuto riguardo al fatto che l'impugnativa deve essere respinta per i motivi di merito che seguono. 
3. 
Infatti, per quel che attiene al merito della vertenza, può pure essere data adesione al giudizio cantonale. 
 
Il giudice di prime cure ha in effetti giustamente ritenuto che la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni in materia di compensazione dei premi, secondo la quale quando una cassa intende compensare premi impagati con prestazioni a suo carico essa deve mettere l'ufficio assistenziale preposto nella condizione di poter pagare prima di procedere con la compensazione, deve trovare applicazione pure quando si tratti di sospendere il pagamento di ogni prestazione derivante dalla LAMal. Come considerato dall'autorità giudiziaria cantonale, la misura della sospensione è infatti nettamente più incisiva e maggiormente gravida di conseguenze per l'assicurato rispetto a quella della compensazione. 
 
Nell'evenienza concreta la Cassa malati Universa non ha dato all'autorità competente l'occasione di determinarsi circa le misure da prendersi, la Cassa essendosi limitata a trasmettere all'Istituto cantonale delle assicurazioni sociali copia della lettera all'assicurato con cui essa gli comunicava che non avrebbe più corrisposto prestazioni. Come considerato dal primo giudice, simile modo di procedere non era certamente ammissibile, all'autorità preposta occorrendo ovviamente un certo tempo per esaminare il caso: l'ordinanza del resto indica esplicitamente che solo dopo l'avviso all'autorità d'assistenza sociale l'assicuratore può sospendere la rimunerazione delle prestazioni. 
 
A ciò si aggiunge di transenna che se anche l'art. 90 cpv. 4 OAMal è silente sulle modalità e i tempi in cui l'autorità di assistenza sociale deve intervenire, l'art. 85e del regolamento cantonale della legge sull'assicurazione obbligatoria contro le malattie del 18 maggio 1994 (RL/TI 6.4.6.1.1), nel suo tenore applicabile in concreto, in vigore dal 1° gennaio 2005, senza entrare in conflitto con il diritto federale (cfr. per analogia RAMI 2003 no. KV 234 pag. 12 consid. 6.2) precisa chiaramente che l'assicuratore può applicare la sospensione della rimunerazione delle prestazioni nei confronti di un determinato assicurato in mora solo dopo avere ricevuto la conferma scritta dell'Istituto delle assicurazioni sociali - autorità competente in forza dei combinati disposti di cui agli art. 20 cpv. 1 della legge cantonale di applicazione della LAMal del 26 giugno 1997 (LCAMal; RL/TI 6.4.6.1) e 82 del regolamento di applicazione - di sospensione del pagamento dei crediti irrecuperabili. Ora, risulta dagli atti che l'assicuratore ricorrente ha decretato la sospensione prima di ricevere una tale conferma. 
4. 
Ad ogni buon conto l'atteggiamento della cassa ricorrente stupisce questa Corte, come ha stupito il Tribunale cantonale, nella misura in cui, per asseriti ritardi delle amministrazioni competenti, fa correre ad assicurati il rischio di non poter se del caso beneficiare delle necessarie prestazioni, questo in manifesto contrasto con gli intenti del legislatore che con la LAMal voleva garantire all'insieme della comunità degli assicurati una copertura di principio esente da lacune. 
 
Il modo di procedere degli organi dell'assicuratore è tanto più sorprendente quando si consideri che dagli atti emerge non essersi di principio l'ufficio preposto opposto al rimborso - in seguito anche apparentemente avvenuto - nei confronti della Cassa. Inoltre, in sede cantonale l'assicurato ha pure dichiarato di corrispondere nuovamente i contributi richiesti. 
5. 
In queste condizioni, il ricorso di diritto amministrativo della Cassa malati appare infondato. 
6. 
Il tema di sapere se le condizioni per una sospensione del diritto alle prestazioni sono ancora date oppure se la sospensione dev'essere revocata non verte propriamente sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni nel caso assicurato (RAMI 2003 no. KV 258 pag. 290 consid. 1.2 [sentenza del 22 agosto 2003 in re N., K 1/03]). Ne consegue che la procedura è onerosa (art. 134 OG a contrario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere poste a carico dell'assicuratore ricorrente. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Le spese giudiziarie, fissate in complessivi fr. 1'000.-, sono poste a carico della Cassa malati Universa (Groupe Mutuel). 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, all'Ufficio dell'assicurazione malattia del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
Lucerna, 10 luglio 2006 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
 
La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: