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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.146/2005 /biz 
 
Sentenza del 22 novembre 2005 
I Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Corboz, presidente, 
Rottenberg Liatowitsch, Kiss, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
Parti 
Pensionskasse (Cassa Pensioni) A.________, 
convenuta e ricorrente, 
patrocinata dall'avv. dr. Tiziana Meyer-Tomassini, 
 
contro 
 
B.B.________, 
attrice e opponente, 
patrocinata dall'avv. Sergio Sciuchetti. 
 
Oggetto 
atto illecito; competenza territoriale; litispendenza, 
 
ricorso per riforma contro la sentenza emanata il 
21 aprile 2005 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il 18 dicembre 2000 B.B.________ si è rivolta alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, chiedendo la condanna della Pensionskasse (Cassa Pensioni) A.________ al pagamento di fr. 54'015.05, oltre interessi. L'azione è fondata sull'atto illecito (art. 41 CO), che l'attrice ravvede nell'avvenuto versamento dell'indennità di libero passaggio al marito, senza il suo consenso e in contrasto con un provvedimento cautelare emanato dal Pretore nell'ambito della causa di divorzio tra i coniugi B.________, che inibiva ogni atto di disposizione sul conto di previdenza del signor C.B.________. 
A.a All'udienza preliminare del 19 novembre 2001 - in occasione della quale sono stati notificati e discussi i mezzi di prova - la Pensionskasse (Cassa Pensioni) A.________ ha, fra l'altro, domandato al Pretore di pronunciarsi «in limine litis» sull'eccezione d'incompetenza. In ingresso alla successiva ordinanza sulle prove, del 28 dicembre 2001, il giudice ha quindi stabilito che l'eccezione formulata dalla convenuta non meritava accoglimento, la competenza del giudice del domicilio del danneggiato essendo data dall'art. 25 LForo, applicabile anche ai procedimenti introdotti prima della sua entrata in vigore in virtù dell'art. 38 LForo
 
Il ricorso di diritto pubblico interposto contro questa decisione è stato dichiarato inammissibile il 25 febbraio 2002. 
A.b Dopo essere stata sospesa in attesa della decisione sul divorzio dei coniugi B.________, emanata l'8 aprile 2004, nel giugno 2004 la causa - nel frattempo trasferita alla sezione 2 della medesima Pretura - è stata riattivata. 
 
All'udienza del 13 luglio 2004 la Pensionskasse (Cassa Pensioni) A.________ ha nuovamente contestato la competenza del giudice adito e sollevato l'eccezione di litispendenza. 
 
Con decreto 31 marzo 2005 ambedue le eccezioni sono state disattese. 
B. 
L'appello presentato dalla Pensionskasse (Cassa Pensioni) A.________ è stato respinto il 21 aprile 2005. 
 
Con riferimento alla tesi secondo cui l'azione giudiziaria pendente non sarebbe una causa per atto illecito, la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino - rammentato che la competenza viene di regola determinata sulla base delle domande che la parte procedente sottopone al giudice - ha evidenziato come, in concreto, ambedue le parti abbiano fatto esplicito riferimento all'art. 41 CO negli allegati introduttivi di causa. Per questo motivo è stata esaminata la competenza del giudice adito a pronunciarsi su di un'azione per atto illecito. Nonostante l'art. 38 LForo non preveda espressamente cosa fare delle azioni presentate prima dell'introduzione della LForo ad un tribunale incompetente per le normative allora in vigore, ma competente per nuova disposizione della LForo, i giudici cantonali hanno ammesso la competenza del Pretore adito, in considerazione del principio per cui le norme di procedura sono immediatamente applicabili e dell'economia di giudizio. Da ultimo, essi hanno respinto l'eccezione di litispendenza, siccome la procedura dalla quale trae spunto tale eccezione non concerne le medesime parti, bensì vede B.B.________ opposta ad un'altra entità giuridica, vale a dire la Personalfürsorgefonds A.________. 
C. 
Contro questa decisione la Pensionskasse (Cassa Pensioni) A.________ è insorta dinanzi al Tribunale federale, il 6 maggio 2005, presentando un unico allegato intitolato "Ricorso per riforma (art. 43 e seg. OG) Ricorso di nullità (art. 68 cpv. 1 lett. b OG) ricorso di diritto pubblico (art. 84 e seg. OG) con domanda di effetto sospensivo". 
 
Con il ricorso per riforma essa postula la modifica della sentenza impugnata nel senso di accertare l'incompetenza del foro di Lugano. 
 
Nella risposta dell'11 luglio 2005 B.B.________ ha proposto la reiezione del gravame. 
 
Diritto: 
1. 
L'impugnativa sottoposta all'esame del Tribunale federale è suddivisa in undici parti, intitolate: I. In ordine; II. Preliminarmente; III. Antefatti; IV. Sulla fattispecie esaminata dal TdA; V. Questioni in diritto sollevate davanti al TdA; VI. Altre considerazioni in diritto; VII. I mezzi d'impugnazione davanti al TF; VIII. Ricorso di diritto pubblico; IX. Ricorso per riforma; X. Nullità; XI. Richiesta dell'effetto sospensivo. 
In questo documento, di una trentina di pagine, la patrocinatrice della convenuta presenta la cronistoria della causa (dalla sua introduzione nel 2000 sino ad oggi) e ripropone, fra l'altro, critiche contro l'ordinanza 28 dicembre 2001 - che ha peraltro già impugnato dinanzi al Tribunale federale (causa 4P.19/2002) - così come contro gli ulteriori atti processuali, dimenticando che, se del caso, essa avrebbe potuto e dovuto aggravarsi contro di essi a quell'epoca, nei modi e nei tempi previsti dalla legge. 
 
Giovi allora rammentare che l'attuale procedimento verte esclusivamente sulla decisione emanata dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino il 21 aprile 2005, con la quale è stata confermata la competenza del giudice di Lugano e respinta l'eccezione di litispendenza. 
2. 
Già si è detto che l'allegato ricorsuale racchiude tre rimedi: un ricorso di diritto pubblico, un ricorso per riforma e un ricorso per nullità. 
2.1 Giusta l'art. 57 cpv. 5 OG (applicabile anche al ricorso per nullità in virtù del rinvio contenuto nell'art. 74 OG) un ricorso di diritto pubblico viene trattato, in linea di principio, prima del parallelo ricorso per riforma, rispettivamente prima del ricorso per nullità. Si può tuttavia derogare a questa regola quando, come nel caso in esame, il ricorso per riforma - rispettivamente il ricorso per nullità - verte sulla questione della competenza, che dev'essere decisa preliminarmente (DTF 86 II 139; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 5 ad art. 57 OG). 
2.2 Qualora più ricorsi vengano presentati in un unico scritto, il Tribunale federale può entrare nel merito dei gravami unicamente se, nonostante la commistione delle censure sollevate, la motivazione dei ricorsi appare sufficientemente chiara e adempie i requisiti legali (DTF 118 IV 293 consid. 2a, 116 II 745 consid. 2a). In altre parole, il Tribunale federale non esamina le censure che non possono essere attribuite, sulla scorta delle esigenze legali riguardanti la loro motivazione, a uno dei rimedi. Ciò vale, a maggior ragione, se l'impugnativa è stata redatta da un avvocato, tenuto ad inoltrare un gravame conforme alle esigenze legali in considerazione della sua formazione professionale (DTF 116 II 745 consid. 2b). 
3. 
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 131 I 57 consid. 1). 
3.1 Interposto in tempo utile (art. 54 cpv. 1 OG) contro una decisione incidentale sulla competenza (art. 49 OG) emanata dal tribunale supremo del Cantone Ticino (art. 48 cpv. 1 OG) in una causa civile di carattere pecuniario, il cui valore litigioso davanti all'ultima istanza cantonale era superiore a fr. 8000.-- (art. 46 OG), il ricorso per riforma risulta, sotto questo profilo, ricevibile. 
3.2 Giusta l'art. 55 cpv. 1 lett. c OG, l'allegato ricorsuale deve indicare quali sono le norme violate dalla Corte cantonale e in che misura esse non sono state rispettate; esso non deve criticare accertamenti di fatto o addurre fatti nuovi, né proporre eccezioni, contestazioni e mezzi di prova nuovi, né prevalersi della violazione del diritto cantonale. Secondo ormai costante giurisprudenza non è necessario che le norme reputate violate vengano esplicitamente menzionate; basta ch'esse possano venire determinate sulla scorta del contenuto del ricorso per riforma (DTF 121 III 397 consid. 2a). Per questo motivo è indispensabile prendere posizione chiaramente sugli argomenti posti a fondamento della pronunzia querelata, così da far emergere le ragioni che inducono a ritenerli lesivi del diritto federale. Quest'esigenza di motivazione non è ossequiata quando il gravame contiene unicamente disquisizioni giuridiche astratte, prive di connessione manifesta o percettibile con i motivi alla base della decisione impugnata (DTF 116 II 745 consid. 3 con rinvii). 
3.3 Il documento sottoposto all'attenzione del Tribunale federale si presenta prolisso, confuso e di difficile comprensione; la convenuta, oltre a ripercorrere la cronistoria processuale dal 2000 ad oggi, mescola infatti censure contro la decisione attualmente impugnata con critiche ad altre decisioni già passate in giudicato (fra cui quella pronunziata dal Tribunale federale il 25 febbraio 2002) e considerazioni generiche sull'organizzazione giudiziaria. 
 
Nel capitolo intitolato ricorso per riforma, essa si prevale genericamente della violazione del diritto processuale, di quello costituzionale nonché della violazione della CEDU, poiché a suo modo di vedere, ma in contrasto con quanto prescritto dall'art. 43 cpv. 1 seconda frase OG, la violazione di queste norme dovrebbe poter essere sottoposta al Tribunale federale "con ricorso che esplichi un ampio potere decisionale". 
Senza far nessun riferimento alle considerazioni esposte nella pronunzia impugnata, essa cita poi alcune delle disposizioni che reggono il ricorso per riforma (art. 43, 51, 55 e 63 OG). In particolare rimprovera alla Corte cantonale di non aver rispettato l'art. 51 cpv. 1 lett. c OG, per il quale la decisione cantonale deve accertare il risultato probatorio ed indicare in quale misura essa è presa in applicazione delle leggi. Sennonché si tratta di un rimprovero palesemente ingiustificato, dato che la Corte ticinese ha chiaramente spiegato di aver ammesso la competenza del giudice di Lugano sulla scorta degli art. 25 e 38 LForo. Nel ricorso la convenuta non menziona queste norme di legge né si confronta con la loro applicazione. L'unico articolo di legge esplicitamente citato è l'art. 8 CC, che regola la ripartizione dell'onere probatorio, senza che venga tuttavia spiegato per quale motivo esso sarebbe stato disatteso. 
4. 
In conclusione, il ricorso per riforma risulta interamente inammissibile per carente motivazione. 
 
Giovi comunque osservare, di transenna, che la decisione impugnata è assolutamente conforme al diritto federale. Nella DTF 129 III 80 è stato infatti stabilito che un'azione pendente al momento dell'entrata in vigore della LForo può essere respinta per incompetenza territoriale solamente se il foro non è previsto né dal vecchio né dal nuovo diritto. In concreto, il nuovo diritto - ovvero l'art. 25 LForo - prevede esplicitamente, per le azioni derivanti da atto illecito, la possibilità di adire il giudice del domicilio del danneggiato. 
5. 
Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG). 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso per riforma è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2'500.-- è posta a carico della convenuta, la quale rifonderà all'attrice fr. 3'000.-- per ripetibili della sede federale. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 22 novembre 2005 
In nome della I Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: