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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.26/2005 /biz 
 
Sentenza del 27 giugno 2005 
I Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Corboz, presidente, 
Klett, Rottenberg Liatowitsch, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
Parti 
A.A.________, 
attrice e ricorrente, 
patrocinata dall'avv. Marco Frigerio, 
 
contro 
 
M.N.________, 
convenuta e opponente, 
patrocinata dagli avv. Gabriele Ferrari e Adriano A. Sala, 
 
Oggetto 
indebito arricchimento; applicazione del diritto straniero, 
 
ricorso per riforma contro la sentenza emanata il 
17 dicembre 2004 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il 15 marzo 1999 A.A.________ - figlia e unica erede di B.A.________, deceduto il 17 settembre 1995 a S.________(IT) - ha adito la Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Sud onde ottenere, a convalida di un sequestro, la condanna di M.N.________, anch'essa cittadina italiana domiciliata in Italia, al pagamento di fr. 425'132.--, oltre interessi, e il rigetto definitivo dell'opposizione. In sede di conclusioni ha poi aumentato la propria pretesa a fr. 462'002.45. 
 
La vertenza trae origine da alcuni versamenti che il padre dell'attrice avrebbe effettuato tra il 1992 e il 1995 a favore della convenuta (cui era legato sentimentalmente) su due conti presso la banca L.________ di Chiasso: il primo, yyy, intestato alla convenuta stessa e il secondo, xxx, al di lei figlio N.N.________. B.A.________ avrebbe direttamente accreditato sul conto yyy complessivi fr. 425'132.-- (FF 866'666.-- il 26 giugno 1992, US$ 38'823.52 il 24 settembre 1992, US$ 74'252.83 il 7 ottobre 1992, NLG 56'929.78 il 18 novembre 1993 e US$ 5'000.-- il 4 agosto 1995) e versato sul conto xxx fr. 36'870.45 (NLG 7'000.-- e FF 60'000.-- il 31 marzo 1995), che N.N.________ ha provveduto a trasferire sul conto yyy poco prima della sua morte. Asserendo la nullità delle predette donazioni per vizio di forma (cfr. art. 782 CCit.), l'attrice ha preteso la restituzione delle somme percepite dalla convenuta, in applicazione dell'art. 2033 CCit. 
 
M.N.________ si è opposta alla petizione sia per motivi d'ordine, eccependo l'incompetenza territoriale del giudice svizzero, che di merito, ribadendo quanto da lei già addotto in sede di opposizione al sequestro, ovvero che gli accrediti in questione non emanavano da B.A.________ né si lasciavano ricondurre a finalità donative. Sia come sia, anche qualora si volesse ammettere la tesi della donazione, questa sarebbe soggetta al diritto svizzero e pertanto valida. Tale risultato non verrebbe a mutare nemmeno in applicazione del diritto italiano, perché allora i versamenti andrebbero qualificati come donazione indiretta ai sensi dell'art. 809 CCIt., di per sé non sottomessa ad alcuna forma. 
 
Con sentenza 10 dicembre 2003 il Pretore ha accolto l'eccezione di incompetenza territoriale e respinto la petizione. 
 
B. 
Di diverso avviso la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, la quale, nella sentenza 17 dicembre 2004, ha respinto l'eccezione d'incompetenza territoriale. 
 
La Corte cantonale si è quindi chinata sul merito della controversia e ha concluso per la reiezione della petizione. L'attrice non è stata infatti in grado di provare che i due primi accrediti sul conto yyy - quello del 26 giugno 1992 (FF 866'666.--) e quello del 24 settembre 1992 (US$ 38'823.52) - effettuati da terze persone, fossero da ricondurre a suo padre. Per quanto concerne i due versamenti operati direttamente da B.A.________ il 7 ottobre 1992 (US$ 74'252.83) e il 18 novembre 1993 (NLG 56'929.78), i giudici ticinesi hanno confermato il giudizio operato dal segretario assessore nell'ambito dell'opposizione al sequestro, secondo cui la convenuta ha provato che il denaro proveniva dai suoi conti presso la banca K.________(IT). Infine, è stato constatato che l'importo di US$ 5'000.-- accreditato il 4 agosto 1995 era un semplice trapasso dal conto della convenuta. Le pretese dell'attrice sono state disattese anche in punto ai due versamenti effettuati da B.A.________ sul conto xxx il 31 marzo 1995 (NLG 7'000.-- e FF 60'000.--). Anche volendo ravvedere in quest'operazione una liberalità, come asserito dall'attrice, essa sarebbe in ogni caso valida. Non solo qualora dovesse tornare applicabile il diritto svizzero - come sostenuto dalla convenuta - ma anche in base al diritto italiano, trattandosi effettivamente di una donazione indiretta, la quale se pure è sottoposta alle norme di carattere sostanziale che regolano le donazioni, non sottostà invece alle norme riguardanti la forma di queste. 
C. 
Contro questa decisione A.A.________ è insorta dinanzi al Tribunale federale, il 21 gennaio 2005, presentando un unico allegato intitolato "Ricorso per riforma subordinatamente ricorso per nullità e Ricorso di diritto pubblico". 
 
Con il ricorso per riforma essa postula la modifica della sentenza cantonale nel senso di accogliere l'appello e, quindi, di annullare la pronunzia di prime cure con conseguente rinvio dell'incarto al Pretore per nuovo giudizio rispettivamente, in via subordinata, di riformarla accogliendo la petizione. Nell'eventualità in cui il Tribunale federale dovesse ritenere il ricorso per riforma irricevibile, A.A.________ domanda che il suo scritto venga considerato quale ricorso per nullità. 
 
La convenuta non è stata invitata a presentare una risposta. 
 
Diritto: 
1. 
Se una sentenza cantonale viene impugnata sia con ricorso di diritto pubblico che con ricorso per riforma l'art. 57 cpv. 5 OG prevede che, di principio, il Tribunale federale soprassiede alla decisione sul ricorso per riforma sino al giudizio in merito al ricorso di diritto pubblico. 
 
Per consolidata giurisprudenza si può tuttavia derogare a questa regola qualora, come nella fattispecie in rassegna, il ricorso per riforma appaia d'acchito inammissibile (DTF 129 III 604 consid. 1 non pubblicato; 117 II 630 consid. 1a; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 5 ad art. 57 OG). 
2. Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del ricorso per riforma (DTF 129 III 750 consid. 2). 
2.1 Interposto in tempo utile (art. 54 cpv. 1 OG) contro una decisione finale emanata dal tribunale supremo del Cantone Ticino (art. 48 cpv. 1 OG) in una causa civile di carattere pecuniario, il cui valore litigioso davanti all'ultima istanza cantonale era superiore a fr. 8000.-- (art. 46 OG), il ricorso per riforma risulta, sotto questo profilo, ricevibile. 
 
Ciò basta per escludere la possibilità di introdurre un ricorso per nullità, anche solo in via subordinata. Tale rimedio può infatti essere presentato unicamente qualora il ricorso per riforma in virtù degli art. 44-45-46 OG non sia proponibile (art. 68 cpv. 1 OG; cfr. Bernard Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in: SJ 2000 pag. 1 segg., in particolare pag. 3 e sentenza non pubblicata del 14 giugno 1995 nella causa 4C.413/1994 consid. 2). 
2.2 La preannunciata inammissibilità del ricorso per riforma deriva invece dal motivo di ricorso invocato: l'attrice dichiara infatti esplicitamente di voler censurare l'applicazione del diritto italiano. 
2.2.1 Essa sembra essere ben consapevole del fatto che la legge esclude tale possibilità nelle cause civili di natura pecuniaria (cfr. art. 43a cpv. 2 OG, e contrario; DTF 126 III 492 consid. 3a). A suo modo di vedere l'errata applicazione di tale normativa dovrebbe tuttavia venir assimilata alla mancata applicazione del diritto straniero contemplata dall'art. 43a cpv.1 lett. a OG, giusta il quale il ricorso per riforma è ammissibile per far valere che la decisione impugnata non ha applicato il diritto straniero contrariamente a quanto prescritto dal diritto internazionale privato svizzero. 
 
Questa tesi non può essere seguita. Diversamente dal caso in cui il diritto straniero non venga (a torto) applicato (cfr. DTF 126 III 492; Bernard Corboz, op. cit. pag. 42), l'inosservanza della normativa straniera applicabile in virtù del diritto internazionale privato svizzero non viola quest'ultimo (Jean-François Poudret, op. cit., n. 2.1 ad art. 43a OG). 
2.2.2 Secondo l'attrice sarebbe in ogni caso opportuno adottare un'interpretazione estensiva del citato disposto, poiché l'impossibilità di rivedere l'applicazione del diritto straniero striderebbe con il sentimento di giustizia generale e con l'art. 29 Cost. Il Tribunale federale non dovrebbe limitarsi a verificare che i tribunali inferiori applichino il diritto svizzero in modo eguale bensì dovrebbe adoperarsi per garantire anche la corretta applicazione del diritto straniero; solo in questo modo verrebbe assicurata una vera e completa parità di trattamento. 
 
Nonostante l'attrice affermi che i suoi argomenti non mirano ad una modifica della legge, ma solo ad una nuova interpretazione della stessa, essa mette in discussione la costituzionalità della norma legislativa federale. Si tratta di una questione che il Tribunale federale non può esaminare (art. 191 Cost.). 
2.2.3 In conclusione, non si ravvede alcun motivo per discostarsi dalla costante e consolidata giurisprudenza secondo la quale, nelle cause civili di natura pecuniaria l'applicazione del diritto straniero non può essere censurata mediante ricorso per riforma (DTF 129 III 295 consid. 2.2; 128 III 295 consid. 2d/aa; 126 III 492 consid. 3a in fondo; 119 II 177 consid. 3e). 
2.3 Per completezza si precisa che l'inammissibilità del ricorso per riforma non fa risorgere la possibilità di presentare un ricorso per nullità. Sia come sia, contrariamente a quanto pare ritenere l'attrice, si sarebbe giunti al medesimo risultato anche qualora il ricorso per nullità fosse stato proponibile (DTF 124 III 134 consid. 2b/dd pag. 144). 
2.4 La via da seguire per sottoporre all'esame del Tribunale federale il problema della validità di un negozio giuridico sotto il profilo del diritto straniero è quella del ricorso di diritto pubblico (cfr. sentenza non pubblicata del 28 ottobre 2004 nella causa 4P.138/2004 consid. 2.1.2; DTF 124 III 134), peraltro inoltrato parallelamente. 
3. 
Discende da quanto esposto che il ricorso per nullità risulta d'acchito irricevibile e il ricorso per riforma dev'essere dichiarato inammissibile. 
 
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Alla convenuta, che non è stata invitata a pronunciarsi, non viene assegnata alcuna indennità per ripetibili della sede federale. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso per nullità è irricevibile. 
2. 
Il ricorso per riforma è inammissibile. 
3. 
La tassa di giustizia di fr. 7'000.-- è posta a carico dell'attrice. 
4. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 27 giugno 2005 
In nome della I Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: