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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4C.148/2005 /biz 
 
Sentenza del 22 novembre 2005 
I Corte civile 
 
Composizione 
Giudici federali Corboz, presidente, 
Rottenberg Liatowitsch, Kiss, 
cancelliera Gianinazzi. 
 
Parti 
Pensionskasse (Cassa Pensioni) A.________, 
convenuta e ricorrente, 
patrocinata dall'avv. dr. Tiziana Meyer-Tomassini, 
 
contro 
 
B.B.________, 
attrice e opponente, 
patrocinata dall'avv. Sergio Sciuchetti. 
 
Oggetto 
art. 68 segg. OG (competenza territoriale), 
 
ricorso per nullità contro la sentenza emanata il 
21 aprile 2005 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il 18 dicembre 2000 B.B.________ si è rivolta alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 6, chiedendo la condanna della Pensionskasse (Cassa Pensioni) A.________ al pagamento di fr. 54'015.05, oltre interessi. L'azione è fondata sull'atto illecito (art. 41 CO), che l'attrice ravvede nell'avvenuto versamento dell'indennità di libero passaggio al marito, senza il suo consenso e in contrasto con un provvedimento cautelare emanato dal Pretore nell'ambito della causa di divorzio tra i coniugi B.________, che inibiva ogni atto di disposizione sul conto di previdenza del signor C.B.________. 
A.a All'udienza preliminare del 19 novembre 2001 - in occasione della quale sono stati notificati e discussi i mezzi di prova - la Pensionskasse (Cassa Pensioni) A.________ ha, fra l'altro, domandato al Pretore di pronunciarsi «in limine litis» sull'eccezione d'incompetenza. In ingresso alla successiva ordinanza sulle prove, del 28 dicembre 2001, il giudice ha quindi stabilito che l'eccezione formulata dalla convenuta non meritava accoglimento, la competenza del giudice del domicilio del danneggiato essendo data dall'art. 25 LForo, applicabile anche ai procedimenti introdotti prima della sua entrata in vigore in virtù dell'art. 38 LForo
 
Il ricorso di diritto pubblico interposto contro questa decisione è stato dichiarato inammissibile il 25 febbraio 2002. 
A.b Dopo essere stata sospesa in attesa della decisione sul divorzio dei coniugi B.________, emanata l'8 aprile 2004, nel giugno 2004 la causa - nel frattempo trasferita alla sezione 2 della medesima Pretura - è stata riattivata. 
 
All'udienza del 13 luglio 2004 la Pensionskasse (Cassa Pensioni) A.________ ha nuovamente contestato la competenza del giudice adito e sollevato l'eccezione di litispendenza. 
 
Con decreto 31 marzo 2005 ambedue le eccezioni sono state disattese. 
B. 
L'appello presentato dalla Pensionskasse (Cassa Pensioni) A.________ è stato respinto il 21 aprile 2005. 
 
Con riferimento alla tesi secondo cui l'azione giudiziaria pendente non sarebbe una causa per atto illecito, la II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino - rammentato che la competenza viene di regola determinata sulla base delle domande che la parte procedente sottopone al giudice - ha evidenziato come, in concreto, ambedue le parti abbiano fatto esplicito riferimento all'art. 41 CO negli allegati introduttivi di causa. Per questo motivo è stata esaminata la competenza del giudice adito a pronunciarsi su di un'azione per atto illecito. Nonostante l'art. 38 LForo non preveda espressamente cosa fare delle azioni presentate prima dell'introduzione della LForo ad un tribunale incompetente per le normative allora in vigore, ma competente per nuova disposizione della LForo, i giudici cantonali hanno ammesso la competenza del Pretore adito, in considerazione del principio per cui le norme di procedura sono immediatamente applicabili e dell'economia di giudizio. Da ultimo, essi hanno respinto l'eccezione di litispendenza, siccome la procedura dalla quale trae spunto tale eccezione non concerne le medesime parti, bensì vede B.B.________ opposta ad un'altra entità giuridica, vale a dire la Personalfürsorgefonds A.________. 
C. 
Contro questa decisione la Pensionskasse (Cassa Pensioni) A.________ è insorta dinanzi al Tribunale federale, il 6 maggio 2005, presentando un unico allegato intitolato "Ricorso per riforma (art. 43 e seg. OG) Ricorso di nullità (art. 68 cpv. 1 lett. b OG) ricorso di diritto pubblico (art. 84 e seg. OG) con domanda di effetto sospensivo". 
 
Con il ricorso per nullità essa postula, previa concessione dell'effetto sospensivo al gravame, l'accertamento dell'incompetenza del foro di Lugano e della nullità di "tutti gli atti, in particolare di quelli compiuti dopo l'udienza preliminare ed il decreto 28 dicembre 2001 (in particolare gli atti processuali pretorili successivi all'introduzione del ricorso del 23.01.2002 fino all'intimazione della sentenza motivata del TF del 25 febbraio 2002 sono nulli)." 
 
Il 25 maggio 2005 l'istanza di conferimento dell'effetto sospensivo è stata dichiarata senza oggetto siccome, giusta l'art. 54 cpv. 2 OG, il ricorso per riforma introdotto parallelamente sospende l'esecuzione della pronunzia criticata. 
 
Nella risposta dell'11 luglio 2005 B.B.________ ha proposto la reiezione del gravame. 
 
Diritto: 
1. 
L'impugnativa sottoposta all'esame del Tribunale federale è suddivisa in undici parti, intitolate: I. In ordine; II. Preliminarmente; III. Antefatti; IV. Sulla fattispecie esaminata dal TdA; V. Questioni in diritto sollevate davanti al TdA; VI. Altre considerazioni in diritto; VII. I mezzi d'impugnazione davanti al TF; VIII. Ricorso di diritto pubblico; IX. Ricorso per riforma; X. Nullità; XI. Richiesta dell'effetto sospensivo. 
 
In questo documento, di una trentina di pagine, la patrocinatrice della convenuta presenta la cronistoria della causa (dalla sua introduzione nel 2000 sino ad oggi) e ripropone, fra l'altro, critiche contro l'ordinanza 28 dicembre 2001 - che ha peraltro già impugnato dinanzi al Tribunale federale (causa 4P.19/2002) - così come contro gli ulteriori atti processuali, dimenticando che, se del caso, essa avrebbe potuto e dovuto aggravarsi contro di essi a quell'epoca, nei modi e nei tempi previsti dalla legge. 
 
Giovi allora rammentare che l'attuale procedimento verte esclusivamente sulla decisione emanata dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino il 21 aprile 2005, con la quale è stata confermata la competenza del giudice di Lugano e respinta l'eccezione di litispendenza. 
2. 
Già si è detto che l'allegato ricorsuale racchiude tre rimedi: un ricorso di diritto pubblico, un ricorso per riforma e un ricorso per nullità. 
 
A norma dell'art. 57 cpv. 5 OG (applicabile anche al ricorso per nullità in virtù del rinvio contenuto nell'art. 74 OG; cfr. sentenza inedita del 4C.59/2003 del 26 maggio 2003 consid. 1.1 e DTF 118 II 521 consid. 1a) un ricorso di diritto pubblico viene trattato, in linea di principio, prima del parallelo ricorso per riforma, rispettivamente prima del ricorso per nullità. Si può tuttavia derogare a questa regola quando, come nel caso in esame, il ricorso per riforma - rispettivamente il ricorso per nullità - verte sulla questione della competenza, che dev'essere decisa preliminarmente (DTF 86 II 139; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berna 1990, n. 5 ad art. 57 OG). 
3. 
Il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 131 I 57 consid. 1). 
3.1 Nella fattispecie in rassegna viene impugnata una decisione incidentale sulla competenza territoriale. Emanata dal tribunale supremo ticinese nell'ambito di una causa civile di carattere pecuniario, il cui valore litigioso davanti all'ultima istanza cantonale era superiore a fr. 8000.-- (art. 46 OG), essa può fare l'oggetto di un ricorso per riforma al Tribunale federale giusta l'art. 49 OG
3.2 Questo basta per escludere la possibilità di introdurre un ricorso per nullità, anche solo in via subordinata. Tale rimedio può infatti essere presentato unicamente qualora il ricorso per riforma in virtù degli art. 44 a 46 OG non sia proponibile (art. 68 cpv. 1 OG; cfr. Bernard Corboz, Le recours en réforme au Tribunal fédéral, in: SJ 2000 pag. 1 segg., in particolare pag. 3; Jean-François Poudret, op. cit., n. 2.2 ad art. 68 OG). 
4. 
Ne discende che il ricorso per nullità risulta d'acchito inammissibile. 
 
Gli oneri processuali e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 e 2 OG). 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso per nullità è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 2'500.-- è posta a carico della convenuta, la quale rifonderà all'attrice fr. 3'000.-- per ripetibili della sede federale. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 22 novembre 2005 
In nome della I Corte civile 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: La cancelliera: