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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_209/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 20 novembre 2017  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, 
via Pretorio 16, 6900 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
anticipo spese (rigetto definitivo dell'opposizione), 
 
ricorso contro la decisione emanata il 10 ottobre 2017 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2017.162). 
 
 
Considerando:  
che il 5 settembre 2017 il Giudice di pace del circolo di Taverne ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta da A.________ al precetto esecutivo fattole notificare dalla B.________SA per l'incasso di fr. 250.--; 
che il 18 settembre 2017 A.________ ha presentato reclamo contro tale decisione; 
che in data 19 settembre 2017 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha assegnato alla reclamante un termine scadente il 5 ottobre 2017 per versare un anticipo di fr. 100.-- a copertura delle spese processuali presumibili; 
che con decisione 10 ottobre 2017 la medesima autorità ha fissato alla reclamante un ultimo termine di 10 giorni (dalla notifica della decisione) entro cui versare l'anticipo, con l'avvertenza che, decorso infruttuoso tale termine, il Tribunale d'appello non sarebbe entrato nel merito del rimedio giuridico; 
che con ricorso 20 ottobre 2017 A.________ è insorta dinanzi al Tribunale federale contro tale decisione della Camera di esecuzione e fallimenti; 
che tale scritto era tuttavia unicamente firmato dal marito, C.________ (il quale a sua volta impugnava altre decisioni o comunicazioni di autorità ticinesi); 
che con decreto 26 ottobre 2017 la ricorrente è pertanto stata invitata a firmare di proprio pugno il ricorso; 
che A.________ ha sanato tale vizio nel termine impartitole; 
che, contrariamente a quanto proposto dalla ricorrente con scritto 31 ottobre 2017, non si giustifica una congiunzione del presente incarto né con la causa 5D_210/2017 riguardante il marito né con altre cause, anch'esse concernenti il coniuge, assegnate per competenza ad altre Corti del Tribunale federale (v. incarti 1B_456/2017, 2C_920/2017 [già evaso con sentenza 2 novembre 2017], 6B_1234/2017, 6B_1235/2017 e 6B_1236/2017); 
 
che la decisione con cui viene chiesto un anticipo per le spese presunte del processo è una decisione incidentale (DTF 142 III 798 consid. 2.1); 
che la via di impugnazione di decisioni incidentali segue essenzialmente quella della causa di fondo (DTF 137 III 261 consid. 1.4), la quale in concreto riguarda una causa di rigetto definitivo dell'opposizione che non raggiunge il valore litigioso minimo di fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF); 
che la decisione impugnata è pertanto unicamente suscettiva di un ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF); 
che, come già noto alla ricorrente (sentenze 1C_325/2017 del 15 giugno 2017 consid. 1.3; 1C_326/2017 del 15 giugno 2017 consid. 1.3; 4A_205/2017 del 10 maggio 2017 consid. 5), la decisione con cui viene chiesto un anticipo spese può essere immediatamente impugnata al Tribunale federale soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile (combinati art. 117 e 93 cpv. 1 lett. a LTF), ossia un pregiudizio di natura giuridica (DTF 142 III 798 consid. 2.2); 
che non incorre in un tale pregiudizio colui che possiede i mezzi finanziari per pagare il richiesto anticipo (DTF 142 III 798 consid. 2.3.4); 
che in concreto la ricorrente non pretende di non essere in grado di versare l'anticipo (sembra anzi ammettere di aver già proceduto al pagamento proprio in data 10 ottobre 2017), per cui il suo gravame si rivela manifestamente inammissibile; 
che in tali circostanze il ricorso può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a LTF
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 20 novembre 2017 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini