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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
U 152/05 
 
Sentenza del 6 dicembre 2005 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, Presidente, Schön e Frésard; Grisanti, cancelliere 
 
Parti 
P.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Paolo Luisoni, Viale Stazione 16, 6500 Bellinzona, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 23 marzo 2005) 
 
Fatti: 
A. 
P.________, nato nel 1969, in data 12 aprile 1992 è rimasto vittima di un infortunio al ginocchio sinistro a seguito del quale è stato posto al beneficio di una rendita d'invalidità LAINF del 16% a far tempo dal 1° agosto 2000. Il grado d'invalidità veniva stabilito sulla base di un raffronto tra il reddito che l'assicurato avrebbe percepito senza il danno alla salute continuando a svolgere la sua attività originaria di gessatore e quello realizzato nell'attività di vasaio, professione per la quale era stato riformato dall'assicurazione per l'invalidità. 
 
Il 12 settembre 2000, quando si trovava alle dipendenze della ditta C.________ in qualità di vasaio con un pensum di 18 ore settimanali e, per il resto, al beneficio delle indennità giornaliere di disoccupazione, l'interessato è rimasto vittima di un ulteriore infortunio. Mentre si trovava in sella della propria motocicletta, egli veniva coinvolto in un incidente della circolazione a seguito del quale riportava segnatamente una frattura trasversa della diafisi femorale media sinistra, una frattura del massiccio condilare femorale sinistro, una frattura del bacino nonché una frattura dell'osso navicolare carpale sinistro. Il caso è stato assunto dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) che ha corrisposto le prestazioni di legge. 
 
Mediante decisione del 27 agosto 2002, sostanzialmente confermata il 6 aprile 2004 anche in seguito all'opposizione interposta dall'interessato, l'INSAI ha dichiarato P.________ pienamente abile al lavoro e ha chiuso il caso con effetto retroattivo al 26 agosto 2001, ritenendo che a quella data la situazione post-infortunistica fosse stabilizzata. Per il resto, l'ente assicuratore ha osservato che le affezioni lombari lamentate dall'assicurato non potevano essere ritenute in nesso causale con l'infortunio del 12 settembre 2000. 
B. 
Patrocinato dall'avv. Paolo Luisoni, P.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendo che le prestazioni LAINF fossero ripristinate retroattivamente al 27 agosto 2001 con valutazione del grado d'invalidità e dell'indennità per menomazione dell'integrità (IMI). 
 
Esperiti i propri accertamenti, la Corte cantonale, nella misura in cui - in relazione alla domanda d'IMI - non lo ha ritenuto irricevibile, ha respinto il gravame e ha confermato la valutazione dell'INSAI (pronuncia del 23 marzo 2005). In particolare, dopo avere ritenuto pacifico che, al momento di chiusura del caso da parte dell'assicuratore infortuni, lo stato di salute dell'assicurato fosse stabilizzato, il primo giudice ha negato i presupposti per una revisione della rendita d'invalidità originariamente assegnatagli a dipendenza del primo infortunio rilevando che nella professione di vasaio/ceramista, per la quale era stato riformato, egli continuava ad essere pienamente abile al lavoro. 
C. 
Sempre patrocinato dall'avv. Luisoni, P.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale, protestate spese e ripetibili, domanda, in accoglimento del gravame, l'annullamento del giudizio cantonale e il rinvio della causa all'INSAI, rispettivamente al Tribunale cantonale per complemento istruttorio. Contestando in particolare la data di chiusura del caso da parte dell'assicuratore infortuni e invocando il diritto alle prestazioni di corta durata anche dopo il 26 agosto 2001, l'insorgente chiede l'allestimento di una perizia giudiziaria "volta a stabilire il momento della stabilizzazione dello stato di salute dell'assicurato per il pagamento delle prestazioni di corta durata e il grado d'incapacità lavorativa per le limitazioni ortopediche, nonché il grado di IMI". 
 
L'INSAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale della sanità pubblica ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
Con l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000 sono state apportate diverse modifiche all'ordinamento in materia di assicurazione contro gli infortuni (LAINF e OAINF). Nel caso in esame, essendo controverso il diritto a prestazioni per il periodo precedente e successivo all'entrata in vigore della LPGA, risultano applicabili le norme in vigore fino al 31 dicembre 2002 per quanto concerne lo stato di fatto giuridicamente determinante realizzatosi fino a quel momento e quelle in vigore successivamente per il periodo posteriore (DTF 130 V 445; RAMI 2004 no. U 529 pag. 572 [sentenza del 22 giugno 2004 in re G., U 192/03]; cfr. pure sentenza dell'8 novembre 2004 in re T., U 124/04, consid. 2). 
2. 
2.1 Giusta l'art. 10 cpv. 1 LAINF l'assicurato ha diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio, segnatamente: alla cura ambulatoria da parte del medico, del dentista o, previa loro prescrizione, del personale paramedico, nonché, in seguito, del chiropratico (lett. a); ai medicamenti e alle analisi ordinati dal medico o dal dentista (lett. b); alla cura, al vitto e alloggio in sala comune ospedaliera (lett. c); alle cure complementari e a quelle balneari prescritte dal medico (lett. d); ai mezzi ed agli apparecchi occorrenti per la sua guarigione (lett. e). Per l'art. 16 LAINF, ha diritto all'indennità giornaliera l'assicurato totalmente o parzialmente incapace al lavoro (art. 6 LPGA) a seguito d'infortunio (cpv. 1). Per il suo capoverso secondo, il diritto all'indennità giornaliera nasce il terzo giorno successivo a quello dell'infortunio e si estingue con il ripristino della piena capacità lavorativa, con l'assegnazione di una rendita o con la morte dell'assicurato. Secondo l'art. 19 cpv. 1 LAINF, il diritto alla rendita nasce qualora dalla continuazione della cura medica non sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato e siano conclusi eventuali provvedimenti d'integrazione dell'AI. Il diritto alla cura medica ed alle indennità giornaliere cessa con la nascita del diritto alla rendita. 
2.2 Secondo giurisprudenza, l'assicurato ha pertanto, tra l'altro, diritto alla cura appropriata dei postumi d'infortunio fintanto che dalla continuazione della cura medica sia da attendersi un sensibile miglioramento della salute (DTF 116 V 44 consid. 2c). 
3. 
3.1 Nel motivare la decisione di soppressione delle prestazioni dopo il 26 agosto 2001, l'INSAI si è inizialmente fondato sul parere del proprio medico di circondario, dott. A.________ il quale, a margine di una visita di controllo avvenuta il 17 luglio 2001, dopo aver avuto modo di rilevare che l'assicurato "come disoccupato indubbiamente è nuovamente collocabile nell'ambito del mercato del lavoro generale, tuttavia non per delle mansioni di gravità superiore a quella per cui fu riformato ceramista", lo dichiarò totalmente abile al lavoro al più tardi a partire dal 26 agosto 2001. 
3.2 In seguito all'opposizione dell'interessato e agli accertamenti medici che ne seguirono (cfr. in particolare i referti 31 gennaio 2003 del dott. O.________, specialista FMH in neurologia, e 11 febbraio 2003 del dott. M.________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, entrambi attivi presso la divisione infortuni dell'INSAI a Lucerna ed entrambi deneganti l'esistenza di postumi infortunistici che giustificassero una riduzione del rendimento nell'attività di vasaio; cfr. pure il rapporto 17 marzo 2003 del dott. S.________, specialista FMH in reumatologia, rilasciato a margine di una degenza dell'assicurato presso la Clinica R.________ [dal 12 febbraio al 1° marzo 2003] durante la quale il ricorrente era stato sottoposto a misure fisioterapiche destinate al rinforzo muscolare degli arti superiori e del tronco come pure ad una terapia antidepressiva e al termine della quale il reumatologo, pur ritenendo opportuna una valutazione in sede peritale, concludeva, d'accordo con lo psichiatra, per una persistenza della capacità lavorativa in ambito di un'attività leggera come insegnante in una scuola di ceramica), l'INSAI ritenne indicato sottoporre l'assicurato a una perizia pluridisciplinare (neurologica, ortopedica e psichiatrica) a cura del Servizio X.________. 
 
Dal profilo organico, gli estensori del rapporto Servizio X.________, dott.es B.________ e I.________, preso atto dei pareri del dott. U.________ (per l'aspetto ortopedico) e del dott. N.________ (per la componente neurologica), confermarono in data 12 gennaio 2004 che, sulla base della situazione riscontrata il 17 luglio 2001 dal dott. A.________ non sussistevano (più) delle cure atte a portare un notevole miglioramento della stessa e che l'assicurato era pertanto da considerare pienamente abile al lavoro come ceramista. Dal profilo psichiatrico, gli stessi, attenendosi alle conclusioni dell'esperto incaricato, dott. F.________, rilevarono una limitazione del rendimento del 20% dovuta a problemi di concentrazione e di irritabilità emotiva riconducibili a un disturbo ansioso-depressivo reattivo e a una sindrome da dolore cronico. 
3.3 Dopo avere escluso l'esistenza di un nesso di causalità (adeguata) tra l'infortunio e i disturbi di natura psichica (peraltro [in gran parte] imputabili a difficoltà di natura psico-sociale e già in quanto tali irrilevanti ai fini della valutazione dell'invalidità [DTF 127 V 294]), l'assicuratore infortuni, rinviando alla perizia del Servizio X.________ e in particolare al parere dell'ortopedico, dott. U.________, confermò la propria posizione iniziale con la decisione su opposizione del 6 aprile 2004, poi tutelata dalla Corte cantonale. 
4. 
Dal momento che la perizia del Servizio X.________, con riferimento al parere del dott. N.________, ha convincentemente escluso la presenza di deficit neurologici tali da motivare un'incapacità lavorativa, controversa rimane in concreto - come evidenzia lo stesso ricorrente - unicamente la questione legata alle conseguenze di natura ortopedica. 
4.1 Secondo giurisprudenza, nella misura in cui un simile provvedimento si rivela necessario, l'amministrazione deve, durante la procedura amministrativa, affidare una perizia a un medico indipendente. Per quanto attiene al valore probatorio di siffatte perizie, se esse sono redatte da specialisti riconosciuti, sulla base di accertamenti approfonditi e completi, in piena conoscenza dell'incarto e giungono a dei risultati convincenti, il giudice non vi si discosta se non in presenza di indizi concreti suscettibili di far dubitare della loro fondatezza (DTF 125 V 353 consid. 3b/bb, 122 V 161 consid. 1c; cfr. pure per es. sentenza del 9 aprile 2002 in re L., I 379/01, consid. 3b). A tal proposito occorre rilevare che una perizia di parte non ha di principio lo stesso rango di una perizia fatta allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili. Giusta i principi giurisprudenziali in materia di valutazione delle prove, al giudice spetta tuttavia esaminare se la medesima sia suscettibile di mettere in forse, su punti litigiosi importanti, l'opinione e le conclusioni del perito incaricato dal tribunale o dall'amministrazione (DTF 125 V 354 consid. 3c). 
 
In presenza di opinioni mediche contrastanti, il giudice deve valutare il materiale probatorio nel suo insieme e indicare le ragioni per le quali si fonda su una tesi piuttosto che su un'altra. L'elemento decisivo per apprezzare il valore probatorio di un atto medico non è in linea di massima né la sua provenienza, né la sua denominazione quale perizia o rapporto, bensì solamente il suo contenuto. Determinante, per il conferimento del pieno valore probatorio a un rapporto medico, è che i punti litigiosi importanti siano stati oggetto di uno studio circostanziato, che il rapporto si sia fondato su esami completi, che abbia parimenti considerato le censure espresse dall'esaminando, che sia stato approntato in piena conoscenza dell'anamnesi, che la descrizione del contesto medico sia chiara e le conclusioni del perito ben motivate (DTF 125 V 352 consid. 3a con riferimenti; VSI 2001 pag. 108 consid. 3a). 
4.2 Nel caso di specie, l'INSAI, dapprima, e la Corte cantonale, in seguito, hanno principalmente posto l'accento sulle conclusioni (di natura ortopedica) della perizia del Servizio X.________ per confermare la legittimità della decisione di sopprimere ogni ulteriore prestazione assicurativa (oggetto della presente procedura) a partire dal 27 agosto 2001. 
 
Dopo dettagliata analisi degli atti all'inserto, il Tribunale federale delle assicurazioni non condivide tale operato in quanto ritiene le conclusioni del referto del Servizio X.________ contrastare con le dichiarazioni del dott. U.________, alle quali i dott.es B.________ e I.________ hanno peraltro rinviato a motivazione del proprio giudizio. Va così osservato che pur avendo il dott. U.________, in occasione del suo rapporto 2 dicembre 2003, riferito di una guarigione ineccepibile delle varie fratture e pur avendo dichiarato che "oggi non si giustifica più un'incapacità lavorativa di peso", detto sanitario aveva nondimeno rilevato la presenza di una problematica muscolotendinea e di una deambulazione non ancora sciolta come pure di dolori lombosacrali di carattere muscolotendineo, per i quali erano da prevedersi delle misure fisiochinesiterapiche ambulatoriali, e soprattutto aveva concluso che "Come ceramista - vasaio l'A. [assicurato, ndr] potrebbe, con il sostegno di misure fisioterapiche, raggiungere rapidamente una capacità lavorativa del 100%". 
 
Come giustamente sottolinea il ricorrente, una simile conclusione non poteva che essere interpretata nel seguente modo. Primo, che al momento della visita da parte del dott. U.________, avvenuta il 18 novembre 2003, P.________ non era (ancora) pienamente abile al lavoro nella sua attività di ceramista-vasaio. Secondo, che una totale capacità lavorativa, pur potendo essere rapidamente raggiunta, dipendeva comunque dalla messa in atto di misure fisioterapiche, le quali, in quanto tali, erano pertanto da considerare tali da migliorare sensibilmente la situazione dell'assicurato. 
 
Ora, nella misura in cui gli estensori del rapporto Servizio X.________ - sulla base di tali dichiarazioni - hanno concluso per l'inesistenza, già dall'estate 2001, di misure atte a portare un notevole miglioramento della situazione post-infortunistica, gli stessi hanno reso una valutazione immotivata (non avendo essi minimamente spiegato perché si sono di fatto distanziati dalla conclusione del dott. U.________) e contraddittoria (essendo giunti ad altra conclusione rispetto al dott. U.________, al cui referto i dott.es B.________ e I.________ si sono peraltro richiamati), sulla quale l'INSAI, dapprima, e l'autorità giudiziaria cantonale, in seguito, non potevano fare affidamento ai fini del proprio giudizio. Né, alla luce delle dichiarazioni del dott. U.________ (come pure, quantomeno indirettamente, del dott. N.________, il quale, nel suo referto del 12 novembre 2003, si era detto stupito che l'INSAI, nonostante la gravità del trauma subito, avesse sospeso così presto le sue prestazioni), le precedenti istanze potevano senz'altro ritenere l'assicurato pienamente abile al lavoro nella sua professione abituale a partire dal 27 agosto 2001. 
 
D'altra parte, però, nemmeno la valutazione del curante dott. H.________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, convince, ritenuto che egli ancora a fine ottobre 2003, in manifesto contrasto con le indicazioni all'inserto, attestava una piena incapacità lavorativa (a proposito del valore probatorio attribuito ai rapporti medici di un medico curante, anche se specialista cfr. la sentenza del 7 dicembre 2001 in re M., U 202/01, consid. 2b/bb). 
4.3 In tali circostanze, l'assicuratore infortuni e il primo giudice non potevano prescindere dall'assumere ulteriori prove e dal chiedere quantomeno delucidazioni a chiarimento delle contraddittorie valutazioni. Avendo al contrario ritenuto che gli accertamenti compiuti permettessero di giungere alla convinzione che i fatti così ricostruiti presentassero una verosimiglianza preponderante e che altri provvedimenti probatori non avrebbero più potuto modificare l'esito della valutazione, essi hanno operato un ingiustificato apprezzamento anticipato delle prove e sono incorsi in una violazione del diritto di essere sentito ancorato all'art. 29 cpv. 2 Cost. (Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). 
4.4 In esito alle suesposte considerazioni, la pronuncia impugnata dev'essere annullata e la causa rinviata al Tribunale di prime cure affinché, previo complemento istruttorio (limitatamente alla situazione ortopedica), si determini nuovamente sul diritto di P.________ alle prestazioni oggetto della presente procedura dopo il 26 agosto 2001 (DTF 125 V 414 consid. 1a, 119 Ib 36 consid. 1b e i riferimenti citati). 
5. 
5.1 Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura è gratuita (art. 134 OG). 
5.2 Vincente in lite, il ricorrente, patrocinato da un legale, ha diritto a ripetibili (art. 159 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
In accoglimento del ricorso di diritto amministrativo, il giudizio cantonale impugnato del 23 marzo 2005 è annullato e l'incarto rinviato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino affinché, previo complemento istruttorio nel senso dei considerandi, si pronunci nuovamente sul diritto del ricorrente alle prestazioni assicurative dopo il 26 agosto 2001. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
L'INSAI verserà al ricorrente la somma di fr. 2'500.- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte per la procedura federale. 
4. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
Lucerna, 6 dicembre 2005 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIa Camera: p. Il Cancelliere: