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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5D_301/2020  
 
 
Sentenza del 27 gennaio 2021  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. Curzio Fontana, 
opponente. 
 
Oggetto 
opposizione al sequestro, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 19 ottobre 2020 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2020.135). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Adita da B.________ in garanzia di un credito di fr. 4'992.35  oltre interessi, il 2 giugno 2020 la Giudice di pace del circolo di Bellinzona ha decretato nei confronti di A.________ il sequestro della sua rendita d'invalidità LAINF. Il 17 agosto 2020 la Giudice di pace ha parzialmente accolto l'opposizione al sequestro formulata da A.________, confermando il sequestro limitatamente a fr. 4'992.35  senza interessi.  
 
Mediante sentenza 19 ottobre 2020 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il reclamo 4 settembre 2020 introdotto da A.________. 
 
2.   
In data 30 novembre 2020 A.________ ha impugnato la sentenza 19 ottobre 2020 con ricorso sussidiario in materia costituzionale dinanzi al Tribunale federale, chiedendo, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, di dichiarare nullo il sequestro per difetto di giurisdizione della Giudicatura di pace di Bellinzona. 
 
Con osservazioni 17 dicembre 2020 l'opponente ha postulato la reiezione dell'istanza di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. 
 
Non sono state chieste determinazioni sul merito. 
 
3.   
Con decreto 4 dicembre 2020 la ricorrente è stata invitata a fornire, entro il 17 dicembre 2020, un anticipo delle spese pari a fr. 500.--. 
 
Con ulteriore decreto 21 dicembre 2020 alla ricorrente è stato impartito un termine suppletorio non prorogabile per versare l'anticipo richiesto entro il 13 gennaio 2021, con l'avvertenza che in caso di mancato pagamento il ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile (art. 62 cpv. 3 LTF). 
Gli invii postali, spediti quali atti giudiziari, contenenti tali decreti non sono stati ritirati dalla ricorrente durante il periodo di giacenza postale. In applicazione dell'art. 44 cpv. 2 LTF, la notificazione deve essere reputata avvenuta al più tardi il settimo giorno dopo il primo tentativo di consegna infruttuoso. Dato che gli avvisi di ritiro degli atti giudiziari risultano essere stati depositati nella casella postale della figlia dell'insorgente (espressamente indicata quale recapito nel ricorso qui all'esame) il 7 rispettivamente il 22 dicembre 2020, i decreti vanno considerati notificati il 14 rispettivamente il 29 dicembre 2020. 
Il semplice e-mail trasmesso dalla ricorrente in data 3 gennaio 2021, con il quale ha chiesto di inviarle l'atto giudiziario contenente il decreto 21 dicembre 2020 per posta A, non costituisce un atto ricevibile in una procedura ricorsuale pendente innanzi al Tribunale federale (art. 42 cpv. 4 LTF; v. sentenza 4A_395/2020 del 22 dicembre 2020, peraltro concernente la figlia dell'insorgente), ciò che la ricorrente non poteva ignorare, considerati i suoi numerosi procedimenti in questa sede. La notificazione per posta A di un decreto si scontrerebbe peraltro con i combinati art. 71 LTF e 10 cpv. 2 PC. 
Dato che l'anticipo richiesto non è stato versato nel termine suppletorio, conformemente alla comminatoria figurante nel decreto 21 dicembre 2020 il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF). 
 
4.   
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile, può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a LTF. Con l'evasione del ricorso, la richiesta di conferire effetto sospensivo allo stesso diventa priva d'oggetto. 
 
Le spese giudiziarie e le ripetibili (per la presa di posizione dell'opponente sull'istanza di concessione dell'effetto sospensivo al gravame) seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
La ricorrente verserà all'opponente la somma di fr. 500.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
4.   
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 27 gennaio 2021 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini