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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1058/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 12 aprile 2016  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudici federali Denys, Presidente, 
Eusebio, Jametti, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Rossano Bervini e 
dall'avv. dott. Elio Brunetti, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Amministrazione infedele aggravata, arbitrio, 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 22 agosto 2015 dalla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con sentenza del 7 febbraio 2014, la Corte delle assise correzionali ha dichiarato A.________ autore colpevole di amministrazione infedele aggravata e di appropriazione indebita di imposte alla fonte. 
 
B.   
In parziale accoglimento dell'appello interposto dal condannato, il 22 agosto 2015 la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha prosciolto A.________ dall'accusa di ripetuta appropriazione indebita di imposte alla fonte e confermato la condanna per titolo di amministrazione infedele aggravata. In applicazione della pena, riconoscendo l'attenuante del sincero pentimento, la CARP gli ha inflitto una pena detentiva di 12 mesi, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 anni, parzialmente aggiuntiva a quella di cui alle sentenze del 18 settembre 2008 e del 18 gennaio 2011 della Pretura penale del Cantone Ticino e a quella del decreto d'accusa emanato il 12 febbraio 2010 dal Ministero pubblico del Canton Uri. È stato inoltre condannato a versare al Comune di X.________, accusatore privato, un risarcimento per le spese legali di primo e secondo grado. La CARP gli ha infine riconosciuto un'indennità ridotta per spese di patrocinio giusta l'art. 429 cpv. 1 lett. a CPP, da compensare con la parte di oneri processuali posti a suo carico. 
 
In sintesi, la condanna per amministrazione infedele aggravata poggia sui seguenti fatti: 
 
B.a. A.________, politico di lungo corso, ha segnatamente ricoperto la carica di sindaco del Comune di X.________ dal 1988 al 2013, rivestendo anche il ruolo di responsabile del dicastero delle finanze e presidente della delegazione tributaria. Dal profilo professionale, dopo aver rilevato la quota del suo vecchio socio ritiratosi a seguito di malattia, egli è titolare unico di uno studio commerciale e fiduciario, che tra l'altro amministra il complesso B.________, composto dal Condominio B1.________ e dal Condominio B2.________.  
 
B.b. Nel corso degli anni, A.________ ha accumulato degli importanti arretrati afferenti le imposte comunali. Interpellato dal segretario comunale, che gli mostrava le richieste d'esecuzione che lo concernevano, preparate come prassi dal centro sistemi informativi del Cantone (CSI), gli aveva risposto che poi avrebbe pagato (  "lasala lì che pö paghi"). Non sono dunque mai state avviate le relative procedure esecutive contro il sindaco.  
 
B.c. Malgrado l'esistenza di cospicui debiti concernenti il pagamento delle tasse d'uso delle canalizzazioni e dei contributi per l'acqua potabile, neanche nei confronti del complesso B.________, di cui A.________ era amministratore, sono mai state incoate procedure esecutive. Egli aveva infatti detto al segretario comunale di X.________ che le tasse dovute dal complesso sarebbero state pagate non appena avrebbe incassato i soldi dalla proprietaria di oltre la metà dei millesimi dei due condomini.  
 
B.d. Poco dopo l'apertura dell'istruzione penale per questi fatti, è stata saldata l'integralità dei debiti di imposta e delle tasse d'uso delle canalizzazioni, nonché dei contributi per l'acqua potabile.  
 
C.   
A.________ insorge al Tribunale federale con un ricorso in materia penale, postulando in via principale il suo proscioglimento dall'imputazione di amministrazione infedele aggravata e l'accoglimento della sua istanza di indennizzo giusta l'art. 429 CPP; subordinatamente l'annullamento della sentenza dell'autorità cantonale di ultima istanza limitatamente alla condanna, alla pena, nonché agli oneri processuali e il rinvio della causa alla CARP per nuovo giudizio. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Presentato dall'imputato (art. 81 cpv. 1 LTF) e diretto contro una decisione finale (art. 90 LTF) resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 LTF), il ricorso è di massima ammissibile, perché interposto nei termini legali (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle forme richieste (art. 42 cpv. 1 LTF). 
 
2.   
Si rende colpevole di amministrazione infedele chiunque, obbligato per legge, mandato ufficiale o negozio giuridico ad amministrare il patrimonio altrui o a sorvegliarne la gestione, mancando al proprio dovere, lo danneggia o permette che ciò avvenga (art. 158 n. 1 cpv. 1 CP). L'amministrazione infedele è aggravata se l'autore ha agito per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP). 
Sotto il profilo oggettivo il reato presuppone una posizione di gestore dell'autore, una violazione di un obbligo scaturente da tale posizione e un danno. Sotto quello soggettivo, l'autore deve aver agito intenzionalmente, il dolo eventuale è sufficiente (DTF 129 IV 124 consid. 3.1 e 120 IV 190 consid. 2b relative al vecchio art. 159 CP i cui principi sono stati ribaditi nella sentenza 6B_310/2014 del 23 novembre 2015 consid. 3.1 concernente l'attuale art. 158 CP). 
 
3.   
Il ricorrente contesta in primo luogo di poter essere considerato gestore ai sensi dell'art. 158 CP e di aver violato un obbligo che gli incombeva in tale veste. Lamenta la violazione del principio in dubio pro reo e del divieto dell'arbitrio in relazione all'interpretazione data dalla CARP alla frase  "lasala lì che pö paghi". Contrariamente a quanto ritenuto, peraltro in urto con le dichiarazioni concordanti del segretario comunale, egli l'avrebbe proferita nella sua veste di contribuente moroso e non in quella di sindaco: non sarebbe pertanto da considerare come un ordine impartito al segretario comunale. A causa del conflitto di interesse in cui si sarebbe trovato, egli non sarebbe stato legittimato ad avviare procedure esecutive per quanto attiene sia al suo debito personale di imposte sia a quello del complesso B.________, né avrebbe potuto impedirle. Con suddetta affermazione avrebbe manifestato la sua intenzione di pagare il dovuto senza necessariamente incoare tali procedure. Richiamando le disposizioni della legge organica comunale del 10 marzo 1987 del Cantone Ticino (LOC/TI; RL 2.1.1.2), l'insorgente evidenzia che la decisione di avviare procedure esecutive a carico di un contribuente moroso spetterebbe al Municipio in corpore e non al sindaco che, contrariamente a quanto affermato dalla CARP interpretando in modo arbitrario il diritto cantonale, non disporrebbe in materia di alcuna competenza autonoma e, in caso di collisione di interessi, sarebbe escluso ex lege dall'esercizio delle sue funzioni politiche e istituzionali e perderebbe così la sua posizione di amministratore del patrimonio comunale.  
 
3.1. Con riferimento alla LOC/TI, la CARP ha rilevato che i poteri e le competenze riconosciute al sindaco lo pongono in una posizione di amministratore del patrimonio comunale, in grado di disporne in modo autonomo e di incidere sulla sua corretta gestione. Ha quindi riconosciuto all'insorgente la posizione di gestore ai sensi dell'art. 158 CP. L'autorità cantonale ha poi precisato che la frase  "lasala lì che pö paghi"è stata pronunciata nella sua veste di sindaco e non in quella di semplice contribuente moroso, osservando che se il segretario comunale ha ubbidito è certamente perché a pronunciarla era il suo superiore gerarchico, a cui era viepiù legato da un debito di riconoscenza. Chinandosi poi sui doveri che incombevano al ricorrente, la CARP ha spiegato che, ricevute presso il Comune le domande di esecuzione allestite dal CSI all'attenzione dell'Ufficio esecuzioni e fallimenti e rilevata la collisione di interessi, egli avrebbe dovuto trasmettere o far trasmettere le domande d'esecuzione all'allora vicesindaco, cui spettava sostituirlo. Poiché fra i suoi obblighi figurava anche quello di vigilare sull'attività dei dipendenti, avrebbe inoltre dovuto sollecitare il segretario comunale ad attivarsi per predisporre quanto necessario all'inoltro delle domande di esecuzione. Orbene, con la frase  "lasala lì che pö paghi" l'insorgente ha violato il suo obbligo di astenersi e di assicurarsi che il segretario comunale facesse in modo di investire chi all'interno del Municipio doveva sostituirlo, evitando dunque che la procedura d'incasso seguisse il suo corso. Per la Corte cantonale, tali considerazioni valgono sia per i debiti personali di imposta comunale sia per quelli relativi alle tasse d'utilizzo e ai contributi dovuti dal complesso B.________, di cui era amministratore. Impedendo il corretto funzionamento dell'amministrazione comunale, di cui aveva la supervisione e la direzione, conclude la CARP, il ricorrente ha violato i suoi doveri di gestore.  
 
3.2. Secondo la giurisprudenza, gestore ai sensi dell'art. 158 CP è colui che dispone di una sufficiente indipendenza e di un potere di disposizione autonomo su tutto o parte del patrimonio che è chiamato ad amministrare (DTF 129 IV 124 consid. 3.1 pag. 126; 123 IV 17 consid. 3b). Anche un membro dell'autorità rispettivamente un funzionario può essere gestore, segnatamente se incaricato di amministrare fondi pubblici (DTF 118 IV 244 consid. 2a). L'autore deve violare i doveri connessi alla sua posizione di gestore (DTF 123 IV 17 consid. 3c). Con i suoi atti o le sue omissioni, deve dunque contravvenire agli obblighi che gli incombono in virtù del dovere di amministrare e tutelare gli interessi pecuniari altrui. L'accertamento di tale eventuale violazione presuppone di determinare concretamente il contenuto dei doveri imposti al gestore, sulla base dei rapporti giuridici esistenti tra il gestore e il titolare degli interessi pecuniari che amministra, tenuto conto delle disposizioni legali o contrattuali applicabili (sentenza 6B_845/2014 del 16 marzo 2015 consid. 3.2).  
 
3.3. Dagli accertamenti cantonali risulta che, all'epoca dei fatti in giudizio, il ricorrente era sindaco del Comune di X.________ e responsabile del dicastero delle finanze. La CARP ha viepiù rilevato che, rispetto agli altri municipali, al sindaco spetta per legge una più vasta responsabilità, che si traduce in poteri più estesi e in una posizione di primato all'interno dell'organo collegiale. Tra i doveri del sindaco figurano, tra l'altro, la rappresentanza del comune e la vigilanza sull'attività dei dipendenti (v. art. 118 cpv. 1 e 3 LOC/TI). Egli è inoltre responsabile della gestione e della trasmissione ai destinatari per i loro incombenti della corrispondenza, delle petizioni, dei rapporti, delle istanze indirizzate al comune (art. 119 lett. b LOC/TI). È vero che a norma dell'art. 110 cpv. 1 lett. b LOC/TI è il Municipio a dover provvedere all'esazione delle imposte, procedendo in via esecutiva contro i morosi al più tardi entro il secondo anno in cui sono scadute. Tuttavia, contrariamente a quanto preteso nel gravame, ciò non conduce a negare al ricorrente la veste di gestore per assenza di sufficiente indipendenza e di un potere di disposizione autonomo sul patrimonio comunale. Il Tribunale federale ha infatti già avuto modo di stabilire che può essere gestore anche il membro di un organo collettivo di una persona giuridica, in quanto dispone collettivamente del potere di amministrazione autonomo appartenente all'organo di cui fa parte (DTF 105 IV 106 consid. 2 pag. 110, recentemente ribadita nella sentenza 6B_472/2011 del 14 maggio 2012 consid. 10.2.2). Non si scorgono motivi per non applicare tale giurisprudenza anche al membro di un organo di un'autorità esecutiva collegiale. Tanto meno nel caso concreto in cui l'insorgente era a capo dell'amministrazione comunale e del dicastero delle finanze.  
 
Il ricorrente pretende che il conflitto di interessi in cui si trovava avrebbe inibito i poteri della sua funzione politica e istituzionale, facendogli perdere la veste di gestore. Si richiama alla DTF 118 IV 244, il cui contenuto sarebbe stato travisato dalla CARP. A torto. Nell'evocata sentenza il Tribunale federale ha confermato il proscioglimento dall'imputazione di amministrazione infedele di un municipale che, in urto con quanto previsto dal regolamento comunale, non aveva riversato al comune le tantièmes percepite per l'attività svolta in seno al consiglio di amministrazione di diverse società. Questa inadempienza però non era connessa alla sua posizione di gestore, in quanto non rientrava fra i suoi compiti di municipale l'esazione di simili crediti comunali e, non essendo sindaco, non era tenuto a vigilare affinché i municipali rispettassero gli obblighi della loro carica (DTF 118 IV 244 consid. 2c). Nel caso concreto il ricorrente era per l'appunto capo del dicastero delle finanze, nonché sindaco e in quanto tale responsabile della trasmissione ai destinatari per i loro incombenti della corrispondenza (v. art. 119 lett. b LOC/TI), comprensiva delle domande di esecuzione preparate dal Cantone in relazione ai suoi scoperti per le imposte comunali, ed era pure tenuto a vigilare sull'attività dei dipendenti (v. art. 118 cpv. 3 LOC/TI). Giova precisare che i giudici cantonali non hanno condannato l'insorgente per l'inadempienza nel pagamento delle sue (personali) imposte comunali e delle tasse dovute dai condomini di cui era amministratore, bensì per non aver trasmesso, rispettivamente fatto trasmettere le predette domande di esecuzione alla persona competente a dar loro un seguito. L'art. 100 cpv. 1 LOC/TI, invocato nel gravame, impedisce al membro del municipio di partecipare alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse, non risulta però inibire le altre prerogative del sindaco, in particolare la sua responsabilità in punto alla trasmissione della corrispondenza e alla vigilanza sull'operato dei dipendenti. 
 
3.4. Quanto all'interpretazione della frase  "lasala lì che pö paghi" non si intravvede arbitrio di sorta. Dal verbale di confronto con il segretario comunale, riportato nella sentenza impugnata, risulta che, da questi informato dell'arrivo delle domande di esecuzione che lo concernevano, l'insorgente gli chiedeva di tenerle in sospeso in attesa di poter pagare. Egli non si è limitato quindi a ribadire la sua intenzione di onorare il suo debito personale, ma ha anche chiesto che non venissero avviate procedure esecutive nei suoi confronti. Invano il ricorrente pretende di aver proferito quella frase in veste di semplice contribuente moroso. Come pertinentemente evidenziato dalla CARP, se il segretario comunale ha ottemperato a quella frase è perché a pronunciarla è stato il sindaco, ossia il suo superiore gerarchico cui era inoltre legato da un debito di riconoscenza. Analogo discorso vale in relazione alle tasse d'utilizzo e ai contributi dovuti dal complesso B.________. Anche in questo caso, seppur in modo implicito, l'insorgente ha chiesto al segretario comunale di non attivarsi, impedendo così che chi di dovere fosse investito della problematica della morosità.  
 
Con tale comportamento il ricorrente ha ostacolato il corretto funzionamento dell'amministrazione comunale e violato i suoi doveri di gestore, come rettamente ritenuto dalla CARP. 
 
4.   
Anche in questa sede il ricorrente contesta di aver cagionato un danno al Comune, non essendo mai stato a rischio l'incasso delle imposte da lui dovute e delle tasse e contributi a carico del complesso B.________. Tali debiti sarebbero sempre stati contabilizzati nel patrimonio attivo del Comune, senza che venissero effettuati accantonamenti al riguardo. Gli importi dovuti non sarebbero mai diminuiti, bensì aumentati in ragione degli interessi moratori maturati. Questi ultimi sarebbero peraltro superiori al saggio d'interesse bancario applicabile agli averi patrimoniali del Comune depositati su un conto bancario. Non vi sarebbe pertanto stato alcun pregiudizio e nemmeno una messa in pericolo concreta dell'attivo comunale. La CARP avrebbe confuso, incorrendo nell'arbitrio, le liquidità con gli attivi patrimoniali. Inoltre, secondo l'insorgente, la sottoscrizione da parte sua del messaggio municipale per l'approvazione del consuntivo comunale costituirebbe un chiaro riconoscimento di debito. 
 
4.1. Per invalsa giurisprudenza, il danno giusta l'art. 158 CP è un'effettiva lesione del patrimonio consistente in una diminuzione degli attivi, in un aumento dei passivi, in un mancato aumento degli attivi oppure in una mancata diminuzione dei passivi. Sussiste un danno anche in presenza di una messa in pericolo del patrimonio tale da comportare una riduzione del suo valore economico. Ciò è il caso qualora, nell'ambito dell'allestimento diligente del bilancio, occorra procedere a rettificazioni di valore o ad accantonamenti (DTF 129 IV 124 consid. 3.1). Un danno temporaneo o provvisorio è sufficiente (DTF 123 IV 17 consid. 3d).  
 
4.2. Nella DTF 81 IV 228 il Tribunale federale ha ritenuto che la mancata riscossione delle imposte dovute ed esigibili arreca un danno all'ente pubblico interessato (consid. 1b pag. 232). Non può essere altrimenti nel caso concreto. Come rettamente rilevato dalla CARP, il pagamento tardivo dell'intero debito fiscale non esclude la sussistenza di un danno, cagionando al Comune un pregiudizio quanto meno provvisorio. Nulla muta al riguardo il versamento di interessi di ritardo. Speciosa appare l'asserzione ricorsuale per cui, a causa degli interessi di ritardo, a subire un pregiudizio sarebbe unicamente il debitore moroso. La giustificazione degli interessi di ritardo risiede proprio nella perdita di interessi subita dal creditore e nel guadagno trattone dal debitore (v. sentenza 2C_546/2008 del 29 gennaio 2009 consid. 4.2, in RDAF 2009 II 99). Invano poi, per negare l'esistenza anche solo di una messa in pericolo del patrimonio comunale, l'insorgente adduce che gli importi in questione sarebbero sempre stati contabilizzati tra gli attivi del Comune senza che venissero mai effettuati degli accantonamenti, come risulterebbe dagli atti. Oltre al fatto che il generico riferimento agli atti non soddisfa l'obbligo di allegazione e motivazione (v. art. 42 cpv. 1 e 2 LTF), non spettando al Tribunale federale ricercare nell'incarto i riferimenti a sostegno di una censura (DTF 133 IV 286 consid. 6.2), il ricorrente sembra disattendere che la CARP ha ritenuto una concreta messa in pericolo dell'attivo comunale, che l'ente locale avrebbe dovuto debitamente considerare nella propria contabilità come peggioramento del valore economico del proprio patrimonio riconducibile al rischio che col passare del tempo i contribuenti morosi potessero diventare insolventi o sparire. A ciò si può aggiungere la problematica della prescrizione del diritto di riscossione (v. art. 194 della legge tributaria del 21 giugno 1994 del Cantone Ticino, LT/TI; RL 10.2.1.1), appena accennata dai giudici cantonali. Il mancato avvio di procedure esecutive impedisce di interrompere il termine di prescrizione (art. 194 cpv. 2 unitamente all'art. 193 cpv. 3 LT/TI), aumentando quindi il pericolo di estinzione di tale diritto, causa intervenuta prescrizione. La sottoscrizione da parte del ricorrente del messaggio municipale per l'approvazione del consuntivo non può poi essere considerata alla stregua di un riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 135 cpv. 1 CO e tanto meno come un atto interruttivo della prescrizione. Come già evidenziato dalla Corte cantonale, non può infatti essere interpretata dal Comune creditore come l'espressione dell'ammissione da parte del contribuente debitore di essere tenuto a un determinato obbligo giuridico nei confronti del primo (v. in proposito DTF 134 III 591 consid. 5.2.1 e rinvii). Tale sottoscrizione avviene a nome del Municipio e quindi del rappresentante del Comune creditore, non può dunque essere ricondotta al contribuente moroso. Non è infine d'ausilio l'obiezione ricorsuale in merito all'assenza di accantonamenti per i crediti in questione. Come visto, la CARP ha considerato, senza che al riguardo siano formulate censure di sorta, che il Comune avrebbe dovuto tener conto dei rischi appena descritti nella propria contabilità, quale peggioramento del valore del proprio patrimonio. Nemmeno va poi dimenticato che la mancata disponibilità dei proventi fiscali limita l'autorità nell'assolvimento dei suoi compiti, rispettivamente, se del caso, le impone di indebitarsi per poterli assolvere.  
 
5.   
Il ricorrente contesta di aver avuto l'intenzione di arrecare un danno, peraltro inesistente al patrimonio del Comune. Il pagamento tardivo non comporterebbe in nessun modo tale intenzionalità, la sua capacità di restituzione sarebbe stata effettiva e reale. Le contrarie conclusioni della CARP sarebbero arbitrarie e violerebbero il principio in dubio pro reo. 
 
5.1. Sotto il profilo soggettivo, l'amministrazione infedele presuppone che l'autore abbia agito intenzionalmente (v. consid. 2). L'intenzione deve portare sulla veste di gestore, sulla violazione degli obblighi a questa connessi e sul danno (sentenza 6B_310/2014 del 23 novembre 2015 consid. 3.1.4). Ciò che l'autore sa, vuole o prende in considerazione sono questioni di fatto (DTF 137 IV 1 consid. 4.2.3) che vincolano questo Tribunale (art. 105 cpv. 1 LTF).  
 
5.2. In concreto la realizzazione dell'elemento soggettivo è contestata unicamente in relazione al danno. In proposito la CARP ha ritenuto che il ricorrente ha agito ben sapendo di arrecare pregiudizio alle entrate del Comune che amministrava. Non trasmettendo le domande d'esecuzione all'allora vicesindaco e assicurandosi la compiacenza del segretario comunale, sapeva infatti che avrebbe precluso definitivamente o per lo meno ritardato e in ogni caso messo in concreto pericolo il corretto afflusso di denaro nelle finanze dell'ente locale. D'altronde, continuano i giudici cantonali, chi meglio di un sindaco può conoscere l'importanza per un Comune di disporre tempestivamente delle liquidità e il danno che le mancate entrate gli causano. Con il suo agire il ricorrente ha dunque arrecato con coscienza e volontà il mancato aumento, quanto meno provvisorio, degli attivi del Comune.  
 
5.3. Nella misura in cui l'insorgente ripropone le sue censure in merito all'esistenza di un danno, si rinvia a quanto esposto più sopra (v. consid. 4). Per il resto, egli non si confronta compiutamente con gli accertamenti cantonali su quanto sapeva e voleva: la semplice trascrizione di stralci della sentenza impugnata seguita da proprie considerazioni di carattere puramente appellatorio non è sufficiente (art. 97 cpv. 1 unitamente all'art. 106 cpv. 2 LTF; sull'esigenza di motivazione ricorsuale v. DTF 141 IV 369 consid. 6.3). Abbondanzialmente rilevasi ancora che non è il mancato tempestivo pagamento delle imposte e delle tasse ad essere stato considerato costitutivo di amministrazione infedele, bensì il mancato avvio delle procedure esecutive ai fini della loro riscossione. In quest'ottica è quindi a ragione che la CARP ha ritenuto irrilevante l'addotta intenzione sempre esistita di pagare quanto dovuto. Riguardo poi alla capacità di restituzione, trattasi di elemento di rilievo nella fattispecie aggravata del reato (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP), esaminata di seguito.  
 
6.   
Atteso che il ritardo nel pagamento dei debiti non comporterebbe alcun indebito arricchimento, l'insorgente contesta di aver agito per indebito profitto. Al contrario, ciò gli avrebbe provocato degli oneri aggiuntivi consistenti negli interessi di mora. Egli avrebbe inoltre dimostrato di possedere un ingente patrimonio familiare, che gli avrebbe permesso, anche se con ritardo, di far fronte al pagamento integrale di tutti i debiti: la sua capacità di restituzione non sarebbe mai venuta meno. 
 
6.1. Commette un'amministrazione infedele aggravata il gestore che agisce per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto (art. 158 n. 1 cpv. 3 CP). Non agisce tuttavia con tale proposito l'autore che ha la possibilità e la volontà di fornire in qualsiasi momento all'avente diritto l'equivalente dei valori patrimoniali in questione (capacità di restituzione, Ersatzbereitschaft; DTF 121 IV 104 consid. 2e; sentenza 6B_825/2010 del 27 aprile 2011 consid. 6).  
 
6.2. Per la CARP, procrastinando per anni il pagamento delle imposte e delle tasse e intralciandone la riscossione, l'insorgente ha agito con l'intento di procacciare a sé, rispettivamente ai condomini del complesso B.________ un indebito profitto consistente nel mancato esborso, quanto meno per un certo periodo, delle liquidità necessarie. Anche se a titolo temporaneo, i loro attivi non sono diminuiti, ma sono rimasti nelle loro disponibilità per essere impiegati a loro piacimento. Con il pagamento tardivo delle loro obbligazioni, il ricorrente e i condomini da lui amministrati miravano, perlomeno, a risparmiare i costi che avrebbe comportato un prestito pari all'arretrato fiscale, sfruttando a loro profitto il creditore Comune, facendogli di fatto assumere la funzione di banca erogante prestiti a titolo gratuito. I giudici cantonali hanno poi negato la sussistenza di una capacità di restituzione. Richiamando le dichiarazioni rese dall'insorgente, hanno accertato che al momento della riscossione d'imposta egli si trovava in difficoltà finanziarie e non disponeva delle liquidità per onorare i suoi debiti fiscali. Prova ne sia che ha potuto procedere alla loro estinzione solo dopo aver percepito, a fine febbraio 2013, le commissioni legate a un'intermediazione immobiliare.  
 
6.3. Sulla base degli accertamenti cantonali, l'aggravante dell'indebito profitto è data. Come già evidenziato dall'autorità precedente, esso consiste nel mancato esborso delle liquidità necessarie per far fronte ai debiti nei confronti del Comune, per essere invece impiegate, almeno temporaneamente, per altri scopi. Risulta in particolare che il ricorrente ha consapevolmente anteposto i suoi interessi privati a quelli dell'ente che amministrava, preferendo utilizzare le sue liquidità per saldare altri suoi debiti, segnatamente quello per la rilevazione della quota del socio dello studio commerciale e fiduciario. In questo senso, non presta il fianco a critiche la conclusione dei giudici cantonali sull'aver fatto assumere al Comune la funzione di banca erogante prestiti a titolo gratuito. Il fatto che con gli arretrati d'imposta l'insorgente abbia dovuto pagare anche degli interessi di mora non cambia la sostanza delle cose. Quanto all'asserita capacità di restituzione, non è d'ausilio al ricorrente prevalersi di un ingente patrimonio familiare. Non è tale patrimonio infatti che gli ha permesso di pagare integralmente i debiti in questione. La CARP ha accertato che al momento della riscossione d'imposta versava in difficoltà finanziarie, al punto che ha potuto estinguere gli arretrati solo dopo aver percepito, a fine 2013 e dunque a distanza di quasi 10 anni dall'esigibilità delle imposte più datate, le commissioni per un'intermediazione immobiliare. È quindi a ragione che la Corte cantonale ha concluso per l'assenza di una capacità di restituzione.  
 
7.   
Ne segue che la condanna per titolo di amministrazione infedele aggravata non viola il diritto. In quanto ammissibile, il ricorso risulta infondato e va pertanto respinto. 
 
Le spese giudiziarie sono poste a carico dell'insorgente, secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 4'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino, nonché per informazione al patrocinatore dell'accusatore privato. 
 
 
Losanna, 12 aprile 2016 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Denys 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy