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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_407/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza dell'8 giugno 2017  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Xenia Peran, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Charles Jaque s, Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente, 
 
Comune di X.________, rappresentato dall'Ufficio contribuzioni, 
Stato del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, 
rappresentato dall'Ufficio esazione e condoni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona, 
Confederazione Svizzera, 3003 Berna, 
rappresentata dall'Ufficio esazione e condoni del Cantone Ticino, viale S. Franscini 6, 6501 Bellinzona, 
 
Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano. 
 
Oggetto 
ricusa (pignoramento), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 9 maggio 2017 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Considerando:  
che con sentenza 9 maggio 2017 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha respinto (nella misura della sua ricevibilità) l'istanza di ricusa del suo Presidente Charles Jaques presentata da A.________ nell'ambito dei ricorsi da lei introdotti contro l'operato dell'Ufficio di esecuzione di Lugano nel pignoramento concernente le esecuzioni promosse dal Comune di X.________, dallo Stato del Cantone Ticino e dalla Confederazione Svizzera; 
che la Corte cantonale ha osservato come i motivi di ricusa  generici addotti da A.________ nei confronti del predetto Presidente (ossia la sua mancanza di indipendenza in conseguenza del sistema di elezione dei giudici cantonali e la sua mancanza di imparzialità per aver sempre emanato decisioni sfavorevoli alla patrocinatrice dell'istante) fossero semplici congetture;  
che secondo la Corte cantonale nemmeno i motivi di ricusa  specifici rivolti al predetto magistrato (per aver egli asseritamente violato il divieto della reformatio in peius ed il diritto di essere sentita dell'istante ordinando un riesame della pignorabilità della sua rendita d'invalidità e la produzione di documentazione supplementare) denotavano una prevenzione, ricordato come soltanto sbagli particolarmente grossolani o ripetuti, tali da configurare violazioni gravi del dovere di funzione, possono destare oggettivi sospetti di parzialità e come l'esame circa eventuali vizi di procedura o errori materiali tocchi alle autorità di ricorso e non al giudice della ricusazione;  
che i Giudici cantonali hanno infine respinto la richiesta di ordinare una pubblica udienza già per il fatto che la domanda di ricusa appariva manifestamente inammissibile (per i motivi generici invocati) o quanto meno manifestamente infondata (per i motivi specifici invocati); 
che con ricorso in materia civile 29 maggio 2017 A.________ ha chiesto al Tribunale federale di accogliere la sua istanza di ricusa del Giudice cantonale Charles Jaques, postulando inoltre la ricusa dell'intero Tribunale federale, il conferimento dell'effetto sospensivo al rimedio, la concessione dell'assistenza giudiziaria e la tenuta di un dibattimento; 
che secondo costante giurisprudenza il tribunale di cui è chiesta la ricusa in blocco può di massima dichiarare esso stesso la domanda inammissibile quando essa sia abusiva o priva di ogni fondamento (DTF 129 III 445 consid. 4.2.2); 
che la richiesta di ricusare tutti i Giudici federali fondata sulla tesi secondo cui essi non sarebbero indipendenti ai sensi delle garanzie costituzionali e della CEDU in quanto appartenenti ad un partito politico ed eletti dal parlamento per un periodo limitato è priva di ogni fondamento (v. sentenza 1B_201/2017 del 24 maggio 2017 consid. 1.2 con numerosi rinvii); 
che pertanto la domanda di organizzare " una pubblica udienza con procedura probatoria (...) al fine della determinazione e verifica dei motivi alla base della ricusazione dei Giudici del Tribunale federale " risulta priva di oggetto; 
che la richiesta (formulata nei motivi del ricorso) di dichiarare nulla la decisione 28 luglio 2016 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello, quale autorità di vigilanza (con la quale essa aveva retrocesso l'incarto all'Ufficio di esecuzione di Lugano per eseguire nuovamente il pignoramento e riesaminare la pignorabilità della rendita d'invalidità di A.________), esula invece dall'oggetto del presente litigio concernente la ricusa ed è quindi inammissibile (v. sentenza 4A_142/2016 del 25 novembre 2016 consid. 2); 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso il ricorrente deve spiegare, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto e che secondo l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura; 
che in concreto il prolisso rimedio non è manifestamente motivato in modo sufficiente; 
che infatti la ricorrente - la quale lamenta la violazione del diritto ad un giudice indipendente ed imparziale (art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU), dei suoi "diritti di difesa minimi " e del principio della separazione dei poteri - si limita in sostanza a riproporre gli argomenti già trattati e respinti dall'autorità inferiore, senza seriamente confrontarsi con i dettagliati ragionamenti contenuti nell'impugnato giudizio e, segnatamente, senza sostanziare perché le circostanze da lei addotte sarebbero in realtà idonee a dimostrare una mancanza di indipendenza e di imparzialità da parte del magistrato cantonale di cui chiede la ricusa; 
che in tali circostanze il ricorso si appalesa inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF
che la richiesta di assistenza giudiziaria presentata dalla ricorrente, indipendentemente dalla sua pretesa indigenza, va respinta, facendo difetto il requisito delle possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF) e le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF); 
che l'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso; 
 
 
 per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
La domanda di ricusa è inammissibile. 
 
2.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
3.   
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta. 
 
4.   
Le spese giudiziarie di fr. 200.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
5.   
Comunicazione ai partecipanti al procedimento e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Losanna, 8 giugno 2017 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini