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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_361/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 28 gennaio 2016  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Escher, Giudice presidente, 
Marazzi, Schöbi, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. Massimo Bionda, 
opponente, 
 
Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano. 
 
Oggetto 
inventario degli oggetti vincolati al diritto di ritenzione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 14 aprile 2015 
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
L'avv. A.________ aveva in sublocazione i locali nei quali ha sede il suo ufficio legale, siti a Lugano. Sublocatrice dei locali è B.________. Con istanza 27 novembre 2014, a garanzie di pigioni scadute per un totale di fr. 12'000.-- quest'ultima ha chiesto l'erezione dell'inventario degli oggetti vincolati da diritto di ritenzione presenti nell'ufficio. L'Ufficio di esecuzione di Lugano ha allestito l'inventario in data 3 dicembre 2014, nel medesimo giorno in cui è stato eseguito lo sfratto dell'avv. A.________; i mobili sono stati lasciati in custodia della subolocatrice, la quale li ha depositati presso un'impresa di traslochi. 
 
B.   
Con la qui impugnata pronuncia 14 aprile 2015, la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha parzialmente accolto il ricorso 2 gennaio 2015 formulato dall'avv. A.________, escludendo dall'inventario i beni a lei indispensabili per l'esercizio della professione di avvocato e quelli suscettibili di produrre un ricavo irrisorio al momento della loro realizzazione. 
 
C.   
Con ricorso in materia civile 3 maggio 2015, l'avv. A.________ (qui di seguito: ricorrente) chiede che sia accertata la nullità della sentenza 14 aprile 2015, rispettivamente che la stessa sia annullata. 
Con decreto presidenziale 7 maggio 2015, confermato con decreto presidenziale 21 maggio 2015 su domanda di riconsiderazione, è stata negata la concessione dell'effetto sospensivo al gravame. Con scritto 22 giugno 2015 la ricorrente formula istanza di ricusa nei confronti del Presidente della II Corte di diritto civile del Tribunale federale Giudice federale von Werdt, nonché istanza di concessione del gratuito patrocinio. 
 
Non sono state richieste determinazioni nel merito. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il ricorso è stato interposto tempestivamente (art. 100 cpv. 2 lett. a LTF) dalla parte parzialmente soccombente in sede cantonale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro una decisione con cui l'autorità di vigilanza ha rifiutato di dichiarare nullo l'inventario ex art. 283 LEF. Si tratta di una decisione finale (art. 90 LTF; DTF 135 I 187 consid. 1.2; 133 III 350 consid. 1.2) pronunciata dall'autorità ticinese di ultima (unica) istanza (art. 75 LTF; MARCO LEVANTE, in Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2a ed. 2010, n. 19 ad art. 19 LEF) in materia di esecuzione e fallimento (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF). Trattandosi di una decisione dell'autorità cantonale di vigilanza in materia di esecuzione e fallimento, il valore di causa è privo di rilievo (art. 74 cpv. 2 lett. c LTF; DTF 133 III 350 consid. 1.2). Nell'ottica dei criteri menzionati il ricorso in materia civile appare pertanto ammissibile.  
 
1.2. La presa d'inventario giusta l'art. 283 LEF concretizza il diritto di ritenzione del locatore di locali commerciali statuito nel codice delle obbligazioni (art. 283 cpv. 1 LEF; art. 268 segg. e 299c CO). Si tratta di una misura conservativa (AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 9a ed. 2013, § 34 n. 28; STOFFEL/ OULEVEY, in Commentaire romand, Poursuite et faillite, 2005, n. 5 ad art. 283 LEF; PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, tomo quarto, 2003, n. 16 ad art. 283 LEF). Può essere richiesta anche prima dell'introduzione di una procedura esecutiva: in tal caso, ha carattere urgente e deve essere convalidata mediante l'avvio di una procedura di esecuzione in via di realizzazione del pegno (art. 283 cpv. 3 LEF). Ha dunque una natura ed una funzione simili al sequestro (STOFFEL/OULEVEY, op. cit., n. 6 e 30 ad art. 283 LEF; AMONN/WALTHER, op. cit., § 34 n. 30). È allora d'obbligo qualificarla quale misura cautelare (v. anche STOFFEL/ OULEVEY, op. cit., n. 2 ad art. 283 LEF). Come tale, il suo riesame da parte del Tribunale federale sottostà alle limitazioni della cognizione di cui all'art. 98 LTF, come è peraltro il caso per il pignoramento provvisorio (art. 83 cpv. 1 LEF; sentenza 5A_188/2010 del 30 aprile 2010 consid. 1, in Pra 2010 n. 132 pag. 865), l'erezione dell'inventario giusta l'art. 162 LEF (DTF 137 III 143 consid. 1.3) e, appunto, il sequestro (art. 271 segg. LEF; DTF 135 III 232 consid. 1.2; sentenze 5A_59/2012 del 26 aprile 2012 consid. 1.2, non pubblicato in DTF 138 III 382; 5A_150/2015 del 4 giugno 2015 consid. 2; su questi esempi fra i tanti v., con numerosi rinvii, HANSJÖRG SEILER, in Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2015, n. 11 ad art. 98 LTF; BERNARD CORBOZ, in Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n. 11 ad art. 98 LTF).  
 
1.3. In caso di ricorso contro misure cautelari, il ricorrente può unicamente prevalersi della violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF; DTF 133 III 393 consid. 5). Secondo l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se tale censura è stata sollevata e motivata. Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato con riferimento ai motivi della decisione impugnata in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2; 133 III 393 consid. 6).  
Il Tribunale federale fonda inoltre la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e nell'ambito dei ricorsi sottoposti alle limitazioni dell'art. 98 LTF, il ricorrente può unicamente ottenere la rettifica o il complemento degli accertamenti di fatto se dimostra una violazione dei suoi diritti costituzionali da parte dell'autorità cantonale. Gli art. 95, 97 e 105 cpv. 2 LTF non si applicano dunque direttamente, poiché non sono dei diritti costituzionali (DTF 133 III 393 consid. 7.1; 133 III 585 consid. 4.1). Tuttavia l'applicazione dell'art. 9 Cost. porta praticamente al medesimo risultato: il Tribunale federale corregge gli accertamenti di fatto unicamente se sono arbitrari e hanno un'influenza sull'esito della causa (sentenza 5A_523/2015 del 21 dicembre 2015 consid. 1.2). 
 
1.4. Non possono essere addotti nuovi fatti o nuovi mezzi di prova, a meno che non ne dia motivo la decisione impugnata, ciò che la parte ricorrente deve debitamente esporre nel proprio gravame (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 136 III 261 consid. 4.1).  
 
2.   
L'allegato ricorsuale contiene affermazioni più che sconvenienti e gravemente offensive nei confronti delle autorità, ma soprattutto del legale della parte opponente. Esternazioni di questo tenore sono senz'altro contrarie all'obbligo di tenere un comportamento conveniente durante la procedura avanti al Tribunale federale, a maggior ragione considerato che sgorgano dalla penna di un legale abilitato alla professione di avvocato. Poiché il ricorso è stato redatto in momento anteriore al primo avvertimento (v. sentenza 5A_314/2015 del 14 settembre 2015 consid. 4.2), il Tribunale federale ritiene di non poter ancora pronunciare una multa disciplinare ai sensi dell'art. 33 cpv. 1 LTF, nelle circostanze concrete senz'altro giustificata dall'inammissibile tenore del gravame (sentenza 1C_273/2012 del 7 novembre 2012 consid. 2.4 e contrario; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 2a ed. 2014, n. 19 ad art. 33 LTF; MATTHIAS HÄRRI, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 7 ad art. 33 LTF); può invece, e lo fa, pronunciare un formale ammonimento, accompagnato da un ulteriore avvertimento che nuove intemperanze saranno punite con multa. Resta impregiudicato il diritto delle persone lese dalle affermazioni della ricorrente di procedere contro la medesima nelle sedi civili e penali che riterranno opportune, così come misure disciplinari fondate sulle regole deontologiche. 
 
Come già il Tribunale di appello, anche il Tribunale federale rinuncia a rinviare l'allegato ricorsuale al suo autore per riportarlo ad un tenore conveniente (art. 42 cpv. 6 LTF) a favore di una più rapida evasione del gravame. 
 
3.   
Il Tribunale di appello, dopo aver criticato il tenore del ricorso cantonale, ha in primo luogo respinto le censure formulate contro la legittimazione del legale dell'opponente a rappresentare quest'ultima, da un lato poiché non avrebbe avuto alcun motivo di dubitare dell'autenticità e dell'attualità della procura datata 7 maggio 2010, d'altro lato in quanto censure sollevate "solo in un secondo tempo con intento manifestamente defatigatorio". Nel merito, ha poi considerato che i fondamenti sostanziali della richiesta d'inventario, segnatamente l'esistenza di valido titolo creditizio, erano soddisfatti e che la procedura si fosse svolta regolarmente. Ha tuttavia parzialmente ammesso il gravame e liberato dall'inventario, siccome beni indispensabili per l'esercizio della professione di avvocato, una postazione di lavoro, oltre a piante verdi prive di valore. 
 
4.   
Preliminarmente, la ricorrente si dilunga sulla carenza di legittimazione del legale di controparte: a suo dire, la procura di cui egli si avvale sarebbe troppo vecchia (rispettivamente, quella datata 20 gennaio 2015, troppo recente per coprire l'avvio della procedura), divenuta obsoleta a seguito della conclusione della procedura di sfratto sfociata nella sentenza del Tribunale federale del 6 ottobre 2014, firmata da persona non accertata, infine non sufficientemente "chiara, inequivocabile, precisa ed attuale". Tuttavia, la ricorrente invoca unicamente la violazione di norme di legge (segnatamente degli art. 59 cpv. 2, 60 e 68 CPC), non di diritti costituzionali, non bastando a quest'ultimo titolo, ovviamente, lamentare in modo del tutto generico ed immotivato "una posizione discriminatoria" del Tribunale di appello a vantaggio della parte avversa "senza validi motivi né in diritto né in fatto e tanto meno in logos". 
La censura relativa alla validità della procura a favore del legale dell'opponente è pertanto inammissibile. 
 
5.  
 
5.1. Nel merito, la ricorrente espone una lunga lista di circostanze che a suo avviso rendono nulla la decisione impugnata. Tuttavia, anche con riferimento a questo tema, ella si limita per l'essenziale a censurare una violazione di disposti di legge (art. 283 CO [recte: art. 268 segg. CO e/o art. 283 LEF]) e non costituzionali. In questa misura, il ricorso è inammissibile.  
 
5.2. Con riferimento alla sua mancata convocazione e presenza al momento dell'erezione dell'inventario e dell'asportazione della mobilia, la ricorrente richiama il suo diritto di essere sentita (art. 29 cpv. 2 Cost. e art. 6 CEDU). Lo fa, tuttavia, in termini assolutamente generici. Anche questa censura - peraltro infondata, posto che la misura ex art. 283 LEF non esige la preventiva consultazione del debitore (DTF 93 III 20 consid. 3; STOFFEL/OULEVEY, op. cit., n. 24 e 26 ad art. 283 LEF; SYLVAIN MARCHAND, in Droit du bail à loyer, 2010, n. 12 ad art. 268-268b CO) - deve allora essere dichiarata inammissibile.  
 
5.3. La ricorrente lamenta poi la solo parziale ammissione del suo gravame cantonale: a suo dire, tutta la mobilia asportata sarebbe costituita da beni impignorabili. Tuttavia, ancora una volta, ella lamenta unicamente una violazione dell'art. 92 LEF, sicché la censura si appalesa d'acchito inammissibile.  
 
5.4. Infine, la ricorrente si aggrava per il fatto che il Tribunale di appello non abbia tenuto conto degli argomenti da lei addotti nell'istanza di modifica 4 febbraio 2015. Vi ravvede una violazione dell'obbligo di motivazione (art. 29 cpv. 2 Cost.), del divieto di diniego di giustizia formale (art. 29 cpv. 1 Cost.), nonché del divieto d'arbitrio (art. 9 Cost.).  
 
5.4.1. La censura di violazione dell'art. 9 Cost. può essere evasa per prima: priva di una qualsiasi motivazione, essa è inammissibile.  
 
5.4.2. Le altre due censure si sovrappongono, nel senso che entrambe - secondo la motivazione ricorsuale - hanno per oggetto il silenzio del Tribunale di appello. Si potrebbe discutere se, in tali circostanze, abbiano entrambe una loro ragione di esistere, oppure non sia invece giusto considerare che una assorba l'altra. Comunque sia, ammettendo la loro ricevibilità, discutibile per la pochezza della motivazione addotta, esse sono senz'altro infondate.  
Una violazione del divieto di diniego di giustizia formale non sussiste già per il solo fatto che la ricorrente non allega di aver formulato, in sede di istanza di modifica 4 febbraio 2015, una conclusione che sarebbe rimasta inevasa. Peraltro, la ricorrente occulta che l'istanza di modifica 4 febbraio 2015 aveva invero per oggetto unicamente il decreto di conferimento dell'effetto sospensivo parziale, nel senso di una sua concessione in forma totale, e non il ricorso sul merito. Non si vede per quale ragione il Tribunale di appello avrebbe potuto tener conto degli argomenti espostivi anche per il merito, dato che essi sono stati proposti ben oltre il termine di inoltro del ricorso: procedere come proposto dalla ricorrente significherebbe eludere i termini legali di ricorso. Abbondanzialmente, si rileva che la ricorrente non allega di averne fatto espressa richiesta. 
Ciò premesso, e rammentato che il giudice non deve esprimersi su tutti gli argomenti sollevati da una parte, bensì soltanto su quelli utili al fine del proprio giudizio (DTF 139 IV 179 consid. 2.2 con rinvio), il Tribunale di appello non aveva ovviamente alcun obbligo di trattare nel giudizio di merito gli argomenti sollevati dalla ricorrente nella propria istanza 4 febbraio 2015. 
 
5.4.3. Nei limiti della sua ricevibilità, la censura si rivela infondata.  
 
6.   
Con allegato separato del 22 giugno 2015, la ricorrente chiede la ricusa del Giudice federale von Werdt, Presidente della II Corte di diritto civile. A sostegno, ella afferma di avvertire "un'innegabile ostilità, se non acredine, quantomeno mancanza di sensibilità" da parte del magistrato, per non aver egli mai accolto una sua doglianza, ed addirittura per averle negato l'effetto sospensivo in casi in cui l'opportunità della sua concessione era manifesta. 
 
6.1. Allegati sottoposti all'attenzione del Tribunale federale devono essere debitamente motivati (art. 42 cpv. 1 LTF). Istanze di ricusa devono in particolare rendere verosimili i fatti su cui si fonda la domanda (art. 36 cpv. 1 seconda frase LTF). Istanze fondate essenzialmente sul fatto che il magistrato ricusato abbia in precedenza partecipato a decisioni sfavorevoli per l'istante, o motivate con argomenti altrimenti inconferenti o incomprensibili, sono inammissibili (v. in proposito sentenza 2F_12/2008 del 4 dicembre 2008 consid. 2, con riferimento alle DTF 114 Ia 278 consid. 1 e 105 Ib 301 consid. 1c, entrambe riferentesi all'art. 26 OG, di tenore essenzialmente identico all'art. 37 LTF; v. anche le seguenti sentenze riguardanti la ricorrente: 5A_314/2015 del 14 settembre 2015 consid. 4.1; 5A_415/2015 del 15 ottobre 2015 consid. 7; 5A_416/2015 del 15 ottobre 2015 consid. 7).  
 
6.2. Ciò è quanto si verifica nel caso di specie, sicché la domanda di ricusa andrebbe dichiarata inammissibile. Posto che, tuttavia, il Giudice federale von Werdt non fa parte della composizione della Corte giudicante, la domanda diviene priva d'oggetto.  
 
7.   
Discende da quanto precede che nella ridottissima misura in cui esso è ricevibile, il ricorso va respinto, con conseguenza di tassa e spese a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). L'istanza di ricusa nei confronti del Giudice federale von Werdt, Presidente della II Corte di diritto civile, è priva d'oggetto. Dalla motivazione della presente sentenza emerge che il gravame era s in dall'inizio privo di ogni possibilità di successo; pertanto non può essere concesso alla ricorrente il beneficio del gratuito patrocinio (art. 64 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili all'opponente, la quale non è stata invitata a determinarsi e non è dunque incorsa in spese per la sede federale (art. 68 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
La domanda di ricusa del Giudice federale von Werdt, Presidente della II Corte di diritto civile, è priva d'oggetto. 
 
2.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
3.   
La ricorrente è punita con l'ammonimento. 
 
4.   
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta. 
 
5.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
6.   
Comunicazione alle parti, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Losanna, 28 gennaio 2016 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini