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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
5A_626/2019  
 
 
Sentenza del 9 luglio 2020  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Escher, Giudice presidente, 
Marazzi, Schöbi, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Diego Della Casa, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinata dall'avv. Damiano Brusa, 
opponente. 
 
Oggetto 
rigetto definitivo dell'opposizione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 12 giugno 2019 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2018.203/204). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Il divorzio dei coniugi B.________ e A.________ è stato pronunciato dal Pretore del Distretto di Lugano in data 29 settembre 2008. Le conseguenze accessorie sono state regolate mediante convenzione 28 febbraio 2006, contestualmente omologata. Al punto 4 di detta convenzione, A.________ si era impegnato a versare alla ex moglie un contributo mensile di mantenimento di EUR 7'000.--, indicizzato, fino al compimento del 55esimo compleanno di lei, "a meno che l'obbligato dell'alimento non fornisca la prova che il suo reddito non ha tenuto il passo con il rincaro". Aveva inoltre assunto l'impegno di capitalizzare detto contributo, previo accordo della ex moglie, "non appena avrà sufficiente liquidità, con modalità di pagamento del capitale da definire con la moglie stessa".  
 
A.b. B.________ ha escusso A.________ per l'incasso di contributi arretrati. Un primo precetto esecutivo, datato 17 ottobre 2017, porta su fr. 80'545.50 e riguarda i mesi da marzo a ottobre 2017; un secondo, dell'11 giugno 2018, concerne i mesi di novembre e dicembre 2017 (per un importo di fr. 20'207.80) e da gennaio a giugno 2018 (per un importo di fr. 60'964.50), sempre oltre interessi. A.________ ha interposto opposizione a entrambi i precetti.  
 
A.c. Adito da B.________, il Pretore del Distretto di Lugano ha, con due separate decisioni 23 novembre 2018, respinto le sue istanze di rigetto definitivo dell'opposizione del 15 dicembre 2017 rispettivamente del 7 settembre 2018.  
 
B.   
Contro le predette decisioni, in data 6 dicembre 2018 B.________ ha interposto reclamo alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello del Cantone Ticino chiedendone l'annullamento e, con riferimento alla prima decisione, l'accoglimento della propria istanza, e con riferimento alla seconda decisione, in via principale l'accoglimento della propria istanza, e in via subordinata l'annullamento e l'accoglimento parziale limitatamente a fr. 36'074.98 oltre interessi. Con giudizio 12 giugno 2019, in parziale accoglimento dei gravami, la Camera di esecuzione e fallimenti ha riformato le decisioni pretorili e rigettato le opposizioni dell'escusso limitatamente a fr. 66'916.30 per il primo precetto esecutivo e a complessivi fr. 67'442.10 per il secondo precetto esecutivo, sempre oltre interessi, ponendo le spese in ragione di 4/5 a carico di A.________ e per 1/5 a carico di B.________ e accordando a quest'ultima spese ripetibili complessive di fr. 3'200.--. 
 
C.   
Contro il giudizio cantonale, A.________ (di seguito: ricorrente) insorge avanti al Tribunale federale con ricorso in materia civile 13 agosto 2019, chiedendone la riforma nel senso che i due reclami proposti da B.________ (di seguito: opponente) siano respinti. 
 
Una domanda di concessione al gravame dell'effetto sospensivo, formulata dal ricorrente in data 15 novembre 2019, è stata respinta con decreto presidenziale 20 novembre 2019. 
 
Non sono state chieste determinazioni né sull'istanza di effetto sospensivo né sul merito. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Decisioni in tema di rigetto - definitivo o provvisorio - dell'opposizione sono decisioni finali ai sensi dell'art. 90 LTF, poiché mettono fine alla relativa procedura. Possono fare l'oggetto di un ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) qualora il valore di lite raggiunga fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF; DTF 133 III 399 consid. 1.3), ciò che si verifica nell'evenienza concreta. Il ricorrente, risultato soccombente nella procedura cantonale di reclamo, è legittimato a ricorrere al Tribunale federale (art. 76 cpv. 1 LTF) contro la sentenza di ultima istanza cantonale pronunciata su ricorso (art. 75 LTF). Il tempestivo (art. 100 cpv. 1 e art. 46 cpv. 1 lett. b LTF) gravame è pertanto in linea di principio ammissibile.  
 
1.2. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF). Nondimeno, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione posto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, la cui mancata ottemperanza conduce all'inammissibilità del gravame, il Tribunale federale esamina di regola solo le censure sollevate (DTF 142 III 364 consid. 2.4 con rinvii). Il ricorrente deve pertanto spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata, perché quest'ultima viola il diritto (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per le violazioni di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale le esigenze di motivazione sono più severe; il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti che sono stati violati e spiegare in cosa consista la violazione (art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4).  
 
1.3. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene o completarlo solo se è stato effettuato in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto (art. 105 cpv. 2 LTF). L'accertamento dei fatti contenuto nella sentenza impugnata può essere censurato alle stesse condizioni; occorre inoltre che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). Se rimprovera all'autorità inferiore un accertamento dei fatti manifestamente inesatto - ossia arbitrario (DTF 140 III 115 consid. 2) - il ricorrente deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF.  
 
2.  
 
2.1. Giusta l'art. 80 cpv. 1 LEF, il creditore a beneficio di una decisione giudiziaria esecutiva può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. La somma dovuta deve essere indicata con precisione nella decisione o deve almeno poter essere determinata in modo preciso in congiunzione con la motivazione o mediante rinvio a altri documenti (DTF 135 III 315 consid. 2.3). Per giurisprudenza costante, sentenze che statuiscono obblighi di mantenimento del diritto di famiglia e che rispettano le predette condizioni sono titoli di rigetto definitivo dell'opposizione (v. DTF 144 III 193 consid. 2.2 per gli alimenti al figlio maggiorenne in formazione; 138 III 583 consid. 6.1.1 in sede di misure a protezione dell'unione coniugale; sentenza 5P.324/2005 del 22 febbraio 2006,  passim, per contributi post divorzio).  
 
La procedura di rigetto - provvisorio o definitivo - dell'opposizione è un incidente dell'esecuzione. La decisione che concede o rifiuta il rigetto dell'opposizione è di natura meramente esecutiva, e ha come unico tema quello di stabilire se la procedura esecutiva possa continuare o se il creditore sia invece obbligato a adire una via giudiziaria ordinaria. Nell'ambito del rigetto definitivo dell'opposizione, il potere d'esame del giudice del rigetto è limitato all'aspetto esecutivo del credito dedotto in esecuzione; in altre parole, egli esamina unicamente la forza probante del titolo prodotto dal creditore, la sua natura formale (sentenza 5A_631/2019 del 28 gennaio 2020 consid. 1.4.1 con rinvii). Un esame di merito del fondamento creditorio è escluso, così come esclusi sono un'interpretazione del titolo esecutivo o un suo riesame (DTF 143 III 564 consid. 4.3.1 e 4.3.2 con rinvii; sentenza 5A_261/2018 del 4 febbraio 2019 consid. 3.1). Un tale compito resta di sola pertinenza del giudice del merito (DTF 135 III 315 consid. 2.3; sentenza 5A_261/2018 cit. loc. cit.). Pertanto, la decisione di rigetto dell'opposizione ha unicamente effetti di diritto esecutivo e non riveste forza di cosa giudicata (  res iudicata) circa l'esistenza del credito (DTF 143 III 564 consid. 4.1 con rinvio).  
 
2.2. In prima sede, il Pretore aveva ammesso la qualità di titolo esecutivo della sentenza di divorzio invocata e adeguato al rincaro giusta l'indice di riferimento svizzero gli importi mensili del contributo alimentare dovuto.  
 
In merito, il Tribunale di appello si è riferito al punto 4 della convenzione di divorzio 28 febbraio 2006 (  supra consid. in fatto A.a), la quale stabilisce che i contributi di mantenimento previsti "sono adeguati annualmente all'indice nazionale dei prezzi al consumo fissato dall'Ufficio federale di statistica, la prima volta il mese di febbraio 2007, indice base quello del mese di gennaio 2005 [...]". In assenza di ulteriori titoli di rigetto definitivo dell'opposizione dai quali emerga che l'indice svizzero sia stato in un secondo tempo sostituito con quello spagnolo, i Giudici cantonali hanno confermato il calcolo dei contributi effettuato dal Pretore.  
 
2.3. In assenza di ricorso da parte dell'opponente e di censure del ricorrente, l'entità degli alimenti dedotti in esecuzione è definitivamente risolta. Controversa è infatti soltanto la fondatezza dell'eccezione compensatoria sollevata dal ricorrente giusta l'art. 81 cpv. 1 LEFinfra consid. 3).  
 
3.  
 
3.1. Alle condizioni suesposte (  supra consid. 2.1), l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con documenti che, dopo l'emanazione della decisione, il debito è stato estinto o il termine per il pagamento è stato prorogato ovvero che è intervenuta la prescrizione (art. 81 cpv. 1 LEF). L'art. 81 cpv. 1 LEF esige, per il mantenimento dell'opposizione, la prova per mezzo di documenti dell'estinzione del debito (DTF 139 III 444 consid. 4.1.1; v. Stéphane Abbet, in La mainlevée de l'opposition: commentaire des articles 79 à 84 LP, 2017, n. 58 segg. ad art. 84 LEF con rinvii). A differenza di quanto avviene per il rigetto provvisorio dell'opposizione (art. 82 cpv. 2 LEF), non è sufficiente rendere verosimile l'estinzione: il titolo di rigetto dell'opposizione ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 LEF creando la presunzione che il debito esiste, tale presunzione può soltanto essere rovesciata dalla prova piena del contrario. Le esigenze sono pertanto comparabili a quelle vigenti per l'azione in annullamento o sospensione giudiziale dell'esecuzione dell'art. 85 LEF: mediante tale limitazione dei mezzi di difesa, il legislatore ha voluto impedire che il debitore procrastini a piacimento la procedura esecutiva benché sussista un titolo di credito definitivo (sentenza 5A_331/2017 del 17 luglio 2017 consid. 3.1 e 3.4). All'escusso incombe di dimostrare, per mezzo di documenti, non soltanto la causa dell'estinzione, ma anche l'importo esatto a concorrenza del quale il debito è estinto. Per estinzione del debito la legge non intende solo il pagamento, ma anche qualsiasi altra causa di diritto civile, segnatamente la compensazione. Il credito compensante deve tuttavia fondarsi esso stesso su un titolo esecutivo o essere riconosciuto senza riserve dal creditore procedente (DTF 136 III 624 consid. 4.2.1 e 4.2.3 con rinvii). Infine, considerato il carattere sommario della procedura di rigetto dell'opposizione (art. 251 lett. a CPC), al giudice adito con un'istanza di rigetto definitivo dell'opposizione non compete statuire su questioni delicate di diritto materiale o per la cui soluzione il potere di apprezzamento riveste un ruolo importante, la decisione al riguardo essendo riservata al giudice di merito (DTF 136 III 624 consid. 4.2.3 con rinvio; sentenze 5A_529/2016 del 14 novembre 2017 consid. 2; 5A_709/2014 del 18 luglio 2016 consid. 3.1, in RTiD 2017 I pag. 721; 4A_250/2013 del 21 gennaio 2014 consid. 4.3.1).  
 
3.2. Il Pretore aveva ritenuto che i complessivi EUR 182'000.-- versati dal ricorrente fra novembre 2015 e giugno 2016 in sette rate di EUR 26'000.-- ciascuna costituivano un'eccedenza sufficiente per coprire gli alimenti posti in esecuzione nelle due procedure esecutive. Aveva di conseguenza ammesso l'eccezione di avvenuto pagamento anticipato sollevata dall'escusso.  
 
Il Tribunale di appello ha dapprima constatato che i complessivi EUR 182'000.-- versati dal ricorrente alla ex moglie fra novembre 2015 e giugno 2016 (con dicitura sugli avvisi bancari: "mensilità A.________") non si riferivano alle pretese poi poste in esecuzione, a quel momento non ancora sorte, e soprattutto mancando una corrispondente dichiarazione di lui in tal senso. In applicazione del diritto dispositivo dell'art. 87 cpv. 1 CO, ha dunque imputato le sette mensilità di EUR 26'000.-- cadauna in primo luogo sui contributi alimentari di EUR 7'000.-- indicizzati dovuti alla ex moglie e scaduti in quel periodo, mentre ha computato l'eccedenza sull'altro credito allora esigibile della qui opponente, ovvero la donazione di complessivi fr. 4 milioni come da convenzione 1° febbraio 2000. I Giudici cantonali hanno precisato che la e-mail dell'aprile 2017 del patrocinatore del ricorrente a quello dell'opponente era priva di efficacia, dato che il ricorrente, a quel momento, già aveva perso la facoltà di dichiarare a posteriori a quali debiti egli intendeva assegnare quanto versato. La tesi del mutuo a favore della ex moglie, sostenuta dal ricorrente con riferimento agli importi versati in eccesso a quanto dovuto quale contributo mensile, non sarebbe comprovata con documenti assolutamente chiari e univoci, come una decisione esecutiva o un riconoscimento di debito di lei, ed essendogli anche qui preclusa un'attribuzione divergente a posteriori. In tal modo i Giudici cantonali sono giunti all'ammissione parziale dei reclami della qui opponente ed al corrispondente rigetto definitivo delle opposizioni sollevate dal ricorrente. 
 
3.3. Il ricorrente lamenta un accertamento manifestamente inesatto dei fatti e una violazione del diritto federale. Le obiezioni ricorsuali tuttavia non convincono.  
 
3.3.1. In primo luogo, laddove il ricorrente asserisce di aver "provato di aver proceduto nel 2015 e 2016 a importanti pagamenti in anticipo per alimenti alla ex moglie", egli non formula una critica agli accertamenti fattuali dell'autorità precedente conforme alle esigenze esposte sopra (consid. 1.3). Parimenti, il nuovo calcolo degli alimenti che egli propone rispecchia quello a suo tempo effettuato dal Pretore e confermato dai Giudici cantonali, ma è privo di rilevanza quanto alla discussione sulla causale delle eccedenze versate.  
 
3.3.2. Richiamandosi all'art. 86 cpv. 1 CO, il ricorrente rivendica il "diritto di dichiarare all'atto del pagamento quale debito intende soddisfare". Deduce dalla dicitura "mensilità A.________" fatta da lui apporre a titolo di motivo del pagamento che alla creditrice escutente doveva essere chiaro che si poteva trattare unicamente del pagamento degli alimenti.  
 
L'argomento non convince. La mera menzione del termine "mensilità" non spiega perché, all'improvviso, il ricorrente abbia deciso di pagare anticipatamente alimenti non ancora maturati, senza nemmeno informarne la creditrice. E ancora meno giustifica che egli pensasse che per lei, la natura dei suoi versamenti dovesse essere chiara. 
 
3.3.3. Sempre richiamandosi all'art. 86 cpv. 1 CO, il ricorrente assevera che le modalità pattuite con la creditrice qui opponente in merito alla donazione (per quanto ancora attuale) - portante su 4 milioni di franchi svizzeri e non euro, dovuti in contanti e in rate trimestrali - escludono che si potesse considerare la donazione quale causa dei suoi pagamenti.  
 
Se le obiezioni appena riportate non possono dirsi del tutto inverosimili, esse non apportano certo la prova piena della sua liberazione (  supra consid. 3.1) né rendono insostenibile la divergente conclusione alla quale sono giunti i Giudici cantonali. Per di più, esse riguardano la contestata esecuzione della donazione, e la loro trattazione va riservata all'eventuale processo di merito in procedura ordinaria (e dunque senza limitazioni quanto alle prove ammissibili) che si apre al debitore a seguito del rigetto definitivo della sua opposizione (sulla natura della decisione di rigetto dell'opposizione quale incidente nell'esecuzione v.  supra consid. 2.1; sull'azione di accertamento dell'inesistenza del debito v. art. 85a LEF).  
 
Non si riscontra pertanto alcun accertamento manifestamente inesatto dei fatti né un'errata applicazione dell'art. 86 cpv. 1 CO
 
3.3.4. Il ricorrente invoca indi l'art. 87 cpv. 1 CO, in particolare l'imputabilità, in assenza di procedura esecutiva, del pagamento effettuato sul debito scaduto prima. A suo dire, una corretta applicazione di detta norma avrebbe dovuto condurre il Tribunale di appello alla conclusione che i pagamenti in questione avrebbero semmai dovuto essere computati interamente sulla contestata donazione e non sugli alimenti scaduti in quel periodo.  
 
Già si è detto (  supra consid. 3.3.2) che l'indicazione "mensilità A.________" non è di soccorso alcuno, non permettendo di comprendere perché il ricorrente avrebbe improvvisamente deciso di pagare anticipatamente gli alimenti alla ex moglie. Lo stesso vale in senso inverso: la dicitura non permette di attribuire con chiarezza l'integralità dei pagamenti effettuati al (contestato) debito per donazione. Peraltro, l'applicazione che il Tribunale di appello ha fatto dell'art. 87 cpv. 1 CO non offre il fianco alla critica: in assenza di chiare dichiarazioni del debitore (che, come visto, non si ravvedono certo nella dicitura dei versamenti bancari), in virtù di detta norma il debito avente la precedenza su tutti gli altri è quello degli alimenti dovuti per il periodo in questione. Restando un'importante eccedenza non attribuibile a futuri obblighi alimentari, questa non può che essere computata (nel presente quadro del rigetto dell'opposizione) all'unico ulteriore debito affermato dalla creditrice procedente - quello per donazione -, esigibile al momento dell'effettuazione dei pagamenti in oggetto, e la cui esistenza il ricorrente non ha saputo smentire.  
 
3.3.5. Certo il ricorrente afferma di essersi in realtà espresso in merito all'imputazione parziale dei pagamenti sul debito da donazione. Egli riporta stralci dai propri allegati di causa che ritiene topici.  
 
A torto. Da questi si evince tutt'al più che egli ha sì vantato imprecisi seppur importanti pagamenti a favore della qui opponente, limitandosi tuttavia ad affermare assai genericamente di aver corrisposto ben più di quanto spettasse alla ex moglie. Per il resto, gli estratti menzionati consistono nelle obiezioni ribadite in sede di ricorso in materia civile. In particolare il ricorrente non contesta con la dovuta precisione, nemmeno avanti a questo Tribunale federale, l'esigibilità del debito da donazione. 
 
Quanto alla e-mail dell'aprile 2017, evocata avanti al Pretore e qui ribadita, essa è stata esaminata dalla Corte cantonale e ritenuta inconferente poiché al momento del suo invio, i pagamenti effettuati nel 2015 e 2016 avevano già parzialmente estinto il (contestato) debito da donazione, sicché i medesimi pagamenti non potevano "risorgere" per essere destinati  a posteriori al saldo di un altro debito. Limitandosi a ribadire l'invio e il contenuto di detta e-mail senza confrontarsi con la motivazione cantonale, il ricorrente formula una censura inammissibile.  
 
3.3.6. Da ultimo il ricorrente fa notare che il Pretore aveva constatato come egli avesse sin da marzo 2009 versato contributi superiori al dovuto, motivando anche in tal modo l'accoglimento dell'eccezione di avvenuto pagamento anticipato dei contributi alimentari. Egli rimprovera al Tribunale di appello di non aver del tutto preso in considerazione tale motivazione, per se stessa sufficiente per il non accoglimento delle istanze di rigetto definitivo delle opposizioni.  
 
Il rimprovero è infondato. I Giudici cantonali hanno infatti ripreso il calcolo degli alimenti effettuato dal Pretore sulla scorta dell'indice di riferimento per il rincaro svizzero, ossia quello applicabile, e pronunciato il rigetto dell'opposizione per un importo inferiore a quello chiesto dall'opponente. Per i motivi precedentemente esposti (  supra consid. 3.2), essi hanno spiegato perché l'eccedenza così calcolata non poteva servire a compensare futuri alimenti. Una violazione del diritto di essere sentito del ricorrente (art. 29 cpv. 2 Cost.) dunque non sussiste, mentre la censura di violazione delle "norme che disciplinano il reclamo (art. 319 e segg. CPC) " risulta incomprensibile e, come tale, inammissibile.  
 
4.   
Il ricorso va di conseguenza respinto nella misura della sua ammissibilità, con conseguenza di tassa e spese a carico del ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili all'opponente, che non è stata chiamata ad esprimersi e non è dunque incorsa in spese della sede federale (art. 68 cpv. 1 e contrario LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 5'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 9 luglio 2020 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini