Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_449/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 23 maggio 2014  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Zünd, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Fulvio Pezzati, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Ufficio federale della migrazione,  
Quellenweg 6, 3003 Berna, 
opponente. 
 
Oggetto 
Rifiuto di approvare la proroga del permesso di dimora e ordine di partenza dalla Svizzera (restituzione dell'effetto sospensivo), 
 
ricorso contro la decisione emessa il 10 aprile 2014 dal Tribunale amministrativo federale, Corte III. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
A.________, cittadina iraniana (1980), è entrata in Svizzera l'8 settembre 2010 ed è stata posta al beneficio di un permesso di dimora per studenti valido fino al 19 settembre 2011. Dopo avere beneficiato di due rinnovi, nell'ottobre 2011 e nel settembre 2012, l'interessata si è vista negare, il 25 novembre 2013, da parte dell'Ufficio federale della migrazione, l'approvazione ad un'ulteriore proroga della citata autorizzazione di soggiorno. 
 
B.   
Il 20 dicembre 2013 A.________ ha impugnato detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale, il quale con decisione incidentale del 10 aprile 2014 ha rifiutato di restituire l'effetto sospensivo al ricorso. 
 
C.   
Contro quest'ultima pronuncia A.________ ha depositato l'8 maggio 2014 dinanzi al Tribunale federale un ricorso con cui chiede che il giudizio impugnato sia annullato e venga ripristinato l'effetto sospensivo al suo gravame del 20 dicembre 2013. 
Non sono state chieste osservazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 137 I 371 consid. 1 pag. 372 e rinvio). 
 
2.  
 
2.1. L'impugnativa è stata presentata contro una decisione incidentale emanata dal Tribunale amministrativo federale in una causa di diritto pubblico; va quindi esaminato se la stessa sia ricevibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.  
 
2.2. La determinazione della via di diritto aperta contro una decisione incidentale dipende da quella proponibile contro la decisione finale (principio dell'unità della procedura; vedasi DTF 133 III 645 consid. 2.2 e 2.3 pag. 647; 134 IV 138 consid. 3 pag. 144). Nel caso concreto il rifiuto di restituire l'effetto sospensivo è stato pronunciato in relazione con il rifiuto di approvare la proroga del permesso di dimora di cui beneficiava la ricorrente e l'ordine di partenza intimatole. Giusta l'art. 83 lett. c LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto (cifra 2; cfr. DTF 133 I 185 consid. 2.2 pag. 189) e l'allontanamento dalla Svizzera (cifra 4).  
Nel caso specifico, la ricorrente non pretende, a giusta ragione, di vantare un diritto a soggiornare in Svizzera in virtù della legislazione interna o di un trattato bilaterale concluso con il suo paese d'origine. In applicazione dell'art. 83 lett. c LTF la via del ricorso ordinario in materia di diritto pubblico è quindi esclusa. 
 
2.3. Osservato poi che oggetto del contendere è una decisione del Tribunale amministrativo federale ne discende che, anche trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, il gravame sarebbe irricevibile (art. 113 LTF).  
Per i motivi illustrati, il ricorso si avvera pertanto manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF
 
3.   
Le spese seguono la soccombenza (art. 65 e 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, all'Ufficio federale della migrazione e al Tribunale amministrativo federale, Corte III. 
 
 
Losanna, 23 maggio 2014 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Zünd 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud