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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_766/2017  
 
 
Sentenza del 6 luglio 2018  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Seiler, Presidente, 
Aubry Girardin, Donzallaz, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Giulia Togni, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6500 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Revoca del permesso di dimora, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 2 agosto 2017 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2017.271). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Dopo avere soggiornato illegalmente nel nostro Paese da fine settembre 2008 a metà novembre 2010, A.________ (1985), cittadino tunisino, vi si è sposato il 30 dicembre 2010 con una cittadina svizzera. Per tale ragione, ha ottenuto un permesso di dimora annuale, regolarmente rinnovato, l'ultima volta fino al mese di gennaio 2016. 
Il 25 novembre 2015 A.________ ha chiesto il rilascio di un permesso di domicilio, motivo per cui il 17 maggio 2016 è stato interrogato assieme alla moglie dalla polizia cantonale sulla loro situazione matrimoniale. Per quanto la concerne, la consorte ha dichiarato che a fine dicembre 2012 aveva allacciato una nuova relazione sentimentale e che nell'estate 2013 aveva acquistato una casa a X.________ dove era subito andata a vivere con il nuovo compagno, lasciando l'abitazione coniugale di Y.________. Da parte sua, il marito ha ammesso di essere da tempo a conoscenza della relazione extra coniugale della moglie ma di avere mantenuto la comunione domestica, pur sapendo che ella frequentava sempre il suo amante. 
 
B.   
Dopo aver informato A.________ del fatto che voleva rivalutare la sua situazione ed avergli concesso la facoltà di esprimersi, la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ha respinto, il 20 giugno 2016, la sua domanda di rilascio di un permesso di domicilio e, nel contempo, gli ha revocato il permesso di dimora. A sostegno del proprio giudizio l'autorità di prima istanza ha osservato che lo scopo per il quale il permesso di dimora era stato accordato era venuto a mancare in seguito alla cessazione della vita in comune dei consorti. 
 
C.   
Questa decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato il 28 marzo 2017 e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 2 agosto 2017. Osservato che oggetto di disamina era unicamente il rifiuto (implicito) di rinnovare il permesso di dimora - non essendo più contestato il rifiuto di concedergli un permesso di domicilio e rivelandosi il gravame privo d'oggetto in quanto rivolto contro la revoca dell'autorizzazione di soggiorno ormai decaduta - la Corte cantonale è giunta alla conclusione che l'insorgente nulla poteva dedurre dagli art. 42 cpv. 1, 50 cpv. 1 lett. a nonché 50 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr; RS 142.20) e che il principio della proporzionalità era stato rispettato. 
 
D.   
Il 13 settembre 2017 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede l'annullamento della sentenza cantonale e della decisione di prima istanza e che egli sia autorizzato a risiedere in Svizzera sulla base del suo permesso di dimora. 
Con decreto presidenziale del 15 settembre 2017 è stato conferito l'effetto sospensivo al gravame. 
Il Tribunale federale non ha invitato le autorità cantonali ad esprimersi, chiedendo loro solo l'invio degli atti, che sono stati trasmessi il 20 rispettivamente il 25 settembre 2017. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 143 IV 85 consid. 1.1 pag. 87 e rinvii).  
 
1.2. Ai sensi dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è escluso contro decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto. Il ricorrente si richiama all'art. 42 cpv. 1 LStr. Non risultando questa conclusione d'acchito insostenibile, si può pertanto ammettere che l'interessato disponga di un diritto, conformemente a quanto richiesto dall'art. 83 lett. c cifra 2 LTF, a presentare ricorso in materia di diritto pubblico. In che misura le condizioni per il rinnovo dell'autorizzazione litigiosa siano date è, infatti, questione di merito, che come tale va trattata (cfr. DTF 136 II 177 consid. 1.1 pag. 179; sentenza 2C_14/2014 del 27 agosto 2014 consid. 1, non pubblicato in DTF 140 II 345).  
 
1.3. L'impugnativa, diretta contro una decisione finale (art. 90 LTF) di un'autorità cantonale di ultima istanza con carattere di tribunale superiore (art. 86 e 90 LTF) e presentata in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) è, quindi, in linea di principio, ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.  
 
1.4. Il ricorrente è legittimato a formulare conclusioni unicamente riguardanti l'annullamento e la riforma della sentenza del Tribunale cantonale amministrativo. Per quanto direttamente volte ad annullare anche la decisione di prima istanza, le conclusioni tratte nel ricorso sono inammissibili (DTF 134 II 142 consid. 1.4 pag. 144).  
 
2.   
 
2.1. Il ricorrente censura un accertamento arbitrario dei fatti. Osservando che sulla questione della durata della convivenza la sua versione e quella della consorte non coincidono, rimprovera all'autorità precedente di avere dato più peso alle affermazioni della moglie, per dedurne poi che la comunione domestica è cessata nell'estate del 2013, allorché agli atti figurano diversi elementi - non considerati - che inficiano dette dichiarazioni e supportano invece le proprie asserzioni, ossia che la separazione è avvenuta a fine maggio 2016. In particolare sarebbe stato negletto il fatto che la moglie ha disdetto il contratto di locazione a Y.________ e ha annunciato la sua partenza definitiva da questo Comune solo nel maggio 2016 e non già 2013; che nel 2013 ella non l'ha mandato via dall'appartamento di Y.________, benché le fosse intestato e, infine, che malgrado l'asserita rottura definitiva del rapporto coniugale, non ha avviato alcuna procedura di separazione giudiziale rispettivamente di divorzio nel 2013. In queste condizioni è quindi a torto che l'autorità precedente non ha applicato nei suoi confronti l'art. 42 cpv. 1 LStr, il quale prevede che i coniugi stranieri di cittadini svizzeri hanno diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora se coabitano con loro.  
 
2.2. Per quanto riguarda i fatti, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Esso può scostarsene solo se è stato eseguito in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 133 II 249 consid. 1.2.2 pag. 252). L'eliminazione del vizio indicato deve inoltre poter influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF).  
 
2.3. Dagli atti di causa (art. 105 cpv. 2 LTF) emerge che, sentita dalla polizia cantonale il 17 maggio 2016 sulla sua situazione matrimoniale, la moglie del ricorrente dopo avere dichiarato di avere iniziato a frequentare un altro uomo a fine dicembre 2012 e di essere andata a vivere con lui in un'abitazione da lei acquistata nell'estate 2013 a X.________ (insistendo peraltro sul fatto che l'aveva acquistata da sola, elemento confermato dall'estratto del registro fondiario definitivo figurante agli atti, ciò che contraddice quanto addotto dal ricorrente durante il proprio interrogatorio secondo cui si trattava di un acquisto comune), ha precisato di avere tenuto il domicilio fiscale a Y.________  "poiché affezionata al posto ma di fatto mi ero trasferita a X.________". Ha poi aggiunto di recarvisi  "in pratica una volta alla settimana per il recupero della corrispondenza". Alla domanda dell'agente sul perché non aveva intrapreso le pratiche per il divorzio ella ha precisato  " (...) non ho ritenuto il caso di intraprendere le pratiche del divorzio poiché pensavo che il tutto potesse ritorcersi contro di lui ingiustamente visto che era la mia scelta e non la sua", aggiungendo più avanti  "sarei rimasta alquanto dispiaciuta se avesse avuto problemi con il permesso di soggiorno (...) poiché la situazione l'avevo scelta io" (cfr. verbale d'interrogatorio del 17 maggio 2016 pag. 1 e 2). Queste dichiarazioni, che attestano sia della nuova relazione sentimentale della moglie iniziata a fine 2012 che della separazione di fatto dei coniugi dall'estate del 2013, sono ulteriormente corroborate da uno scritto datato 5 ottobre 2016, figurante agli atti (art. 105 cpv. 2 LTF), firmato dalla moglie e contenente i recapiti di entrambi i coniugi, il quale è indirizzato all'autorità fiscale circondariale di Y.________ a cui viene chiesto  "la separazione delle partite fiscali a far tempo dal 1° gennaio 2015, ritenuto che siamo già separati di fatto da ben prima". Da quanto precede discende che le affermazioni del ricorrente riguardo alla durata della convivenza con la moglie non solo sono smentite dalle dichiarazioni delle moglie, le quali non contengono alcuna contraddizione contrariamente a quanto addotto, ma anche dal contenuto della lettera indirizzata all'autorità fiscale. La valutazione contenuta nel giudizio impugnato non appare di conseguenza per nulla arbitraria ed è in realtà del tutto condivisibile.  
Rammentato che l'unione coniugale sussiste fino allo scioglimento della comunità familiare, che coincide di regola con quello della comunità domestica (DTF 136 II 113 consid. 3.2 pag. 115 segg.; sentenza 2C_635/2009 del 26 marzo 2010 consid. 5.2) e che detta nozione - che non va confusa con quella formale di matrimonio né con quella di coabitazione - implica una vita coniugale reale ed effettiva (DTF 137 II 345 consid. 3.12 pag. 347; 136 II 113 consid. 3.2 pag. 115 segg.) discende da quanto precede che, non sussistendo più da anni comunione domestica tra i consorti, segnatamente dall'estate del 2013 quando la moglie si è trasferita a X.________, è a ragione che la Corte cantonale è giunta alla conclusione che il marito qui ricorrente nulla poteva dedurre dall'art. 42 cpv. 1 LStr. 
 
2.4. Visto quanto precede non occorre ancora pronunciarsi sulla questione di sapere se l'art. 51 cpv. 1 lett. a LStr, secondo il quale i diritti di cui all'art. 42 LStr si estinguono se invocati abusivamente, trova applicazione in concreto dato che, come appena illustrato, il ricorrente non può appellarsi all'art. 42 LStr.  
 
3.   
 
3.1. Nemmeno la critica secondo cui l'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr sarebbe stato applicato in modo errato, siccome né la convivenza né il legame coniugale potevano considerarsi definitivamente interrotti dall'estate del 2013, va condivisa. Ai sensi di questa norma, dopo lo scioglimento del matrimonio o della comunità familiare, il diritto del coniuge (...) al rilascio e alla proroga del permesso di dimora in virtù degli articoli 42 e 43 sussiste se l'unione coniugale è durata almeno tre anni e l'integrazione è avvenuta con successo; queste condizioni sono cumulative (DTF 140 II 289 consid. 3.5.3 pag. 295; 136 II 113 consid. 3.3.3 pag. 119). Per la durata dell'unione coniugale è determinante la sua sussistenza in Svizzera fino allo scioglimento della comunità familiare, che coincide di regola con quello della comunità domestica (DTF 136 II 113 consid. 3.2 pag. 115 segg.; sentenza 2C_635/2009 del 26 marzo 2010 consid. 5.2). Ora, come già osservato in precedenza in base ai fatti accertati in modo vincolante dal Tribunale cantonale amministrativo (art. 105 cpv. 1 LTF; DTF 134 II 244 consid. 2.2 pag. 246), la convivenza del qui ricorrente con la di lui moglie è cessata nell'estate del 2013, quando lei è andata a vivere con il nuovo compagno, ossia prima della scadenza dei tre anni esatti dall'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr. È quindi a ragione che la Corte cantonale ha giudicato che il ricorrente nulla poteva dedurre dalla citata norma. Il fatto poi che, come addotto, egli sia integrato, abbia sempre lavorato e non abbia contratto debiti né interessato le autorità non è pertinente siccome le condizioni poste dalla citata norma devono essere adempiute cumulativamente.  
 
3.2. Il ricorrente non ridiscute il giudizio querelato riguardo al fatto che l'art. 50 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LStr non si applica nei suoi confronti. Su questo punto ci si limita pertanto a rinviare alla sentenza cantonale, i cui considerandi vanno in proposito condivisi.  
 
4.   
Il ricorrente censura infine una lesione del principio della proporzionalità affermando che in patria non avrebbe più parenti né alloggio né impiego e che si ritroverebbe privo di ogni mezzo di sussistenza. Sennonché, come rilevato dalla Corte cantonale, oltre al fatto che il suo soggiorno in Svizzera è di media - breve durata, dato che prima del mese di novembre 2010 vi ha soggiornato illegalmente e che dal 20 giugno 2016 la sua presenza è solo tollerata, in attesa di una decisione definitiva in merito al permesso di dimora, egli è nato e cresciuto in Tunisia dove ha vissuto fino all'età di 25 anni; ne conosce quindi lingua e cultura. Alla luce degli accertamenti contenuti nel giudizio impugnato (art. 105 cpv. 1 LTF), bisogna poi osservare che non viene nella fattispecie fatto valere nessun impedimento al ritorno oltre a quelli con cui è confrontata una persona che fa rientro nel Paese di origine dopo una lunga assenza (sentenza 2C_568/2017 del 26 gennaio 2018 consid. 7.4 e rinvii) e che, in questo contesto, l'esperienza professionale acquisita in Ticino potrà essergli di aiuto per trovare un nuovo impiego. Ne discende che un rientro in patria risulta pertanto esigibile. 
 
5.   
In base alle circostanze evocate, il ricorso, in quanto ammissibile, si avvera pertanto manifestamente infondato e va respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso, in quanto ammissibile, è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alla patrocinatrice del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
 
Losanna, 6 luglio 2018 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud