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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_169/2011 
 
Sentenza del 23 settembre 2011 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Hohl, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Vittorio Mariotti, 
opponente. 
 
Oggetto 
rigetto dell'opposizione; spese e ripetibili, 
 
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 12 agosto 2011 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che mediante istanza 21 maggio 2011 A.________ ha chiesto il rigetto provvisorio o definitivo dell'opposizione interposta al precetto esecutivo notificato a B.________ per la somma di fr. 29'646.90 oltre interessi e spese esecutive; 
che con decisione 12 luglio 2011 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città, in parziale accoglimento della predetta istanza, ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta da B.________ limitatamente alla somma di fr. 40.-- oltre interessi, ponendo le spese processuali per complessivi fr. 350.-- a carico di A.________ ed obbligando quest'ultimo a rifondere ad B.________ l'importo di fr. 850.-- a titolo di spese ripetibili; 
che con sentenza 12 agosto 2011 la III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, un reclamo del 30 luglio 2011 di A.________ contro la sentenza pretorile (mediante il quale aveva chiesto il condono delle spese processuali e delle spese ripetibili di prima istanza) e ha dichiarato priva di oggetto, nella misura della sua ricevibilità, la domanda di assistenza giudiziaria formulata da A.________ per le procedure di prima e di seconda istanza; 
che, in riferimento alla prima istanza, giusta la Corte cantonale la richiesta di assistenza giudiziaria era irricevibile non essendo stata formulata dinanzi al Pretore e non avendo il gratuito patrocinio effetto retroattivo, la domanda di condono delle spese processuali era irricevibile non essendo di competenza del Tribunale d'appello e la domanda di condono delle spese ripetibili era invece sprovvista di fondamento in quanto il gratuito patrocinio non esenta in ogni modo dal pagamento delle ripetibili alla controparte; 
che, in riferimento alla seconda istanza, a mente dell'autorità inferiore la richiesta di assistenza giudiziaria era priva d'oggetto in quanto non si ponevano oneri a carico di A.________; 
che con ricorso sussidiario in materia costituzionale del 15 settembre 2011 A.________ insorge al Tribunale federale chiedendo, segnatamente, di riformare la sentenza del 12 agosto 2011 della III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nel senso che il suo reclamo del 30 luglio 2011 sia accolto e che la sua domanda di assistenza giudiziaria per la procedura cantonale sia accolta; 
che il ricorrente sembra inoltre chiedere di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria anche per la sede federale; 
che, per quanto attiene alla procedura di rigetto dell'opposizione, il ricorso sussidiario in materia costituzionale del 16 settembre 2011 di A.________ contro la sentenza 10 agosto 2011 della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (che ha dichiarato irricevibile per tardività il reclamo del qui ricorrente avverso la decisione pretorile del 12 luglio 2011) è stato giudicato inammissibile dal Tribunale federale in data odierna (sentenza 5D_167/2011); 
che con il ricorso sussidiario in materia costituzionale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF); 
che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF); 
che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2 in fine con rinvii); 
che nel confuso gravame all'esame il ricorrente non si confronta in alcun modo con gli argomenti addotti dalla Corte cantonale per respingere, nella misura della sua ricevibilità, il suo reclamo e per dichiarare priva di oggetto, nella misura della sua ricevibilità, la sua domanda di assistenza giudiziaria, ma si limita in sostanza ad esporre la sua versione dei fatti ed a reiterare accuse alle varie persone coinvolte nella procedura; 
 
che pertanto il ricorso si rileva manifestamente non motivato in modo sufficiente e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che in queste circostanze la domanda di assistenza giudiziaria per la sede federale deve essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso, indipendentemente dalla pretesa indigenza del ricorrente (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta. 
 
3. 
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4. 
Comunicazione alle parti e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 23 settembre 2011 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Hohl 
 
La Cancelliera: Antonini