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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_168/2011 
 
Sentenza del 23 settembre 2011 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Hohl, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Vittorio Mariotti, 
opponente. 
 
Oggetto 
rigetto definitivo dell'opposizione, 
 
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 16 agosto 2011 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che con decisione 11 maggio 2011 il Giudice di pace del Circolo della Navegna ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta da A.________ al precetto esecutivo notificatogli da B.________ per la somma complessiva di fr. 3'880.-- oltre interessi e spese esecutive; 
che con sentenza 16 agosto 2011 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha parzialmente accolto un reclamo del 17 maggio 2011 di A.________ (mediante il quale chiedeva di ridurre l'importo posto in esecuzione di fr. 1'180.--) e ha riformato la sentenza del Giudice di pace nel senso di rigettare in via definitiva l'opposizione interposta da A.________ limitatamente alla somma complessiva di fr. 3'780.-- oltre interessi e spese esecutive; 
che con ricorso sussidiario in materia costituzionale del 7 settembre 2011 A.________ insorge al Tribunale federale chiedendo di riformare la sentenza cantonale come richiesto nelle sue osservazioni del 9 marzo 2011 dinanzi al Giudice di Pace oppure di stralciare tale sentenza, nonché di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede cantonale e (implicitamente) per la sede federale; 
che con il ricorso sussidiario in materia costituzionale può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF); 
che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF); 
che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2 in fine con rinvii); 
che nel gravame all'esame il ricorrente nemmeno pretende una violazione di diritti costituzionali, ma si limita in sostanza ad affermare che il Giudice di pace avrebbe commesso un grave errore di calcolo e dovrebbe pertanto essere condannato al pagamento delle spese; 
che di conseguenza il ricorso si rileva manifestamente non motivato in modo sufficiente e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che la richiesta del ricorrente di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede cantonale è inammissibile in quanto formulata per la prima volta dinanzi al Tribunale federale (art. 99 cpv. 2 LTF); 
che nella misura in cui il ricorrente sembra chiedere di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria anche per la sede federale la sua richiesta deve essere respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso, indipendentemente dalla sua pretesa indigenza (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
La domanda di assistenza giudiziaria del ricorrente è respinta. 
 
3. 
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4. 
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 23 settembre 2011 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Hohl 
 
La Cancelliera: Antonini