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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
4A_79/2022  
 
 
Sentenza del 3 gennaio 2024  
 
I Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Jametti, Presidente, 
Kiss, May Canellas, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
entrambi patrocinati dagli avv.ti Andrea Lenzin e Khouloud Ramella Matta Nassif, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
1. C.________, 
2. D.________, 
3. E.________, 
4. F.________, 
tutti e quattro patrocinati dall'avv. Rocco Olgiati, 
opponenti. 
 
Oggetto 
mandato, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 17 gennaio 2022 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino (12.2018.135). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Fra il 1997 e il 1998 l'allora direttore della filiale di Y.________ della G.________ SA H.________ ha acquistato, per conto di A.________ e B.________, azioni della società I.________ per complessivi 630'000.-- dollari statunitensi (in seguito USD) e concesso un mutuo di USD 800'000.-- alla società J.________ Inc. Il 19 novembre 1998 la banca ha fatto sottoscrivere ai predetti clienti una dichiarazione di scarico con cui questi "prendono atto dalle scritture contabili che gli investimenti dei loro averi presso il G.________, Y.________, sia per modalità sia per completezza, sono stati eseguiti conformemente alle loro disposizioni (ivi compreso il bonifico di USD 800'000 a favore della società J.________ Inc., Z.________) perciò, apponendo le loro firme sul relativo estratto bancario, rilasciato in data 19 novembre 1998, danno pieno e totale discarico alla banca del proprio operato".  
 
A.b. Nel dicembre 1998 è stato avviato un procedimento penale contro H.________, in cui A.________ e B.________ si erano costituiti parte civile con il patrocinio dello studio legale K.________. Con sentenza 9 giugno 2000 la Corte delle assise criminali di Lugano ha condannato H.________ a 3 anni e 9 mesi di reclusione per ripetuta truffa e falsità in documenti, e al pagamento in favore della predetta parte civile di USD 800'000.--, in solido con un coimputato, e di USD 630'000.-- singolarmente. La Corte penale ha rilevato che le menzionate azioni, possedute da altri clienti della banca, erano prive di reale valore di mercato e che il mutuo era destinato a scopi estranei e/o speculativi: le due operazioni non erano quindi, contrariamente a quanto presentato a A.________ e B.________, degli investimenti sicuri e redditizi.  
 
A.c. Con petizione 18 maggio 2001 la L.________ SA - a cui A.________ e B.________ avevano ceduto le proprie pretese risarcitorie - ha convenuto in giudizio innanzi alla II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino la G.________ SA, chiedendone la condanna al pagamento di fr. 2'716'910.20. La società attrice, inizialmente rappresentata dal predetto studio legale, ha cambiato i suoi patrocinatori nel corso di causa. La Corte cantonale ha respinto la petizione con sentenza 5 agosto 2004, considerando efficace la dichiarazione di scarico, poiché questa non è stata tempestivamente contestata per errore o dolo. La pronunzia non è stata impugnata.  
 
A.d. La L.________ SA ha quindi convenuto in giudizio, con petizione 3 novembre 2004 e sempre direttamente innanzi al Tribunale d'appello del Cantone Ticino, gli avvocati C.________, D.________, E.________ e F.________ (titolari dello studio legale che l'aveva inizialmente patrocinata nella causa contro la banca), postulandone la condanna al pagamento di fr. 2'891'387.--, oltre accessori, a titolo di risarcimento danni. La predetta somma è composta dell'importo già chiesto alla banca, di fr. 49'476.-- per la restituzione di onorari già versati e di fr. 125'000.-- quale rimborso per le spese giudiziarie della prima causa di risarcimento. La parte attrice ha in sostanza rimproverato ai convenuti di aver condotto in modo negligente il mandato di patrocinio per avere omesso di tempestivamente contestare, prevalendosi di un vizio di volontà, la dichiarazione di scarico, provocando in questo modo la reiezione della causa inoltrata contro la banca. Nel corso del processo A.________ e B.________ sono subentrati alla L.________ SA. I convenuti si sono opposti alla petizione e hanno chiesto in via riconvenzionale la condanna degli attori al versamento di fr. 92'858.55 quale corrispettivo per le loro prestazioni. La III Camera civile del Tribunale di appello ha, con sentenza 31 ottobre 2016, respinto integralmente la petizione e accolto limitatamente a fr. 57'155.05 l'azione riconvenzionale.  
 
A.e. Il Tribunale federale ha dichiarato, con sentenza 6 aprile 2017 (causa 4A_691/2016), inammissibile il ricorso in materia civile inoltrato da A.________ e B.________ contro l'appena menzionato giudizio e ha ritornato l'incarto all'autorità inferiore per farlo pervenire a un tribunale superiore competente per giudicare in seconda istanza conformemente all'art. 75 cpv. 2 LTF.  
 
B.  
Con sentenza 17 gennaio 2022 la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha respinto l'appello di A.________ e B.________ e ha confermato il giudizio di primo grado. La Corte cantonale ha ritenuto che la dichiarazione di scarico non si estendeva alle menzionate operazioni di H.________, poiché al momento in cui l'avevano sottoscritta, gli attori ignoravano le problematiche (l'assenza di valore di mercato delle azioni e l'irrimborsabilità del mutuo) che le affliggevano. La predetta dichiarazione non doveva quindi essere contestata per vizio di volontà e si rivelava pure nulla ex art. 100 CO con riferimento al mutuo, perché era anteriore al danno, che si è verificato solo quando l'importo mutuato non era stato restituito nel 1999. Ha aggiunto che in ogni caso all'avvocato alle dipendenze dei convenuti non poteva essere rimproverata una violazione degli obblighi contrattuali, perché la questione della validità della dichiarazione di scarico non era di immediata risoluzione. Sebbene abbia ritenuto che, in assenza di una violazione contrattuale, non doveva essere esaminato se gli attori avessero interrotto il nesso di causalità, omettendo di impugnare la sentenza del 5 agosto 2004 al Tribunale federale, la Corte cantonale ha rilevato che un eventuale ricorso per riforma avrebbe dovuto essere accolto. 
 
C.  
Con ricorso 17 febbraio 2022 A.________ e B.________ postulano la riforma della sentenza di appello nel senso che l'azione riconvenzionale sia respinta e la petizione 18 maggio 2001 (recte: 3 novembre 2004) accolta, e che di conseguenza i convenuti siano condannati, in via principale, a pagare loro complessivi fr. 2'891'387.-- e, in via subordinata, USD 1'601'801.71, oltre a complessivi fr. 174'476.80. Dopo aver narrato e completato i fatti, si dolgono di un'interpretazione errata della dichiarazione di scarico, che ritengono essere valida, lamentando in particolare il mancato accertamento della volontà soggettiva. Asseverano che l'omessa tempestiva impugnazione della dichiarazione di scarico per vizio di volontà costituisce una manifesta negligenza professionale, che ha irrimediabilmente causato, da sola, la loro soccombenza nella causa intentata contro la banca, atteso che gli altri presupposti per ottenere il risarcimento erano dati. Ritengono pure sbagliata la determinazione della data di insorgenza del danno in relazione al mutuo ed escludono che esistesse un fattore di riduzione del danno. Concludono affermando che l'azione riconvenzionale va integralmente respinta, perché concerne onorari relativi a un mandato condotto negligentemente, che ha causato un danno milionario. 
Con risposta 29 marzo 2022 C.________, D.________, E.________ e F.________ propongono di respingere il ricorso nella misura in cui è ricevibile. 
Le parti hanno proceduto spontaneamente a un secondo scambio di scritti con replica 19 aprile 2022 e duplica 2 maggio 2022. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il ricorso in materia civile è presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dalla parte soccombente nella procedura cantonale (art. 76 cpv. 1 lett. a LTF) ed è volto contro una sentenza finale (art. 90 LTF) emanata su ricorso dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 75 LTF), in una causa civile con un valore litigioso superiore a fr. 30'000.-- (art. 72 cpv. 1 e 74 cpv. 1 lett. b LTF). Sotto questo profilo il ricorso è ammissibile. 
Il gravame si rivela pure ammissibile dal profilo delle conclusioni previste dagli art. 42 cpv. 1 e 107 LTF. Gli opponenti non possono infatti essere seguiti quando ritengono che il ricorso debba essere respinto, perché nelle domande di giudizio è chiesto l'accoglimento della petizione del 18 maggio 2001 (che era quella inoltrata contro la banca) e non della petizione 3 novembre 2004, con cui è stata iniziata questa causa. Si tratta manifestamente di un'irrilevante svista, considerato segnatamente che i precisi importi domandati corrispondono a quelli chiesti nella causa incoata nel 2004. 
 
2.  
 
2.1. Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF). Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, di regola considera solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso, fatti salvi i casi di errori giuridici manifesti (DTF 140 III 86 consid. 2). Giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF nei motivi del ricorso occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto. Un ricorso non sufficientemente motivato è inammissibile (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4). Per soddisfare le esigenze di motivazione, il ricorrente deve confrontarsi con l'argomentazione della sentenza impugnata e spiegare in cosa consista la violazione del diritto. Egli non può limitarsi a ribadire le posizioni giuridiche assunte durante la procedura cantonale, ma deve criticare i considerandi del giudizio attaccato che ritiene lesivi del diritto (sentenza 4A_273/2012 del 30 ottobre 2012 consid. 2.1, non pubblicato in DTF 138 III 620).  
Giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina le violazioni di diritti fondamentali solo se tali censure sono state sollevate e partitamente motivate. Ciò significa che la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato, con riferimento ai motivi della decisione impugnata, in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 147 I 73 consid. 2.1; 146 III 303 consid. 2; 142 III 364 consid. 2.4, con rinvii). 
 
2.2. Gli opponenti ritengono che il ricorso debba essere dichiarato integralmente inammissibile in ragione dell'estesa riproposizione (letterale) di quanto scritto nell'appello. Ora, è pacifico che i ricorrenti riprendono in parte (addirittura testualmente) il loro appello, ma - diversamente da quanto sostenuto nella risposta - il gravame non si esaurisce in un'inammissibile riesposizione di quanto sviluppato innanzi all'autorità inferiore. Qui di seguito l'impugnativa verrà esaminata alla luce dei suddetti requisiti di motivazione, ricordato che - contrariamente a quanto affermato nella replica - il fatto che un'argomentazione non sarebbe stata esaminata dalla Corte cantonale non permette di semplicemente riproporla innanzi al Tribunale federale. Anche nel caso di una siffatta eventualità, incombe al ricorrente spiegare perché l'asserita omissione dell'autorità inferiore viola il diritto.  
 
3.  
 
3.1. Il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti di fatto svolti dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF), che sono vincolanti. A questi appartengono sia le constatazioni concernenti le circostanze relative all'oggetto del litigio sia quelle riguardanti lo svolgimento della procedura innanzi all'autorità inferiore e in prima istanza, vale a dire gli accertamenti che attengono ai fatti procedurali (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1, con riferimenti). Il Tribunale federale può unicamente rettificare o completare l'accertamento dei fatti dell'autorità inferiore, se esso è manifestamente inesatto o risulta da una violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). "Manifestamente inesatto" significa in questo ambito "arbitrario" (DTF 147 V 35 consid. 4.2; 140 III 115 consid. 2; 135 III 397 consid. 1.5). La parte che critica la fattispecie accertata nella sentenza impugnata deve sollevare la censura e motivarla in modo preciso, come esige l'art. 106 cpv. 2 LTF (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 140 III 264 consid. 2.3, con rinvii). Essa deve spiegare in maniera chiara e circostanziata in che modo queste condizioni sarebbero soddisfatte (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1, con rinvii). Se vuole completare la fattispecie deve dimostrare, con precisi rinvii agli atti della causa, di aver già presentato alle istanze inferiori, rispettando le regole della procedura, i relativi fatti giuridicamente pertinenti e le prove adeguate (DTF 140 III 86 consid. 2). Se la critica non soddisfa queste esigenze, le allegazioni relative a una fattispecie che si scosta da quella accertata non possono essere prese in considerazione (DTF 140 III 16 consid. 1.3.1). L'eliminazione del vizio deve inoltre poter essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF).  
Siccome il giudice cantonale fruisce di un grande potere discrezionale nel campo dell'apprezzamento delle prove (e dell'accertamento dei fatti in genere), chi invoca l'arbitrio deve dimostrare che la sentenza impugnata ignora il senso e la portata di un mezzo di prova preciso, omette senza ragioni valide di tenere conto di una prova importante suscettibile di modificare l'esito della lite, oppure ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 147 IV 73 consid. 4.1.2; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 140 III 264 consid. 2.3). 
 
3.2. Nella parte introduttiva del loro gravame i ricorrenti descrivono liberamente i fatti, prima di passare alle ragioni del ricorso. Nella misura in cui non sostengono né dimostrano che i fatti accertati dalla Corte di appello siano arbitrari, l'impugnativa si rivela di primo acchito inammissibile. Ciò vale anche per la prolissa ripresentazione, nella risposta al ricorso, dei fatti che gli opponenti avevano già esposto nelle osservazioni all'appello.  
 
4.  
Quale mandatario l'avvocato è responsabile verso il mandante della fedele e diligente esecuzione degli affari affidatigli (art. 398 cpv. 2 CO) e risponde del danno che causa violando i suoi obblighi di diligenza e fedeltà (DTF 134 III 534 consid. 3.2.2; 127 III 357 consid. 1b, con rinvii). Anche se non è tenuto a fornire un risultato, egli deve compiere la sua attività secondo le regole dell'arte. Non risponde tuttavia dei rischi specifici inerenti alla formazione e al riconoscimento di un'opinione giuridica determinata. Da questo punto di vista egli esercita un'attività a rischio, di cui occorre tenere conto dal profilo del diritto della responsabilità civile. L'avvocato non può essere in particolare ritenuto responsabile per ogni misura od omissione che a posteriori risulta essere la causa del danno o che avrebbe potuto impedirlo. Spetta alle parti sopportare il rischio del processo: esse non possono trasferirlo sui loro patrocinatori (DTF 134 III 534 consid. 3.2.2, con rinvii). Fra le condizioni, previste dal regime generale dell'art. 97 CO e che devono essere adempiute per riconoscere la responsabilità di un avvocato, vi sono, oltre alla violazione di un obbligo contrattuale, l'esistenza di un danno, un rapporto di causalità (naturale e adeguata) fra la violazione contrattuale e il danno, e una colpa (sentenza 4A_349/2022 del 14 febbraio 2023 consid. 4.1.1, con rinvii). 
La violazione contrattuale rimproverata ai convenuti concerne la mancata impugnazione, per vizio di volontà, entro il termine annuale dell'art. 31 CO, della dichiarazione di scarico. Giusta l'art. 23 CO il contratto non obbliga colui che vi fu indotto da errore essenziale. Affinché un errore sia essenziale nel senso dell'art. 24 cpv. 1 n. 4 CO questo deve innanzi tutto concernere un fatto soggettivamente essenziale: occorre poter riconoscere, dal punto di vista della parte che era nell'errore, che questo l'ha portata a concludere il contratto o a stipularlo alle condizioni convenute (sentenza 4A_335/2018 del 9 maggio 2019 consid. 5.1.1; DTF 136 IIII 528 consid. 3.4.1, con rinvii). La parte, che fu indotta al contratto per dolo dell'altra, non è obbligata, quand'anche l'errore non fosse essenziale (art. 28 cpv. 1 CO). Il dolo secondo l'art. 28 CO presuppone che una parte contrattuale sia stata tratta in inganno mediante un comportamento attivo o un sottacere e che l'inganno sia stato causale per la conclusione del contratto (DTF 136 IIII 528 consid. 3.4.2, con rinvii). 
 
4.1. La Corte cantonale ha dapprima indicato che gli attori asseriscono invano l'esistenza di una vera e concorde volontà delle parti sull'estensione della dichiarazione di scarico alla concreta fattispecie, poiché essi si sono sempre opposti alla sua validità. Ha invece interpretato oggettivamente la dichiarazione unilaterale per stabilire come poteva essere in buona fede intesa dalla destinataria alla luce delle circostanze concrete, rilevando che in ogni caso per ammettere una volontà (soggettiva o oggettiva) del dichiarante questi deve sapere a quali pretese sta rinunciando. Riferendosi a quanto accaduto, ha ritenuto che prima del mese di gennaio 1999 né la banca né gli attori disponevano di concreti indizi di reato. Quando ha sottoposto la dichiarazione di scarico, la banca poteva quindi semplicemente ottenere la conferma che negli estratti vi fossero solo movimentazioni conformi alle istruzioni dei clienti e non anche ammanchi: gli attori potevano infatti a quel momento ancora presumere che gli investimenti effettuati corrispondessero ai loro interessi, perché ignoravano le reali problematiche che li affliggevano. Ha quindi considerato che la dichiarazione di scarico non si estendeva agli atti illeciti commessi dall'ex direttore della banca, ragione per cui non era nemmeno necessario impugnarla per vizio di volontà.  
 
4.2. I ricorrenti sostengono che la Corte cantonale ha arbitrariamente escluso l'esistenza di un consenso soggettivo e proceduto, violando la preminenza dell'interpretazione soggettiva, ad un'interpretazione basata sul principio dell'affidamento. Con riferimento alla loro volontà soggettiva affermano che, quando la banca ha sottoposto loro la dichiarazione di scarico, essi "hanno concordemente voluto, rispettivamente accettato che la stessa esplicasse effetti anche in relazione ad eventuali atti illeciti ascrivibili a H.________ in relazione alle 'modalità'" con cui quest'ultimo ha agito. Asseverano che anche l'interpretazione oggettiva della Corte cantonale è incompatibile con le prove prodotte da cui risulterebbe che la banca era a conoscenza dal 3 novembre 1998 dei comportamenti illeciti del suo ex direttore. Tale consapevolezza emergerebbe anche dal fatto che la banca ha incluso nel testo della dichiarazione pure le modalità con cui sono stati effettuati gli investimenti. Ne deducono che, anche in base a un'interpretazione secondo il principio dell'affidamento, lo scritto in discussione doveva essere inteso come riferito a qualsiasi atto illecito.  
 
4.3. Giova premettere che i ricorrenti, pur menzionando nel ricorso anche l'art. 28 CO, non indicano - né ravvisabile - per quale motivo avrebbe potuto essere rimproverato alla banca di aver commesso un dolo. Per quanto riguarda invece più specificatamente l'argomentazione ricorsuale, occorre innanzi tutto rilevare che la censura concernente il mancato accertamento della volontà soggettiva - e della preminenza di questa - appare pretestuosa ed è in contraddizione con il fatto di avere incoato un processo contro la banca. Se i ricorrenti avessero realmente voluto liberare la banca da ogni responsabilità per le operazioni truffaldine di cui sono stati vittime, essi non avrebbero potuto rivalersi su questa per i danni subiti, ragione per cui la mancata contestazione della dichiarazione di scarico per un - inesistente - vizio di volontà non può essere considerata una violazione del mandato affidato agli opponenti. Diversa sarebbe stata la situazione se da un'interpretazione oggettiva, basata sul principio dell'affidamento, la banca poteva in buona fede capire la dichiarazione di scarico nel senso che questa inglobava pure gli atti illeciti commessi dal suo direttore, nonostante l'assenza di una reale volontà dei ricorrenti di liberarla da una responsabilità per questi atti. In una tale costellazione si sarebbe posta la necessità di invalidare la dichiarazione, contestandola per un vizio di volontà (INGEBORG SCHWENZER / CHRISTIANA FOUNTOULAKIS, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7a ed. 2020, n. 1 prima degli art. 23-31 CO). La Corte cantonale ha però escluso una tale interpretazione, perché in base ai suoi accertamenti né i ricorrenti né la banca disponevano di indizi concreti di reato. I ricorrenti contestano invero che la banca a quel momento non fosse "a conoscenza dei comportamenti messi in atto dal proprio dipendente". Tale fatto è tuttavia inidoneo a dimostrare che la banca potesse in buona fede ritenere che gli attori volessero liberarla da ogni responsabilità per i reati subiti. L'interpretazione della dichiarazione di scarico da parte della Corte cantonale non viola pertanto il diritto federale.  
Del resto, l'impostazione (non fondata su un vizio di volontà, ma basata sull'inefficacia della dichiarazione di scarico per quanto attiene a fatti sconosciuti) data dal collaboratore degli opponenti alla causa contro la banca era del tutto sostenibile. Per questo motivo anche qualora la menzionata impostazione non fosse stata coronata da successo nell'ipotesi di un ricorso al Tribunale federale, essa non potrebbe ancora essere considerata frutto di una negligenza tale da ingaggiare la responsabilità dei titolari dello studio legale, poiché spetta alle parti sopportare il rischio del processo. 
Ne segue che la censura secondo cui gli opponenti sarebbero responsabili di una violazione del dovere di diligenza va respinta. Cadendo la prima delle quattro condizioni che devono essere adempiute per ottenere il postulato risarcimento, non occorre esaminare le rimanenti critiche ricorsuali. Anche la domanda di reiezione dell'azione riconvenzionale va respinta, poiché è unicamente motivata con l'asserita negligente conduzione del mandato. 
 
5.  
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela, nella misura in cui risulta ammissibile, infondato e come tale va respinto. Le spese giudiziarie e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 e 68 cpv. 2 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 20'000.-- sono poste a carico dei ricorrenti in solido. 
 
3.  
I ricorrenti verseranno, con vincolo di solidarietà, agli opponenti la somma di fr. 22'000.-- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
4.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 3 gennaio 2024 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Jametti 
 
Il Cancelliere: Piatti