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[AZA] 
I 574/99 Ws 
IVa Camera  
 
composta dei giudici federali Borella, Meyer, Soldini, 
supplente; Schäuble, cancelliere 
 
Sentenza dell'8 marzo 2000  
 
nella causa 
 
Z._______, Italia, ricorrente, vedova del fu G._______, 
rappresentata dal Patronato X._______, 
 
contro 
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue 
Edmond-Vaucher 18, Ginevra, opponente, 
 
 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le 
persone residenti all'estero, Losanna 
 
F a t t i :  
 
    A.- G._______, cittadino italiano nato nel 1934, è 
deceduto il._______. Egli aveva lavorato in Svizzera nei 
periodi 1957-1967 e 1970-1988 solvendo i contributi di 
legge. Rientrato in patria aveva lavorato quale operaio 
fino alla fine di novembre del 1993 versando, come risulta 
dall'attestato concernente la carriera assicurativa in 
Italia del 17 novembre 1995, contributi nelle patrie as- 
sicurazioni. Non era titolare di una rendita d'invalidità 
in patria. 
    L'11 ottobre 1994 G._______ aveva presentato una 
domanda di prestazioni all'assicurazione svizzera per l'in- 
validità. 
    Il 27 marzo 1996 l'Ufficio AI per gli assicurati resi- 
denti all'estero respingeva la richiesta di rendita, poiché 
l'interessato non adempiva le condizioni d'assicurazione 
dopo il 30 novembre 1993 e quindi nessuna prestazione pote- 
va essere concessa posteriormente a quella data. 
    A seguito del ricorso presentato da G._______, con 
l'assistenza del Patronato X._______, il 30 aprile 1996, la 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le 
persone residenti all'estero, con giudizio del 16 aprile 
1997, annullava la decisione impugnata e retrocedeva gli 
atti all'Ufficio AI per complemento istruttorio e, meglio, 
perché accertasse se l'insorgente alla data dell'evento as- 
sicurato, il 19 dicembre 1992, adempiva il requisito assi- 
curativo. 
    Come già s'è detto, G._______ decedeva il 18 giugno 
1997. 
    Dopo ulteriori accertamenti, in particolare dopo aver 
ricevuto un nuovo attestato, datato 4 agosto 1997, concer- 
nente la carriera assicurativa del defunto in Italia, l'Uf- 
ficio AI, con decisione del 24 novembre 1998, respingeva 
nuovamente la domanda di rendita. Malgrado i numerosi sol- 
leciti inviati alla sede dell'INPS di C._______, non 
sarebbe stato possibile stabilire, nemmeno sulla base del 
nuovo attestato, la ripartizione settimana per settimana 
dei periodi d'assicurazione corrispondenti all'anno 1992 e, 
quindi, se all'insorgere dell'invalidità, il 19 dicembre 
1992, il richiedente adempiva la condizione assicurativa. 
 
    B.- Z._______, vedova di G._______, assistita dal 
Patronato X._______, presentava ricorso alla competente 
Commissione federale di ricorso, chiedendo il rico- 
noscimento del diritto a una mezza rendita d'invalidità dal 
1° dicembre 1992 e a una rendita intera dal 1° novembre 
1993. Produceva la fotocopia di un nuovo attestato, datato 
8 ottobre 1998, concernente la carriera assicurativa in 
Italia del defunto marito. 
    L'autorità giudiziaria di primo grado con giudizio del 
27 luglio 1999 respingeva il ricorso, rilevando che la fo- 
tocopia del nuovo attestato appariva difficilmente leggibi- 
le e inoltre in palese contraddizione con i due attestati 
concernenti la carriera assicurativa precedentemente pro- 
dotti. 
 
    C.-Con il presente ricorso di diritto amministrativo 
Z._______, sempre tramite il Patronato X._______, ripropone 
le conclusioni di prima istanza. Produce un quarto 
attestato concernente la carriera assicurativa del defunto 
marito in Italia, datato 10 settembre 1999, contenente la 
seguente osservazione: "Il presente sostituisce i mod. E205 
precedenti ed è conforme al mod. E205 inviato il 08.10.98". 
Allega pure una lettera dell'INPS di C._______, in cui si 
ribadisce che quest'ultimo attestato sostituisce i prece- 
denti e ci si dichiara a disposizione per ogni ulteriore 
comunicazione. 
    L'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero 
postula di respingere il ricorso, rilevando che il documen- 
to prodotto non risponde alla legittima esigenza, espressa 
dal giudice di primo grado, di indicare in modo preciso an- 
che i motivi per i quali differisce dai precedenti certifi- 
cati del 17 novembre 1995 e del 4 agosto 1997. 
 
D i r i t t o :  
 
    1.- a) La lite oggetto del presente giudizio verte 
unicamente sull'adempimento della condizione assicurativa 
al momento dell'insorgere dell'evento assicurato, il 19 di- 
cembre 1992. Non è infatti contestato che il defunto marito 
della ricorrente adempisse da quella data le condizioni ma- 
teriali che danno diritto a una rendita dell'assicurazione 
per l'invalidità svizzera. 
 
    b) È quindi opportuno ricordare che per aver diritto 
alla rendita medesima il cittadino italiano residente in 
Italia deve adempiere cumulativamente tre presupposti, os- 
sia essere invalido ai sensi della legislazione svizzera 
(art. 4 e 28 LAI), aver versato contributi assicurativi al- 
l'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno (art. 36 
cpv. 1 LAI) ed essere assicurato, all'insorgere dell'inva- 
lidità, o presso l'istituzione assicurativa elvetica (art. 
6 cpv. 1 LAI), o presso le assicurazioni sociali italiane 
(art. 8 lett. b della Convenzione italo-svizzera del 14 di- 
cembre 1962 relativa alla sicurezza sociale). 
    Egli adempie quest'ultimo requisito quando sono stati 
versati contributi all'assicurazione obbligatoria, nella 
prosecuzione volontaria della stessa o nell'assicurazione 
facoltativa italiane (cifra 2 lett. a del Protocollo finale 
dell'Accordo aggiuntivo 4 luglio 1969 alla Convenzione ita- 
lo-svizzera relativa alla sicurezza sociale). Esso è pure 
realizzato durante i periodi assimilati secondo le disposi- 
zioni della legislazione italiana (cifra 2 lett. b del Pro- 
tocollo finale stesso) o nei periodi durante i quali egli 
ha diritto ad una pensione d'invalidità delle assicurazioni 
sociali italiane (art. 1 del Protocollo aggiuntivo all'Ac- 
cordo aggiuntivo 4 luglio 1969). 
    Secondo la giurisprudenza, il cittadino italiano è 
considerato iscritto alle assicurazioni sociali italiane se 
sono versati contributi all'assicurazione obbligatoria, vo- 
lontaria continuata o facoltativa italiane prima del veri- 
ficarsi dell'evento assicurato secondo il diritto svizzero 
o se sono stati accreditati e comprovati - sempre per il 
momento del verificarsi del rischio - periodi assimilati 
prima della resa della decisione amministrativa. Questa 
prassi intende impedire la costituzione con effetto retro- 
attivo di un rapporto assicurativo quando già si è realiz- 
zato l'evento assicurato giusta il diritto svizzero (cfr. 
DTF 112 V 95, 109 V 181 consid. 2a e 108 V 69). 
 
    2.- a) Nel presente caso ci si trova in presenza di 
attestati concernenti la carriera assicurativa in Italia 
che, quando non sono manifestamente contraddittori, peccano 
quanto meno di precisione. 
    Il primo attestato, rilasciato il 17 novembre 1995, si 
limita a indicare, in relazione all'anno 1992, che 
G._______ aveva assolto 36 periodi assicurativi di una 
settimana dal 1° gennaio al 31 dicembre, senza precisare 
esattamente i periodi settimanali, quanto meno quelli 
assolti nel mese di dicembre. 
    Nel secondo attestato, datato 4 agosto 1997, vengono 
specificati mese per mese i periodi settimanali assolti. 
Per ognuno dei dodici mesi, risulta che i periodi di una 
settimana assolti sono tre, lasciando quindi ancora nel- 
l'incertezza la situazione esistente nel momento determi- 
nante, il 19 dicembre 1992. 
    In un terzo certificato, dell'8 ottobre 1998, prodotto 
in fotocopia, si leggono a fatica tutt'altre precisazioni: 
il numero dei periodi settimanali assolti nel corso del 
1992 varierebbe da mese a mese. Nel mese di dicembre i pe- 
riodi assolti sarebbero quattro e non più soltanto tre. Non 
viene tuttavia data nessuna spiegazione che giustifichi 
queste variazioni. 
    Infine, nel quarto attestato di data 10 settembre 
1999, prodotto con il presente ricorso, vengono confermati 
i periodi settimanali indicati nel terzo certificato, con 
l'ulteriore precisazione, peraltro sollecitata dal primo 
giudice: "Il presente sostituisce i mod. E205 precedenti ed 
è conforme al mod. E205 inviato il 08.10.98". 
 
    b) Vero è che in questa sede è stato prodotto un nuovo 
attestato, in originale, e che nello stesso si dichiara 
espressamente che esso annulla tutti i precedenti. Sono 
tuttavia legittimi i dubbi manifestati dall'Ufficio AI nel- 
le proprie osservazioni al ricorso in assenza di spiegazio- 
ni plausibili che diano conto dei diversi cambiamenti o in 
mancanza di documenti d'appoggio, ad esempio fotocopie dei 
registri, delle ricevute di versamento o quant'altro, dai 
quali l'INPS di C._______ ha potuto ricostruire con 
esattezza la carriera assicurativa di G._______ nel corso 
del 1992, segnatamente del mese di dicembre. 
    Tali incertezze non bastano però per respingere il ri- 
corso, pur garantendo l'Ufficio AI alla ricorrente la revi- 
sione della decisione "qualora l'INPS dovesse ulteriormente 
dare le dovute spiegazioni". 
    Non si può infatti non tener conto della disponibilità 
a ogni ulteriore comunicazione manifestata dall'INPS di 
C._______ nello scritto del 10 settembre 1999, allegato al 
gravame, disponibilità che per altro verso è anche dovere 
di collaborazione tra amministrazioni nel quadro di accordi 
internazionali. 
    Così stando le cose, appare opportuno annullare in or- 
dine la pronunzia di primo grado e con essa il provvedimen- 
to amministrativo tutelato e retrocedere gli atti all'ammi- 
nistrazione perché chiarisca direttamente con l'INPS di 
C._______ le ragioni dei mutamenti contenuti negli 
attestati concernenti la carriera assicurativa del defunto 
G._______, se del caso chiedendo che venga messa a 
disposizione almeno in fotocopia la documentazione sulla 
cui base sono stati ricostruiti ed estratti gli attestati 
medesimi. Rimanesse infruttuoso anche questo estremo 
tentativo, allora l'amministrazione non potrà far altro che 
respingere nuovamente la domanda. 
 
    3.- Trattandosi in concreto di una lite avente per og- 
getto l'assegnazione di prestazioni assicurative, la proce- 
dura è gratuita (art. 134 OG). Vincente in causa, la ricor- 
rente, assistita da un patronato, ha, in virtù di una re- 
cente giurisprudenza (sentenza inedita del 19 novembre 1998 
in re G., I 336/97), diritto a un'indennità per le spese 
ripetibili della sede federale, le quali saranno poste a 
carico dell'Ufficio soccombente (art. 159 e 135 OG). 
 
    Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicu- 
razioni 
p r o n u n c i a :  
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel 
    senso che, annullati il giudizio querelato 27 luglio 
    1999 e la decisione litigiosa 24 novembre 1998, gli 
    atti sono rinviati all'amministrazione per ulteriori 
    accertamenti e resa di un nuovo provvedimento, confor- 
    memente ai considerandi. 
 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie. 
 
III.L'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero 
    verserà alla ricorrente la somma di fr. 1000.- a tito- 
    lo di indennità di parte per la procedura federale. 
 
IV.La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla 
    Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI 
    per le persone residenti all'estero e all'Ufficio fe- 
    derale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 8 marzo 2000 
In nome del 
                    
Tribunale federale delle assicurazioni  
Il Presidente della IVa Camera: 
 
Il Cancelliere: