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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_510/2009 
 
Sentenza del 18 agosto 2009 
Corte di diritto penale 
 
Composizione 
Giudici federali Favre, Presidente, 
Ferrari, Mathys, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Infrazione alla LF concernente la dimora e il domicilio degli stranieri (art. 23 cpv. 4 LDDS), 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'8 maggio 2009 
dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
 
A. 
Con decreto di accusa del 23 maggio 2007, il Sostituto Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha ritenuto A.________ autore colpevole dei reati di cui all'art. 23 cpv. 1 e 4 LDDS, proponendone la condanna a una pena pecuniaria di 90 aliquote giornaliere di fr. 90.-- ciascuna, per complessivi fr. 8'100.--, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, nonché a una multa di fr. 3'000.-- fissando in 30 giorni la pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento. 
 
B. 
Statuendo sull'opposizione sollevata da A.________ contro suddetto decreto, l'8 luglio 2008 il Giudice della Pretura penale lo ha assolto da entrambe le imputazioni. 
 
C. 
Con sentenza dell'8 maggio 2009, la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP) ha parzialmente accolto il ricorso per cassazione inoltrato dal Sostituto Procuratore pubblico avverso la decisione di prima istanza. Pur confermando il proscioglimento di A.________ dall'imputazione di contravvenzione all'art. 23 cpv. 4 LDDS, essa lo ha dichiarato autore colpevole di infrazione all'art. 23 cpv. 1 LDDS. La CCRP ha inoltre rinviato gli atti alla Pretura penale per un nuovo giudizio sulla commisurazione della pena e sulle spese di prima sede. 
 
D. 
A.________ si aggrava dinanzi al Tribunale federale con ricorso in materia penale subordinatamente ricorso sussidiario in materia costituzionale con cui chiede l'annullamento della sentenza della CCRP. 
 
Non sono state chieste osservazioni sul gravame. 
 
Diritto: 
 
1. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio la sua competenza e se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (art. 29 cpv. 1 LTF; DTF 134 IV 36 consid. 1). 
 
1.1 Presentato dall'imputato (art. 81 cpv. 1 lett. b n. 1 LTF) e diretto contro una decisione resa in materia penale (art. 78 cpv. 1 LTF) da un'autorità cantonale di ultima istanza (art. 80 cpv. 1 LTF), il ricorso è di massima ammissibile poiché interposto nei termini legali (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle forme richieste (art. 42 LTF). 
 
1.2 Il ricorso al Tribunale federale è proponibile contro le decisioni finali (art. 90 LTF), le decisioni parziali (art. 91 LTF) nonché le decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 92 e 93 LTF). 
1.2.1 Sebbene alcuni suoi punti non possano più essere messi in discussione in sede cantonale, la decisione qui impugnata non è una decisione finale ai sensi dell'art. 90 LTF in quanto non pone fine al procedimento nei confronti di A.________. La fine del procedimento va intesa nel suo senso prettamente procedurale: è finale la decisione che mette fine al procedimento dinanzi all'istanza iniziale (v. Messaggio del 28 febbraio 2001 concernente la revisione totale dell'organizzazione giudiziaria federale, FF 2001 3887 seg. n. 4.1.4.1). In altri termini la decisione resa dall'ultima istanza cantonale è finale nella misura in cui pone un termine anche alla procedura dinanzi all'istanza precedente la cui decisione è stata impugnata con ricorso all'ultima istanza cantonale. Di massima quindi una decisione di rinvio non costituisce una decisione finale (v. DTF 133 V 477 consid. 4.2; sentenza 6B_174/2007 dell'11 ottobre 2007 consid. 4.1). 
 
In casu, la CCRP ha rinviato gli atti alla Pretura penale per nuovo giudizio sulla pena e sulle spese. Sotto il profilo procedurale dunque non si tratta di una decisione finale, il procedimento continua anche se solo per determinati aspetti. 
1.2.2 Costituisce decisione parziale ai sensi dell'art. 91 LTF la decisione che concerne soltanto talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre (lett. a), come pure la decisione che pone fine al procedimento soltanto per una parte dei litisconsorti (lett. b). 
 
Le diverse componenti di un giudizio penale - condanna, pena, misura, ecc. - non formano delle decisioni parziali giusta l'art. 91 LTF (v. sentenza 6B_174/2007 dell'11 ottobre 2007 consid. 4.2). 
 
L'avversata sentenza pone fine al procedimento sul verdetto di colpevolezza e rinvia la causa all'istanza inferiore affinché si pronunci su una questione non esaminata dalla CCRP, ossia la commisurazione della pena. Orbene, la decisione in punto alla pena non può essere dissociata da quella concernente la colpevolezza e fare l'oggetto di una procedura separata (v. sentenza 6B_71/2007 del 31 maggio 2007 consid. 2.2 nonché CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2009, n. 19 ad art. 91 LTF). Ne consegue che la sentenza impugnata non si configura neppure quale decisione parziale ai sensi dell'art. 91 lett. a LTF
 
Quanto alla seconda ipotesi menzionata dall'art. 91 lett. b LTF, manifestamente non entra in considerazione nel caso concreto. 
1.2.3 Se notificate separatamente, contro le decisioni pregiudiziali e incidentali concernenti la competenza o domande di ricusazione può essere interposto ricorso al Tribunale federale (art. 92 cpv. 1 LTF). 
 
Poiché la decisione impugnata non concerne la ricusazione e il ricorrente non contesta la competenza dell'autorità a cui la CCRP ha rinviato gli atti, l'art. 92 LTF non può trovare applicazione al caso in esame. 
1.2.4 In virtù dell'art. 93 cpv. 1 LTF, il ricorso è ammissibile contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente se possono causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) oppure se l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b). 
1.2.4.1 Per pregiudizio irreparabile s'intende un pregiudizio di natura giuridica, ossia un pregiudizio a cui non può essere posto ulteriormente rimedio con una sentenza finale o un'altra decisione favorevole al ricorrente (v. DTF 133 IV 139 consid. 4, 335 consid. 4). 
 
Nel caso concreto, la sentenza impugnata non causa alcun pregiudizio irreparabile al ricorrente. 
1.2.4.2 Rimane da esaminare se sia adempiuta la condizione alternativa dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF. Questa norma riprende quasi testualmente l'art. 50 vOG. Si applica quindi soprattutto in materia civile. Secondo la giurisprudenza, la possibilità di impugnare le decisioni pregiudiziali o incidentali, giustificata da considerazioni di economia processuale, costituisce un'eccezione e, in quanto tale, va ammessa in modo restrittivo, tanto più che simili decisioni possono essere contestate mediante un ricorso diretto contro la decisione finale (art. 93 cpv. 3 LTF). In materia penale, l'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF dev'essere interpretato in maniera ancor più restrittiva, risulterebbero altrimenti ammissibili i ricorsi diretti contro le diverse decisioni prese nel corso della procedura, segnatamente la promozione dell'accusa o il rinvio a giudizio. La giurisprudenza però ha sempre negato la possibilità di impugnare immediatamente simili decisioni (DTF 133 IV 288 consid. 3.2 con rinvii). 
 
Il Tribunale federale esamina con piena cognizione l'adempimento delle condizioni di ammissibilità (v. supra consid. 1). Se risulta in modo evidente dalla decisione impugnata o dalla natura della causa che la prosecuzione della procedura si estenderebbe su un considerevole lasso di tempo o necessiterebbe di costi importanti, è possibile rinunciare a una lunga dimostrazione. Per contro, se così non è, la parte ricorrente deve indicare in modo dettagliato quali questioni di fatto sono ancora contestate e quali logoranti e dispendiose prove devono essere amministrate (DTF 133 IV 288 consid. 3.2). 
 
In concreto, non è per nulla manifesto l'adempimento dei presupposti dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF. In virtù del rinvio decretato dalla CCRP, la Pretura penale dovrà semplicemente commisurare la pena e rendere una nuova decisione sulle spese di prima istanza. La decisione su questi punti non dovrebbe richiedere molto tempo né necessitare una procedura probatoria dispendiosa. Non ravvisando la particolare natura dell'avversato giudizio, il ricorrente non adduce alcunché a dimostrazione del contrario. In simili circostanze la sentenza della CCRP non può essere considerata una decisione impugnabile giusta l'art. 93 LTF
 
2. 
Da quanto appena esposto risulta che la sentenza della CCRP non è una decisione impugnabile ai sensi degli art. 90-93 LTF. Il gravame in esame deve pertanto essere dichiarato inammissibile sia esso considerato come ricorso in materia penale che come ricorso sussidiario in materia costituzionale. Le norme procedurali della LTF relative alle decisioni impugnabili dinanzi al Tribunale federale valgono infatti per tutti i tipi di ricorso retti dalla LTF. 
 
Visto questo esito processuale, le spese giudiziarie sono addossate al ricorrente soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione al ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di cassazione e di revisione penale dell Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 18 agosto 2009 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: La Cancelliera: 
 
Favre Ortolano Ribordy