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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6B_415/2013 
 
Sentenza dell'8 maggio 2013 
Corte di diritto penale 
 
Composizione 
Giudice federale Schneider, Giudice unico, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
Decreto di non luogo a procedere, ricusazione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 28 marzo 2013 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che, dopo avergli concesso la facoltà di emendare il gravame, con sentenza del 28 marzo 2013 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato da A.________ contro la decisione del 6 febbraio 2013 con cui il Procuratore generale decretava il non luogo a procedere in ordine alla denuncia/querela nei confronti di ignoti agenti di polizia; 
che con scritto del 26 aprile 2013 A.________ si aggrava al Tribunale federale, postulando la ricusazione dei giudici cantonali; 
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, oltre alle conclusioni e all'indicazione dei mezzi di prova, il ricorso deve contenere i motivi nei quali la parte ricorrente deve spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (DTF 138 I 171 consid. 1.4); 
che in concreto l'insorgente si limita a sostenere la parzialità dei giudici, prevalendosi di una pretesa "mancanza di volontà di indagare", senza tuttavia motivare oltre la sua censura; 
che, in particolare, non si avvale di alcun elemento concreto e oggettivo, idoneo a suscitare l'apparenza di una prevenzione e far paventare un rischio di parzialità (v. DTF 138 I 425 consid. 4.2.1), ma piuttosto del sentimento soggettivo successivo al mancato esame di merito del suo reclamo, ciò che non è sufficiente a fondare un dubbio legittimo; 
che il ricorso, manifestamente non motivato in modo sufficiente, sfugge a un esame di merito e può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che si può rinunciare a prelevare spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF); 
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3. 
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 8 maggio 2013 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice unico: Schneider 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy