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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
6B_1041/2013  
   
   
 
 
 
Sentenza del 6 dicembre 2013  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Schneider, Giudice unico, 
Cancelliera Ortolano Ribordy. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro  
 
1.  Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano,  
2. B.________, 
patrocinato dall'avv. Stefano Ferrari, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Decreto di non luogo a procedere (esigenza di motivazione del ricorso in materia penale), 
 
ricorso in materia penale contro la sentenza emanata 
il 30 settembre 2013 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.   
Con sentenza del 30 settembre 2013 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ha respinto, per quanto ricevibile, il reclamo interposto da A.________ contro il decreto di non luogo a procedere emanato dal Procuratore pubblico nell'ambito del procedimento penale dipendente dalla sua denuncia/querela nei confronti di B.________, per titolo di calunnia, minaccia e coazione. 
 
Avverso questa sentenza A.________ insorge al Tribunale federale. Dopo aver ottenuto una prima proroga del termine per effettuare l'anticipo spese di cui all'art. 62 LTF, A.________ ne ha chiesta un'ulteriore, adducendo, oltre a problemi di salute, difficoltà a trovare il denaro. Considerati i motivi su cui poggia e tenuto conto che il termine suppletorio accordatole era improrogabile, la richiesta viene interpretata da questo Tribunale come un'implicita domanda di assistenza giudiziaria. 
 
2.   
Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 139 III 249 consid. 1 pag. 250). 
 
2.1. Secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. a e lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore è legittimato a ricorrere al Tribunale federale se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili, ciò che gli spetta dimostrare conformemente alle esigenze dell'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF (v. DTF 138 IV 86 consid. 3 pag. 88). In particolare l'accusatore privato, che non ha la possibilità di presentare pretese civili, deve indicare quali conclusioni intenderebbe fare valere ed esporre in che misura la decisione impugnata potrebbe avere un'incidenza negativa sul giudizio delle stesse, a meno che lo si possa dedurre d'acchito e senza ambiguità (DTF 137 IV 219 consid. 2.4 pag. 223).  
 
Nella fattispecie non si scorge, né è spiegato nel gravame, quale incidenza la sentenza della CRP possa avere su eventuali pretese civili desumibili direttamente dai reati ipotizzati, d'altronde neppure ventilate dall'insorgente. Sicché ella difetta della necessaria legittimazione per contestare nel merito la decisione impugnata, ciò che conduce a dichiarare il suo ricorso inammissibile. 
 
2.2. Questo esito si impone anche alla luce dell'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, che esige dalla parte ricorrente di formulare delle conclusioni e di spiegare, anche solo in modo conciso, perché l'atto impugnato viola il diritto ai sensi degli art. 95 segg. LTF (DTF 138 I 171 consid. 1.4).  
 
 Sennonché l'impugnativa non contiene alcuna conclusione e non censura alcuna violazione del diritto da parte della CRP, la ricorrente limitandosi a contestare alcuni considerandi dell'avversata decisione e a esporre il proprio personale punto di vista. 
 
3.   
Il ricorso, manifestamente inammissibile per carenza di legittimazione e di motivazione, deve essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 LTF
 
L'implicita domanda di assistenza giudiziaria non può trovare accoglimento, essendo il gravame d'acchito privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie sono poste a carico della ricorrente, secondo soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF), il loro importo viene comunque ridotto per tener conto della sua situazione (art. 65 cpv. 1 LTF). Non essendo stati invitati a esprimersi sul gravame, agli opponenti non spetta alcuna indennità per ripetibili della sede federale (art. 68 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 6 dicembre 2013 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice unico: Schneider 
 
La Cancelliera: Ortolano Ribordy